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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 15/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1302/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Società_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013334801000 5,88 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1302/2023 R.G.R. depositato il 05.05.2023, la società Società_1 in liquidazione, c.f. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Nominativo_1, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1 giusta la procura rilasciata a margine dello stesso atto, impugna la cartella di pagamento n. 297 20220013334801000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - su ruoli formati dal Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, notificata il 10.11.2022 per il pagamento dell'importo di € 1.211,88 a titolo di quote consortili relative all'anno 2017 ed oneri accessori.
La difesa della ricorrente, nel contestare la legittimità dell'atto impugnato, eccepisce:
1.alla luce delle disposizioni normative di riferimento, appare evidente che da un lato la determinazione dell'importo gravante sul singolo privato deve risultare da idoneo atto amministrativo presupposto alla cartella ed appositamente richiamato nella stessa, mentre dall'altro la riscossione del contributo dal singolo dovuto per la bonifica e per gli eventuali servizi a questa conseguenti non può essere riscosso attraverso la cartella.
2.La mancanza dell'atto amministrativo prodromico comporta, da un lato, l'insussistenza della pretesa, non risultando possibile per il destinatario dell'atto individuare le ragioni del credito azionato attraverso lo strumento esattoriale, con l'evidente compressione del diritto di difesa e degli altri diritti soggettivi e, dall'altro, Banca_1 carenza di motivazione con riguardo ad un punto fondamentale della vicenda.
3.L'impossibilità di avere contezza del ruolo per la cui riscossione l'Ente sta agendo, impone di contestare in ogni parte le somme rivendicate, atteso che non basta il semplice richiamo del foglio e della particella per identificare la consistenza del fondo soggetto al prelievo, dovendosi piuttosto richiamare necessariamente tutti i benefici che il fondo suddetto ricava dalle opere di bonifica, con l'indicazione, altresì, di quell'atto amministrativo presupposto che giustifica il prelievo gravante sul singolo consorziato.
4.La cartella di pagamento oggetto del presente contendere viola il principio di chiarezza e motivazione degli atti di cui agli artt.3 della legge 241/90 e 7 della Legge 212/2000. Dalla stessa, infatti, non è dato sapere in base a quale criterio sono stati quantificati i tributi (contributi per i servizi irrigui e contributo di bonifica e miglioramento fondiario) il cui onere di pagamento è posto in capo alla concludente. Per cui la cartella deve ritenersi nulla per difetto di motivazione.
5.Sotto ulteriore profilo, la pretesa dell'Ente consortile è da ritenere illegittima poiché nei fondi assoggettati a prelievo non risultano presenti opere e impianti consortili regolarmente funzionanti con conseguente impossibilità di percepire la natura e consistenza dei benefici a favore dei terreni della ricorrente.
6.Rileva altresì la difesa che, per consolidata giurisprudenza, il proprietario del fondo, ricadente nel perimetro di un consorzio, risulta tenuto al pagamento del contributo in ragione del beneficio ricavato dall'attività e dalle opere consortili.
7.Si evidenzia inoltre l'irregolarità della cartella per la mancata corrispondenza della stessa con il modello legale approvato con D.M.
Conclude la difesa della ricorrente per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. Vinte le spese.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione – con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate in data 08.11.2023, rileva la propria mancanza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione di cui ai punti 2,3,4 e 5 del ricorso. Osserva altresì la regolarità dell'atto impugnato sia sotto il profilo della motivazione che dell'osservanza delle procedure di notifica. Conclude pertanto per il rigetto del gravame proposto dalla ricorrente.
Il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata il
09.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
All'udienza di trattazione del 15.01.2024, la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva: è da ritenere fondata l'eccezione posta in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza di qualsivoglia beneficio per il fondo di proprietà della Società ricorrente.
Ciò in quanto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente rilevato che: “In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo è costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria.” (Cass. Sentenza n. 24066 del 12/11/2014).
Tale orientamento ha ricevuto di recente autorevole conferma con la pronuncia della Corte
Costituzionale, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”, rimarcando come
“l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica”, e che dunque “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 188/2018).
Peraltro “Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è
l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio
(in tal senso Cass. 11722/2010)” (Cass. Ordinanza n. 17759 del 03.07.2019).
Quanto all'onere della prova del beneficio ricevuto dal singolo fondo, “Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la
(verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'”an” del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del
14/05/2010)” (Cass. 9511/2018).
Invero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 10722 del 14.05.2010 hanno statuito che l'inclusione di un terreno all'interno del perimetro di contribuzione se può essere sufficiente ai fini dell'an debeatur, postula comunque ai fini del quantum l'esigenza che venga provata la congruità di quanto preteso in pagamento, con la precisa indicazione del vantaggio diretto derivante al consorziato dalle opere esistenti.
Sulla scorta dei principi enunciati dalla Cassazione, era dunque onere del Consorzio_3, in presenza di contestazione, fornire compiuta dimostrazione dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica con particolare riferimento agli immobili di proprietà della ricorrente. Tuttavia, sotto questo profilo, con la cartella qui gravata non viene fornito alcun riscontro probatorio.
Inoltre, poiché la cartella impugnata risulta viziata anche sotto l'ulteriore profilo di carenza di motivazione atteso che, la stessa, non è stata preceduta da altri atti emessi dall'Ente impositore e/o dal
Concessionario della riscossione, i contributi richiesti, sostanzialmente, sono stati portati a conoscenza della ricorrente, per la prima volta, direttamente con l'atto di riscossione. Per cui, nella fattispecie, la cartella di pagamento dovrebbe enunciare le ragioni della pretesa e, nel contenuto, essere articolata come un vero e proprio atto impositivo dotato di una compiuta motivazione, giusto il disposto dell'art.7
Legge n.212/2000 e dell'art.3 della Legge n.241/1990; mentre, al riguardo, essa contiene solo delle generiche indicazioni sui dati catastali dei terreni assoggettati al tributo e sulle aliquote applicate, null'altro in ordine agli elementi essenziali costitutivi della pretesa contributiva, come l'indicazione dell'allocazione del fondo nell'ambito del perimetro di contribuenza, dei piani di contribuzione e di classifica e quant'altro essenziale per consentire all'utente consortile di avere contezza della genesi della pretesa e di accettarla e/o contestarla con cognizione di causa.
In definitiva, ritenute assorbite le altre eccezioni poste con il gravame e rilevato che:
- la cartella di che trattasi non contiene alcuna prova in ordine ai benefici goduti dalla ricorrente in virtù delle opere e dei servizi consortili, quindi è da ritenere priva di valido presupposto impositivo;
- la medesima cartella, non essendo stata preceduta dalla notifica alla contribuente di altri atti prodromici,
è da ritenere carente sotto il profilo della motivazione;
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso della contribuente ed annulla la cartella di pagamento qui impugnata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico in solido dell'Ente impositore
Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa in solido con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 330,00 di cui € 300,00 per onorari difensivi ed € 30,00 per il CUT assolto, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa il 15.01.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr.Emanuele Migliorisi
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 15/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1302/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Società_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013334801000 5,88 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1302/2023 R.G.R. depositato il 05.05.2023, la società Società_1 in liquidazione, c.f. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Nominativo_1, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1 giusta la procura rilasciata a margine dello stesso atto, impugna la cartella di pagamento n. 297 20220013334801000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - su ruoli formati dal Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, notificata il 10.11.2022 per il pagamento dell'importo di € 1.211,88 a titolo di quote consortili relative all'anno 2017 ed oneri accessori.
La difesa della ricorrente, nel contestare la legittimità dell'atto impugnato, eccepisce:
1.alla luce delle disposizioni normative di riferimento, appare evidente che da un lato la determinazione dell'importo gravante sul singolo privato deve risultare da idoneo atto amministrativo presupposto alla cartella ed appositamente richiamato nella stessa, mentre dall'altro la riscossione del contributo dal singolo dovuto per la bonifica e per gli eventuali servizi a questa conseguenti non può essere riscosso attraverso la cartella.
2.La mancanza dell'atto amministrativo prodromico comporta, da un lato, l'insussistenza della pretesa, non risultando possibile per il destinatario dell'atto individuare le ragioni del credito azionato attraverso lo strumento esattoriale, con l'evidente compressione del diritto di difesa e degli altri diritti soggettivi e, dall'altro, Banca_1 carenza di motivazione con riguardo ad un punto fondamentale della vicenda.
3.L'impossibilità di avere contezza del ruolo per la cui riscossione l'Ente sta agendo, impone di contestare in ogni parte le somme rivendicate, atteso che non basta il semplice richiamo del foglio e della particella per identificare la consistenza del fondo soggetto al prelievo, dovendosi piuttosto richiamare necessariamente tutti i benefici che il fondo suddetto ricava dalle opere di bonifica, con l'indicazione, altresì, di quell'atto amministrativo presupposto che giustifica il prelievo gravante sul singolo consorziato.
4.La cartella di pagamento oggetto del presente contendere viola il principio di chiarezza e motivazione degli atti di cui agli artt.3 della legge 241/90 e 7 della Legge 212/2000. Dalla stessa, infatti, non è dato sapere in base a quale criterio sono stati quantificati i tributi (contributi per i servizi irrigui e contributo di bonifica e miglioramento fondiario) il cui onere di pagamento è posto in capo alla concludente. Per cui la cartella deve ritenersi nulla per difetto di motivazione.
5.Sotto ulteriore profilo, la pretesa dell'Ente consortile è da ritenere illegittima poiché nei fondi assoggettati a prelievo non risultano presenti opere e impianti consortili regolarmente funzionanti con conseguente impossibilità di percepire la natura e consistenza dei benefici a favore dei terreni della ricorrente.
6.Rileva altresì la difesa che, per consolidata giurisprudenza, il proprietario del fondo, ricadente nel perimetro di un consorzio, risulta tenuto al pagamento del contributo in ragione del beneficio ricavato dall'attività e dalle opere consortili.
7.Si evidenzia inoltre l'irregolarità della cartella per la mancata corrispondenza della stessa con il modello legale approvato con D.M.
Conclude la difesa della ricorrente per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. Vinte le spese.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione – con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate in data 08.11.2023, rileva la propria mancanza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione di cui ai punti 2,3,4 e 5 del ricorso. Osserva altresì la regolarità dell'atto impugnato sia sotto il profilo della motivazione che dell'osservanza delle procedure di notifica. Conclude pertanto per il rigetto del gravame proposto dalla ricorrente.
Il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata il
09.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
All'udienza di trattazione del 15.01.2024, la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva: è da ritenere fondata l'eccezione posta in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza di qualsivoglia beneficio per il fondo di proprietà della Società ricorrente.
Ciò in quanto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente rilevato che: “In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo è costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria.” (Cass. Sentenza n. 24066 del 12/11/2014).
Tale orientamento ha ricevuto di recente autorevole conferma con la pronuncia della Corte
Costituzionale, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”, rimarcando come
“l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica”, e che dunque “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 188/2018).
Peraltro “Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è
l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio
(in tal senso Cass. 11722/2010)” (Cass. Ordinanza n. 17759 del 03.07.2019).
Quanto all'onere della prova del beneficio ricevuto dal singolo fondo, “Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la
(verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'”an” del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del
14/05/2010)” (Cass. 9511/2018).
Invero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 10722 del 14.05.2010 hanno statuito che l'inclusione di un terreno all'interno del perimetro di contribuzione se può essere sufficiente ai fini dell'an debeatur, postula comunque ai fini del quantum l'esigenza che venga provata la congruità di quanto preteso in pagamento, con la precisa indicazione del vantaggio diretto derivante al consorziato dalle opere esistenti.
Sulla scorta dei principi enunciati dalla Cassazione, era dunque onere del Consorzio_3, in presenza di contestazione, fornire compiuta dimostrazione dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica con particolare riferimento agli immobili di proprietà della ricorrente. Tuttavia, sotto questo profilo, con la cartella qui gravata non viene fornito alcun riscontro probatorio.
Inoltre, poiché la cartella impugnata risulta viziata anche sotto l'ulteriore profilo di carenza di motivazione atteso che, la stessa, non è stata preceduta da altri atti emessi dall'Ente impositore e/o dal
Concessionario della riscossione, i contributi richiesti, sostanzialmente, sono stati portati a conoscenza della ricorrente, per la prima volta, direttamente con l'atto di riscossione. Per cui, nella fattispecie, la cartella di pagamento dovrebbe enunciare le ragioni della pretesa e, nel contenuto, essere articolata come un vero e proprio atto impositivo dotato di una compiuta motivazione, giusto il disposto dell'art.7
Legge n.212/2000 e dell'art.3 della Legge n.241/1990; mentre, al riguardo, essa contiene solo delle generiche indicazioni sui dati catastali dei terreni assoggettati al tributo e sulle aliquote applicate, null'altro in ordine agli elementi essenziali costitutivi della pretesa contributiva, come l'indicazione dell'allocazione del fondo nell'ambito del perimetro di contribuenza, dei piani di contribuzione e di classifica e quant'altro essenziale per consentire all'utente consortile di avere contezza della genesi della pretesa e di accettarla e/o contestarla con cognizione di causa.
In definitiva, ritenute assorbite le altre eccezioni poste con il gravame e rilevato che:
- la cartella di che trattasi non contiene alcuna prova in ordine ai benefici goduti dalla ricorrente in virtù delle opere e dei servizi consortili, quindi è da ritenere priva di valido presupposto impositivo;
- la medesima cartella, non essendo stata preceduta dalla notifica alla contribuente di altri atti prodromici,
è da ritenere carente sotto il profilo della motivazione;
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso della contribuente ed annulla la cartella di pagamento qui impugnata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico in solido dell'Ente impositore
Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa in solido con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 330,00 di cui € 300,00 per onorari difensivi ed € 30,00 per il CUT assolto, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa il 15.01.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr.Emanuele Migliorisi