Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2025, proposto da
Nord Torf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lukas Harder e Igor Janes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Bolzano, viale Stazione, n. 5;
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker e Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
Comune di Salorno, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Fondazione IN FL A.P.S.P., in persona del legale rappresentante pro tempore , e LA MA, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anton Von Walther, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, via della Rena, n. 14;
per l'annullamento
del decreto a firma della Direttrice della Ripartizione Sviluppo Economico della Provincia di Bolzano n. 10990/2025 del 14.7.2025, notificato il 15.7.2025, avente ad oggetto “Diniego della domanda di ampliamento delle cave di OR denominate ‘Fondazione’ e ‘ Diuke’ (art. 2, comma 3 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19) ”, e della nota dell'Ufficio industria e cave della Provincia di Bolzano del 15.7.2025, nonché di ogni altro atto propedeutico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non indicato o non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Visto l’atto d’intervento ad adiuvandum della Fondazione IN FL A.P.S.P. e di LA MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la Consigliera LD LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è una società operante nel settore dell’estrazione e commercializzazione della OR, che impiega per la produzione di substrati necessari alla coltivazione dei funghi champignon e di piante orticole, floricole e frutticole.
Leader in Italia nella produzione di questi substrati con una quota di mercato del 90%, la ricorrente svolge la propria attività estrattiva in virtù di diverse concessioni relative ad aree di estrazione ubicate nei Comuni di Laives e Salorno.
È titolare, in particolare, dell’autorizzazione per la coltivazione delle torbiere denominate “ Fondazione” e “Diuke ”, rilasciatale il 26.1.2022, per la durata di 10 anni, dalla Direttrice della Ripartizione economia della Provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell’art. 2 della L.P. n. 7/2003. In precedenza, con la delibera n. 15 del 18.1.2022, la Giunta provinciale aveva approvato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.P. n. 17/2017, il progetto delle torbiere per l’estrazione di una quantità di OR pari a 288.394 mc su una superficie di 61.578 mq delle pp.ff. 192, 193, 197/2 e 220, C.C. Salorno (docc. 1 e 2 della Provincia).
2. Il 22.6.2025 la ricorrente ha proposto un’istanza in Provincia volta a ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 5 della L.P. n. 19/2023 per l’ampliamento della cava in parola sulle confinanti pp.ff. 195 e 196, di proprietà, rispettivamente, del signor LA MA e della Fondazione IN FL A.P.S.P., odierni intervenienti ad adiuvandum, su una superficie aggiuntiva di 31.250 mq e per un volume di OR da estrarre pari a 203.112 mc (doc. 3 della Provincia).
3. Con provvedimento del 14.7.2025 la Provincia ha rigettato la domanda della ricorrente, sull’unico rilievo che l’art. 2, comma 3, della L.P. n. 19/2023, esclude la possibilità di presentare nuove domande per la coltivazione di OR (docc. 4 e 5 della Provincia).
4. Ritenendo che la norma posta a base del diniego decreti, di fatto, la fine della propria attività, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in parola, del quale prospetta l’illegittimità derivata dall’incostituzionalità della medesima disposizione e ne chiede l’annullamento, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
5. A premessa del gravame, la ricorrente afferma che non esistono substrati per la coltivazione di champignon alternativi alla OR; sostiene, sulla scorta di una perizia di parte (doc. 5 della ricorrente), che la sua estrazione, in Alto Adige, si distingue da ciò che avviene in altri Stati, in particolare del Nord Europa, essendo interessate superfici torbose definite “ neutre ”, perché la OR non viene estratta da aree umide bensì dedicate alla frutticoltura e, dunque, ricoperte da uno strato vegetale; spiega, che le tecniche di scavo applicate in Alto Adige non consentirebbero di sviluppare rilevanti fenomeni di ossidazione della OR responsabili delle emissioni di CO2, perché il materiale verrebbe estratto in falda e commercializzato ancora bagnato all’80%; precisa che il substrato torboso provoca l’asfissia delle piante, sicché l’estrazione del medesimo perseguirebbe anche finalità di bonifica dei terreni per migliorare la produttività dei frutteti; l’attività estrattiva, inoltre, avrebbe assunto un rilievo strategico anche per le imprese del settore edilizio, perché, nella scarsità di aree per il deposito di inerti, il materiale di scavo derivante dall’attività edile verrebbe utilizzato per il riempimento dei siti interessati dall’estrazione della OR, una volta che quest’ultima è esaurita.
5.1. Passando alla declinazione delle censure, la ricorrente, con una prima rubrica, lamenta la “ Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all’art. 3, Cost.; [la] violazione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41, Cost; della libertà d’impresa di cui all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della tutela della Proprietà privata di cui all’art. 42, Cost. e all’art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU ”: il divieto di emettere nuove autorizzazioni per l’estrazione della OR sul territorio della Provincia di Bolzano, previsto dall’art. 2, comma 3, della L.P. n. 19/2023, in attuazione dell’obiettivo stabilito al punto 6.12. (“ Campo d’azione ‘pozzi di assorbimento di CO2 a lungo termine’” ) della prima parte del “ Piano Clima Alto Adige 2040 ” (approvata con delibera della Giunta provinciale n. 6060 del 30.8.2022), inteso alla riduzione delle emissioni annuali di CO2, sarebbe assolutamente irragionevole, sproporzionato e illogico e, dunque, incongruo rispetto al parametro costituzionale definito dall’art. 3 della Carta; la censurata disposizione si fonderebbe sull’erronea rappresentazione delle quantità di emissioni di CO2 derivanti dall’estrazione della OR in Alto Adige e sulla sovrastima del contributo che il divieto di estrazione può offrire alla riduzione delle emissioni annuali complessive; le tecniche di scavo praticate in Alto Adige, come dimostrerebbe la relazione tecnica di parte ( sub doc. 5 della ricorrente), diversamente dall’attività estrattiva praticata nei paesi del Nord Europa, non svilupperebbero rilevanti fenomeni di ossidazione della OR con emissione diretta di anidride carbonica, trattandosi di aree dedicate all’agricoltura, per lo più frutteti, e non di vere e proprie torbiere o aree umide; gli studi condotti dall’Eurac e dall’Università di Innsbruck dimostrerebbero che le emissioni derivanti dall’estrazione della OR in Alto Adige sarebbero marginali, ca. 56,1t CO2 eq per anno, laddove secondo ISPRA le emissioni di gas serra per abitante sarebbero pari a 6,99 CO2 eq, sicché la riduzione di emissioni ascrivibili al contestato divieto corrisponderebbero, annualmente, alle emissioni annuali di soli 9 abitanti; la norma, pertanto, sarebbe frutto di un infondato allarmismo; il divieto stabilito dal censurato art. 2, comma 3, cit. sarebbe, in definitiva, lesivo del principio di proporzionalità, in quanto:
(i) inidoneo a raggiungere l’obiettivo prefissato, perché alla riduzione delle emissioni pari a 56,1t CO2 eq per anno, derivante dal divieto all’attività estrattiva, corrisponderebbe un incremento di 1.650 CO2 eq all’anno, in conseguenza delle importazioni di OR dal Nord Europa, che si renderebbero necessarie in sostituzione della produzione locale; le emissioni off-site , peraltro, non sarebbero in alcun modo evitate attraverso il contestato divieto, atteso che la OR verrebbe comunque importata da produttori esteri, con conseguente generazione di ingenti emissioni di CO2;
(ii) non strettamente necessario, in assenza di una ponderata valutazione di misure alternative meno penalizzanti, ma comunque idonee a perseguire l’obiettivo, quali il contingentamento delle superfici sfruttabili, la loro riduzione graduale in un arco temporale medio-lungo, la previsione di misure di compensazione, la previsione di incentivi per la riduzione volontaria dell’estrazione di OR;
(iii) non adeguato, posto che a seguito del divieto si verificherebbe un incremento dei gas serra, provocato dall’aumento del traffico dovuto, da un lato, alle importazioni della OR dall’estero e, dall’altro lato, alla necessità, per le ditte edili, di trasportare il materiale di scavo fuori regione, posto che il venir meno dei siti di estrazione della OR comporterebbe anche l’impossibilità di deposito, sui medesimi, del materiale di scavo derivante dalle attività dell’edilizia;
dalla descritta violazione del principio di proporzionalità discenderebbero gli ulteriori profili di contrasto della norma con la tutela della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., della libertà d’impresa di cui all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della tutela della proprietà privata di cui all’art. 42 Cost. e all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.
5.2. La seconda censura profila la “ violazione della libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41, Cost.; [la] violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3, Cost.; [la] invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, comma 2, lett. e) ed s), Cost.; [la] violazione dell’art. 7- bis e allegati III e IV, D.Lgs. 152/2006 ”: astrattamente ammissibili i limiti alla libertà di iniziativa economica privata, la loro introduzione spetterebbe esclusivamente al legislatore nazionale, in ragione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente come anche della necessità di una disciplina uniforme e coordinata su tutto il territorio nazionale; il divieto introdotto dalla norma provinciale, infatti, inciderebbe sulla concorrenza, dando adito a un’ingiustificata disparità di trattamento tra operatori economici e a un’alterazione della parità concorrenziale, posto che i concorrenti al di fuori della Provincia possono liberamente accedere alle attività estrattive della OR, non vigendo analogo divieto fuori dai confini provinciali; il divieto si porrebbe, inoltre, in conflitto con l’art. 1, commi 1, lett. b), 2 e 3, del D.L. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012 (cd. decreto liberalizzazioni); con riferimento all’attività di estrazione della OR il legislatore statale, dotato di competenza esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ambiente, avrebbe già operato il dovuto bilanciamento tra i contrapposti interessi, trovando il punto di equilibrio nell’assoggettamento dell’apertura di nuove torbiere, a seconda delle loro dimensioni, alla valutazione di impatto ambientale o alla verifica di assoggettabilità a VIA, cosicché la censurata norma provinciale contrasterebbe anche con la normativa statale in materia di VIA; né la Provincia potrebbe invocare a supporto della norma sospettata d’incostituzionalità la propria competenza legislativa primaria in materia di “ miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere ” (art. 8, n. 14, D.P.R. 670/1972 – Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige), posto che, ai sensi dell’art. 4 del medesimo Statuto, tale competenza trova un limite nelle competenze affidate in via esclusiva allo Stato nelle materie concorrenza e ambiente.
6. Si è costituita la Provincia di Bolzano che con un’articolata memoria difende la legittimità costituzionale del contestato art. 2, comma 3, della L.P. n. 19/2023 e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, previa declaratoria della manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente.
7. Con atto depositato il 23.12.2025 sono intervenuti, ad adiuvandum , il signor LA MA e la Fondazione IN FL A.P.S.P., quali proprietari dei terreni oggetto dell’istanza di estensione della torbiera, proposta dalla ricorrente e definita con l’impugnato provvedimento di diniego. Essi si predicano interessati all’accoglimento del ricorso “ in quanto la presenza di uno strato di OR nel sottosuolo (circa 5-8 metri) compromette la produttività agricola del fondo, causando fenomeni di asfissia radicale e moria delle piante da frutto ”, come da parere del dipl. agr. Helmut Veronesi, con un danno economico quantificabile in ca. 9.800 Euro/ha/anno. Su questa premessa in merito al proprio interesse, formulano le medesime questioni di incostituzionalità svolte dalla ricorrente.
8. In vista dell’udienza la ricorrente e la Provincia si sono scambiati i rispettivi scritti conclusivi e di replica - quest’ultima depositata anche dagli intervenienti ad adiuvandum - a reciproca confutazione delle tesi difensive avversarie e a rafforzamento delle rispettive architetture argomentative.
9. Con atto depositato il 22.1.2026, si è costituito l’avvocato Igor Janes quale nuovo difensore della ricorrente, in aggiunta all’avvocato Lukas Harder, del quale fa proprie tutte le deduzioni, le domande e le conclusioni rassegnate.
10. Chiamata per la discussione all’udienza pubblica dell’11.2.2026, la causa è stata trattenuta per la decisione, dopo che la ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della memoria di replica dell’Amministrazione, nella parte in cui contiene un link a un documento esterno, configurando ciò – a suo avviso - un tentativo di produzione documentale tardiva. La Provincia ha contestato la fondatezza dell’eccezione, replicando che si tratta di documenti pubblicamente accessibili, contenenti solo dei dati.
11. L’eccezione è fondata e va accolta di conseguenza, cosicché il Collegio non terrà conto del link contestato, che, come efficacemente rilevato da parte ricorrente, si configura come tardiva produzione di un documento, oltre il termine previsto dall’art. 73 cod. proc. amm..
12. Nel merito il ricorso è privo di consistenza, poiché appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della norma che regge il provvedimento gravato e che ne inficerebbe, in via derivata, la legittimità.
13. L’art. 2, comma 3, della L.P. n. 19/2023, del quale la ricorrente contesta la conformità a diversi parametri costituzionali, prevede che “ non sono ammesse nuove domande per la coltivazione di OR ”. La richiamata legge provinciale contempla, inoltre, all’art. 15, una disposizione transitoria, a mente della quale “ le autorizzazioni di torbiere sono prorogate per un massimo di due anni, dedotte le proroghe già concesse ”. Tenuto, conto, dunque, che l’autorizzazione di cui è titolare la ricorrente per la coltivazione delle torbiere “ Fondazione ” e “ Diuke ” è stata emessa nel 2022, per una durata di 10 anni, l’attività estrattiva potrà proseguire sino al 2032 e, in caso di proroga biennale sino al 2034, posto che il divieto di cui al contestato comma 3 dell’art. 2 cit., preclude l’accoglimento di nuove domande per la coltivazione di torbiere, ma non incide sulle autorizzazioni già rilasciate al momento della sua entrata in vigore, sicché l’estrazione può proseguire sino a scadenza del titolo, con una proroga di ulteriori due anni, ricorrendone le condizioni.
14. Venendo alla disamina dei profili d’incostituzionalità tracciati dalla ricorrente, occorre tenere in evidenza che la disposizione contestata dà attuazione all’impegno della Provincia nel contrasto alla crisi climatica in atto, secondo gli obiettivi definiti dai documenti strategici adottati, i quali, a loro volta, si iscrivono nella cornice delle conferenze mondiali e degli accordi internazionali che si sono susseguiti a partire dagli anni ’90 sul tema, sempre più rovente, della crisi climatica, da ricondurre alle emissioni di gas a effetto serra, determinate in modo consistente dalle attività umane.
14.1. Giova richiamare, per primo, il Summit della Terra di Rio ( Earth Summit ), la grande conferenza internazionale sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile, tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro, in Brasile, sotto il nome ufficiale di Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED).
Il vertice aveva lo scopo di trovare un equilibrio tra sviluppo economico, protezione dell’ambiente e lotta alla povertà. I Paesi del mondo si erano riuniti per la prima volta per affrontare insieme i problemi globali come il cambiamento climatico, la deforestazione, l’inquinamento e l’uso delle risorse naturali, approdando all’idea moderna di sviluppo sostenibile dell’economia senza distruggere l’ambiente per le generazioni future.
Tra i risultati del Summit va ricordata la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), la quale riconosce che il riscaldamento globale è un problema comune da affrontare insieme con la riduzione delle emissioni di gas serra, per evitare interferenze pericolose con il sistema climatico, e ha dato origine ai successivi accordi sul clima come Kyoto (1997), che prevede i primi obblighi di riduzione delle emissioni, e Parigi, (2015) con l’impegno globale a limitare il riscaldamento climatico.
Il Protocollo di Kyoto, ratificato dall’Italia con L. 120/2002 ed entrato in vigore il 16.2.2005, dopo la ratifica di un numero sufficiente di Paesi, è il primo accordo internazionale vincolante che imponeva ai Paesi industrializzati di ridurre le emissioni di gas serra responsabili del cambiamento climatico, tra cui, appunto, la CO2 (anidride carbonica). Nell’ambito dello sforzo comune dell’Unione Europea (-8%), l’Italia si è impegnata a tagliare le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo 2008-2012.
Il successivo trattato internazionale sul clima, noto come Accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 durante la Conferenza di Parigi sul clima (COP21), ratificato dall’Italia con L. 204/2016 ed entrato in vigore a livello internazionale il 4.11.2016, si prefiggeva, con la partecipazione di quasi tutti i Paesi del mondo, di rafforzare la risposta globale al cambiamento climatico, con lo scopo di contenere il riscaldamento climatico e guidare la transizione verso un’economia a basse emissioni, puntando, nel lungo periodo, all’equilibrio tra emissioni prodotte e assorbite (foreste, tecnologie di cattura, ecc.), cd. “ carbon neutrality ”, attraverso piani nazionali di riduzione delle emissioni, aggiornandoli ogni 5 anni con impegni sempre più ambiziosi.
14.2. In questo quadro internazionale, decisamente spinto verso la neutralità climatica, con le emissioni di gas serra prodotte dall’uomo, bilanciate dall’assorbimento naturale (foreste, suoli, oceani), da tecnologie di rimozione della CO2 e da drastiche riduzioni delle emissioni, si inseriscono i documenti strategici elaborati dal governo provinciale.
È del 20.6.2011 il primo documento dedicato alla “ Strategia per il clima Energia-Alto Adige 2050 ”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 940, il quale contiene una serie di misure concrete, orientate al raggiungimento degli obiettivi climatici prefissati per gli anni 2020 e 2050, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 (doc. 7 della Provincia).
Alla “ Strategia per il clima Energia-Alto Adige 2050 ” sono seguiti i relativi aggiornamenti, tra cui il “ Piano clima Alto Adige 2040 - Parte 1 ”, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 del 30.8.2022, con l’obiettivo, tra l’altro, di ridurre “ le emissioni di CO2 … del 55% entro il 2030 e del 70% entro il 2037 rispetto ai livelli del 2019 ” e di “ raggiungere la neutralità climatica entro il 2040 ” (doc. 8 della Provincia).
Come si apprende dalle premesse alla citata deliberazione giuntale, l’ iter di formazione del Piano Clima ha visto l’apporto scientifico di uno studio commissionato a Eurac Research, con focus particolare rivolto alle emissioni di gas climalteranti nel settore agricolo e si basa sulle evidenze scientifiche. Viene in rilievo, per quanto d’interesse nella vertenza per cui è lite, il campo d’azione 6.12 del nominato Piano, che prevede le misure riguardanti i pozzi di assorbimento di CO2 a lungo termine.
Come ricorda la Provincia, sulla scorta degli studi scientifici che si sono occupati dell’argomento, i pozzi di assorbimento sono sistemi che rimuovono CO2 dall’atmosfera e la immagazzinano a lungo termine, quali foreste, oceani, suoli e tecnologie di cattura e stoccaggio.
Le torbiere sono tra i più importanti pozzi di assorbimento di CO2 al mondo e rientrano nella categoria dei pozzi naturali e, più precisamente, nella sottocategoria dei suoli.
Si tratta di zone umide dove si accumula materiale vegetale parzialmente decomposto, in un terreno povero di ossigeno dove la decomposizione è lentissima, cosa che permette al carbonio di rimanere intrappolato per migliaia di anni. Benché coprano solo il 3% della superficie terrestre, esse immagazzinano più carbonio di tutte le foreste del mondo messe insieme. Sono, pertanto, uno dei più potenti serbatoi naturali di carbonio.
Quando le torbiere vengono drenate per l’agricoltura, prosciugate o incendiate, il carbonio accumulato si ossida e viene rilasciato in grande quantità come CO2, cosicché esse diventando una forte fonte di emissioni climalteranti.
Anche se coperte da vegetazione, le torbiere cd. “neutre” dell’Alto Adige, accumulano materia organica in un ambiente povero di ossigeno e costituiscono dei pozzi naturali di assorbimento, che, se degradati o drenati si trasformano in fonti di emissioni climalteranti, perché rilasciano gas serra che contribuiscono al riscaldamento globale.
In sostanza, le torbiere svolgono un duplice ruolo: se integre, funzionano come pozzi di assorbimento di carbonio, sottraendo, attraverso la fotosintesi, CO2 dall’atmosfera e immagazzinando il carbonio nel suolo sotto forma di OR ricca di sostanza organica; se degradate o prosciugate, diventano fonti di emissioni climalteranti, rilasciando CO2 e altri gas serra accumulati nella OR.
L’importanza di questi pozzi di assorbimento rende, dunque, necessarie e inderogabili misure efficaci di salvaguardia, di mappatura e di monitoraggio, occorrendo dare priorità agli interventi di tutela delle torbiere già mappate e provvedere alla bonifica di quelle a rischio per cause umane. È quanto emerge nello studio della FAO TL mapping and monitoring: recommendations and technical overview, contenente informazioni tecniche sulla gestione di questi preziosi ecosistemi.
Secondo le stime della FAO, infatti, le azioni umane hanno distrutto circa il 15% delle torbiere del pianeta. È un dato da non sottovalutare, trattandosi di risorse non rinnovabili (possono essere necessari 1000 anni prima che si accumuli 1 metro di OR). La loro fragilità e, al tempo stesso, il loro ruolo sulla stabilità del clima, ha indotto alcuni Paesi del mondo a porre in atto iniziative per una gestione sostenibile di questi ecosistemi.
A livello dell’Unione europea, pur non prevedendo il Regolamento (UE) 2018/841 UC ( Land Use, Land Use-Change and Forestry - uso del suolo, foreste e cambiamenti di uso del suolo) un obbligo per gli Stati membri di vietare l’estrazione della OR, ciononostante viene posto l’accento sulla tutela e sul ripristino delle torbiere, riconoscendone il duplice ruolo climatico che si è descritto in precedenza.
Ebbene, il campo 6.12 del Piano Clima Alto Adige, sulla scorta delle evidenze scientifiche sopra sunteggiate e in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione europea in materia di tutela dei pozzi naturali di assorbimento e riduzione delle emissioni nel settore UC, (i) afferma che “ i pozzi naturali non dovrebbero comunque essere mai compromessi o degradati dalle attività umane (è il caso, ad esempio, dell'estrazione della OR in Alto Adige) ”, (ii) individua come obiettivo, quello di “ non autorizzare nuove estrazioni di OR e lasciare scadere i permessi concessi ” e (iii), tra gli “ esempi di misure nel settore Pozzi di assorbimento di gas serra a lungo termine ”, enuncia la “ cessazione immediata delle autorizzazioni all'estrazione della OR ”.
L’obiettivo enunciato ha trovato conferma nello studio sulla coltivazione della OR in Alto Adige, condotto da Eurac Research su commissione della Provincia (suoi docc. 10, 11 e 12). È emerso che per le attività di estrazione della OR vengono emesse complessivamente in Alto Adige 15.906 t CO2e (anidride carbonica equivalente) per ettaro e anno. Tale dato rapportato a tutte le concessioni ancora attive per ca. 1,5 mio. mc di OR corrisponde all’emissione di ca. 300.000 t CO2e.
Il Campo d’Azione n. 6.12 contenuto nel “ Piano Clima Alto Adige – parte I ”, di cui s’è detto dianzi, è stato poi ripreso nel Campo d’Azione 5.13 del “ Piano Clima Alto Adige 2040 ” approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 595, dd. 18 luglio 2023.
Tra gli obiettivi del Piano Clima vi è (come nel Piano Clima – Parte I) la riduzione delle “ emissioni di CO2 ” “ del 55% entro il 2030 e del 70% entro il 2037 rispetto ai livelli del 2019 e l'Alto Adige dovrà raggiungere la neutralità climatica entro il 2040 ”.
14.3. Con l’art. 2, comma 3, della L.P. n. 19/2023, il legislatore provinciale ha, dunque, dato attuazione all’obiettivo in parola, prevedendo, nell’ambito di una legge che detta la “ Disciplina della coltivazione di sostanze minerali ” - della quale definisce la procedura autorizzatoria, gli obblighi del titolare, il trasferimento del titolo, le garanzie per la regolare esecuzione dei lavori, i casi di revoca del titolo stesso, la vigilanza e le sanzioni - che non sono ammesse nuove domande per la coltivazione di torbiere. Con la disposizione transitoria contenuta nell’art. 15, comma 1, ultimo periodo, della medesima legge, ha precisato che la proroga delle autorizzazioni già emesse può essere disposta per un periodo massimo di due anni, dedotte le proroghe già concesse.
Il disposto divieto di attivare nuove cave di OR, per quanto detto in precedenza, trova la propria ragione, scientificamente supportata, nella necessità di contribuire attivamente, nel quadro degli obiettivi unionali, alla riduzione della produzione di gas a effetto serra che accelerano il riscaldamento globale.
14.4. La ricorrente, con un primo profilo di doglianza, sospetta il divieto in parola di incostituzionalità perché irragionevole e sproporzionato, in quanto contribuirebbe in misura minima alla riduzione delle emissioni di gas serra e comprimerebbe, di contro, in maniera sproporzionata il diritto di proprietà e la libertà di impresa, incidendo su diritti costituzionalmente radicati (artt. 41 e 42 Cost.).
14.5. Poiché la ricorrente evoca la violazione di entrambi, giova, prendere le mosse dalla distinzione tra il principio costituzionale di ragionevolezza e quello di proporzionalità, di origine eurounitaria, ma ormai ricondotto stabilmente, dalla giurisprudenza costituzionale, nell’alveo dell’art. 3 Cost..
Secondo la Corte costituzionale (v. sul punto, la recente sentenza n. 138/2025), sussiste “ una lesione del principio di ragionevolezza ‘quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem , intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata (sentenza n. 416 del 2000) ’ (sentenza n. 6 del 2019; nello stesso senso, di recente, sentenza n. 125 del 2022). In tal caso, il giudizio di ragionevolezza consiste in un ‘apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la ‘causa’ normativa che la deve assistere’ (sentenze n. 195 del 2022 e n. 6 del 2019) .”
La Corte ha poi “ rilevato che, qualora il legislatore abbia inteso contemperare, attraverso la disposizione censurata, due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che ‘richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi’ (sentenza n. 20 del 2019; in termini, sentenze n. 5 del 2023, 188 del 2022 e n. 1 del 2014) . Dunque, sono tre le condizioni richieste per il superamento del test di proporzionalità: che l’imposizione di oneri sia idonea rispetto ai fini perseguiti; che venga scelta la misura meno restrittiva dei diritti oggetto di bilanciamento; che tali oneri non siano sproporzionati. Il test si considera invece non superato, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost., quando – a fronte dell’esigenza di porre in essere un bilanciamento tra i diritti antagonisti – si realizza una ‘manifesta sproporzione del congegno normativo approntato rispetto al perseguimento dei fini legittimamente perseguiti, almeno ove applicato, senza alcuna differenziazione’ (così sempre la sentenza n. 20 del 2019)”.
14.6. Così ricordati i tratti normativi e giurisprudenziali di riferimento, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, L.P. n. 19/2023, sollevata dalla ricorrente in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., appare al Collegio manifestamente infondata.
Dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, si evince che il giudizio sulla possibile irragionevolezza e sul difetto di proporzionalità della disposizione censurata dalla ricorrente presuppone, in primo luogo, l’individuazione della sua ratio .
Sebbene l’art. 2, comma 3, L.P. 19/2023 non espliciti espressamente la finalità perseguita, essa può essere ricostruita, in via sistematica, alla luce del Piano Clima Alto Adige 2040, in particolare del campo d’azione 6.12, che prevede la preservazione dei pozzi naturali di assorbimento, tra cui appunto le torbiere, quali ecosistemi funzionali alla mitigazione del cambiamento climatico. Il divieto di attivazione di nuove torbiere si inserisce, dunque, in tale quadro programmatico, volto a tutelare lo stock di carbonio accumulato e a prevenire emissioni derivanti dal loro sfruttamento.
14.7. Così chiarita la ratio perseguita dalla contestata disposizione provinciale, quest’ultima non appare irragionevole.
Essa introduce – come si è visto - una limitazione ex ante di carattere generale, volta a prevenire trasformazioni o alterazioni di questi fragili ecosistemi, che mantengono la loro funzione di sequestro di CO2 solo se preservati e possono, per converso, rivelarsi fonti di considerevoli emissioni di gas climalteranti, se degradate. La norma, che sancisce l’inammissibilità di nuove domande volte a ottenere l’autorizzazione per l’avvio di nuove attività estrattive della OR, persegue, dunque, una finalità qualificata attraverso uno strumento idoneo, sotto il profilo logico e normativo, alla sua realizzazione e non introduce una disciplina incoerente rispetto al fine perseguito. La disposizione appare, in definitiva, intrinsecamente coerente rispetto alla propria ratio e, dunque, non può dirsi irragionevole.
14.8. Passando al test di proporzionalità della medesima disposizione, occorre vagliarne il contenuto, secondo i canoni, individuati dalla giurisprudenza anzi richiamata, dell’idoneità, della necessità e della proporzionalità in senso stretto.
14.8.1. Quanto all’idoneità del divieto di attivazione di nuove torbiere, il Collegio osserva che esso consente di preservare lo stock di carbonio accumulato, di evitare emissioni derivanti da drenaggi ed estrazione, contribuendo così efficacemente agli obiettivi di mitigazione climatica.
Esiste, pertanto, una connessione razionale tra mezzo adottato e fine perseguito, perché vietare nuove estrazioni significa preservare questi fragili ecosistemi e prevenire il rischio emissivo. La misura introdotta appare, pertanto, idonea.
14.8.2. Essa è anche necessaria se, in coerenza con gli obiettivi climatici definiti dalla Provincia nel quadro internazionale sopra tratteggiato, si ragiona in termini di svolta decisa verso la mitigazione climatica. L’attività estrattiva, infatti, per sua natura, comporta l’alterazione dell’equilibrio idrologico e l’ossidazione della OR. Anche tecniche meno impattanti non eliminano strutturalmente il rischio di rilascio di carbonio nel medio-lungo periodo. Un divieto generale costituisce, pertanto, una misura più efficace e certa rispetto a sistemi autorizzatori caso per caso.
14.8.3. Infine, con riguardo alla proporzionalità in senso stretto, occorre sottolineare che il contestato divieto provinciale non incide su diritti fondamentali assoluti, non essendo tali, in particolare, quelli cui sono dedicati gli artt. 41 e 42 Cost., dei quali la ricorrente lamenta, appunto, la lesione.
Iniziando dal secondo, ricorda il Collegio che l’art. 42 Cost. non configura la proprietà privata come diritto assoluto, posto che la legge ne definisce “ i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ”.
La Corte costituzionale, con particolare riferimento all’ambito urbanistico e paesaggistico, ha costantemente affermato che la proprietà privata è intrinsecamente conformata dalla legge, la quale, in ragione della sua funzione sociale, può assoggettarla a limiti anche incisivi, purché generali, non arbitrari e proporzionati (cfr. Corte cost., sentenze n. 55/1968 e n. 248/2007). In particolare, la Corte ha più volte riconosciuto la piena legittimità di vincoli paesaggistici e ambientali, anche molto penetranti, quando questi sono giustificati dalla tutela di un bene costituzionalmente rilevante, non svuotano integralmente il contenuto economico del diritto e non producono un sacrificio individuale sproporzionato (Corte cost., sentenza n. 179/1999, in materia di vincoli paesaggistici).
In questa prospettiva i vincoli ambientali sono tipicamente qualificati come vincoli conformativi, non espropriativi.
Venendo, in particolare, all’art. 2, comma 3, della L.P. n. 19/2023, osserva il Collegio, richiamando quanto esposto in precedenza, che esso persegue, nell’interesse generale, la tutela delle torbiere, in quanto ecosistemi fragili con funzione di assorbimento di CO2, e mira alla mitigazione climatica evitando il pericolo di emissioni di gas climalteranti. La disposizione, dunque, assumendo una chiara finalità di tutela dell’ambiente, è funzionale a un interesse pubblico costituzionalmente qualificato.
Sotto il profilo dell’incisione del diritto di proprietà, la disposizione contiene un divieto volto a limitare uno specifico sfruttamento del fondo, ossia l’escavazione, ma non elimina – o almeno parte ricorrente nulla ha allegato a questo proposito - ogni possibile utilizzazione del fondo, né trasferisce il bene alla mano pubblica. In altre parole, la norma contestata non priva il proprietario della titolarità del bene, né ne esclude forme di godimento compatibili con l’ambiente, sicché la sua incidenza resta circoscritta nell’ambito dei vincoli conformativi.
Quanto alla sfera d’interesse dell’impresa estrattiva, il divieto di avviare nuove attività di estrazione di OR non impone l’immediata interruzione di quelle in essere in forza di titoli autorizzativi anteriori all’entrata in vigore della disposizione sospettata d’incostituzionalità, attività che, in virtù della norma transitoria contenuta nell’art. 15 della L.P. n. 19/2023, possono essere prorogate di ulteriori due anni. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, non pare configurarsi alcuna ipotesi “espropriativa”.
In sintesi, l’art. 2, comma 3, cit. integra un limite conformativo della proprietà, giustificato dalla funzione sociale declinata in termini di tutela dell’ambiente e non si configura come un’espropriazione sostanziale, cosicché esso appare compatibile con l’art. 42 Cost..
La tesi della ricorrente sul punto, dunque, non può essere condivisa.
Per quanto attiene alla pretesa violazione dell’art. 41 Cost., ricorda il Collegio che esso, pur enunciando la libertà dell’iniziativa economica, precisa che essa “ non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ”. Aggiunge, inoltre, che “ la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali ” (la ricorrente richiama anche l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il quale, nell’enunciare la libertà di esercitare un’attività economica, afferma che questa deve comunque essere conforme al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali; si tratta, pertanto, di una libertà che non è assoluta, ben potendo essere limitata da normative UE o nazionali che perseguano interessi generali come la tutela dell’ambiente, della salute, della concorrenza).
In questo quadro la tutela dell’ambiente non costituisce un mero limite esterno all’iniziativa economica, ma si configura, piuttosto, come un criterio conformativo espresso dell’attività economica stessa.
La Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 105/2024, ha sottolineato come con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, siano stati novellati gli artt. 9 e 41 della Costituzione, attribuendo espresso rilievo costituzionale alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni (art. 9, terzo comma, Cost.) e siano stati inseriti, tra i limiti alla libertà di iniziativa economica menzionati nell’art. 41, secondo comma, Cost., le ragioni di tutela dell’ambiente, oltre che della salute umana.
Ricorda la Corte di aver riconosciuto “ già da epoca anteriore alla riforma dell’art. 117, secondo comma, Cost. (…) l’esistenza di un ‘diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività’ alla salvaguardia dell’ambiente, precisando che esso ‘comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale’, intesi tutti quali ‘valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.)’ ( sentenza n. 210 del 1987 punto 4.5. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 641 del 1987, punto 2.2. del Considerato in diritto, nonché, più di recente, sentenza n. 126 del 2016, punto 5.1. del Considerato in diritto)”.
La riforma del 2022 - così la Corte - “ consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell’ambiente, inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; e vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa ”.
E aggiunge che “ peculiare è, altresì, la prospettiva di tutela oggi indicata dal legislatore costituzionale, che non solo rinvia agli interessi dei singoli e della collettività nel momento presente, ma si estende anche (come già, del resto, prefigurato da numerose pronunce di questa Corte risalenti a epoca anteriore alla riforma: sentenze n. 46 del 2021, punto 8 del Considerato in diritto; n. 237 del 2020, punto 5 del Considerato in diritto; n. 93 del 2017, punto 8.1. del Considerato in diritto; n. 22 del 2016, punto 6 del Considerato in diritto; n . 67 del 2013, punto 4 del Considerato in diritto; n. 142 del 2010, punto 2.2.2. del Considerato in diritto; n. 29 del 2010, punto 2.1. del Considerato in diritto; n. 246 del 2009, punto 9 del Considerato in diritto; n . 419 del 1996, punto 3 del Considerato in diritto) agli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano ”.
In conclusione, “ la tutela dell’ambiente – nell’interesse, ancora, dei singoli e della collettività nel momento presente, nonché di chi ancora non è nato – assurge ora a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, il cui svolgimento non può ‘recare danno’ – oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, come recitava il testo previgente dell’art. 41, secondo comma, Cost. – alla salute e all’ambiente ”.
Pertanto, di tali chiare indicazioni del legislatore costituzionale – lette anche attraverso il prisma degli obblighi europei e internazionali in materia – questo Collegio è chiamato a tenere puntualmente conto, nel vagliare le censure del rimettente.
E dunque, la libertà economica non ha carattere assoluto e può subire limitazioni, anche incisive, in particolare, quando necessarie alla tutela dell’ambiente (e della salute), purché il legislatore operi un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra i valori costituzionalmente coinvolti sulla base di un’adeguata istruttoria (Corte cost, sentenza n. 85/2013; sentenza n. 58/2018; sentenza n. 105/2024).
L’ambiente, che prima della riforma del 2022 operava come valore costituzionale da contemperare con la libertà economica, costituisce ora un limite espresso e strutturale all’iniziativa economica, ferma restando la necessità che le restrizioni siano proporzionate e non arbitrarie.
Tracciati i limiti costituzionali alla libertà di iniziativa economica, occorre rimarcare in breve, richiamando quanto esposto in precedenza in merito alla proporzionalità dell’intervento legislativo, che l’art. 2, comma 3, della L.P. n. 19/2023, si limita a incidere, vietandola, sull’attività di nuove torbiere, senza sopprimere il settore minerario. È, quindi, una misura conformativa settoriale che non comporta l’ablazione della libertà d’impresa estrattiva in generale. La norma contestata – come detto in precedenza – è idonea a proteggere ecosistemi particolarmente sensibili e ad evitare che si possano trasformare in formidabili fonti di emissioni climalteranti, è coerente con gli obiettivi climatici dell’Unione europea, non incide, retroattivamente, sulle attività estrattive in corso e non elimina nemmeno ogni utilità del bene, cosicché appare resistere alle critiche di irragionevolezza e sproporzionalità sollevate dalla ricorrente.
Né può imputarsi al legislatore provinciale di non aver preso in considerazione soluzioni alternative meno invasive degli interessi economici legati all’estrazione della OR e, dunque, più bilanciate dal punto di vista dell’equilibrio tra i contrapposti interessi coinvolti.
La ricorrente, in particolare, individua, quali misure alternative meno impattanti, rispondenti al principio di proporzionalità, quelle (i) di contingentare le superfici sfruttabili; (ii) di ridurle gradualmente in un arco temporale medio-lungo; (iii) di prevedere misure di compensazione come la “ rinaturazione ” delle aree al termine dell’attività di estrazione e la formazione di nuove torbiere naturali quali pozzi di assorbimento di CO2; (iv) di prevedere incentivi per la riduzione volontaria della quantità di OR.
Ebbene, tutte le soluzioni proposte dalla ricorrente, da un lato non considerano l’obiettivo della salvaguardia delle torbiere come ecosistemi fragili idonei a fungere da pozzi di assorbimento di CO2; dall’altro lato sono, in parte, già adottate, (i) posto che l’art. 2, comma 3, L.P. n. 19/2023 non comporta la dismissione immediata delle attività estrattive che potranno continuare sino a scadenza dei titoli autorizzatori, prolungati di ulteriori due anni (a tale riguardo valga ricordare che l’autorizzazione per le torbiere “ Fondazione ” e “ Diuke ” è stata emessa nel 2022, per una durata di 10 anni e che vi sono ancora ingenti masse di OR da estrarre), cosicché la coltivazione delle torbiere si andrà a ridurre gradualmente su un periodo medio-lungo, e (ii) posto che le autorizzazioni già prevedono misure di riqualificazione e compensative (cfr. doc. 9 della ricorrente).
È, invece, inconsistente la proposta di prevedere “ nuove torbiere naturali in grado di funzionare come pozzi di assorbimento di CO2 ”.
È noto che in termini ambientali la compensazione dovrebbe garantire l’equivalenza funzionale, temporale, di biodiversità e climatica. Ebbene, non vi è evidenza in atti, sotto il profilo scientifico ed economico, circa la fattibilità di compiere un processo torbigeno “equivalente” alla torbiera degradata attraverso l’estrazione.
Allo stesso modo non convince la misura alternativa, meno incisiva degli interessi economici coinvolti, individuata dalla ricorrente nella previsione di “ incentivi per la riduzione volontaria della quantità di OR estratta annualmente ”.
Una simile soluzione, infatti, comporta il rischio di premiare chi inquina, perché chi ha sfruttato la torbiera per trarne profitto economico, otterrebbe, per smettere, un compenso pubblico, a carico, cioè, della collettività che subisce gli effetti negativi dell’attività estrattiva. Inoltre, venendo in rilievo un’attività d’impresa, si porrebbe un problema di compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, che richiederebbe la rigorosa dimostrazione della finalità ambientale perseguita e della proporzionalità dell’incentivo. Seppure concepibile in astratto, l’incentivo per la volontaria riduzione dell’attività estrattiva ha senso, evidentemente, solo se accompagnato dal blocco di nuove concessioni, altrimenti la prospettiva di ottenerlo favorirebbe l’avvio di nuove attività anziché ridurle.
Ebbene, la scelta operata dal legislatore provinciale si è incentrata, appunto, sul blocco di nuovi titoli autorizzatori, ma non ha puntato alla dismissione volontaria delle attività in corso, per la quale la ricorrente invoca l’incentivazione. Le estrazioni in atto, infatti, possono proseguire sino alla scadenza prevista, prorogata di due anni, e, dunque, per un periodo considerevole.
In conclusione, l’inammissibilità di nuove domande per l’attivazione di torbiere, introdotta con la disposizione sospettata d’incostituzionalità, consiste in una misura che, ad avviso del Collegio, trova un bilanciato punto di equilibrio tra i contrapposti interessi, quello pubblico all’integrità ambientale e alla mitigazione climatica e quello privato, di natura economica, collegato allo sfruttamento di una risorsa naturale. Essa va indenne da critiche di sproporzionalità perché improntata a un’uscita graduale dall’attività estrattiva attraverso lo stop imposto alla sua espansione, accompagnata dalla tutela dell’affidamento delle ditte operanti nel settore in base a titoli già rilasciati.
Non conducono a una diversa conclusione nemmeno gli argomenti spesi dalla ricorrente che lamenta la mancata considerazione, da parte del legislatore provinciale, (i) delle peculiari tecniche estrattive da essa applicate, tali per cui verrebbero contenute sensibilmente le emissioni climalteranti, e (ii) del presunto incremento delle emissioni derivanti dalle importazioni di OR (o sostrati per la produzione di funghi, orticola e floricola) dal Nord Europa, necessarie a sopperire al venir meno della produzione locale di OR, emissioni che andrebbero a superare di molto quelle cagionate dall’attività di estrazione.
A questo riguardo, il Collegio osserva che le deduzioni della ricorrente attengono al merito della scelta legislativa e non evidenziano una manifesta irragionevolezza della disciplina.
Il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, può optare per un divieto generale di nuove attività estrattive senza distinguere tra tecniche operative, ove ritenga, come nel caso dell’art. 2, comma 3, L.P. n. 19/2023, attuativo del campo 6.12. del “ Piano Clima Alto Adige 2040” , che l’attività comporti un rischio strutturale per ecosistemi sensibili. Il divieto, insomma, non si esaurisce nella finalità di prevenire emissioni di CO2, ma mira – come s’è già appurato – anche alla preservazione dell’integrità ecosistemica delle torbiere, quali habitat fragili e sistemi idrologici delicati, tutelati dall’art. 9 Cost.. Ne consegue che l’eventuale adozione di tecniche estrattive asseritamente idonee a ridurre le emissioni climalteranti non incide sulla legittimità della scelta legislativa, atteso che l’attività estrattiva comporta comunque un’alterazione strutturale dell’ecosistema vocato alla funzione di pozzo di assorbimento di CO2.
In definitiva, la disposizione censurata, oltre che a evitare emissioni di CO2 connesse all’attività estrattiva di OR, mira a tutelare, anche nell’interesse delle generazioni future, un ecosistema specifico nella sua integrità, cosicché l’adozione di misure strutturali, volte a prevenire alterazioni irreversibili di ecosistemi fragili trascende le mere valutazioni tecniche relative alle sole emissioni in concreto prodotte con l’estrazione. La tecnica estrattiva, infatti, può incidere sulla quantità di CO2, ma non elimina, evidentemente, la distruzione della stratificazione torbosa, l’alterazione del regime idrico, la perdita di biodiversità e, da ultimo, la funzione di assorbimento di anidride carbonica.
In tale prospettiva, la disciplina non può essere valutata esclusivamente in termini di bilancio emissivo, atteso che l’attività estrattiva comporta comunque un’alterazione irreversibile dell’equilibrio ecologico, indipendentemente dalle tecniche adottate.
Non è apprezzabile nemmeno l’assunto centrato sull’asserito incremento delle emissioni derivanti dal traffico connesso all’importazione di OR, in sostituzione di quella che non può più essere estratta in Alto Adige a causa del contestato divieto.
In primo luogo, vale, anche per questo profilo, la considerazione che la disposizione sospettata di incostituzionalità non si limita a contenere le emissioni di CO2 in atmosfera, ma mira alla protezione di ecosistemi fragili. Ogni considerazione in tema di incremento di emissioni connesse al traffico, se può, in tesi, rilevare sotto il profilo dell’efficacia, dell’utilità e dell’idoneità del divieto con riguardo alla riduzione delle emissioni climalteranti, nulla predica in rapporto alla finalità – anch’essa presente nella norma - di difesa degli ecosistemi ed è, per questo secondo aspetto, del tutto irrilevante.
Si tratta, in secondo luogo, di una valutazione relativa a effetti indiretti e variabili del mercato, del tutto teorici, che non risultano idonei a dimostrare l’inadeguatezza o sproporzione della misura. Valga ripetere, a questo proposito, che il divieto in questione, non interrompe affatto l’attività estrattiva in atto, che potrà proseguire per il periodo residuo di validità dei titoli autorizzatori e per ulteriori due anni. Ne discende che il divieto non incide, nell’immediato, sui flussi di importazione, i quali restano condizionati dalle ordinarie dinamiche di mercato. Inoltre, per quanto è dato apprendere dallo studio dimesso dalla Provincia in merito all’estrazione di OR in Alto Adige, il settore produttivo sta sviluppando substrati alternativi alla OR, fondati su matrici organiche differenti, circostanza che attenua l’impatto del divieto e ne conferma la proporzionalità rispetto alla finalità perseguita.
14.9. In definitiva, per tutte le ragioni sin qui illustrate, la censura di violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, appare al Collegio manifestamente infondata, in quanto la disposizione impugnata costituisce esercizio legittimo del potere conformativo dell’iniziativa economica a fini ambientali, espressamente previsto dalla Costituzione, e non integra una compressione manifestamente irragionevole o sproporzionata della libertà d’impresa o del diritto di proprietà.
14.10. Con un secondo nucleo argomentativo la ricorrente afferma che il legislatore provinciale, nel prevedere l’inammissibilità di nuove domande per l’attivazione di torbiere, avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza, con conseguente violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) ed s), Cost.. Il divieto violerebbe anche il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost e confliggerebbe, inoltre, con l’art. 7- bis e allegati III e IV, del D.Lgs. 152/2006, che prevede per le torbiere la valutazione di impatto ambientale oppure la verifica di assoggettabilità a detta valutazione, a seconda delle dimensioni del sito interessato, senza escludere in assoluto l’attività estrattiva, da valutare, invece, caso per caso.
14.10.1. Viene all’esame, per primo, il rilievo d’incostituzionalità del contestato divieto per invasione della competenza in materia di tutela dell’ambiente, che l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. riserva, in via esclusiva, al legislatore statale.
A questo riguardo occorre ricordare, innanzi tutto, accanto alla competenza esclusiva statale in materia ambientale, la potestà legislativa primaria che l’art. 8, punto 14), dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto – Adige attribuisce alla Provincia di Bolzano in materia di “ miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere ”. In questo campo, al legislatore provinciale è riconosciuto un ampio potere normativo che, ai sensi dell’art. 4 del medesimo Statuto, deve essere declinato in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.
La legge provinciale - della quale la ricorrente contesta la specifica disposizione contenuta nell’art. 2, comma 3 - contiene la disciplina dell’attività estrattiva nel territorio della Provincia, ne prevede il titolo autorizzatorio da rilasciare all’esito di un articolato procedimento amministrativo, la durata massima del titolo, la sua trasferibilità, le limitazioni, le garanzie, la vigilanza e i controlli, e si inquadra, dunque, nella materia delle “ miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere ”, attribuita alla potestà legislativa primaria della Provincia.
All’art. 2, comma 3, la Provincia, nell’ambito della propria competenza legislativa primaria in detta materia, ha previsto che “ non sono ammesse nuove domande per la coltivazione di OR ”, imponendo, in sostanza l’arresto all’espansione di questo specifico settore minerario, mentre, con la norma transitoria di cui all’art. 15, ha fatto salva “ la durata delle autorizzazioni alla coltivazione di cave concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge ”, precisando che “ le autorizzazioni di torbiere sono prorogate per un massimo di due anni, dedotte le proroghe già concesse ”.
La disposizione che vieta l’attivazione di nuove torbiere, pur avendo come oggetto immediato l’attività estrattiva, persegue una chiara finalità di tutela ambientale e di mitigazione climatica, perché, come affermato dalla stessa Provincia nei propri atti difensivi, dà attuazione all’obiettivo riportato al Campo 6.12. del “ Piano Clima Alto Adige 2040” .
In sostanza, benché essa rientri nella materia “ cave e torbiere ”, attribuita alla potestà legislativa primaria della Provincia, la criticata disposizione interseca la tutela dell’ambiente che, a mente dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Giova precisare a questo riguardo che l’incidenza sulla tutela ambientale costituisce effetto mediato della scelta regolatoria e non esercizio diretto della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., non essendo introdotti né modificati standard ambientali uniformi o livelli minimi di protezione fissati dallo Stato. La norma, infatti, non introduce standard ambientali generali, non modifica soglie emissive, non altera la disciplina VIA, non interviene su livelli uniformi di protezione.
La norma gravita, in altre parole, attorno al punto d’intersezione tra la materia delle cave e torbiere, ascrivibile alla potestà legislativa primaria della Provincia, e la tutela dell’ambiente, che costituisce un valore trasversale, o, meglio, una materia-obiettivo, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, chiamato a stabilire i livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale.
Significativa, su questo tema, appare la recente pronuncia n. 16/2024, con cui la Corte costituzionale ricorda che “s in dalle prime pronunce rese dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ,” sono stati riconosciuti “ alla materia ‘tutela dell’ambiente [e] dell’ecosistema’ i tratti propri di una competenza legislativa trasversale, governata dall’elemento teleologico, il cui dispiegarsi lascia agevolmente prefigurare possibili interferenze rispetto all’esercizio di competenze legislative spettanti alle regioni ( ex plurimis, sentenze n. 160 del 2023, n. 191, n. 144 e n. 21 del 2022, n. 189, n. 158, n. 86 e n. 21 del 2021, n. 88 del 2020).
Di riflesso, questa Corte, da un lato, non ha escluso ‘la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali […] assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002)’ ( sentenza n. 536 del 2002) la protezione dell’ambiente. Da un altro lato, ha chiarito in che termini la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema opera quale limite all’esercizio delle competenze legislative regionali e in che misura queste ultime possono invece dispiegarsi, andando a lambire la tutela ambientale.
In particolare, questa Corte ha affermato che le disposizioni legislative statali ‘fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, [nel senso che] ad esse [è] consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009) (sentenza n. 300 del 2013)’ (sentenza n. 197 del 2014)”.
La Corte spiega che “ l’esigenza di non compromettere il punto di equilibrio individuato dalla norma dello Stato ha diverse implicazioni .
6.1.1.– Anzitutto, quando il legislatore ha bilanciato l’ambiente con interessi rispetto ai quali non si possono concepire soluzioni disarticolate sul piano territoriale, questa Corte ha ritenuto l’intervento statale imprescindibile e tale da non lasciare spazio a interventi regionali, che incidano, sia pure in melius , rispetto alla protezione dell’ambiente. Infatti, quando la logica di fondo della disciplina statale non si risolve nella mera tutela dell’ambiente, ma serve a fissare punti di equilibrio che rispondono ‘ad una ratio più complessa e articolata’, gli stessi ‘debbono ritenersi inderogabili dalle Regioni anche in melius ’ (sentenza n. 307 del 2003).
Su tali basi, questa Corte è intervenuta in ambiti oltremodo eterogenei, considerando inderogabili: la ‘organica disciplina statale di principio’ sulla collocazione delle linee elettriche (sentenza n. 331 del 2003) e sull’individuazione delle soglie di emissione elettromagnetica (sentenza n. 307 del 2003); il termine di durata dei titoli abilitativi edilizi, ‘nella cui determinazione si ravvisa un punto di equilibrio fra [la] realizzazione di interventi di trasformazione del territorio [e] la tutela dell’ambiente e dell’ordinato sviluppo urbanistico’ (sentenza n. 245 del 2021 e, in senso analogo, sentenza n. 147 del 2023); la disciplina che regola la coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, che richiede, parimenti, una sintesi unitaria fra divergenti interessi (sentenza n. 116 del 2006).
6.1.2.– Inoltre, questa Corte ha precisato che la stessa ‘valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria – quasi che fosse possibile frazionare la tutela ambientale dagli altri interessi costituzionalmente rilevanti – ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all’intervento normativo e dell’assetto di interessi che lo Stato ha delineato nell’esercizio della sua competenza esclusiva (sentenza n. 147 del 2019)’ (sentenza n. 178 del 2019). Se, dunque, nel garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema il legislatore statale ha concepito un disegno unitario, eventualmente anche attraverso soluzioni modulate fra i vari ambiti territoriali, simile ratio non ammette interventi legislativi regionali suscettibili di determinare interferenze, anche se in melius rispetto alla tutela dell’ambiente (sentenze n. 258 e n. 88 del 2020).
In particolare, simili interferenze sono state escluse a fronte di interventi legislativi statali che sono stati considerati espressione di un unico disegno inscindibile (sentenza n. 93 del 2013, relativa alla previsione dell’unitaria disciplina della VIA, quale procedura che valuta in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale; sentenza n. 235 del 2011, riguardante la previsione di una unitaria procedura di tutela paesaggistica; sentenza n. 246 del 2018, concernente l’individuazione di un parametro uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito della disciplina del procedimento amministrativo e della conferenza di servizi).
6.1.3.– Al di fuori delle citate ipotesi, ove, dunque, la ratio dell’intervento legislativo statale in materia di protezione dell’ambiente sia riconducibile alla previsione di uno standard di tutela minimo, può invece dispiegarsi l’esercizio di competenze legislative regionali, che intervengano indirettamente a elevare quello standard. Il limite che pone allora la competenza legislativa statale al bilanciamento di interessi individuato dal legislatore regionale è che esso non vìoli lo standard di tutela minimo fissato dalla previsione statale (sentenze n. 148 del 2023, n. 69 del 2022, n. 44 e n. 7 del 2019, n. 218, n. 174, n. 139 e n. 74 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 278 del 2012).
In tal caso, le regioni e le province autonome possono, pertanto, ‘adottare norme di tutela ambientale più elevata’, pur sempre ‘nell’esercizio di [loro] competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente’ ( sentenze n. 198 e n. 66 del 2018, n. 199 del 2014; nello stesso senso, inoltre, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007). Così, nella sentenza n. 7 del 2019, si è riconosciuto che ‘la normativa regionale in tema di specie cacciabili è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, purché, ove quest’ultima esprima regole minime e uniformi di tutela, innalzi tale livello di protezione’”.
La Corte ha ribadito, in sintesi, il proprio orientamento consolidato per cui la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.) consente allo Stato di fissare standard minimi e uniformi di protezione, mentre le Regioni e le Province autonome possono introdurre livelli di tutela più elevati, purché l’intervento si collochi in materie di loro competenza e non contrasti con la disciplina statale qualificabile come livello uniforme e inderogabile.
Applicando le coordinate dettate dalla Corte costituzionale all’intervento legislativo provinciale che vieta l’attivazione di nuove torbiere nel territorio dell’Alto Adige, occorre verificare se esso sia riconducibile a una materia di competenza provinciale, se vada a confliggere con una disciplina statale esaustiva e “chiusa”, se, infine l’intervento normativo determini un conflitto sostanziale o solo un innalzamento della tutela. Se, infatti, la disposizione censurata rispetta i descritti limiti entro i quali è consentito alla Provincia di Bolzano incrementare i livelli di tutela ambientale, essa è legittima.
Nello specifico, viene in rilievo – come detto – la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di cave e torbiere. In quest’ambito è fatto salvo il potere della Provincia di dettare disposizioni che fissano standard di tutela ambientale più rigorosi di quelli statali, adattando la gestione delle cave e delle torbiere alle specificità del territorio, purché l’incremento della tutela non comprometta l’integrità ambientale dello Stato e non vada a collidere con interessi nazionali o con obblighi internazionali.
Con riguardo ai limiti che, dunque, perimetrano il potere normativo attribuito alla Provincia, è utile ricordare che le torbiere sono riconosciute dalla normativa europea e internazionale come ecosistemi cruciali per la biodiversità e per lo stoccaggio di carbonio, cosicché il divieto introdotto dal legislatore locale è conforme agli obiettivi internazionali ed europei di neutralità climatica e di conservazione naturalistica.
Quanto alla legislazione statale in materia di torbiere, a parte il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali (cfr. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 e art. 62 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), essa si limita alla previsione che le assoggetta a verifica di impatto ambientale, previsione che non pare al Collegio coincidere con la “ espressione di un unico disegno inscindibile ”, intollerante a interventi provinciali migliorativi sotto il profilo sostanziale delle soglie di tutela. Né il criticato intervento legislativo della Provincia appare lesivo di obiettivi nazionali, atteso che l’attività di estrazione della OR non sembra rappresentare un settore strategico per l’economia nazionale, assistito dall’individuazione, da parte del legislatore nazionale, di un punto di equilibrio indifferibile nel bilanciamento dei valori che vengono in rilievo, preclusivo di un intervento normativo provinciale volto a innalzare le soglie di protezione dell’ambiente.
Quanto all’argomento attoreo per cui la scelta del legislatore provinciale andrebbe a confliggere con il D.Lgs. 152/2006 che assoggetta l’attivazione delle torbiere alla procedura di valutazione di impatto ambientale o alla verifica di assoggettabilità a una simile valutazione, in tal modo ammettendo l’esercizio dell’attività estrattiva, è agevole replicare che il citato articolato detta la disciplina procedurale di valutazione dell’impatto di simili attività sull’ambiente, ma non implica necessariamente che esse debbano senz’altro essere consentite.
La normativa VIA, in sostanza, si configura come uno standard procedurale unitario che non può essere derogato in peius dal legislatore locale, cui è sottratta la possibilità di tessere procedure meno rigorose, ma non assurge a riconoscimento sostanziale di un diritto all’estrazione, né impone che l’attività debba essere consentita. Il fatto che la richiamata disciplina statale preveda, sotto il profilo procedurale, la possibilità di valutare caso per caso l’impatto sull’ambiente sprigionato dall’attività che si intende avviare, non implica, invero, alcun riconoscimento di un diritto all’attivazione di nuove torbiere, né impedisce al legislatore provinciale, nell’esercizio della propria competenza primaria, di escludere in via generale nuove torbiere sul proprio territorio, nell’ottica di una scelta pianificatoria e conformativa non lesiva degli standard ambientali statali, funzionale al raggiungimento di più elevate soglie di tutela, sempreché una simile scelta non confligga con i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamati.
Portando a sintesi quanto esposto, il “punto di equilibrio”, nel caso delle torbiere, è spostato drasticamente verso la tutela ambientale, tenuto conto, in particolare, del rilievo riconosciuto a livello internazionale e comunitario agli ecosistemi delle zone umide nella loro duplice caratteristica di formidabili pozzi di assorbimento e di altrettanto formidabili potenziali fonti di emissioni climalteranti, e all’obiettivo della loro tutela, sicché non può imputarsi al legislatore provinciale di avere trasceso, con il blocco all’espansione dell’attività estrattiva nelle torbiere, i limiti posti dalla Costituzione e dallo Statuto alla propria potestà legislativa in materia di cave e torbiere e, in particolare, di avere invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.
4.10.2. Infine, la ricorrente prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della L.P. n. 19/2023, per i suoi riflessi sulla concorrenza che rivelerebbero, ancora una volta, un’invasione di campo da parte della Provincia nell’ambito della competenza esclusiva che l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. riserva allo Stato.
Va osservato, preliminarmente, che la competenza statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. non può intendersi estesa a qualsiasi disciplina che produca effetti indiretti sul mercato, sino a precludere, di fatto, alle Regioni e alle Province autonome, queste ultime dotate in diverse materie di potestà legislativa primaria, di dettare, nell’ambito delle lore competenze, norme che, nel perseguire finalità di tutela del territorio o ambientale, determinano indirettamente effetti restrittivi sull’accesso al mercato, meramente consequenziali.
Si è visto in precedenza che la giurisprudenza costituzionale riconosce l’ambiente come valore trasversale e primario dell’ordinamento, rispetto al quale lo Stato fissa standard minimi uniformi, senza tuttavia precludere alle Regioni e alle Province autonome, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti che si sono descritti, di introdurre livelli di tutela più elevati. In tale contesto, l’eventuale compressione dell’iniziativa economica o la chiusura di un segmento di mercato non integra di per sé una lesione della competenza statale in materia di concorrenza, qualora la disciplina persegua obiettivi ambientali coerenti e non introduca discriminazioni, favoritismi territoriali o alterazioni selettive delle regole competitive.
Nel caso della norma provinciale che dispone l’inammissibilità di nuove domande per l’attivazione di torbiere, la disposizione contestata si limita a prevedere, nel contesto della regolamentazione delle attività estrattive riconducibile all’ambito della potestà legislativa primaria riconosciuta alla Provincia in materia di cave e torbiere, il blocco all’espansione dell’attività estrattiva della OR, quale misura generale e non discriminatoria, finalizzata alla tutela dell’ambiente e del territorio provinciale, in coerenza, peraltro, con gli obiettivi comunitari sulla preservazione delle zone umide in funzione della mitigazione climatica cui esse partecipano con un contributo importante.
La disposizione, dunque, non interviene sulle regole del mercato in quanto tali, né modifica la disciplina statale delle dinamiche concorrenziali e neppure introduce criteri selettivi tra operatori economici o agevola situazioni di privilegio, ma si colloca nell’ambito della pianificazione e regolazione di un’attività estrattiva - sulla quale la Provincia di Bolzano ha potestà legislativa primaria - il cui impatto sull’ambiente è ampiamente evidenziato dagli studi scientifici.
Più in particolare, la scelta di non ammettere nuove attivazioni di torbiere sul territorio provinciale e di portare sino alla prevista scadenza le autorizzazioni già rilasciate (con una possibile proroga di due anni) contempera, secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, la chiara finalità di salvaguardia ecosistemica e climatica con l’esigenza di non violare il legittimo affidamento degli operatori già insediati, preservando situazioni giuridiche consolidate sino al momento della scadenza dei titoli emessi.
In questo quadro, l’effetto di chiusura del mercato costituisce una conseguenza indiretta e fisiologica dell’esercizio della potestà legislativa primaria della Provincia in materia di cave e torbiere, con l’obiettivo di salvaguardare gli ecosistemi fragili delle zone umide, per la loro importantissima funzione di pozzi di assorbimento di CO2 e per il fatto che, ove degradate, si trasformano in fonti di importanti emissioni climalteranti.
Del resto, il comma 2, dell’art. 1, del D.L. 1/2012, richiamato dalla stessa ricorrente, non lascia adito a dubbi in merito al fatto che le attività economiche possono soffrire restrizioni, purché proporzionate al perseguimento di “ finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica ”.
La norma contestata, in definitiva, non è espressione di una disciplina della concorrenza in senso proprio, ma incide sul mercato in modo solo indiretto, nel legittimo e primario perseguimento di finalità di protezione ambientale e mitigazione climatica, e, poiché, come si è visto in precedenza, supera il test di proporzionalità, non può essere censurata per la predicata invasione della sfera di attribuzioni statali di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., risultando conforme ai principi elaborati dalla Corte costituzionale in tema di riparto di competenze e di legittima incidenza delle discipline ambientali sulle dinamiche economiche.
15. Per tutte le ragioni che si sono illustrate, la questione di costituzionalità proposta dalla ricorrente con riguardo all’art. 2, comma 3, della L.P. n. 19/2023 per la prospettata violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 41, 42 e 117, comma 2, lett. e) ed s), Cost., appare al Collegio manifestamente infondata. Di conseguenza, il provvedimento di diniego impugnato per profili di illegittimità derivata dalla pretesa incostituzionalità della disposizione di legge che lo sorregge è legittimo.
Il ricorso, in conclusione, è infondato. La novità della vicenda e la complessità delle questioni proposte giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente e respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA IK, Presidente
Edith Engl, Consigliere
LD LA, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LD LA | HA IK |
IL SEGRETARIO