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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sig.ri Magistrati:
1) dott. RI IT Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera
3) dott. Ivana Acacia Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 291/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento del 11.12.25 vertente tra
, c.f. , nata MA di SA ON (RC) il Parte_1 C.F._1
04.09.1934 ed ivi residente alla c.da Lenza n. 15, domiciliata in Sant'Ilario dello Ionio al V.le Matteotti 2, presso lo studio dell' Avv. Gaetano Apicella , c.f.
(che ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., dichiara C.F._2
di voler ricevere le comunicazioni dei provvedimenti giudiziali al numero di telefax
0964361337, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC
), il quale, con l'Avv. Romano Massimo sia congiuntamente Email_1
che disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
-Appellante-
contro
(cod. fisc.: ), nella Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in MA di SA
JO (Reggio Calabria) alla via Fratelli Rosselli n. 17 ed ivi elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mobilia (cod. fisc.:
[...]
; fax: 0964416734; posta elettronica certificata: C.F._3
, giusta procura in atti Email_2
-Appellato -
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali;
appello avverso la sentenza del
Tribunale di Locri, Sezione Civile, n.248.21 del 24.03.2021, R.G. n. 1111/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 27/05/2021 Parte_1
impugnavano la sentenza indicata in oggetto con cui il giudice di prime cure così disponeva:
1) rigetta la domanda e, per l'effetto dichiara la sussistenza del diritto di proprietà, in capo al Comune di MA di SA ON, delle unità immobiliari riportate al foglio
16 particella 540 sub 1 e 2, site in MA di SA ON alla via Lenza n.22;
2) condanna le attrici al pagamento delle spese di lite che liquida per la somma di euro
3.235,00 ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 37/2018, esclusa la fase istruttoria, in favore del procuratore antistatario avv. Rosanna Femia, oltre spese generali del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3) resta assorbita ogni ulteriore questione.
Parte appellata si costituiva in data 31.12.2021 insistendo per l'inammissibilità dell'appello o il suo rigetto nel merito.
Fissata ex art. 349 bis c.p.c. la prima udienza, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la stessa si teneva in data 20.06.24 mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
La causa con ordinanza del 26.03.25 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 04.12.25. Quindi con il deposito telematico del 02.12.25 parte appellante dichiarava di rinunciare all'appello proposto.
Con le note scritte del 03.12.25 il procuratore di parte appellata dichiarava di accettare la superiore rinuncia insistendo per la liquidazione delle spese in suo favore.
Il giudizio veniva, pertanto, assunto in decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2.Si rileva che, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 5556.1995) “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
Occorre pertanto distinguere tra la rinunzia all'azione (e all'impugnazione) che è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria (o con l'impugnazione), che, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere dovere del giudice di pronunziare e la rinunzia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello.
Per quest'ultima l'accettazione è necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo (vedi sul punto, in particolare, le sentenze di questa Corte, n.
3044/1982 e n. 1168/1995).”
La rinuncia all'azione che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere;
avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.
Nel caso di specie l'appellante ha chiaramente affermato di avere rinunziato al gravame, compiendo, dunque, una rinunzia alla azione, immediatamente efficace.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3.Le spese vanno poste a carico della parte appellante ex art. 306 quarto comma c.p.c.
In difetto di indicazione del reddito dominicale o della rendita catastale, le stesse vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, compensi minimi ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 e così: €
4996,00 (di cui € 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale).
Gli stessi devono poi essere dimezzati in applicazione dell'art. 4 comma 9 D.M.
55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 stante la pronuncia in rito, ed ammontano pertanto ad euro 2498,00 effettivamente dovuti, su cui andranno calcolate le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro Parte_1 Controparte_1
RG. n. 291.21 avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Civile, n.248.21 del
24.03.2021, R.G. n. 1111/2018.
così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate in euro 2498,00 oltre spese generali e altri accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
10/12/2025.
La consigliera est.
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa RI IT
Sezione Civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sig.ri Magistrati:
1) dott. RI IT Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera
3) dott. Ivana Acacia Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 291/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento del 11.12.25 vertente tra
, c.f. , nata MA di SA ON (RC) il Parte_1 C.F._1
04.09.1934 ed ivi residente alla c.da Lenza n. 15, domiciliata in Sant'Ilario dello Ionio al V.le Matteotti 2, presso lo studio dell' Avv. Gaetano Apicella , c.f.
(che ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., dichiara C.F._2
di voler ricevere le comunicazioni dei provvedimenti giudiziali al numero di telefax
0964361337, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC
), il quale, con l'Avv. Romano Massimo sia congiuntamente Email_1
che disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
-Appellante-
contro
(cod. fisc.: ), nella Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in MA di SA
JO (Reggio Calabria) alla via Fratelli Rosselli n. 17 ed ivi elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mobilia (cod. fisc.:
[...]
; fax: 0964416734; posta elettronica certificata: C.F._3
, giusta procura in atti Email_2
-Appellato -
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali;
appello avverso la sentenza del
Tribunale di Locri, Sezione Civile, n.248.21 del 24.03.2021, R.G. n. 1111/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 27/05/2021 Parte_1
impugnavano la sentenza indicata in oggetto con cui il giudice di prime cure così disponeva:
1) rigetta la domanda e, per l'effetto dichiara la sussistenza del diritto di proprietà, in capo al Comune di MA di SA ON, delle unità immobiliari riportate al foglio
16 particella 540 sub 1 e 2, site in MA di SA ON alla via Lenza n.22;
2) condanna le attrici al pagamento delle spese di lite che liquida per la somma di euro
3.235,00 ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 37/2018, esclusa la fase istruttoria, in favore del procuratore antistatario avv. Rosanna Femia, oltre spese generali del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3) resta assorbita ogni ulteriore questione.
Parte appellata si costituiva in data 31.12.2021 insistendo per l'inammissibilità dell'appello o il suo rigetto nel merito.
Fissata ex art. 349 bis c.p.c. la prima udienza, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la stessa si teneva in data 20.06.24 mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
La causa con ordinanza del 26.03.25 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 04.12.25. Quindi con il deposito telematico del 02.12.25 parte appellante dichiarava di rinunciare all'appello proposto.
Con le note scritte del 03.12.25 il procuratore di parte appellata dichiarava di accettare la superiore rinuncia insistendo per la liquidazione delle spese in suo favore.
Il giudizio veniva, pertanto, assunto in decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2.Si rileva che, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 5556.1995) “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
Occorre pertanto distinguere tra la rinunzia all'azione (e all'impugnazione) che è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria (o con l'impugnazione), che, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere dovere del giudice di pronunziare e la rinunzia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello.
Per quest'ultima l'accettazione è necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo (vedi sul punto, in particolare, le sentenze di questa Corte, n.
3044/1982 e n. 1168/1995).”
La rinuncia all'azione che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere;
avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.
Nel caso di specie l'appellante ha chiaramente affermato di avere rinunziato al gravame, compiendo, dunque, una rinunzia alla azione, immediatamente efficace.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3.Le spese vanno poste a carico della parte appellante ex art. 306 quarto comma c.p.c.
In difetto di indicazione del reddito dominicale o della rendita catastale, le stesse vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, compensi minimi ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 e così: €
4996,00 (di cui € 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale).
Gli stessi devono poi essere dimezzati in applicazione dell'art. 4 comma 9 D.M.
55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 stante la pronuncia in rito, ed ammontano pertanto ad euro 2498,00 effettivamente dovuti, su cui andranno calcolate le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro Parte_1 Controparte_1
RG. n. 291.21 avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Civile, n.248.21 del
24.03.2021, R.G. n. 1111/2018.
così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate in euro 2498,00 oltre spese generali e altri accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
10/12/2025.
La consigliera est.
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa RI IT