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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/07/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4667/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4667/2023 promossa da:
AVV. C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore
- parte resistente contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.7.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 7.9.2023 l'avv. in proprio, ha Parte_1 chiesto la condanna dell'amministratore pro tempore del Controparte_2
, alla consegna in proprio favore, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. comma 1,
[...] dell'elenco dei dati anagrafici dei condomini morosi, determinando, per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, l'ulteriore condanna, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Ha inoltre chiesto la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via CP_1
pagina 1 di 3 equitativa.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere creditrice nei confronti del per CP_1
effetto del decreto ingiuntivo n. 11384/2023 del Giudice di Pace di Velletri, che ha ingiunto il pagamento in proprio favore la somma di € 1.855,53 oltre interessi legali e spese.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
Secondo l'art. 63 disp. att c.c. l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi.
Sul punto si erano formati due distinti orientamenti: (i) secondo il primo orientamento, la legittimazione passiva fa capo al , in persona dell'amministratore, essendo CP_1
quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione;
(ii) secondo il secondo orientamento, invece, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato art. 63 disp. att. c.c., comma 1, comporta un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede.
Orbene, si deve rilevare come abbia prevalso tale ultimo orientamento. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi
(e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art.
63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano” (cfr. Cass.
n.1002/2025).
Secondo tale pronuncia, in particolare, l'obbligo di consegna dei dati dei condomini morosi esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti: “esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione”. Si tratta quindi, secondo la Suprema Corte, di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in pagina 2 di 3 proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Nella specie, la richiesta di emissione dell'ordine di comunicare i dati dei morosi è rivolta all'amministratore espressamente quale amministratore pro tempore del Condominio, la notifica del ricorso è stata effettuata nei confronti del e anche la nota di CP_1
iscrizione a ruolo indica quale controparte il Condominio. Le domande di condanna ex art. 614 bis c.p.c. ed al risarcimento del danno sono pure effettuate nei confronti del
CP_1
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
Nulla sulle spese stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, visto l'art. 281 terdecies c.p.c.
1) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva;
2) spese irripetibili.
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Velletri, 10 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4667/2023 promossa da:
AVV. C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore
- parte resistente contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.7.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 7.9.2023 l'avv. in proprio, ha Parte_1 chiesto la condanna dell'amministratore pro tempore del Controparte_2
, alla consegna in proprio favore, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. comma 1,
[...] dell'elenco dei dati anagrafici dei condomini morosi, determinando, per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, l'ulteriore condanna, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Ha inoltre chiesto la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via CP_1
pagina 1 di 3 equitativa.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere creditrice nei confronti del per CP_1
effetto del decreto ingiuntivo n. 11384/2023 del Giudice di Pace di Velletri, che ha ingiunto il pagamento in proprio favore la somma di € 1.855,53 oltre interessi legali e spese.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
Secondo l'art. 63 disp. att c.c. l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi.
Sul punto si erano formati due distinti orientamenti: (i) secondo il primo orientamento, la legittimazione passiva fa capo al , in persona dell'amministratore, essendo CP_1
quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione;
(ii) secondo il secondo orientamento, invece, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato art. 63 disp. att. c.c., comma 1, comporta un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede.
Orbene, si deve rilevare come abbia prevalso tale ultimo orientamento. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi
(e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art.
63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano” (cfr. Cass.
n.1002/2025).
Secondo tale pronuncia, in particolare, l'obbligo di consegna dei dati dei condomini morosi esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti: “esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione”. Si tratta quindi, secondo la Suprema Corte, di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in pagina 2 di 3 proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Nella specie, la richiesta di emissione dell'ordine di comunicare i dati dei morosi è rivolta all'amministratore espressamente quale amministratore pro tempore del Condominio, la notifica del ricorso è stata effettuata nei confronti del e anche la nota di CP_1
iscrizione a ruolo indica quale controparte il Condominio. Le domande di condanna ex art. 614 bis c.p.c. ed al risarcimento del danno sono pure effettuate nei confronti del
CP_1
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
Nulla sulle spese stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, visto l'art. 281 terdecies c.p.c.
1) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva;
2) spese irripetibili.
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Velletri, 10 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 3 di 3