Decreto cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2025, proposto dalla Cavese 1919 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. William Trucillo, PEC avvwilliamtrucillo@pec.ordineforense.salerno.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
AZ CE S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 93923 del 23.10.2025 (notificato nella stessa giornata del 23.10.2025), con il quale il Prefetto di Potenza, con riferimento alla partita di calcio di Serie C CE-Cavese del 2.11.2025, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il Cons. UA AS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n. 93923 del 23.10.2025 (notificato nella stessa giornata del 17.4.2023) il Prefetto di Potenza, con riferimento alla partita di calcio di Serie C CE-Cavese del 2.11.2025, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno, in quanto:
1) con Determinazione n. 43 del 21.10.2025 l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, poiché aveva valutato elevati profili di rischio, aveva rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l’individuazione di adeguate misure di rigore;
2) il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive con Determinazione n. 36 del 22.10.2025, dopo aver evidenziato la rivalità tra i tifosi della Cavese e quelli del Potenza, che si trova a pochi km. di distanza da CE, perché il 7.1.2018, in occasione dell’incontro di calcio Potenza-Cavese, i tifosi del Potenza avevano teso un agguato a quelli della Cavese e cercato ripetutamente lo scontro, nel cui ambito alcuni poliziotti avevano riportato ferite, ha valutato elevati profili di rischio e pertanto ha chiesto al Prefetto di Potenza, sentito il Questore, di valutare la possibilità di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno;
3) il Questore di Potenza aveva espresso parere favorevole alla predetta prescrizione.
La Cavese 1919 S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 29.10.2025 e depositato nella stessa giornata del 29.10.2025, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 93923 del 23.10.2025, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e della proporzionalità della sanzione, in quanto:
1) per raggiungere CE non era necessario attraversare o raggiungere Potenza;
2) il provvedimento impugnato impediva a tutti i residenti nella Provincia di Salerno e non soltanto ai residenti nel Comune di Cava dei Tirreni, di assistere alla partita di calcio CE-Cavese.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Potenza, la quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ha anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’Udienza Pubblica del 25.2.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la gara si è svolta e la ricorrente non ha proposto la domanda risarcitoria, né ha dichiarato l’interesse ad ottenere la decisione ai fini risarcitori: infatti, nella memoria del 4/11/25, la Cavese 1919 s.r.l. ha dichiarato non solo di non aver più interesse alla pronuncia sulla domanda cautelare, nella già fissata camera di consiglio del 19/11/2025, ma ha inoltre preannunciato “ la caducazione anche del proprio interesse al ricorso, non essendo ispirata l’azione da interessi di tipo risarcitorio, ma essendo mirata solo ed esclusivamente a coltivare quello che era ritenuto un legittimo interesse alla partecipazione alla gara del pubblico residente nella provincia di Salerno”.
Ne consegue che l’eventuale annullamento dell’impugnato provvedimento prot. n. 93923 del 23.10.2025 non potrebbe avere alcun effetto utile nei suoi confronti, dopo che la partita di calcio CE-Cavese si è già svolta.
A quanto sopra consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre le spese relative al Contributo Unificato rimangono a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TO, Presidente
UA AS, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UA AS | FA TO |
IL SEGRETARIO