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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6665 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI VIII sezione civile udienza del 19/12/25 Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 1015/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2022 R.G vertente T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in Napoli – Via Bracco n. 20, elettivamente domiciliata in Napoli – Via Vincenzo Tiberio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Scarparo - appellante CONTRO
, C.F. , residente in [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Giojelli,- appellato NONCHÉ
, in persona del rappr.to e dif. dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Napoli, - appellato/appellante incidentale tardivo
Oggetto: gravame avverso la sentenza n. 8892/2021 del Tribunale di Napoli relativa al giudizio di opposizione a precetto.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di opposizione ex art. art 615 cpc ed art 617 c.p.c. il sig. impugnava la CP_1 cartella esattoriale n. 07120170060300425000, notificata il 14 novembre 2017, con la quale gli veniva intimato il pagamento di € 49.869,01 per spese processuali originate dalla sentenza penale n. 796/2010 del Tribunale di Asti.
Il ricorrente deduceva, in via principale, la nullità della cartella per mancata allegazione della sentenza, per difetto di motivazione, per errata determinazione del quantum e per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Si costituivano in primo grado l e il Parte_1 Controparte_2
, resistendo alle censure.
[...]
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8892/2021 dep. il 28/10/21, accoglieva l'opposizione, dichiarando in parte fondati i motivi dedotti ed annullava in tutto la cartella impugnata, condannando congiuntamente le parti opposte alla refusione delle spese di lite.
Avverso la prefata sentenza ha proposto appello l' , Parte_1 articolando tre motivi di censura più innanzi oggetto di dettagliata disamina.
Si costituiva il , con appello incidentale tardivo limitato alla Controparte_2 legittimità della cartella e alla sua legittimazione passiva con riferimento al governo delle spese di lite.
Le parti concludevano nel merito, come da note depositate.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'appello è tempestivo, essendo stato notificato il 2 marzo 2022, ultimo giorno utile decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 325 c.p.c.
La decisione della controversia nel merito assorbe le eccezioni d'inammissibilità dell'appello articolate dall'appellato ai sensi dell'art 342 cpc e 348 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza gravata laddove ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione anche quanto all'identificabilità della pretesa ed il suo conseguente difetto di motivazione;
Col secondo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto sussistente un pregiudizio al diritto di difesa, derivante dal presunto difetto di motivazione.
I motivi considerati complessivamente, NON sono fondati. Occorre premettere che, secondo i principi generali, in tema di rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento, notificata quale atto propedeutico all'inizio del procedimento di
2 riscossione coattiva avente ad oggetto pretese di natura diversa da quella tributaria (nella specie si controverte di spese di giustizia), avverso la cartella esattoriale, oltre all'eventuale rimedio c.d. recuperatorio (attinente al merito della pretesa), sono esperibili: a) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché' si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo; b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella o degli atti presupposti (cfr. gia' Cass. n. 15049/05 e n.
2819/06, nonché' Cass. n. 25757/08 e n. 25208/09). Ciò posto, la Corte di Legittimità (sentenza n. 21080/15), per fattispecie analoga alla presente, ha avuto modo di rilevare che, in materia di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, un “orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito…”. L'orientamento espresso da Cass. nn. 3516/2012; 2373/2013; 21177/2014, merita di essere ribadito. Non è richiesto che la cartella riproduca analiticamente il contenuto della sentenza o del titolo presupposto, purché l'atto contenga elementi obiettivi tali da consentirne l'identificazione negli elementi essenziali: ente creditore, estremi del ruolo, titolo ed oggetto della pretesa. Ciò posto, nella cartella in esame sono indicati: 1) l'ente creditore (Tribunale di Asti – Ufficio Recupero Crediti);
2) gli estremi della sentenza penale n. 796/2010;
3) il numero di ruolo;
4) l'importo complessivo richiesto. Pur tuttavia, a parere di questo Collegio, tali indicazioni non sono idonee a consentire al destinatario l'individuazione del titolo della pretesa.
Invero, non va sottaciuto che trattasi di spese di giustizia relative ad intercettazioni telefoniche svolte nel corso delle indagini penali contro il CP_1
Orbene, in tal caso, le voci di costo devono essere in rapporto diretto alla liquidazione effettuata dal giudice penale o, per le spese specifiche, in atti di liquidazione idonei a giustificare l'addebito atteso che, il mero richiamo generico a somme globali od a “fogli notizie” senza adeguata correlazione alla sentenza che costituisce titolo, non è sufficiente a giustificare l'addebito in cartella di tutte le voci di spesa.
Ed infatti, nel caso in esame, la cartella impugnata, se da un lato indica l'importo complessivo di € 49.869,01, dall'altro non fornisce alcuna evidenza documentale o motivazionale circa la quantificazione delle spese per attività non previste o non
3 specificamente menzionate nella sentenza penale di condanna, quali sono appunto le spese per intercettazioni telefoniche svolte nel corso delle indagini.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che anche in materia di spese di giustizia l'ente creditore ha l'onere di provare le singole voci di spesa reclamate, con specifica documentazione secondo il principio generale in materia di opposizione a pagamento di somme iscritte a ruolo, secondo cui il titolo deve essere sufficientemente documentato.
Di tal ché, nei casi come quello per cui si discute, quando si contesta l'eccessiva quantificazione o la pertinenza delle singole voci di costo richieste nella cartella (e non l'esistenza della condanna in sé) l'onere della loro prova grava sull'ente creditore, cui incombe dimostrare che ogni voce è effettivamente dovuta e riferibile alla condanna penale. ( cfr. Ordinanza Cass., n. 6754/2024, Sez. 3 Num. 9727 Anno 2025) Nel caso in esame, la sentenza penale n. 796/2010 non menziona né quantifica alcuna spesa specifica per intercettazioni telefoniche, tanto meno dimostra che tali costi sono imputabili al sig. in via personale né la cartella di pagamento impugnata CP_1 contiene la documentazione amministrativa avente ad oggetto la loro liquidazione, così da consentire una identificazione certa delle stesse e il controllo difensivo sulla loro legittimità. Concludendo, la cartella esattoriale, nella parte in cui richiede somme per spese non direttamente riscontrabili nella sentenza penale o in atti di liquidazione correlati, non soddisfa i requisiti di intelligibilità e di correlazione probatoria richiesti dall'ordinamento, con conseguente insussistenza della pretesa attuata in quel segmento.
Col terzo motivo l' censura la decisione di primo grado nella parte in cui l'ha ritenuta Pt_1 legittimata passivamente alla refusione delle spese di lite, pur non avendo essa avuto alcun ruolo nella formazione del ruolo e nella determinazione dell'importo delle spese giudiziali, attività che attengono esclusivamente all'ente impositore ( ). Controparte_2
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di cassazione, con sentenza n. 19856/2020, ha sancito che in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, qualora la cartella di pagamento sia annullata a seguito di opposizione, le spese di lite vanno poste, in solido, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. (ord.) 18.1.2017, n. 1070; Cass. (ord.) 22.3.2017, n. 7371).. Pertanto, le spese vanno ripartite in solido tra ente impositore e l'agente della riscossione, in base al principio di causalità nel processo, avendo tali soggetti dato origine alla controversia.
4 Con l'appello incidentale tardivo del Controparte_2 censura la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato gli opposti ente di riscossione ed ente impositore, in solido, alla refusione spese di lite del primo grado, chiedendo che, nella denegata ipotesi di conferma delle prospettazioni attoree, la condanna alle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., non potrà essere disposta nei confronti del ma (quantomeno anche) dell'Agente della CP_2
Riscossione. Il motivo è assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in favore dell'appellante principale e poste a carico della in persona Controparte_1 Parte_1 del l.r.p.t. nonché del in persona del Ministro p.t., in solido tra Controparte_2 loro, che liquida per il presente grado in applicazione del DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia in favore di in € 5809,00 per compensi Controparte_1 professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unico di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
PQM
La Corte di Appello di Napoli Ottava sezione civile, definitivamente pronunciando, sul gravame avverso la sentenza n. 8892/2021 dep. il 28/10/21, pronunciata dal Tribunale di
Napoli tra le stesse parti, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2. CONDANNA il in persona del Ministro p.t. e della Controparte_2
in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore dell'appellante principale che liquida in Controparte_1 applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia in € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge.
3. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unico di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), a carico dell'appellante principale e di quello incidentale. Così deciso in Napoli il 19/12/25 Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2022 R.G vertente T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in Napoli – Via Bracco n. 20, elettivamente domiciliata in Napoli – Via Vincenzo Tiberio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Scarparo - appellante CONTRO
, C.F. , residente in [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Giojelli,- appellato NONCHÉ
, in persona del rappr.to e dif. dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Napoli, - appellato/appellante incidentale tardivo
Oggetto: gravame avverso la sentenza n. 8892/2021 del Tribunale di Napoli relativa al giudizio di opposizione a precetto.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di opposizione ex art. art 615 cpc ed art 617 c.p.c. il sig. impugnava la CP_1 cartella esattoriale n. 07120170060300425000, notificata il 14 novembre 2017, con la quale gli veniva intimato il pagamento di € 49.869,01 per spese processuali originate dalla sentenza penale n. 796/2010 del Tribunale di Asti.
Il ricorrente deduceva, in via principale, la nullità della cartella per mancata allegazione della sentenza, per difetto di motivazione, per errata determinazione del quantum e per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Si costituivano in primo grado l e il Parte_1 Controparte_2
, resistendo alle censure.
[...]
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8892/2021 dep. il 28/10/21, accoglieva l'opposizione, dichiarando in parte fondati i motivi dedotti ed annullava in tutto la cartella impugnata, condannando congiuntamente le parti opposte alla refusione delle spese di lite.
Avverso la prefata sentenza ha proposto appello l' , Parte_1 articolando tre motivi di censura più innanzi oggetto di dettagliata disamina.
Si costituiva il , con appello incidentale tardivo limitato alla Controparte_2 legittimità della cartella e alla sua legittimazione passiva con riferimento al governo delle spese di lite.
Le parti concludevano nel merito, come da note depositate.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'appello è tempestivo, essendo stato notificato il 2 marzo 2022, ultimo giorno utile decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 325 c.p.c.
La decisione della controversia nel merito assorbe le eccezioni d'inammissibilità dell'appello articolate dall'appellato ai sensi dell'art 342 cpc e 348 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza gravata laddove ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione anche quanto all'identificabilità della pretesa ed il suo conseguente difetto di motivazione;
Col secondo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto sussistente un pregiudizio al diritto di difesa, derivante dal presunto difetto di motivazione.
I motivi considerati complessivamente, NON sono fondati. Occorre premettere che, secondo i principi generali, in tema di rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento, notificata quale atto propedeutico all'inizio del procedimento di
2 riscossione coattiva avente ad oggetto pretese di natura diversa da quella tributaria (nella specie si controverte di spese di giustizia), avverso la cartella esattoriale, oltre all'eventuale rimedio c.d. recuperatorio (attinente al merito della pretesa), sono esperibili: a) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché' si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo; b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella o degli atti presupposti (cfr. gia' Cass. n. 15049/05 e n.
2819/06, nonché' Cass. n. 25757/08 e n. 25208/09). Ciò posto, la Corte di Legittimità (sentenza n. 21080/15), per fattispecie analoga alla presente, ha avuto modo di rilevare che, in materia di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, un “orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito…”. L'orientamento espresso da Cass. nn. 3516/2012; 2373/2013; 21177/2014, merita di essere ribadito. Non è richiesto che la cartella riproduca analiticamente il contenuto della sentenza o del titolo presupposto, purché l'atto contenga elementi obiettivi tali da consentirne l'identificazione negli elementi essenziali: ente creditore, estremi del ruolo, titolo ed oggetto della pretesa. Ciò posto, nella cartella in esame sono indicati: 1) l'ente creditore (Tribunale di Asti – Ufficio Recupero Crediti);
2) gli estremi della sentenza penale n. 796/2010;
3) il numero di ruolo;
4) l'importo complessivo richiesto. Pur tuttavia, a parere di questo Collegio, tali indicazioni non sono idonee a consentire al destinatario l'individuazione del titolo della pretesa.
Invero, non va sottaciuto che trattasi di spese di giustizia relative ad intercettazioni telefoniche svolte nel corso delle indagini penali contro il CP_1
Orbene, in tal caso, le voci di costo devono essere in rapporto diretto alla liquidazione effettuata dal giudice penale o, per le spese specifiche, in atti di liquidazione idonei a giustificare l'addebito atteso che, il mero richiamo generico a somme globali od a “fogli notizie” senza adeguata correlazione alla sentenza che costituisce titolo, non è sufficiente a giustificare l'addebito in cartella di tutte le voci di spesa.
Ed infatti, nel caso in esame, la cartella impugnata, se da un lato indica l'importo complessivo di € 49.869,01, dall'altro non fornisce alcuna evidenza documentale o motivazionale circa la quantificazione delle spese per attività non previste o non
3 specificamente menzionate nella sentenza penale di condanna, quali sono appunto le spese per intercettazioni telefoniche svolte nel corso delle indagini.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che anche in materia di spese di giustizia l'ente creditore ha l'onere di provare le singole voci di spesa reclamate, con specifica documentazione secondo il principio generale in materia di opposizione a pagamento di somme iscritte a ruolo, secondo cui il titolo deve essere sufficientemente documentato.
Di tal ché, nei casi come quello per cui si discute, quando si contesta l'eccessiva quantificazione o la pertinenza delle singole voci di costo richieste nella cartella (e non l'esistenza della condanna in sé) l'onere della loro prova grava sull'ente creditore, cui incombe dimostrare che ogni voce è effettivamente dovuta e riferibile alla condanna penale. ( cfr. Ordinanza Cass., n. 6754/2024, Sez. 3 Num. 9727 Anno 2025) Nel caso in esame, la sentenza penale n. 796/2010 non menziona né quantifica alcuna spesa specifica per intercettazioni telefoniche, tanto meno dimostra che tali costi sono imputabili al sig. in via personale né la cartella di pagamento impugnata CP_1 contiene la documentazione amministrativa avente ad oggetto la loro liquidazione, così da consentire una identificazione certa delle stesse e il controllo difensivo sulla loro legittimità. Concludendo, la cartella esattoriale, nella parte in cui richiede somme per spese non direttamente riscontrabili nella sentenza penale o in atti di liquidazione correlati, non soddisfa i requisiti di intelligibilità e di correlazione probatoria richiesti dall'ordinamento, con conseguente insussistenza della pretesa attuata in quel segmento.
Col terzo motivo l' censura la decisione di primo grado nella parte in cui l'ha ritenuta Pt_1 legittimata passivamente alla refusione delle spese di lite, pur non avendo essa avuto alcun ruolo nella formazione del ruolo e nella determinazione dell'importo delle spese giudiziali, attività che attengono esclusivamente all'ente impositore ( ). Controparte_2
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di cassazione, con sentenza n. 19856/2020, ha sancito che in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, qualora la cartella di pagamento sia annullata a seguito di opposizione, le spese di lite vanno poste, in solido, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. (ord.) 18.1.2017, n. 1070; Cass. (ord.) 22.3.2017, n. 7371).. Pertanto, le spese vanno ripartite in solido tra ente impositore e l'agente della riscossione, in base al principio di causalità nel processo, avendo tali soggetti dato origine alla controversia.
4 Con l'appello incidentale tardivo del Controparte_2 censura la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato gli opposti ente di riscossione ed ente impositore, in solido, alla refusione spese di lite del primo grado, chiedendo che, nella denegata ipotesi di conferma delle prospettazioni attoree, la condanna alle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., non potrà essere disposta nei confronti del ma (quantomeno anche) dell'Agente della CP_2
Riscossione. Il motivo è assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in favore dell'appellante principale e poste a carico della in persona Controparte_1 Parte_1 del l.r.p.t. nonché del in persona del Ministro p.t., in solido tra Controparte_2 loro, che liquida per il presente grado in applicazione del DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia in favore di in € 5809,00 per compensi Controparte_1 professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unico di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
PQM
La Corte di Appello di Napoli Ottava sezione civile, definitivamente pronunciando, sul gravame avverso la sentenza n. 8892/2021 dep. il 28/10/21, pronunciata dal Tribunale di
Napoli tra le stesse parti, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2. CONDANNA il in persona del Ministro p.t. e della Controparte_2
in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore dell'appellante principale che liquida in Controparte_1 applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia in € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge.
3. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unico di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), a carico dell'appellante principale e di quello incidentale. Così deciso in Napoli il 19/12/25 Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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