Art. 2.
Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, alla clausola finale dello scambio di note di cui alla lettera a), ed all'articolo XVI dell'accordo di cui alla lettera b) dell'articolo stesso.
Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, alla clausola finale dello scambio di note di cui alla lettera a), ed all'articolo XVI dell'accordo di cui alla lettera b) dell'articolo stesso.