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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1930/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SI - CF_SI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6355/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1863/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e si oppone alla richiesta di produzione documentale trattandosi di documentazione cartacea
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e chiede di produrre documentazione cartacea attestante la controversia sull'Imu da parte del Comune di Santa Maria di Licodia per gli anni 2015 - 2019 tenendo presente la difformità dell'immobile rispetto a quello oggetto dell'accertamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI impugna l'avviso di accertamento n° 366 del 25.11.2020 notificato in data 19.12.2020, emesso dal Comune di Santa Maria di Licodia (CT) e relativo alla omessa denuncia ai fini dell'imposta TARI per gli anni 2015 - 2016 - 2017 2018 riferita ad un magazzino sito in Indirizzo_2
, individuato in catasto al Estremi_Catastali_1, con categoria catastale attribuita C/1, per la complessiva somma di Euro 1.041,00 comprensiva di sanzioni ed interessi.
Eccepiva l'errata attribuzione catastale dell'immobile oggetto di accertamento che è un magazzino in atto usato come garage, che nel corso di vari anni ha subito delle variazioni di categoria catastale in quanto utilizzato fino al 2012 come negozio per vendita diretta e quindi rientrante nella cat, catastale C/1 (v. all. 2).
Con denuncia di variazione catastale presentata in data 24.05.2013 (v. all.3) di cui vi è stata accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con ricevuta del 28.05.2013 (v. all. 4) la categoria catastale veniva variata in C/2.
Evidenziava che solo con la notifica dell'atto di accertamento impugnato con cui si chiedono ulteriori somme a titolo di TARI, aveva avuto contezza della ulteriore variazione catastale dell'immobile in C/1, evidentemente avvenuta d'ufficio, senza alcun avviso o notifica di atto prodromico alla suddetta variazione alla proprietaria.
Resiste l'Agenzia delle Entrate. Il Comune di Santa Licodia non ha spiegato difese.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato
Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 546/92, è consentita l'impugnazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, (in questo caso l'avviso di accertamento esecutivo
TARI) unitamente a quest'ultimo, solo nel caso di mancata notificazione dei prodromici atti. La norma che consente l'avocazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate nei casi in specie risiede nell'art. 74 della legge
342/2000, la quale prescrive l'impugnabilità della rendita e degli atti catastali unitamente ad atti impositivi emessi dagli enti locali, ma solo se si tratti del primo atto impositivo con il quale vengono liquidati o accertati i tributi, e solo limitatamente al caso in cui la rendita sia stata attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999
e non sia stata notificata, o altrimenti conosciuta dal contribuente.
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TARI, chiamando in causa l'Agenzia, eccependo nello specifico di non essere a conoscenza della rettifica del classamento che l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale Territorio ha operato sull'immobile in argomento, per il quale la ditta intestataria aveva presentato apposito atto di aggiornamento per la variazione di destinazione da bottega a magazzino, ritenendo tale variazione catastale “accettata”, come dichiarato nel ricorso.
Si osservi che entro il termine ordinatorio di 12 mesi dalla data di presentazione del OC, l'Ufficio ha la facoltà di rettificare i dati di classamento e rendita proposti dal dichiarante, e notificarli a quest'ultimo. L'ufficio ha evidenziato che il classamento proposto nel 2013 è stato rettificato dall'Ufficio entro il termine ordinatorio dei dodici mesi e con avviso di accertamento catastale prot. n. CT0277876/2014, mediante
Raccomandata n. 78093443452 del 10/06/2014, recapitata il 17/06/2014 con consegna direttamente all'interessata, SI . Tuttavia tale circostanza è stata solo allegata, ma non anche provata. Poiché manca la prova della rettifica della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro 12 mesi dall'invio della OC, la rendita iscritta in atti come proposta è da ritenersi definitiva, anche se ciò non esclude che nel corso degli anni l'Agenzia possa procedere a una rettifica.
Il ricorso deve essere, pertanto accolto e l'atto impugnato annullato.
In considerazione della particolarità e della novità della questione trattata le spese processuali possono essere compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 23 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
La statuizione si sostanzia nel seguente assunto: “L'ufficio ha evidenziato che il classamento proposto nel
2013 è stato rettificato dall'Ufficio entro il termine ordinatorio dei dodici mesi e con avviso di accertamento catastale prot. n. CT0277876/2014, mediante Raccomandata n. 78093443452 del 10/06/2014, recapitata il 17/06/2014 con consegna direttamente all'interessata, SI. Tuttavia, tale circostanza è stata solo allegata, ma non anche provata. Quindi i primi Giudici ritengono in ordine alla notifica classamento che sia stata solo allegata, ma non anche provata (asserzione contradittoria), evitando di specificare di quali termini di prova abbisognava a tal fine si acclude in ogni caso copia cartolina A/r recante il n. raccomandata
(ricevuta il 17.06.2014) come indicata in costituzione relativa a notifica accertamento catastale.
L'accertamento catastale n. CT0277876/2014 è indicato nella visura storica allegata dalla ricorrente in sede di costituzione in giudizio del 05.01.2021, quindi i primi Giudici ben potevano riferirsi a detta visura quale atto pubblicistico valido. Come da atti catastali già prodotti dalla ricorrente e dalla cronologia esplicitata negli scritti, e come da visura storica sub. 6 ora proposta la presentazione del OC (cat. proposta C/2 – magazzini e depositi) è avvenuta in data 28.05.2013, la rettifica in atti è del 13.05.2014 (cat. C/1 negozi e botteghe) perciò entro i 12 mesi ordinatori previsti al comma 3, art. 1, D.M. 701/94.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6355/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 17
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello SI che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La parte appellante doveva convenire in Giudizio,così come fatto in primo grado dalla parte appellata, il
Comune di Santa Maria di Licodia, in persona del Sindaco pro tempore, in qualità di litis consorte necessario.
Pertanto, preliminarmente si eccepisce la mancata instaurazione del necessario contraddittorio. Sempre in via preliminare, si eccepisce e ribadisce l'errata attribuzione catastale dell'immobile oggetto di accertamento
TARI per inesistenza dei presupposti di fatto. Il suddetto immobile, sito in Santa Maria di Licodia alla Indirizzo_2 infatti, è un magazzino di fatto usato come garage che nel corso di vari anni ha subito delle variazioni di categoria catastale in quanto locato fino al 2012 come negozio per vendita diretta e quindi rientrante nella cat. catastale C/1 e, comunque, mai utilizzato o locato come negozio per vendita di ortofrutta. Quindi, in data 24/05/2014 si è provveduto alla variazione di classamento da C/1
a C/2 dell'immobile che non è stato più locato. In verità, nella controversia che ci occupa sembra sussistere un equivoco di fondo dovuto al cambiamento dei numeri civici nella zona. L'abitazione della contribuente e l'immobile oggetto dell'accertamento corrispondono già da prima del 2013 rispettivamente ai civici Num._1_e_2
di Indirizzo_2, mentre i civici Num._3_e_4 della stessa via, su cui sarebbe stato effettuato il sopralluogo, distante circa 50 mt dall'abitazione della contribuente, corrispondono ad una abitazione e ad un garage di proprietà di un soggetto diverso, tale Nominativo_1 nata a [...] il Data_1 e deceduta circa quattro anni addietro che, in effetti,. dal 2009 in poi sino al 2018, ha affittato il suddetto garage a tale
Sig. Nominativo_2, che gestiva in loco un esercizio di ortofrutta (contratto di locazione del 01/06/2009 n° rep. 7372 S3).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla prova della notifica della rettifica di classamento catastale, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova, agli atti, dell'avvenuta notifica dell'avviso di rettifica di classamento catastale (Prot. n. CT0277876/2014), presentando la ricevuta di ritorno della raccomandata A/R, regolarmente recapitata in data 17.06.2014 alla contribuente. Parimenti, la visura storica e la produzione documentale depositata, comprovano la cronologia delle variazioni catastali e la tempestività della rettifica rispetto al termine di dodici mesi previsto dal D. M.
n.701/1994. Non sussiste l'assunto dell'omessa notifica, in quanto la documentazione prodotta in sede d'appello – già richiamata in costituzione – fornisce elementi probanti certi sia sulla variazione intervenuta sia sulla conoscenza acquisita dall'interessata. Sulla natura del termine previsto dall'art.1, comma 3, D. M.
n.701/1994, si rileva che va riaffermato il consolidato orientamento secondo cui il termine di 12 mesi entro cui l'Ufficio può rettificare il classamento proposto ha natura ordinatoria e non perentoria, non essendo previsto alcun regime decadenziale né dalla norma regolamentare, né dalla disciplina primaria della materia catastale. La previsione trova ulteriore riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha più volte statuito che la violazione del termine ordinatorio non comporta la decadenza del potere dell'amministrazione, con ciò escludendo profili di illegittimità degli atti di rettifica tempestivamente adottati e notificati alla parte. Il termine di dodici mesi previsto per il controllo della pratica OC da parte dell'Ufficio del Territorio (Agenzia delle Entrate - Catasto) è qualificato dalla normativa e dalla giurisprudenza come ordinatorio e non perentorio (art. 28 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652; DM 19 aprile 1994 n. 701; Cass. 15 luglio
2008 n. 19379). Questo significa che, decorso il termine, la rendita proposta dal tecnico incaricato viene iscritta negli atti catastali come "definitiva" e può essere utilizzata ai fini fiscali e amministrativi. Tuttavia, la scadenza del termine non impedisce all'Ufficio di intervenire successivamente, in via di autotutela, per rettificare la rendita qualora emergano nuovi elementi, errori materiali o irregolarità nella documentazione presentata. La natura ordinatoria del termine risponde all'esigenza di garantire certezza e stabilità alle risultanze catastali, ma non limita il potere dell'Amministrazione di correggere eventuali errori o di procedere a nuovi accertamenti. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. 15 luglio 2008 n. 19379) ha chiarito che il termine non è da intendersi come decadenziale, e che la rendita può essere rettificata anche dopo la sua iscrizione definitiva, purché vi siano motivi fondati e documentati. Questo assetto normativo e giurisprudenziale tutela sia l'interesse pubblico al corretto accertamento catastale, sia quello privato alla certezza delle risultanze, bilanciando le esigenze di entrambe le parti. L'eccezione posta dall'appellata circa la necessità di evocazione del Comune di Santa Maria di Licodia quale litisconsorte necessario non può essere accolta alla luce della struttura del rapporto tributario in oggetto. Gli atti relativi alla rettifica catastale e conseguente contestazione della TARI si situano nell'ambito delle deleghe e attribuzioni dei diversi enti coinvolti;
nondimeno, risulta adeguatamente instaurato il contraddittorio tra le parti legittimate, avendo la parte appellata potuto ampiamente articolare eccezioni sia in rito che in merito. Le contestazioni relative all'erronea identificazione catastale dell'immobile non trovano corrispondenza nelle risultanze catastali storiche, né negli elementi probatori prodotti a sostegno dagli atti pubblici. Le visure richiamate e la sequenza delle modalità di identificazione catastale, aggravate dalla documentazione prodotta, escludono l'erroneità dell'attribuzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 600,00 (seicento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e annulla gli avvisi di accertamento opposti. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1930/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SI - CF_SI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6355/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1863/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e si oppone alla richiesta di produzione documentale trattandosi di documentazione cartacea
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e chiede di produrre documentazione cartacea attestante la controversia sull'Imu da parte del Comune di Santa Maria di Licodia per gli anni 2015 - 2019 tenendo presente la difformità dell'immobile rispetto a quello oggetto dell'accertamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI impugna l'avviso di accertamento n° 366 del 25.11.2020 notificato in data 19.12.2020, emesso dal Comune di Santa Maria di Licodia (CT) e relativo alla omessa denuncia ai fini dell'imposta TARI per gli anni 2015 - 2016 - 2017 2018 riferita ad un magazzino sito in Indirizzo_2
, individuato in catasto al Estremi_Catastali_1, con categoria catastale attribuita C/1, per la complessiva somma di Euro 1.041,00 comprensiva di sanzioni ed interessi.
Eccepiva l'errata attribuzione catastale dell'immobile oggetto di accertamento che è un magazzino in atto usato come garage, che nel corso di vari anni ha subito delle variazioni di categoria catastale in quanto utilizzato fino al 2012 come negozio per vendita diretta e quindi rientrante nella cat, catastale C/1 (v. all. 2).
Con denuncia di variazione catastale presentata in data 24.05.2013 (v. all.3) di cui vi è stata accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con ricevuta del 28.05.2013 (v. all. 4) la categoria catastale veniva variata in C/2.
Evidenziava che solo con la notifica dell'atto di accertamento impugnato con cui si chiedono ulteriori somme a titolo di TARI, aveva avuto contezza della ulteriore variazione catastale dell'immobile in C/1, evidentemente avvenuta d'ufficio, senza alcun avviso o notifica di atto prodromico alla suddetta variazione alla proprietaria.
Resiste l'Agenzia delle Entrate. Il Comune di Santa Licodia non ha spiegato difese.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato
Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 546/92, è consentita l'impugnazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, (in questo caso l'avviso di accertamento esecutivo
TARI) unitamente a quest'ultimo, solo nel caso di mancata notificazione dei prodromici atti. La norma che consente l'avocazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate nei casi in specie risiede nell'art. 74 della legge
342/2000, la quale prescrive l'impugnabilità della rendita e degli atti catastali unitamente ad atti impositivi emessi dagli enti locali, ma solo se si tratti del primo atto impositivo con il quale vengono liquidati o accertati i tributi, e solo limitatamente al caso in cui la rendita sia stata attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999
e non sia stata notificata, o altrimenti conosciuta dal contribuente.
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TARI, chiamando in causa l'Agenzia, eccependo nello specifico di non essere a conoscenza della rettifica del classamento che l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale Territorio ha operato sull'immobile in argomento, per il quale la ditta intestataria aveva presentato apposito atto di aggiornamento per la variazione di destinazione da bottega a magazzino, ritenendo tale variazione catastale “accettata”, come dichiarato nel ricorso.
Si osservi che entro il termine ordinatorio di 12 mesi dalla data di presentazione del OC, l'Ufficio ha la facoltà di rettificare i dati di classamento e rendita proposti dal dichiarante, e notificarli a quest'ultimo. L'ufficio ha evidenziato che il classamento proposto nel 2013 è stato rettificato dall'Ufficio entro il termine ordinatorio dei dodici mesi e con avviso di accertamento catastale prot. n. CT0277876/2014, mediante
Raccomandata n. 78093443452 del 10/06/2014, recapitata il 17/06/2014 con consegna direttamente all'interessata, SI . Tuttavia tale circostanza è stata solo allegata, ma non anche provata. Poiché manca la prova della rettifica della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro 12 mesi dall'invio della OC, la rendita iscritta in atti come proposta è da ritenersi definitiva, anche se ciò non esclude che nel corso degli anni l'Agenzia possa procedere a una rettifica.
Il ricorso deve essere, pertanto accolto e l'atto impugnato annullato.
In considerazione della particolarità e della novità della questione trattata le spese processuali possono essere compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 23 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
La statuizione si sostanzia nel seguente assunto: “L'ufficio ha evidenziato che il classamento proposto nel
2013 è stato rettificato dall'Ufficio entro il termine ordinatorio dei dodici mesi e con avviso di accertamento catastale prot. n. CT0277876/2014, mediante Raccomandata n. 78093443452 del 10/06/2014, recapitata il 17/06/2014 con consegna direttamente all'interessata, SI. Tuttavia, tale circostanza è stata solo allegata, ma non anche provata. Quindi i primi Giudici ritengono in ordine alla notifica classamento che sia stata solo allegata, ma non anche provata (asserzione contradittoria), evitando di specificare di quali termini di prova abbisognava a tal fine si acclude in ogni caso copia cartolina A/r recante il n. raccomandata
(ricevuta il 17.06.2014) come indicata in costituzione relativa a notifica accertamento catastale.
L'accertamento catastale n. CT0277876/2014 è indicato nella visura storica allegata dalla ricorrente in sede di costituzione in giudizio del 05.01.2021, quindi i primi Giudici ben potevano riferirsi a detta visura quale atto pubblicistico valido. Come da atti catastali già prodotti dalla ricorrente e dalla cronologia esplicitata negli scritti, e come da visura storica sub. 6 ora proposta la presentazione del OC (cat. proposta C/2 – magazzini e depositi) è avvenuta in data 28.05.2013, la rettifica in atti è del 13.05.2014 (cat. C/1 negozi e botteghe) perciò entro i 12 mesi ordinatori previsti al comma 3, art. 1, D.M. 701/94.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6355/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 17
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello SI che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La parte appellante doveva convenire in Giudizio,così come fatto in primo grado dalla parte appellata, il
Comune di Santa Maria di Licodia, in persona del Sindaco pro tempore, in qualità di litis consorte necessario.
Pertanto, preliminarmente si eccepisce la mancata instaurazione del necessario contraddittorio. Sempre in via preliminare, si eccepisce e ribadisce l'errata attribuzione catastale dell'immobile oggetto di accertamento
TARI per inesistenza dei presupposti di fatto. Il suddetto immobile, sito in Santa Maria di Licodia alla Indirizzo_2 infatti, è un magazzino di fatto usato come garage che nel corso di vari anni ha subito delle variazioni di categoria catastale in quanto locato fino al 2012 come negozio per vendita diretta e quindi rientrante nella cat. catastale C/1 e, comunque, mai utilizzato o locato come negozio per vendita di ortofrutta. Quindi, in data 24/05/2014 si è provveduto alla variazione di classamento da C/1
a C/2 dell'immobile che non è stato più locato. In verità, nella controversia che ci occupa sembra sussistere un equivoco di fondo dovuto al cambiamento dei numeri civici nella zona. L'abitazione della contribuente e l'immobile oggetto dell'accertamento corrispondono già da prima del 2013 rispettivamente ai civici Num._1_e_2
di Indirizzo_2, mentre i civici Num._3_e_4 della stessa via, su cui sarebbe stato effettuato il sopralluogo, distante circa 50 mt dall'abitazione della contribuente, corrispondono ad una abitazione e ad un garage di proprietà di un soggetto diverso, tale Nominativo_1 nata a [...] il Data_1 e deceduta circa quattro anni addietro che, in effetti,. dal 2009 in poi sino al 2018, ha affittato il suddetto garage a tale
Sig. Nominativo_2, che gestiva in loco un esercizio di ortofrutta (contratto di locazione del 01/06/2009 n° rep. 7372 S3).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla prova della notifica della rettifica di classamento catastale, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova, agli atti, dell'avvenuta notifica dell'avviso di rettifica di classamento catastale (Prot. n. CT0277876/2014), presentando la ricevuta di ritorno della raccomandata A/R, regolarmente recapitata in data 17.06.2014 alla contribuente. Parimenti, la visura storica e la produzione documentale depositata, comprovano la cronologia delle variazioni catastali e la tempestività della rettifica rispetto al termine di dodici mesi previsto dal D. M.
n.701/1994. Non sussiste l'assunto dell'omessa notifica, in quanto la documentazione prodotta in sede d'appello – già richiamata in costituzione – fornisce elementi probanti certi sia sulla variazione intervenuta sia sulla conoscenza acquisita dall'interessata. Sulla natura del termine previsto dall'art.1, comma 3, D. M.
n.701/1994, si rileva che va riaffermato il consolidato orientamento secondo cui il termine di 12 mesi entro cui l'Ufficio può rettificare il classamento proposto ha natura ordinatoria e non perentoria, non essendo previsto alcun regime decadenziale né dalla norma regolamentare, né dalla disciplina primaria della materia catastale. La previsione trova ulteriore riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha più volte statuito che la violazione del termine ordinatorio non comporta la decadenza del potere dell'amministrazione, con ciò escludendo profili di illegittimità degli atti di rettifica tempestivamente adottati e notificati alla parte. Il termine di dodici mesi previsto per il controllo della pratica OC da parte dell'Ufficio del Territorio (Agenzia delle Entrate - Catasto) è qualificato dalla normativa e dalla giurisprudenza come ordinatorio e non perentorio (art. 28 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652; DM 19 aprile 1994 n. 701; Cass. 15 luglio
2008 n. 19379). Questo significa che, decorso il termine, la rendita proposta dal tecnico incaricato viene iscritta negli atti catastali come "definitiva" e può essere utilizzata ai fini fiscali e amministrativi. Tuttavia, la scadenza del termine non impedisce all'Ufficio di intervenire successivamente, in via di autotutela, per rettificare la rendita qualora emergano nuovi elementi, errori materiali o irregolarità nella documentazione presentata. La natura ordinatoria del termine risponde all'esigenza di garantire certezza e stabilità alle risultanze catastali, ma non limita il potere dell'Amministrazione di correggere eventuali errori o di procedere a nuovi accertamenti. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. 15 luglio 2008 n. 19379) ha chiarito che il termine non è da intendersi come decadenziale, e che la rendita può essere rettificata anche dopo la sua iscrizione definitiva, purché vi siano motivi fondati e documentati. Questo assetto normativo e giurisprudenziale tutela sia l'interesse pubblico al corretto accertamento catastale, sia quello privato alla certezza delle risultanze, bilanciando le esigenze di entrambe le parti. L'eccezione posta dall'appellata circa la necessità di evocazione del Comune di Santa Maria di Licodia quale litisconsorte necessario non può essere accolta alla luce della struttura del rapporto tributario in oggetto. Gli atti relativi alla rettifica catastale e conseguente contestazione della TARI si situano nell'ambito delle deleghe e attribuzioni dei diversi enti coinvolti;
nondimeno, risulta adeguatamente instaurato il contraddittorio tra le parti legittimate, avendo la parte appellata potuto ampiamente articolare eccezioni sia in rito che in merito. Le contestazioni relative all'erronea identificazione catastale dell'immobile non trovano corrispondenza nelle risultanze catastali storiche, né negli elementi probatori prodotti a sostegno dagli atti pubblici. Le visure richiamate e la sequenza delle modalità di identificazione catastale, aggravate dalla documentazione prodotta, escludono l'erroneità dell'attribuzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 600,00 (seicento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e annulla gli avvisi di accertamento opposti. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il Presidente