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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. US LI Presidente
Rep. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
R. Gen. N. 446 /2021
Dott. IA-IS EZ Consigliere rel. Aus.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 446/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 26.04.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15.01.2025
d a in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Luca Baj ed elettivamente domiciliata presso il
Cessione dei crediti suo studio in Bergamo
APPELLANTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tomassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 128/2021 in data
26.02.2021, nel procedimento R.G. n. 8994/2019.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Dell'appellante
IN RIFORMA PARZIALE DELLA SENTENZA APPELLATA E IN VIA
PRINCIPALE E DI MERITO
In accoglimento totale o parziale delle motivazioni esposte nel presente atto, riformi la sentenza impugnata, in accoglimento delle domande di parte appellante, così come formulate nel giudizio di primo grado ed integralmente trascritte: “IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO In accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto svolte nella parte narrativa del presente atto, cui si rimanda, revocarsi, annullarsi e comunque dichiararsi
l'inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo o causa da parte della attrice in opposizione nei confronti della convenuta opposta.” E ciò limitatamente alla fattura n. 101/2018.
IN OGNI CASO
Disporsi la compensazione integrale delle spese legali liquidate in primo grado, e condanna di parte appellata alle spese legali del presente grado.
Dell'appellata
Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello perché infondato sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società Controparte_1
(d'ora in avanti “ ) otteneva dal Tribunale di Bergamo il decreto
[...] CP_1
n. 3615/2019, con cui veniva ingiunto alla società Parte_1
(d'ora in avanti “ ”) il pagamento della somma di € 52.407,47, oltre Parte_1
interessi e spese, a titolo di corrispettivo per prestazioni di verniciatura e sabbiatura.
Avverso tale decreto, proponeva opposizione, eccependo, per Parte_1
pagina 2 di 10 quanto qui ancora di interesse, il difetto di legittimazione attiva di in CP_1
relazione alla fattura n. 101/2018 dell'importo di € 4.781,25 (doc. 5).
Sosteneva l'opponente che il credito portato da tale fattura era stato oggetto di cessione da parte di in favore del sig. , legale rappresentante CP_1 CP_2
della stessa e che tale cessione, comunicata alla debitrice ceduta, CP_1
privava la cedente della titolarità del diritto di pretenderne il pagamento.
L'opposizione era fondata, altresì, sulla pendenza di un pignoramento presso terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate sui crediti di nei confronti di CP_1
. Parte_1
2. Si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione. In merito alla CP_1
cessione del credito, deduceva l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di cessione, producendo (con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c.) una dichiarazione in tal senso del 02.03.2020 (doc. 7 “a CP_1
conferma della titolarità del credito di cui alla fattura” azionata. Quanto al pignoramento, ne sosteneva l'inefficacia per decorso del termine di cui all'art. 72-bis D.P.R. 602/1973.
3. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 128/2021 del 26 gennaio 2021, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla refusione delle spese di lite. Il Giudice Parte_1 di prime cure, dopo aver statuito l'inefficacia del pignoramento presso terzi, si pronunciava sulla questione della cessione del credito relativo alla fattura n.
101/2018. Rilevava, in particolare, il Tribunale che “Per quanto qui occupa, è incontestato che la cessione sia avvenuta tra la società in persona del CP_1
suo legale rappresentante , e lo stesso , in proprio, CP_2 CP_2
come emerge dal doc. 5 di cui la debitrice ceduta è entrata in possesso a seguito di consegna brevi manu.
Parte opposta ha poi versato in atti una dichiarazione proveniente sempre da
il quale attesta l'intervenuta risoluzione consensuale della CP_2 cessione del credito portato dalla fattura n. 101/2018 (doc.7). E' ben vero, pagina 3 di 10 come evidenziato dall'opponente, che tale dichiarazione è stata sottoscritta da
esclusivamente in qualità di legale rappresentante della società CP_2
opposta e non anche in proprio in qualità di cessionario, ma la risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito e scritto dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam (Cassazione n. 3245/2012). Ebbene, come anticipato, la cessione de qua integrava un contratto con se stesso stipulato dal in qualità di legale rappresentante della cedente e di cessionario in CP_2
proprio con la conseguenza che quest'ultimo non potrebbe eccepire in tale ultima qualità (cessionario) di non avere avuto conoscenza della dichiarazione di risoluzione da lui sottoscritta come legale rappresentante di
né sostenere di aver ignorato che il credito oggetto di cessione era CP_1
stato azionato in via monitoria dalla cedente. In definitiva, quindi, rilevato che vi è prova della risoluzione consensuale della cessione del credito esposto nella sopra citata fattura, il decreto va confermato”.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello affidato a due Parte_1
motivi: con il primo, lamenta l'erronea valutazione in ordine alla carenza di legittimazione attiva di per la fattura n. 101/2018; con il secondo CP_1
motivo, contesta la condanna alle spese di lite ritenendola ingiusta alla luce della fondatezza, almeno parziale, dell'opposizione.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Ha CP_1
ribadito che la risoluzione della cessione era intervenuta in epoca antecedente l'azione monitoria e che il documento del 2 marzo 2020 ne costituiva solo una conferma scritta. Ha sottolineato come la soccombenza di fosse Parte_1
quasi totale, giustificando la piena condanna alle spese.
6. All'udienza del 15.01.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini pagina 4 di 10 ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, siccome poi depositate da entrambe le parti.
MOTIVI
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva di a richiedere CP_1
il pagamento della fattura n. 101/2018, nonostante il relativo credito fosse stato ceduto a un terzo prima dell'instaurazione del procedimento monitorio.
L'appellante articola la propria doglianza evidenziando come, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (maggio 2019), la titolarità del relativo credito non apparteneva più a essendo stato da questa ceduto al CP_1
sig. con atto del 4 aprile 2018, regolarmente comunicato alla stessa CP_2
. Deduce che tale comunicazione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., aveva Parte_1
perfezionato l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, privando contestualmente il cedente ( di ogni diritto sul credito;
di CP_1
conseguenza, agendo in via monitoria, avrebbe azionato un diritto di CP_1
cui non era più titolare. La dichiarazione di risoluzione della cessione, datata 2 marzo 2020 e prodotta da solo in corso di causa, non potrebbe avere CP_1
efficacia retroattiva e sanare un difetto di legittimazione esistente al momento dell'instaurazione del giudizio. Inoltre, e in ogni caso, l'accordo risolutorio, per essere opponibile al debitore ceduto, avrebbe dovuto essergli parimenti notificato, cosa mai avvenuta. Fino a tale momento, era Parte_1
legittimamente tenuta a considerare il sig. quale unico creditore, con il CP_2
rischio, in caso di pagamento a di essere chiamata a un secondo CP_1
pagamento dal cessionario.
L'appellata dal canto suo, ha difeso la correttezza della pronuncia CP_1
impugnata, sostenendo che la risoluzione della cessione fosse in realtà avvenuta per mutuo consenso, tramite comportamenti concludenti, in data anteriore all'azione monitoria. La dichiarazione scritta del 2 marzo 2020 avrebbe, quindi, un valore meramente ricognitivo di un accordo già
pagina 5 di 10 perfezionatosi. Tale comportamento concludente sarebbe ravvisabile nel fatto stesso che il cessionario (sig. ) non si è opposto, anzi ha consentito, che la CP_2
società cedente , di cui egli stesso è legale rappresentante, agisse per il CP_1
recupero del credito. La particolare situazione del "contratto con se stesso", in cui il sig. agiva sia in proprio come cessionario sia come rappresentante CP_2
della società cedente, renderebbe, secondo la difesa dell'appellata, superflua una comunicazione formale della risoluzione, essendo la volontà delle parti chiaramente manifesta e coincidente.
Il motivo non merita accoglimento.
In via preliminare, la Corte rileva che, sebbene lamenti un "difetto Parte_1
di legittimazione attiva", la questione attiene, in realtà, alla titolarità sostanziale del diritto di credito, che è un elemento costitutivo della domanda e afferisce al merito della causa (Cass. nn. 5478/2024, 25911/2025).
La giurisprudenza ha da tempo consolidato la distinzione tra le due figure
(Cass. n. 30576/2024):
- la legittimazione ad agire (o legitimatio ad causam), ai sensi dell'art. 81
c.p.c., è una condizione dell'azione che si valuta sulla base della mera prospettazione della domanda. Sussiste ogniqualvolta l'attore si affermi titolare del diritto che fa valere in giudizio (Cass. n. 30207/2024). La sua carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma si verifica solo quando, dalla stessa domanda, emerga che il diritto azionato non appartiene a chi agisce
(Cass. nn. 5367/2025, 30576/2024). Nel caso di specie, ha agito CP_1
affermandosi creditrice, pertanto la sua legittimazione ad agire non è in discussione;
- la titolarità del diritto è, invece, una questione di merito che concerne l'effettiva appartenenza del diritto in capo a chi lo aziona. La relativa contestazione da parte del convenuto costituisce una mera difesa, non soggetta a preclusioni, e l'onere della prova grava sull'attore (nel giudizio di opposizione, il creditore opposto).
pagina 6 di 10 L'eccezione dell'appellante, dunque, non verte su un presupposto processuale, ma sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria al momento della sua instaurazione.
Inoltre, l'argomentazione dell'appellante, secondo cui la carenza di titolarità al momento del deposito del ricorso monitorio vizierebbe insanabilmente l'azione, non tiene conto della natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale giudizio non ha carattere impugnatorio, ma instaura un ordinario processo di cognizione a cognizione piena, che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso (ex multis, Cass. n.
7020/2019). In tale sede, il giudice non si limita a un controllo sulla legittimità dell'ingiunzione al momento della sua emissione, ma deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di tutti gli elementi probatori e dei fatti allegati dalle parti, inclusi quelli sopravvenuti in corso di causa, fino al momento della decisione.
Nel caso di specie, la risoluzione consensuale del contratto di cessione, provata dalla dichiarazione del 2 marzo 2020, costituisce un fatto giuridico sopravvenuto che ha determinato il ritrasferimento del credito (c.d. retrocessione) in capo a ripristinandone la titolarità. CP_1
La giurisprudenza ammette pacificamente che le condizioni dell'azione, e a maggior ragione gli elementi costitutivi della domanda come la titolarità del diritto, possano sopravvenire nel corso del giudizio, purché sussistano al momento della decisione (Cass. nn. 3314/2001, 10443/2002).
Pertanto, sebbene l'originaria carenza di titolarità in capo a al momento CP_1
della richiesta monitoria (maggio 2019) comporti la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto per la parte relativa alla fattura n. 101/2018, ciò non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciarsi nel merito della domanda di pagamento. Avendo riacquistato la titolarità del credito CP_1
prima della decisione, la relativa domanda di condanna va necessariamente esaminata.
pagina 7 di 10 Infine, è infondata anche la doglianza relativa alla mancata notifica dell'accordo risolutorio a . L'art. 1264 c.c. richiede la notifica della Parte_1
cessione (e, per identità di ratio, della retrocessione) al debitore ceduto al fine di rendergliela opponibile e di precludere l'efficacia liberatoria di un pagamento effettuato in buona fede al creditore originario. Tuttavia, “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art.
1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Sez. 3, n. 1770,
28/01/2014, Rv. 629429 - 01). Da ciò deriva che la comunicazione al debitore dell'“atto contrario”, costituito dal ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente, deve seguire la stessa forma libera della comunicazione della cessione” (Cass. n. 654/2025) e, pertanto, può essere effettuata anche mediante comunicazione nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..
Nel caso in esame, la produzione in giudizio da parte di della CP_1
dichiarazione di risoluzione del 2 marzo 2020 ha assolto pienamente a tale funzione, rendendo edotta della retrocessione del credito e, di Parte_1
conseguenza, rendendo tale atto efficace e opponibile nei suoi confronti. Da quel momento, ogni rischio per il debitore di essere chiamato a un secondo pagamento da parte del cessionario originario (sig. ) è venuto meno. CP_2
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 3615/2019 deve essere revocato limitatamente all'importo della fattura n. 101/2018 per originaria carenza di titolarità del credito in capo alla ricorrente.
La domanda di pagamento per il medesimo importo, esaminata nel merito, va accolta, essendo divenuta nuovamente e definitivamente titolare del CP_1
credito in corso di causa.
pagina 8 di 10 Con il secondo motivo, l'appellante, a fronte della lamentata mancanza di legittimazione ad agire di si duole della condanna alle spese di lite del CP_1
primo grado.
Il motivo è infondato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, da valutarsi non in base a un criterio puramente formale, ma secondo un'analisi complessiva dell'esito della lite. Nel caso di specie, sebbene l'opposizione abbia condotto alla revoca del decreto ingiuntivo per la parte relativa alla fattura n. 101/2018 di € 4.781,25, ciò è avvenuto per una ragione di rito, ossia l'originaria carenza di titolarità del credito in capo a al CP_1
momento dell'instaurazione della fase monitoria.
Tuttavia, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un processo a cognizione piena, il cui oggetto è l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria nel merito. All'esito di tale giudizio, la pretesa di è stata CP_1
integralmente riconosciuta come fondata, avendo la società riacquistato la titolarità del credito in corso di causa.
Si configura, pertanto, una soccombenza meramente formale di a fronte CP_1
di una soccombenza sostanziale e totale di , la quale, con la sua Parte_1
opposizione, ha dato causa a un giudizio che si è concluso con il pieno accertamento del diritto della controparte. L'esito finale della controversia dimostra che la pretesa creditoria era dovuta sin dall'origine, e l'azione giudiziaria si è resa necessaria a causa dell'inadempimento dell'odierna appellante.
Ne consegue che la statuizione del giudice di primo grado, che ha condannato l'opponente integralmente alle spese, è corretta. Per il medesimo principio, anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante, risultata integralmente soccombente.
Le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come pagina 9 di 10 dichiarato dall'appellante ai fini del presente motivo (€ 4.781,25), rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, e dell'attività difensiva svolta, e si liquidano in € 1.923,00 (€ 536,00 fase studio, € 536,00 fase introduttiva, €
851,00 fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 3615/2019 emesso dal Tribunale di Bergamo;
2. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 4.781,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. rigetta per il resto l'appello.
5. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia, il 03.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
IA IS EZ US LI
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. US LI Presidente
Rep. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
R. Gen. N. 446 /2021
Dott. IA-IS EZ Consigliere rel. Aus.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 446/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 26.04.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15.01.2025
d a in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Luca Baj ed elettivamente domiciliata presso il
Cessione dei crediti suo studio in Bergamo
APPELLANTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tomassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 128/2021 in data
26.02.2021, nel procedimento R.G. n. 8994/2019.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Dell'appellante
IN RIFORMA PARZIALE DELLA SENTENZA APPELLATA E IN VIA
PRINCIPALE E DI MERITO
In accoglimento totale o parziale delle motivazioni esposte nel presente atto, riformi la sentenza impugnata, in accoglimento delle domande di parte appellante, così come formulate nel giudizio di primo grado ed integralmente trascritte: “IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO In accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto svolte nella parte narrativa del presente atto, cui si rimanda, revocarsi, annullarsi e comunque dichiararsi
l'inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo o causa da parte della attrice in opposizione nei confronti della convenuta opposta.” E ciò limitatamente alla fattura n. 101/2018.
IN OGNI CASO
Disporsi la compensazione integrale delle spese legali liquidate in primo grado, e condanna di parte appellata alle spese legali del presente grado.
Dell'appellata
Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello perché infondato sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società Controparte_1
(d'ora in avanti “ ) otteneva dal Tribunale di Bergamo il decreto
[...] CP_1
n. 3615/2019, con cui veniva ingiunto alla società Parte_1
(d'ora in avanti “ ”) il pagamento della somma di € 52.407,47, oltre Parte_1
interessi e spese, a titolo di corrispettivo per prestazioni di verniciatura e sabbiatura.
Avverso tale decreto, proponeva opposizione, eccependo, per Parte_1
pagina 2 di 10 quanto qui ancora di interesse, il difetto di legittimazione attiva di in CP_1
relazione alla fattura n. 101/2018 dell'importo di € 4.781,25 (doc. 5).
Sosteneva l'opponente che il credito portato da tale fattura era stato oggetto di cessione da parte di in favore del sig. , legale rappresentante CP_1 CP_2
della stessa e che tale cessione, comunicata alla debitrice ceduta, CP_1
privava la cedente della titolarità del diritto di pretenderne il pagamento.
L'opposizione era fondata, altresì, sulla pendenza di un pignoramento presso terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate sui crediti di nei confronti di CP_1
. Parte_1
2. Si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione. In merito alla CP_1
cessione del credito, deduceva l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di cessione, producendo (con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c.) una dichiarazione in tal senso del 02.03.2020 (doc. 7 “a CP_1
conferma della titolarità del credito di cui alla fattura” azionata. Quanto al pignoramento, ne sosteneva l'inefficacia per decorso del termine di cui all'art. 72-bis D.P.R. 602/1973.
3. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 128/2021 del 26 gennaio 2021, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla refusione delle spese di lite. Il Giudice Parte_1 di prime cure, dopo aver statuito l'inefficacia del pignoramento presso terzi, si pronunciava sulla questione della cessione del credito relativo alla fattura n.
101/2018. Rilevava, in particolare, il Tribunale che “Per quanto qui occupa, è incontestato che la cessione sia avvenuta tra la società in persona del CP_1
suo legale rappresentante , e lo stesso , in proprio, CP_2 CP_2
come emerge dal doc. 5 di cui la debitrice ceduta è entrata in possesso a seguito di consegna brevi manu.
Parte opposta ha poi versato in atti una dichiarazione proveniente sempre da
il quale attesta l'intervenuta risoluzione consensuale della CP_2 cessione del credito portato dalla fattura n. 101/2018 (doc.7). E' ben vero, pagina 3 di 10 come evidenziato dall'opponente, che tale dichiarazione è stata sottoscritta da
esclusivamente in qualità di legale rappresentante della società CP_2
opposta e non anche in proprio in qualità di cessionario, ma la risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito e scritto dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam (Cassazione n. 3245/2012). Ebbene, come anticipato, la cessione de qua integrava un contratto con se stesso stipulato dal in qualità di legale rappresentante della cedente e di cessionario in CP_2
proprio con la conseguenza che quest'ultimo non potrebbe eccepire in tale ultima qualità (cessionario) di non avere avuto conoscenza della dichiarazione di risoluzione da lui sottoscritta come legale rappresentante di
né sostenere di aver ignorato che il credito oggetto di cessione era CP_1
stato azionato in via monitoria dalla cedente. In definitiva, quindi, rilevato che vi è prova della risoluzione consensuale della cessione del credito esposto nella sopra citata fattura, il decreto va confermato”.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello affidato a due Parte_1
motivi: con il primo, lamenta l'erronea valutazione in ordine alla carenza di legittimazione attiva di per la fattura n. 101/2018; con il secondo CP_1
motivo, contesta la condanna alle spese di lite ritenendola ingiusta alla luce della fondatezza, almeno parziale, dell'opposizione.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Ha CP_1
ribadito che la risoluzione della cessione era intervenuta in epoca antecedente l'azione monitoria e che il documento del 2 marzo 2020 ne costituiva solo una conferma scritta. Ha sottolineato come la soccombenza di fosse Parte_1
quasi totale, giustificando la piena condanna alle spese.
6. All'udienza del 15.01.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini pagina 4 di 10 ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, siccome poi depositate da entrambe le parti.
MOTIVI
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva di a richiedere CP_1
il pagamento della fattura n. 101/2018, nonostante il relativo credito fosse stato ceduto a un terzo prima dell'instaurazione del procedimento monitorio.
L'appellante articola la propria doglianza evidenziando come, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (maggio 2019), la titolarità del relativo credito non apparteneva più a essendo stato da questa ceduto al CP_1
sig. con atto del 4 aprile 2018, regolarmente comunicato alla stessa CP_2
. Deduce che tale comunicazione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., aveva Parte_1
perfezionato l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, privando contestualmente il cedente ( di ogni diritto sul credito;
di CP_1
conseguenza, agendo in via monitoria, avrebbe azionato un diritto di CP_1
cui non era più titolare. La dichiarazione di risoluzione della cessione, datata 2 marzo 2020 e prodotta da solo in corso di causa, non potrebbe avere CP_1
efficacia retroattiva e sanare un difetto di legittimazione esistente al momento dell'instaurazione del giudizio. Inoltre, e in ogni caso, l'accordo risolutorio, per essere opponibile al debitore ceduto, avrebbe dovuto essergli parimenti notificato, cosa mai avvenuta. Fino a tale momento, era Parte_1
legittimamente tenuta a considerare il sig. quale unico creditore, con il CP_2
rischio, in caso di pagamento a di essere chiamata a un secondo CP_1
pagamento dal cessionario.
L'appellata dal canto suo, ha difeso la correttezza della pronuncia CP_1
impugnata, sostenendo che la risoluzione della cessione fosse in realtà avvenuta per mutuo consenso, tramite comportamenti concludenti, in data anteriore all'azione monitoria. La dichiarazione scritta del 2 marzo 2020 avrebbe, quindi, un valore meramente ricognitivo di un accordo già
pagina 5 di 10 perfezionatosi. Tale comportamento concludente sarebbe ravvisabile nel fatto stesso che il cessionario (sig. ) non si è opposto, anzi ha consentito, che la CP_2
società cedente , di cui egli stesso è legale rappresentante, agisse per il CP_1
recupero del credito. La particolare situazione del "contratto con se stesso", in cui il sig. agiva sia in proprio come cessionario sia come rappresentante CP_2
della società cedente, renderebbe, secondo la difesa dell'appellata, superflua una comunicazione formale della risoluzione, essendo la volontà delle parti chiaramente manifesta e coincidente.
Il motivo non merita accoglimento.
In via preliminare, la Corte rileva che, sebbene lamenti un "difetto Parte_1
di legittimazione attiva", la questione attiene, in realtà, alla titolarità sostanziale del diritto di credito, che è un elemento costitutivo della domanda e afferisce al merito della causa (Cass. nn. 5478/2024, 25911/2025).
La giurisprudenza ha da tempo consolidato la distinzione tra le due figure
(Cass. n. 30576/2024):
- la legittimazione ad agire (o legitimatio ad causam), ai sensi dell'art. 81
c.p.c., è una condizione dell'azione che si valuta sulla base della mera prospettazione della domanda. Sussiste ogniqualvolta l'attore si affermi titolare del diritto che fa valere in giudizio (Cass. n. 30207/2024). La sua carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma si verifica solo quando, dalla stessa domanda, emerga che il diritto azionato non appartiene a chi agisce
(Cass. nn. 5367/2025, 30576/2024). Nel caso di specie, ha agito CP_1
affermandosi creditrice, pertanto la sua legittimazione ad agire non è in discussione;
- la titolarità del diritto è, invece, una questione di merito che concerne l'effettiva appartenenza del diritto in capo a chi lo aziona. La relativa contestazione da parte del convenuto costituisce una mera difesa, non soggetta a preclusioni, e l'onere della prova grava sull'attore (nel giudizio di opposizione, il creditore opposto).
pagina 6 di 10 L'eccezione dell'appellante, dunque, non verte su un presupposto processuale, ma sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria al momento della sua instaurazione.
Inoltre, l'argomentazione dell'appellante, secondo cui la carenza di titolarità al momento del deposito del ricorso monitorio vizierebbe insanabilmente l'azione, non tiene conto della natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale giudizio non ha carattere impugnatorio, ma instaura un ordinario processo di cognizione a cognizione piena, che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso (ex multis, Cass. n.
7020/2019). In tale sede, il giudice non si limita a un controllo sulla legittimità dell'ingiunzione al momento della sua emissione, ma deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di tutti gli elementi probatori e dei fatti allegati dalle parti, inclusi quelli sopravvenuti in corso di causa, fino al momento della decisione.
Nel caso di specie, la risoluzione consensuale del contratto di cessione, provata dalla dichiarazione del 2 marzo 2020, costituisce un fatto giuridico sopravvenuto che ha determinato il ritrasferimento del credito (c.d. retrocessione) in capo a ripristinandone la titolarità. CP_1
La giurisprudenza ammette pacificamente che le condizioni dell'azione, e a maggior ragione gli elementi costitutivi della domanda come la titolarità del diritto, possano sopravvenire nel corso del giudizio, purché sussistano al momento della decisione (Cass. nn. 3314/2001, 10443/2002).
Pertanto, sebbene l'originaria carenza di titolarità in capo a al momento CP_1
della richiesta monitoria (maggio 2019) comporti la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto per la parte relativa alla fattura n. 101/2018, ciò non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciarsi nel merito della domanda di pagamento. Avendo riacquistato la titolarità del credito CP_1
prima della decisione, la relativa domanda di condanna va necessariamente esaminata.
pagina 7 di 10 Infine, è infondata anche la doglianza relativa alla mancata notifica dell'accordo risolutorio a . L'art. 1264 c.c. richiede la notifica della Parte_1
cessione (e, per identità di ratio, della retrocessione) al debitore ceduto al fine di rendergliela opponibile e di precludere l'efficacia liberatoria di un pagamento effettuato in buona fede al creditore originario. Tuttavia, “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art.
1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Sez. 3, n. 1770,
28/01/2014, Rv. 629429 - 01). Da ciò deriva che la comunicazione al debitore dell'“atto contrario”, costituito dal ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente, deve seguire la stessa forma libera della comunicazione della cessione” (Cass. n. 654/2025) e, pertanto, può essere effettuata anche mediante comunicazione nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..
Nel caso in esame, la produzione in giudizio da parte di della CP_1
dichiarazione di risoluzione del 2 marzo 2020 ha assolto pienamente a tale funzione, rendendo edotta della retrocessione del credito e, di Parte_1
conseguenza, rendendo tale atto efficace e opponibile nei suoi confronti. Da quel momento, ogni rischio per il debitore di essere chiamato a un secondo pagamento da parte del cessionario originario (sig. ) è venuto meno. CP_2
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 3615/2019 deve essere revocato limitatamente all'importo della fattura n. 101/2018 per originaria carenza di titolarità del credito in capo alla ricorrente.
La domanda di pagamento per il medesimo importo, esaminata nel merito, va accolta, essendo divenuta nuovamente e definitivamente titolare del CP_1
credito in corso di causa.
pagina 8 di 10 Con il secondo motivo, l'appellante, a fronte della lamentata mancanza di legittimazione ad agire di si duole della condanna alle spese di lite del CP_1
primo grado.
Il motivo è infondato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, da valutarsi non in base a un criterio puramente formale, ma secondo un'analisi complessiva dell'esito della lite. Nel caso di specie, sebbene l'opposizione abbia condotto alla revoca del decreto ingiuntivo per la parte relativa alla fattura n. 101/2018 di € 4.781,25, ciò è avvenuto per una ragione di rito, ossia l'originaria carenza di titolarità del credito in capo a al CP_1
momento dell'instaurazione della fase monitoria.
Tuttavia, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un processo a cognizione piena, il cui oggetto è l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria nel merito. All'esito di tale giudizio, la pretesa di è stata CP_1
integralmente riconosciuta come fondata, avendo la società riacquistato la titolarità del credito in corso di causa.
Si configura, pertanto, una soccombenza meramente formale di a fronte CP_1
di una soccombenza sostanziale e totale di , la quale, con la sua Parte_1
opposizione, ha dato causa a un giudizio che si è concluso con il pieno accertamento del diritto della controparte. L'esito finale della controversia dimostra che la pretesa creditoria era dovuta sin dall'origine, e l'azione giudiziaria si è resa necessaria a causa dell'inadempimento dell'odierna appellante.
Ne consegue che la statuizione del giudice di primo grado, che ha condannato l'opponente integralmente alle spese, è corretta. Per il medesimo principio, anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante, risultata integralmente soccombente.
Le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come pagina 9 di 10 dichiarato dall'appellante ai fini del presente motivo (€ 4.781,25), rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, e dell'attività difensiva svolta, e si liquidano in € 1.923,00 (€ 536,00 fase studio, € 536,00 fase introduttiva, €
851,00 fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 3615/2019 emesso dal Tribunale di Bergamo;
2. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 4.781,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. rigetta per il resto l'appello.
5. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia, il 03.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
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