Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6665
CA
Sentenza 19 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata allegazione della sentenza

    La Corte ritiene che le indicazioni presenti nella cartella (ente creditore, estremi della sentenza, numero di ruolo, importo) non siano sufficienti a consentire l'individuazione del titolo della pretesa, in particolare per le spese relative alle intercettazioni telefoniche, non specificate nella sentenza penale e non accompagnate da atti di liquidazione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che le indicazioni presenti nella cartella (ente creditore, estremi della sentenza, numero di ruolo, importo) non siano sufficienti a consentire l'individuazione del titolo della pretesa, in particolare per le spese relative alle intercettazioni telefoniche, non specificate nella sentenza penale e non accompagnate da atti di liquidazione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per errata determinazione del quantum

    La Corte ritiene che le indicazioni presenti nella cartella (ente creditore, estremi della sentenza, numero di ruolo, importo) non siano sufficienti a consentire l'individuazione del titolo della pretesa, in particolare per le spese relative alle intercettazioni telefoniche, non specificate nella sentenza penale e non accompagnate da atti di liquidazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    La Corte ritiene che le indicazioni presenti nella cartella (ente creditore, estremi della sentenza, numero di ruolo, importo) non siano sufficienti a consentire l'individuazione del titolo della pretesa, in particolare per le spese relative alle intercettazioni telefoniche, non specificate nella sentenza penale e non accompagnate da atti di liquidazione.

  • Rigettato
    Pregiudizio al diritto di difesa per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che le indicazioni presenti nella cartella (ente creditore, estremi della sentenza, numero di ruolo, importo) non siano sufficienti a consentire l'individuazione del titolo della pretesa, in particolare per le spese relative alle intercettazioni telefoniche, non specificate nella sentenza penale e non accompagnate da atti di liquidazione.

  • Rigettato
    Contestazione della legittimazione passiva alla refusione delle spese di lite

    La Corte conferma che, in caso di annullamento della cartella esattoriale, le spese di lite sono poste in solido a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, in quanto entrambi soccombenti rispetto all'opponente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6665
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 6665
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo