TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 965/2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Giudice, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 6/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte su istanza di parte opponente;
lette le note depositate dal solo opponente e viste le conclusioni ivi rassegnate;
p.q.m.
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Pisa, 4/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
1 R.G.N. 965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Ciampi e Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Christian Rabissoni
- attore opponente
contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Barbaro e dall'Avv. Luigi Tinuzzo
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c. – contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 830/2022, emesso in data 6/6/2022, il Tribunale di Pisa ha ingiunto al
Sig. il pagamento, in favore di della complessiva somma di Parte_1 Controparte_1
€ 8.802,92, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in ragione dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 19112831 stipulato l'8/5/2018 e del contratto di carta di credito n.
32152999223 stipulato il 18/2/2016.
1.2. Il decreto ingiuntivo de quo – non opposto e, dunque, divenuto definitivo – è stato messo in esecuzione nella procedura n. 1883/2023 R.G.; all'udienza del 8/2/2024, il Giudice dell'esecuzione,
2 rilevata l'omessa valutazione in ordine al carattere non abusivo delle clausole contrattuali e l'assenza di opposizione successiva, ha disposto la sospensione dell'esecuzione, assegnando al debitore esecutato il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (doc. 1, fasc. parte opponente).
1.3. Il Sig. ha quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio, deducendo la nullità dei Pt_1 contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per vessatorietà delle relative clausole ai sensi dell'art. 33 cod. cons., assumendo che esse determinerebbero un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali in danno del consumatore e che non sarebbero state oggetto di previa illustrazione né trattativa.
Segnatamente, con riferimento al contratto di finanziamento, l'opponente ha censurato: l'art. 8
(“Modifica unilaterale delle condizioni di contratto”) con riferimento all'art. 33, co. 3, lett. m), nella parte in cui consente alla banca di modificare le condizioni originarie in presenza di giustificato motivo;
l'art. 10 (“Rimborso anticipato”) con riferimento all'art. 33, co. 2, lett. l), nella parte in cui prevede ulteriori oneri in addebito al consumatore;
l'art. 12 (“Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) con riferimento all'art. 33, co. 2, lett. b), che sancisce la decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento, totale o parziale, di una sola rata;
quanto al contratto di carta di credito, ha eccepito l'abusività degli artt. 11 (“Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) e 13 (“Modifiche di condizioni e norme”), per le medesime ragioni rappresentate con riferimento agli artt. 8 e 12 del contratto di finanziamento.
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare nullo per violazione degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, accertando e dichiarando la vessatorietà delle clausole di cui alla superiore espositiva;
2. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.4. Si è costituita tardivamente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e formulando le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità del D.I. n.
830/2022 opposto. 2) Valutare la condotta dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc”.
In particolare, la convenuta ha eccepito l'infondatezza, genericità e pretestuosità delle doglianze attoree, sul presupposto che l'opponente si sarebbe limitato a dedurre la presunta vessatorietà delle clausole senza fornire prova del relativo carattere abusivo.
1.5. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 6/11/2025, sostituita – su richiesta di parte opponente – dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno discusso
3 la causa e precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile, ai sensi dell'art. 7, co. 3, D.lgs. n. 164/2024, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28/2/2023.
**********
2. In diritto
2.1. Le deduzioni formulate in ordine all'abusività e, dunque, alla nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 10 del contratto di finanziamento e 13 del contratto di carta di credito risultano prive di incidenza sulla determinazione e sulla sussistenza del credito azionato in via monitoria, con conseguente difetto d'interesse dell'opponente a ottenere una pronuncia di nullità sul punto.
Invero, con riferimento all'art. 8 del contratto di finanziamento e all'art. 13 del contratto di carta di credito, l'opponente non ha allegato né provato l'intervento di alcuna modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto;
mentre, con riferimento all'art. 10 del contratto di finanziamento, lo stesso non ha dedotto di aver effettuato pagamenti anticipati, essendogli stato contestato, al contrario, il mancato adempimento delle rate pattuite.
Quanto, invece, alle clausole di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento e all'art. 11 del contratto di carta di credito, occorre ribadire che, trattandosi di ipotesi di nullità parziale, la declaratoria della loro invalidità non determina, ai sensi dell'art. 36, co. 1, cod. cons., l'integrale caducazione del contratto, ma unicamente la loro espunzione, con conseguente applicazione della disciplina generale e, segnatamente, dell'art. 1186 c.c.
Nel caso di specie, la convenuta ha dedotto di aver contestato l'inadempimento e di aver proposto ricorso monitorio dopo il maturare di sette rate insolute (cfr. p. 4, comparsa di costituzione), circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Ne deriva la maturata decadenza del debitore dal beneficio del termine e, dunque, il diritto della creditrice di agire per il conseguimento dell'integrale somma dovuta.
Per le considerazioni svolte, l'opposizione del Sig. deve essere rigettata, con conseguente Pt_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Parimenti, va respinta la domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile nella sua condotta gli estremi della mala fede o colpa grave.
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento, applicando i valori minimi in considerazione della ridotta attività difensiva svolta dalla convenuta. 4
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 830/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 6/6/2022;
- condanna a rifondere a e spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 4/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Giudice, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 6/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte su istanza di parte opponente;
lette le note depositate dal solo opponente e viste le conclusioni ivi rassegnate;
p.q.m.
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Pisa, 4/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
1 R.G.N. 965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Ciampi e Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Christian Rabissoni
- attore opponente
contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Barbaro e dall'Avv. Luigi Tinuzzo
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c. – contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 830/2022, emesso in data 6/6/2022, il Tribunale di Pisa ha ingiunto al
Sig. il pagamento, in favore di della complessiva somma di Parte_1 Controparte_1
€ 8.802,92, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in ragione dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 19112831 stipulato l'8/5/2018 e del contratto di carta di credito n.
32152999223 stipulato il 18/2/2016.
1.2. Il decreto ingiuntivo de quo – non opposto e, dunque, divenuto definitivo – è stato messo in esecuzione nella procedura n. 1883/2023 R.G.; all'udienza del 8/2/2024, il Giudice dell'esecuzione,
2 rilevata l'omessa valutazione in ordine al carattere non abusivo delle clausole contrattuali e l'assenza di opposizione successiva, ha disposto la sospensione dell'esecuzione, assegnando al debitore esecutato il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (doc. 1, fasc. parte opponente).
1.3. Il Sig. ha quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio, deducendo la nullità dei Pt_1 contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per vessatorietà delle relative clausole ai sensi dell'art. 33 cod. cons., assumendo che esse determinerebbero un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali in danno del consumatore e che non sarebbero state oggetto di previa illustrazione né trattativa.
Segnatamente, con riferimento al contratto di finanziamento, l'opponente ha censurato: l'art. 8
(“Modifica unilaterale delle condizioni di contratto”) con riferimento all'art. 33, co. 3, lett. m), nella parte in cui consente alla banca di modificare le condizioni originarie in presenza di giustificato motivo;
l'art. 10 (“Rimborso anticipato”) con riferimento all'art. 33, co. 2, lett. l), nella parte in cui prevede ulteriori oneri in addebito al consumatore;
l'art. 12 (“Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) con riferimento all'art. 33, co. 2, lett. b), che sancisce la decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento, totale o parziale, di una sola rata;
quanto al contratto di carta di credito, ha eccepito l'abusività degli artt. 11 (“Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) e 13 (“Modifiche di condizioni e norme”), per le medesime ragioni rappresentate con riferimento agli artt. 8 e 12 del contratto di finanziamento.
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare nullo per violazione degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, accertando e dichiarando la vessatorietà delle clausole di cui alla superiore espositiva;
2. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.4. Si è costituita tardivamente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e formulando le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità del D.I. n.
830/2022 opposto. 2) Valutare la condotta dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc”.
In particolare, la convenuta ha eccepito l'infondatezza, genericità e pretestuosità delle doglianze attoree, sul presupposto che l'opponente si sarebbe limitato a dedurre la presunta vessatorietà delle clausole senza fornire prova del relativo carattere abusivo.
1.5. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 6/11/2025, sostituita – su richiesta di parte opponente – dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno discusso
3 la causa e precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile, ai sensi dell'art. 7, co. 3, D.lgs. n. 164/2024, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28/2/2023.
**********
2. In diritto
2.1. Le deduzioni formulate in ordine all'abusività e, dunque, alla nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 10 del contratto di finanziamento e 13 del contratto di carta di credito risultano prive di incidenza sulla determinazione e sulla sussistenza del credito azionato in via monitoria, con conseguente difetto d'interesse dell'opponente a ottenere una pronuncia di nullità sul punto.
Invero, con riferimento all'art. 8 del contratto di finanziamento e all'art. 13 del contratto di carta di credito, l'opponente non ha allegato né provato l'intervento di alcuna modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto;
mentre, con riferimento all'art. 10 del contratto di finanziamento, lo stesso non ha dedotto di aver effettuato pagamenti anticipati, essendogli stato contestato, al contrario, il mancato adempimento delle rate pattuite.
Quanto, invece, alle clausole di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento e all'art. 11 del contratto di carta di credito, occorre ribadire che, trattandosi di ipotesi di nullità parziale, la declaratoria della loro invalidità non determina, ai sensi dell'art. 36, co. 1, cod. cons., l'integrale caducazione del contratto, ma unicamente la loro espunzione, con conseguente applicazione della disciplina generale e, segnatamente, dell'art. 1186 c.c.
Nel caso di specie, la convenuta ha dedotto di aver contestato l'inadempimento e di aver proposto ricorso monitorio dopo il maturare di sette rate insolute (cfr. p. 4, comparsa di costituzione), circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Ne deriva la maturata decadenza del debitore dal beneficio del termine e, dunque, il diritto della creditrice di agire per il conseguimento dell'integrale somma dovuta.
Per le considerazioni svolte, l'opposizione del Sig. deve essere rigettata, con conseguente Pt_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Parimenti, va respinta la domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile nella sua condotta gli estremi della mala fede o colpa grave.
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento, applicando i valori minimi in considerazione della ridotta attività difensiva svolta dalla convenuta. 4
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 830/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 6/6/2022;
- condanna a rifondere a e spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 4/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
5