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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1445/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il giorno 22.07.1968 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Genoeffa Perego e dall'Avv.
LU IC, elettivamente domiciliato presso il loro studio
RICORRENTE
E
C.F.: ), nata a [...] il giorno 04.01.2004 e residente Controparte_1 C.F._2 in 22045 Lambrugo (CO), via Roma n. 5;
RESISTENTE - CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI di DIVORZIO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 14.10.2025
a) accertata la raggiunta indipendenza economica della resistente dichiarare cessato Controparte_1
l'obbligo di mantenimento della stessa in capo al padre, , e, per l'effetto, revocare il Parte_1 contributo economico −assegno di mantenimento e spese extra assegno− disposto nella sentenza di divorzio
1 in favore della predetta ed a carico di quest'ultimo, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, per tutte le ragioni esposte nelle premesse del presente atto.
Con vittoria dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 28.4.2025, il ricorrente ha esposto:
- Di essere padre della resistente nata dall'unione con la ex coniuge sig.ra Controparte_1 Per_1
, da cui si è separato consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lecco
[...] in data 26.03.2021 e pubblicato il 12.04.2021, e successivamente divorziato con sentenza del Tribunale di Lecco n. 570 del 23.10.2023, che aveva stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne ma non autonoma, pari ad euro 380,00 rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Che la figlia, all'epoca del divorzio era studentessa universitaria presso la facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- Che successivamente, avendo abbandonato gli studi, la figlia ha iniziato ad esercitare attività lavorativa alle dipendenze della svolgendo mansioni di cameriera presso il Controparte_2 bar gelateria di tale società sito in Cesana Brianza (LC), via De Gasperi n. 43; rapporto lavorativo che, dapprima svolto in forma solo part-time, a decorrere dal 01.10.2024, è divenuto a tempo pieno, con percezione di uno stipendio mensile di 1500 euro circa, come risultante delle buste paga in atti allegate.
- Di qui la richiesta di revoca del contributo di mantenimento per la figlia posto a suo carico con la sentenza divorzile;
La resistente è rimasta contumace nonostante la regolarità della notificazione.
All'esito della prima udienza di comparizione del 14.10.2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande -di natura economica- svolte dalle parti, anche alla luce degli oneri probatori a loro carico, con conseguente conferma delle determinazioni assunte dal Giudice delegato che, all'udienza del 14.10.2025, ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
Il Tribunale evidenzia che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono l'estensione dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, tenuto conto del dovere di ricercare un lavoro, contemperando le proprie aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro. Precisamente, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di
2 una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. (Cass. 12.4.2016, n. 7168).
Ciò detto, nata il [...], che all'epoca della separazione era già maggiorenne, ma non ancora CP_1 autonoma, in quanto studentessa universitaria, oggi ha quasi 22 anni, risulta aver lasciato gli studi universitari, trovando occupazione stabile presso un bar gelateria, con mansioni di cameriera, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato che le frutta una retribuzione mensile di circa 1500 euro, come risulta dalle buste paga relative ai mesi di ottobre (€.1.445,00), novembre (€.1.553,00) e dicembre (€.1.668,00) 2024 (doc. 6 fasc. ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che isulta aver interrotto gli studi, inserendosi nel mondo del CP_1 lavoro e risulta aver conseguito uno stipendio tale da consentirgli il raggiungimento di una sufficiente indipendenza economica, il Tribunale ritiene di disporre, con decorrenza dall'ottobre 2024, momento in cui il contratto di lavoro svolto in precedenza solo in forma part-time è divenuto a tempo pieno, la cessazione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore a carico del padre, nonché dell'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie allo stesso riferibili.
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative al contributo al mantenimento del figlio e all'assegno divorzile, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. con decorrenza dal mese di ottobre 2024, l'assegno di mantenimento e il contribuito alle spese CP_3 straordinarie per la figlia posto a carico di;
CP_1 Parte_1
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 30.10.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il giorno 22.07.1968 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Genoeffa Perego e dall'Avv.
LU IC, elettivamente domiciliato presso il loro studio
RICORRENTE
E
C.F.: ), nata a [...] il giorno 04.01.2004 e residente Controparte_1 C.F._2 in 22045 Lambrugo (CO), via Roma n. 5;
RESISTENTE - CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI di DIVORZIO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 14.10.2025
a) accertata la raggiunta indipendenza economica della resistente dichiarare cessato Controparte_1
l'obbligo di mantenimento della stessa in capo al padre, , e, per l'effetto, revocare il Parte_1 contributo economico −assegno di mantenimento e spese extra assegno− disposto nella sentenza di divorzio
1 in favore della predetta ed a carico di quest'ultimo, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, per tutte le ragioni esposte nelle premesse del presente atto.
Con vittoria dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 28.4.2025, il ricorrente ha esposto:
- Di essere padre della resistente nata dall'unione con la ex coniuge sig.ra Controparte_1 Per_1
, da cui si è separato consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lecco
[...] in data 26.03.2021 e pubblicato il 12.04.2021, e successivamente divorziato con sentenza del Tribunale di Lecco n. 570 del 23.10.2023, che aveva stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne ma non autonoma, pari ad euro 380,00 rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Che la figlia, all'epoca del divorzio era studentessa universitaria presso la facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- Che successivamente, avendo abbandonato gli studi, la figlia ha iniziato ad esercitare attività lavorativa alle dipendenze della svolgendo mansioni di cameriera presso il Controparte_2 bar gelateria di tale società sito in Cesana Brianza (LC), via De Gasperi n. 43; rapporto lavorativo che, dapprima svolto in forma solo part-time, a decorrere dal 01.10.2024, è divenuto a tempo pieno, con percezione di uno stipendio mensile di 1500 euro circa, come risultante delle buste paga in atti allegate.
- Di qui la richiesta di revoca del contributo di mantenimento per la figlia posto a suo carico con la sentenza divorzile;
La resistente è rimasta contumace nonostante la regolarità della notificazione.
All'esito della prima udienza di comparizione del 14.10.2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande -di natura economica- svolte dalle parti, anche alla luce degli oneri probatori a loro carico, con conseguente conferma delle determinazioni assunte dal Giudice delegato che, all'udienza del 14.10.2025, ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
Il Tribunale evidenzia che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono l'estensione dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, tenuto conto del dovere di ricercare un lavoro, contemperando le proprie aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro. Precisamente, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di
2 una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. (Cass. 12.4.2016, n. 7168).
Ciò detto, nata il [...], che all'epoca della separazione era già maggiorenne, ma non ancora CP_1 autonoma, in quanto studentessa universitaria, oggi ha quasi 22 anni, risulta aver lasciato gli studi universitari, trovando occupazione stabile presso un bar gelateria, con mansioni di cameriera, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato che le frutta una retribuzione mensile di circa 1500 euro, come risulta dalle buste paga relative ai mesi di ottobre (€.1.445,00), novembre (€.1.553,00) e dicembre (€.1.668,00) 2024 (doc. 6 fasc. ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che isulta aver interrotto gli studi, inserendosi nel mondo del CP_1 lavoro e risulta aver conseguito uno stipendio tale da consentirgli il raggiungimento di una sufficiente indipendenza economica, il Tribunale ritiene di disporre, con decorrenza dall'ottobre 2024, momento in cui il contratto di lavoro svolto in precedenza solo in forma part-time è divenuto a tempo pieno, la cessazione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore a carico del padre, nonché dell'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie allo stesso riferibili.
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative al contributo al mantenimento del figlio e all'assegno divorzile, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. con decorrenza dal mese di ottobre 2024, l'assegno di mantenimento e il contribuito alle spese CP_3 straordinarie per la figlia posto a carico di;
CP_1 Parte_1
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 30.10.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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