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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 102/2024
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 30.01.2025
In data odierna, nell'interesse dei ricorrenti è presente l'avv. Luciana Dessì; nell'interesse della resistente è, invece, presente l'avv. Donatella Pau.
L'avv. Dessì, confermate le conclusioni in atti, chiede che sia pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.; l'avv. Donatella Pau, curatrice della società PVI Bolten Italia s.a.s. di
Sunconcept Verwaltungs G.M.B.H, nominata ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., chiede che sia pronunciata sentenza, chiarendo che ritiene di non dovere formalizzare alcuna richiesta di pagamento degli onorari per l'attività espletata nel presente processo, da intendersi svolta a titolo gratuito.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 30.01.2025.
R.G. n. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.SS Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies e cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 102 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promoSS da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
c.f. ), elettivamente domiciliati in Sestu nello studio dell'avv. Pt_4 C.F._4
Luciana Dessì, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
), in persona della curatrice speciale, nominata ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. per P.IVA_1
decreto di questo Tribunale del 15.01.2024 prodotto in atti, avv. PAU DONATELLA, personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dei ricorrenti: “In via principale:
1. Accertare e dichiarare il mancato avverarsi della condizione sospensiva di cui all'articolo 4) del contratto di locazione autenticato nelle firme dalla D.SS UI , Notaio in Oristano, in data primo luglio 2009, rep. n. 32425/13819, Per_1
registrato ad Oristano il primo luglio 2009 al n. 2042, trascritto a Nuoro il 2 luglio 2009 ai nn.
7557/5650, con relativo annotamento in data 13 aprile 2010 ai nn. 4303/357; 2. Per l'effetto disporre ed ordinare la cancellazione della trascrizione effettuata in data 2 luglio 2009 ai nn. 7557/5650, con relativo annotamento in data 13 aprile 2010 ai nn. 4303/357; 3. Condannare parte resistente, che dovesse opporsi alla domanda dei ricorrenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: A)
~ 2 ~ Accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
[...]
alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di Controparte_1
locazione per cui è causa e conseguentemente accertare e dichiarare la risoluzione del contratto medesimo ex art. 1453 c.c.; B) Condannare parte resistente, che dovesse opporsi alla domanda dei ricorrenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”;
Nell'interesse della resistente: “
1. Accertare e dichiarare il mancato avverarsi della condizione sospensiva di cui all'art. 4 del contratto di locazione atto autenticato dal Notaio Persona_2
in Oristano (Rep. n.32425/13819 registrato ad Oristano in pari data al n.2042, trascritto a Nuoro il
02 Luglio 2009 ai nn.7557/5650);
2. Per l'effetto disporre ed ordinare la cancellazione della trascrizione;
3. Considerata l'adesione alla domanda, dichiarare compensate le spese di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 05.02.2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno agito in giudizio per ottenere l'accertamento del definitivo mancato avveramento della
[...]
condizione sospensiva contenuta nell'art. 4 del contratto del 01.07.2009 (concluso in forma d'atto pubblico) con cui, insieme al ricorrente il loro dante causa – Parte_4 Persona_3
deceduto il 27.04.2015 (e a cui erano succeduti per causa di morte) – aveva concesso in locazione alla Gooenergy Invest S.r.l. i terreni – destinati a ospitare un impianto fotovoltaico e i relativi manufatti – siti nell'agro di Noragugume, individuati in Catasto al foglio 21, mappali 236, 237, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 255 e 367; in subordine, i ricorrenti hanno domandato la pronuncia risolutiva dell'accordo poiché rimasto inadempiuto.
1.1. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che l'efficacia del contratto di locazione (doc. 2 allegato al ricorso) – la cui durata era stata concordata in vent'anni, tacitamente prorogabili per ulteriori dieci, al canone annuo di euro 30.000,00 – era stata sospensivamente condizionata all'ottenimento, da parte della conduttrice, “del rilascio da parte delle amministrazioni regionali e comunali di tutte le autorizzazioni ed approvazioni tecniche nonché di tutti i pareri ed ulteriori eventuali autorizzazioni neceSSrie, da chiunque rilasciate, previsti dalla vigente normativa per l'installazione e la gestione sui terreni in oggetto di un impianto fotovoltaico e suoi accessori”;
(ii) che il 30.03.2010, la Gooenergy Invest S.r.l. aveva ceduto il contratto alla (resistente) PVI Bolten
Italia s.a.s. di Sunconcept Verwaltungs G.M.B.H. (doc. 3 allegato al ricorso), la quale, non avendo mai dato avvio ai lavori, autorizzati il 16.11.2009 (doc. 4 allegato al ricorso), aveva determinato il venir meno in data 17.11.2010 della concessione in precedenza ottenuta;
(iii) che, in data 25.02.2011, la Gooenergy Invest S.r.l. aveva dichiarato di intendere il rapporto negoziale ceSSto in quanto l'impianto non era stato realizzato (doc. 6 allegato al ricorso); (iv) che, a tale riguardo, il 05.08.2020
(doc. 5 allegato al ricorso), il Comune di Noragugume aveva certificato che, in relazione ai fondi
~ 3 ~ oggetto di locazione, non risultavano autorizzazioni finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
1.2. I ricorrenti hanno inoltre rappresentato che la Controparte_1
– unico soggetto legittimato a “intervenire all'atto da trascriversi presso i
[...]
Registri Immobiliari che accerti il mancato verificarsi della condizione sospensiva dedotta nell'atto di locazione ultraventennale – sopra citato – e quindi ad intervenire al relativo atto da trascriversi nei Registri Immobiliari che dichiari non avvenuta la presente locazione, come testualmente previsto dall'art. 4) del sopra citato atto stipulato dal Notaio , Notaio in Oristano, in Persona_4 data primo luglio 2009 (…)” (così alle pagine 3 e 4 del ricorso) – aveva quale socia accomandataria la Sunconcept Verwaltungss G.M.B.H., dichiarata sciolta il 04.04.2012 ma mai cancellata dal
Registro delle Imprese (neppure d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 274/2004), e quale socia accomandante la PVI Bolten G.M.B.H. & CO K.G., cancellata d'ufficio il 23.01.2013 (doc. 9 allegato al ricorso).
I ricorrenti hanno, pertanto, esposto di avere adito il Tribunale per ottenere, ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., la nomina di un curatore speciale per la Sunconcept Verwaltungss G.M.B.H., in quanto priva di legale rappresentante.
2. Con comparsa del 16.02.2024, si è costituita in giudizio l'avv. Donatella Pau, nominata curatrice della PVI Bolten Italia s.a.s. di Sunconcept Verwaltungs G.M.B.H. con decreto di questo Tribunale del 15.01.2024 (allegato alla comparsa di risposta), la quale ha chiesto l'accoglimento delle avverse istanze.
3. La causa, istruita mediante documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del 30.01.2025.
§§§
4. Il ricorso deve essere accolto, in quanto, sebbene non poSS accogliersi la domanda principale, è fondata la domanda proposta dai ricorrenti in via subordinata.
4.1. Con riguardo alla domanda principale, deve, infatti, osservarsi come costituisca avveramento della condizione sospensiva contenuta nell'art. 4 del contratto di locazione del 01.07.2009 – che condizionava l'efficacia dell'accordo al “rilascio da parte delle amministrazioni regionali e comunali di tutte le autorizzazioni ed approvazioni tecniche nonché di tutti i pareri ed ulteriori eventuali autorizzazioni neceSSrie, da chiunque rilasciate, previsti dalla vigente normativa per l'installazione
e la gestione sui terreni in oggetto di un impianto fotovoltaico e suoi accessori” – il rilascio, in data
16.11.2009, della concessione edilizia (doc. 4 allegato al ricorso) sulla cui scorta la PVI Bolten Italia
s.a.s. di Sunconcept Verwaltungs G.M.B.H. avrebbe dovuto iniziare i programmati lavori di installazione di un impianto fotovoltaico. Di nessun rilievo è, invece, la circostanza che il titolo
~ 4 ~ abilitativo sia scaduto in ragione dell'omesso avvio dei lavori, dacché, in quel momento (ossia, il
17.11.2010), la condizione sospensiva si era già avverata.
4.2. D'altra parte, non è controverso che il contratto sia rimasto integralmente inadempiuto
(quantomeno) con riguardo all'obbligazione di pagamento dei canoni, mai corrisposti ai locatori dalle società conduttrici;
tenuto conto dell'importo pattuito (indicato in euro 30.000,00 annui, escluse le rivalutazioni, parimenti concordate) e del lungo tempo trascorso dalla conclusione del contratto
(risalente al 2009), l'inadempimento è, senza dubbio, sufficientemente grave da giustificare l'invocata pronuncia risolutiva.
4.3. Ad ogni modo, essendo pacifica l'inesecuzione dell'accordo, risultate anche dalla dichiarazione della Gooenergy Invest S.r.l. del 25.02.2011 (doc. 6 allegato al ricorso), ed essendo la risoluzione stata domandata da tutte le parti, il contratto dovrebbe intendersi risolto (anche) per mutuo consenso, inequivocabilmente manifestato negli atti del presente processo.
5. Nessun ordine di cancellazione “della trascrizione effettuata in data 2 luglio 2009 ai nn.
7557/5650, con relativo annotamento in data 13 aprile 2010 ai nn. 4303/357” può essere impartito al Conservatore dei Registri Immobiliari in difetto di una norma che consenta all'Autorità Giudiziaria, in mancanza d'opposizione, di disporre in tal senso.
Nulla osta, peraltro, alla presentazione dell'istanza a cura dei ricorrenti.
6. In ragione della mancata opposizione della parte resistente all'accoglimento del ricorso, sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la risoluzione del contratto di locazione del 01.07.2009, a rogito del notaio Per_2
, repertorio n. 32425/13819, registrato a Oristano in pari data e trascritto a Nuoro il
[...]
02.07.2009 al n. 7557 di reg. gen. e al n. 5650 di reg. part.;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Oristano, 30.01.2025.
Il Giudice
(dott.SS Tania Scanu)
~ 5 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 30.01.2025
In data odierna, nell'interesse dei ricorrenti è presente l'avv. Luciana Dessì; nell'interesse della resistente è, invece, presente l'avv. Donatella Pau.
L'avv. Dessì, confermate le conclusioni in atti, chiede che sia pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.; l'avv. Donatella Pau, curatrice della società PVI Bolten Italia s.a.s. di
Sunconcept Verwaltungs G.M.B.H, nominata ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., chiede che sia pronunciata sentenza, chiarendo che ritiene di non dovere formalizzare alcuna richiesta di pagamento degli onorari per l'attività espletata nel presente processo, da intendersi svolta a titolo gratuito.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 30.01.2025.
R.G. n. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.SS Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies e cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 102 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promoSS da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
c.f. ), elettivamente domiciliati in Sestu nello studio dell'avv. Pt_4 C.F._4
Luciana Dessì, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
), in persona della curatrice speciale, nominata ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. per P.IVA_1
decreto di questo Tribunale del 15.01.2024 prodotto in atti, avv. PAU DONATELLA, personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dei ricorrenti: “In via principale:
1. Accertare e dichiarare il mancato avverarsi della condizione sospensiva di cui all'articolo 4) del contratto di locazione autenticato nelle firme dalla D.SS UI , Notaio in Oristano, in data primo luglio 2009, rep. n. 32425/13819, Per_1
registrato ad Oristano il primo luglio 2009 al n. 2042, trascritto a Nuoro il 2 luglio 2009 ai nn.
7557/5650, con relativo annotamento in data 13 aprile 2010 ai nn. 4303/357; 2. Per l'effetto disporre ed ordinare la cancellazione della trascrizione effettuata in data 2 luglio 2009 ai nn. 7557/5650, con relativo annotamento in data 13 aprile 2010 ai nn. 4303/357; 3. Condannare parte resistente, che dovesse opporsi alla domanda dei ricorrenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: A)
~ 2 ~ Accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
[...]
alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di Controparte_1
locazione per cui è causa e conseguentemente accertare e dichiarare la risoluzione del contratto medesimo ex art. 1453 c.c.; B) Condannare parte resistente, che dovesse opporsi alla domanda dei ricorrenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”;
Nell'interesse della resistente: “
1. Accertare e dichiarare il mancato avverarsi della condizione sospensiva di cui all'art. 4 del contratto di locazione atto autenticato dal Notaio Persona_2
in Oristano (Rep. n.32425/13819 registrato ad Oristano in pari data al n.2042, trascritto a Nuoro il
02 Luglio 2009 ai nn.7557/5650);
2. Per l'effetto disporre ed ordinare la cancellazione della trascrizione;
3. Considerata l'adesione alla domanda, dichiarare compensate le spese di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 05.02.2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno agito in giudizio per ottenere l'accertamento del definitivo mancato avveramento della
[...]
condizione sospensiva contenuta nell'art. 4 del contratto del 01.07.2009 (concluso in forma d'atto pubblico) con cui, insieme al ricorrente il loro dante causa – Parte_4 Persona_3
deceduto il 27.04.2015 (e a cui erano succeduti per causa di morte) – aveva concesso in locazione alla Gooenergy Invest S.r.l. i terreni – destinati a ospitare un impianto fotovoltaico e i relativi manufatti – siti nell'agro di Noragugume, individuati in Catasto al foglio 21, mappali 236, 237, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 255 e 367; in subordine, i ricorrenti hanno domandato la pronuncia risolutiva dell'accordo poiché rimasto inadempiuto.
1.1. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che l'efficacia del contratto di locazione (doc. 2 allegato al ricorso) – la cui durata era stata concordata in vent'anni, tacitamente prorogabili per ulteriori dieci, al canone annuo di euro 30.000,00 – era stata sospensivamente condizionata all'ottenimento, da parte della conduttrice, “del rilascio da parte delle amministrazioni regionali e comunali di tutte le autorizzazioni ed approvazioni tecniche nonché di tutti i pareri ed ulteriori eventuali autorizzazioni neceSSrie, da chiunque rilasciate, previsti dalla vigente normativa per l'installazione e la gestione sui terreni in oggetto di un impianto fotovoltaico e suoi accessori”;
(ii) che il 30.03.2010, la Gooenergy Invest S.r.l. aveva ceduto il contratto alla (resistente) PVI Bolten
Italia s.a.s. di Sunconcept Verwaltungs G.M.B.H. (doc. 3 allegato al ricorso), la quale, non avendo mai dato avvio ai lavori, autorizzati il 16.11.2009 (doc. 4 allegato al ricorso), aveva determinato il venir meno in data 17.11.2010 della concessione in precedenza ottenuta;
(iii) che, in data 25.02.2011, la Gooenergy Invest S.r.l. aveva dichiarato di intendere il rapporto negoziale ceSSto in quanto l'impianto non era stato realizzato (doc. 6 allegato al ricorso); (iv) che, a tale riguardo, il 05.08.2020
(doc. 5 allegato al ricorso), il Comune di Noragugume aveva certificato che, in relazione ai fondi
~ 3 ~ oggetto di locazione, non risultavano autorizzazioni finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
1.2. I ricorrenti hanno inoltre rappresentato che la Controparte_1
– unico soggetto legittimato a “intervenire all'atto da trascriversi presso i
[...]
Registri Immobiliari che accerti il mancato verificarsi della condizione sospensiva dedotta nell'atto di locazione ultraventennale – sopra citato – e quindi ad intervenire al relativo atto da trascriversi nei Registri Immobiliari che dichiari non avvenuta la presente locazione, come testualmente previsto dall'art. 4) del sopra citato atto stipulato dal Notaio , Notaio in Oristano, in Persona_4 data primo luglio 2009 (…)” (così alle pagine 3 e 4 del ricorso) – aveva quale socia accomandataria la Sunconcept Verwaltungss G.M.B.H., dichiarata sciolta il 04.04.2012 ma mai cancellata dal
Registro delle Imprese (neppure d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 274/2004), e quale socia accomandante la PVI Bolten G.M.B.H. & CO K.G., cancellata d'ufficio il 23.01.2013 (doc. 9 allegato al ricorso).
I ricorrenti hanno, pertanto, esposto di avere adito il Tribunale per ottenere, ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., la nomina di un curatore speciale per la Sunconcept Verwaltungss G.M.B.H., in quanto priva di legale rappresentante.
2. Con comparsa del 16.02.2024, si è costituita in giudizio l'avv. Donatella Pau, nominata curatrice della PVI Bolten Italia s.a.s. di Sunconcept Verwaltungs G.M.B.H. con decreto di questo Tribunale del 15.01.2024 (allegato alla comparsa di risposta), la quale ha chiesto l'accoglimento delle avverse istanze.
3. La causa, istruita mediante documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del 30.01.2025.
§§§
4. Il ricorso deve essere accolto, in quanto, sebbene non poSS accogliersi la domanda principale, è fondata la domanda proposta dai ricorrenti in via subordinata.
4.1. Con riguardo alla domanda principale, deve, infatti, osservarsi come costituisca avveramento della condizione sospensiva contenuta nell'art. 4 del contratto di locazione del 01.07.2009 – che condizionava l'efficacia dell'accordo al “rilascio da parte delle amministrazioni regionali e comunali di tutte le autorizzazioni ed approvazioni tecniche nonché di tutti i pareri ed ulteriori eventuali autorizzazioni neceSSrie, da chiunque rilasciate, previsti dalla vigente normativa per l'installazione
e la gestione sui terreni in oggetto di un impianto fotovoltaico e suoi accessori” – il rilascio, in data
16.11.2009, della concessione edilizia (doc. 4 allegato al ricorso) sulla cui scorta la PVI Bolten Italia
s.a.s. di Sunconcept Verwaltungs G.M.B.H. avrebbe dovuto iniziare i programmati lavori di installazione di un impianto fotovoltaico. Di nessun rilievo è, invece, la circostanza che il titolo
~ 4 ~ abilitativo sia scaduto in ragione dell'omesso avvio dei lavori, dacché, in quel momento (ossia, il
17.11.2010), la condizione sospensiva si era già avverata.
4.2. D'altra parte, non è controverso che il contratto sia rimasto integralmente inadempiuto
(quantomeno) con riguardo all'obbligazione di pagamento dei canoni, mai corrisposti ai locatori dalle società conduttrici;
tenuto conto dell'importo pattuito (indicato in euro 30.000,00 annui, escluse le rivalutazioni, parimenti concordate) e del lungo tempo trascorso dalla conclusione del contratto
(risalente al 2009), l'inadempimento è, senza dubbio, sufficientemente grave da giustificare l'invocata pronuncia risolutiva.
4.3. Ad ogni modo, essendo pacifica l'inesecuzione dell'accordo, risultate anche dalla dichiarazione della Gooenergy Invest S.r.l. del 25.02.2011 (doc. 6 allegato al ricorso), ed essendo la risoluzione stata domandata da tutte le parti, il contratto dovrebbe intendersi risolto (anche) per mutuo consenso, inequivocabilmente manifestato negli atti del presente processo.
5. Nessun ordine di cancellazione “della trascrizione effettuata in data 2 luglio 2009 ai nn.
7557/5650, con relativo annotamento in data 13 aprile 2010 ai nn. 4303/357” può essere impartito al Conservatore dei Registri Immobiliari in difetto di una norma che consenta all'Autorità Giudiziaria, in mancanza d'opposizione, di disporre in tal senso.
Nulla osta, peraltro, alla presentazione dell'istanza a cura dei ricorrenti.
6. In ragione della mancata opposizione della parte resistente all'accoglimento del ricorso, sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la risoluzione del contratto di locazione del 01.07.2009, a rogito del notaio Per_2
, repertorio n. 32425/13819, registrato a Oristano in pari data e trascritto a Nuoro il
[...]
02.07.2009 al n. 7557 di reg. gen. e al n. 5650 di reg. part.;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Oristano, 30.01.2025.
Il Giudice
(dott.SS Tania Scanu)
~ 5 ~