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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15038 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158
c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MINOPOLI GENNARO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via P. Della Valle, n. 4;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
NO IG presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Lepanto,
n. 53;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2025, e Controparte_1 Controparte_2 esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/09/1981; che dall'unione coniugale erano nati i figli (nata a [...] il [...]), e (nato a Per_1 Per_2
Napoli il 02/09/1985), entrambi maggiorenni, non conviventi con i genitori,
1 economicamente autosufficienti e con proprio nucleo familiare;
che, a causa della crescente incomprensione caratteriale, accentuatasi nel corso del rapporto di coniugio, era venuta meno l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data 07/08/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come confermate con note di trattazione scritta depositate in data 17/10/2025:
“1) I coniugi vivranno separati, il sig. si impegna a reperire entro 6 Controparte_2 mesi dall'emissione del provvedimento di separazione e di autorizzazione a vivere separati altra abitazione, comunicando la nuova residenza alla sig.ra ; CP_1
2) la casa familiare di via Padula 121 in Pianura sarà assegnata alla moglie
[...]
, ed il canone di locazione continuerà ad essere corrisposto direttamente CP_1 in favore della proprietà da , come da contratto in essere;
Controparte_2
3) il sig. si impegna altresì a corrispondere i consumi relativi alle Controparte_2 utenze della abitazione familiare, anch'esse a Lui intestate;
4) in considerazione del pagamento del canone di locazione per circa € 415,00 mensili
e del pagamento delle utenze, ed in considerazione della condizione economica delle parti, queste ultime stabiliscono di comune accordo che il sig. verserà Controparte_2 la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della sig.ra
[...]
; CP_1
5) i figli sono maggiorenni, autonomi ed autosufficienti, hanno un proprio nucleo familiare e godono ciascuno di una propria abitazione e posizione lavorativa, e per tanto nulla viene statuito in merito;
6) i coniugi si impegnano ad accordarsi, con congruo anticipo, al fine di trascorrere le festività religiose insieme con i figli, laddove possibile ed in accordo con le volontà di questi ultimi.”
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In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
(atto n. 528, parte II, s. A sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno Controparte_2
1981);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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