Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Jei s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelita Paciscopi, Anna Cordoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lucca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela Di Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Sotto Sotto s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 2319 del 07/10/2024, emessa dal Comune di Lucca e con la quale è stato adottato il progetto di ripartizione dei suoli pubblici concedibili nella loro massima estensione a ciascun titolare di licenza di somministrazione, alimenti e bevande, all'interno della fascia di occupazione temporanea in Piazza Anfiteatro, come riportato graficamente nella planimetria che forma parte integrante e sostanziale dell'atto;
- della planimetria allegata;
- di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1° aprile 2025:
- della Concessione temporanea n. 16978/2025 rilasciata dal Comune di Lucca prot. n. 0026194/2025 del 17.02.2025;
- di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sotto Sotto s.r.l.s. e del Comune di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. EA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Col gravame introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, Jei s.r.l., premettendo di gestire una attività di ristorazione in Lucca, piazza Anfiteatro, sotto l’insegna “Peperosa”, impugna la determina del Comune di Lucca n. 2319 del 7 ottobre 2024, recante il progetto di ripartizione dei suoli pubblici concedibili nella loro massima estensione a ciascun titolare di licenza di somministrazione di alimenti e bevande, come da allegata planimetria (doc. 1 ricorrente).
2) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lucca e la controinteressata Sotto Sotto s.r.l.s.
3) La causa origina dal fatto che il Comune di Lucca ha modificato l’allegato “C” (“ Ambiti speciali ”), del Regolamento comunale n. 41/2021, recante la disciplina per l’occupazione degli spazi pubblici.
3.1) In particolare, con l’allegato C (doc. 2 comunale), come da ultimo modificato con delibera di consiglio comunale n. 7 del 13 febbraio 2024 (doc. 5 comunale), si disciplina il peculiare ambito urbano della Piazza dell’Anfiteatro e, all’art. 1 del cit. allegato C, si prevede:
- a) una zona di “ fascia di occupazione temporanea ” (comma 2), dedita alle sole “ attività di somministrazione di alimenti e bevande ” (comma 3), con “ una profondità di 6 ml a partire dalla canaletta di scolo delle acque meteoriche, a sua volta distante 5 ml dai fabbricati, verso il centro della Piazza e si sviluppa tutto intorno con andamento ad anello ” (comma 4);
- b) “ tale fascia di occupazione dovrà interrompersi in corrispondenza degli ingressi pubblici, in modo da lasciare libero l’accesso e anche la visuale dell’intero Anfiteatro; inoltre, in ciascuno dei 4 quadranti così costituiti, individuati come porzione di anello tra due ingressi pubblici, dovrà ricavarsi un passo di larghezza minima ml. 1,20 tra le singole occupazioni ” (comma 5);
- c) “ la fascia come sopra individuata è riservata agli esercizi aventi diritto e non solo sul rispettivo fronte ma anche davanti ad esercizi che non hanno diritto ad occupare suolo pubblico ” (comma 6).
4) Quindi, in attuazione delle suddette prescrizioni – introdotte, quanto alla destinazione del suddetto spazio alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalla delibera di consiglio comunale n. 7 del 13 febbraio 2024 (doc. 5 comunale) – e sulla base di un progetto affidato a uno Studio professionale appositamente incaricato, è stata adottata la ripartizione degli spazi da assegnare, con la determina dirigenziale n. 2319 del 7 ottobre 2024, come da planimetria alla medesima allegata (v. doc. 1 e 1-bis comunale).
5) Di tale determina si duole la ricorrente col gravame principale.
6) Con istanza del 30 gennaio 2025 la ricorrente ha chiesto la concessione di suolo pubblico per 58,10 mq, per il periodo dal 15 marzo al 15 novembre 2025. Il Comune, con atto n. 16978/2025 del 17 febbraio 2025, ha concesso alla ricorrente 47,44 mq di occupazione.
7) Con apposita istanza depositata il 13 marzo 2025, parte ricorrente formulava domanda cautelare.
8) Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 1° aprile 2025 e assistiti da domanda cautelare, è stata impugnata, per illegittimità derivata, la suddetta concessione temporanea n. 16978/2025.
9) Quindi, la camera di consiglio del 2 aprile 2025 è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, per consentire la trattazione della domanda cautelare sottesa ai motivi aggiunti.
10) Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, il Collegio prendeva atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata in atti il 2 maggio 2025.
11) Parte ricorrente depositava poi istanza di prelievo il 21 maggio 2025.
12) L’Avv. AN Bertani, difensore con l’Avv. Giulia Gambardella della società Sotto Sotto s.r.l.s., rinunciava al mandato difensivo il 1° luglio 2025.
13) Successivamente, in data 10 dicembre 2025, l’Avv. Giulia Gambardella, unico difensore rimasto della società Sotto Sotto s.r.l.s., comunicava la propria cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Lucca.
14) In data 20 gennaio 2026, la società Sotto Sotto s.r.l.s. si è costituita col patrocinio dell’Avv. Francesco Gesess. Con istanza del 21 gennaio 2026, la predetta società, in ragione della costituzione col nuovo difensore, ha chiesto il rinvio della trattazione della causa fissata all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, con assegnazione di termini per il deposito di memorie e repliche. Veniva quindi disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 (v. verbale d’udienza del 28 gennaio 2026), in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Le censure proposte (col ricorso principale e con i motivi aggiunti, che ripropongono le doglianze del gravame introduttivo) sono infondate, per le ragioni che seguono. Il Collegio ritiene quindi di prescindere dalle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.
2) Col primo motivo di ricorso si deduce che sarebbero state adottate scelte politiche con un atto dirigenziale, cioè col provvedimento n. 2319 del 7 ottobre 2024 (da cui deriva la successiva concessione alla ricorrente), che è quindi viziato da incompetenza.
2.1) Il motivo è infondato perché la determina dirigenziale attua una ripartizione degli spazi pubblici dal punto di vista tecnico, sulla base di quanto previsto, a monte, dall’allegato C del Regolamento comunale citato e alla luce di un progetto redatto da uno Studio professionale appositamente incaricato, che tiene conto delle caratteristiche geometriche della piazza (di forma ellittica).
3) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) risulterebbero violate le disposizioni del cit. Regolamento comunale n. 41/2021 e, in particolare, l’art. 47, comma 6, secondo cui “ Nel caso di una pluralità di richieste che riguardino una medesima area occupabile, lo spazio è suddiviso in proporzione alla superficie di somministrazione dell’esercizio ”;
- b) con l’impugnata determina n. 2319 del 7 ottobre 2024 (da cui deriva la successiva concessione alla ricorrente), invece, gli spazi sono stati disegnati sulla base di una regola opposta, cioè quella per cui la riduzione è minore per chi ha minore sviluppo interno e maggiore per chi ha maggiore sviluppo interno;
- c) parte ricorrente avrebbe quindi diritto alle maggiori superfici meglio specificate in atti (v. pagg. 9-11 ricorso principale).
3.1) La censura è infondata perché nel provvedimento impugnato si richiama lo studio topografico appositamente commissionato (v. doc. 19 comunale) e si dà atto del fatto che:
- a) “ la piazza si approssima geometricamente ad un’ellisse ” e “ da tale rilievo è emerso che la somma degli sviluppi in metri delle superfici riportate nelle planimetrie degli esercenti risultava superiore allo sviluppo effettivo della fascia geometricamente compresa tra gli ingressi pubblici ”;
- b) quindi, “ Considerati i vincoli di cui tenere conto (estensione delle superfici limitate dalla necessità di mantenere i corridoi nelle misure imposte dal regolamento e dalla necessità di non invadere le proiezioni antistanti gli ingressi pubblici) - non potendo altresì ovviamente sovrapporre tra loro le concessioni- si è pertanto proceduto a ripartire la riduzione da effettuare sull'eccedenza delle aree in maniera proporzionale alle superfici di somministrazione interna degli esercizi rispetto a quelle richieste da ogni esercente, risultando quindi tale riduzione inferiore in capo a chi aveva minore sviluppo e maggiore in capo a chi ne aveva di più, come previsto dall’art.47, comma 6 del Regolamento ”.
3.2) Da tali passaggi emerge che, in ragione della particolare forma geometrica della piazza, è stata riscontrata un’eccedenza delle aree rispetto allo sviluppo effettivo della fascia geometricamente compresa tra gli ingressi pubblici e, quindi, è stata tale eccedenza a essere ridotta proporzionalmente (art. 47, comma 6, cit. Regolamento), con la conseguenza che la riduzione è stata minore per chi ha minore superficie e maggiore per chi ha maggiore superficie. In altri termini, le eccedenze maggiori sono state maggiormente ridotte e le eccedenze minori sono state ridotte di meno, nel pieno rispetto, quindi, del criterio di proporzionalità. Parte ricorrente non fornisce indici di inattendibilità di un siffatto percorso logico e tecnico, per il che va anche respinta la domanda di parte ricorrente di disporre consulenza tecnica o verificazione per valutare la correttezza della ripartizione operata (v. memoria parte ricorrente del 24 dicembre 2025, pagg. 3-4).
4) Col terzo motivo di ricorso si deduce che gli atti impugnati sarebbero carenti di motivazione.
4.1) La censura è infondata perché, come sopra osservato in relazione alla seconda censura, la determina n. 2319 del 7 ottobre 2024 reca una puntuale motivazione tecnica, che regge quindi, a sua volta, la successiva concessione alla ricorrente (impugnata per illegittimità derivata con i motivi aggiunti).
5) Con la quarta censura si deduce che la determina n. 2319 del 7 ottobre 2024 (da cui deriva la successiva concessione alla ricorrente) sarebbe illegittima per mancata comunicazione di avvio del procedimento e per mancata partecipazione degli interessati.
5.1) La censura è infondata perché nello stesso ricorso principale si afferma che in “… data 18/04/2024 Prot. n. 0069274 il Comune di Lucca ha convocato per il giorno 29 aprile 2024 presso la sede di Palazzo Orsetti tutti gli esercenti attività di somministrazione per illustrare il nuovo assetto delle occupazioni di suolo pubblico prospicenti le varie attività ” e che, dopo aver acquisito l’ipotesi di planimetria, la ricorrente “ ha presentato le proprie osservazioni ” con il relativo disegno come da doc. 4 ricorrente (v. §§ da 1 a 5, pag. 2 gravame principale). Risulta quindi per tabulas che il contraddittorio sia stato assicurato.
6) Il ricorso e i motivi aggiunti vanno quindi respinti.
7) Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, considerata la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente
EA TU, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA TU | AN CC |
IL SEGRETARIO