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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1534/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016071000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna il preavviso di fermo in epigrafe lamentandone l'illegittimità conseguente all'avvenuto annullamento della cartella n. 29620130076262923000 notificata il 01.02.2024 derivante dal ruolo emesso dal Comune di Palermo per omesso versamento IMU 2014, ad opera della sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 282/2025 del 10.02.2025 ed alla non debenza delle somme relative all'annualità 2015 in quanto intestatario della mera nuda proprietà. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Palermo depositando sgravio relativo all'IMU 2014 e rideterminazione dell'importo dovuto nella minor misura di € 101,60 .
Si è costituita ADER evidenziando cessazione della materia, inammissibilità e difetto di legittimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione ai fatti costituenti oggetti del giudizio questo GU osserva che la procedura di fermo amministrativo risulta non fondata in conseguenza dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento relativa all'annualità 2014 ed alla consistente riduzione del debito residuo relativo all'annualità 2015. Peraltro, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, l'inesistenza anche parziale del debito su cui si fonda il preavviso di fermo travolge l'intero atto (Comm. Trib.Milano n. 3958/35/2016).
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1534/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016071000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna il preavviso di fermo in epigrafe lamentandone l'illegittimità conseguente all'avvenuto annullamento della cartella n. 29620130076262923000 notificata il 01.02.2024 derivante dal ruolo emesso dal Comune di Palermo per omesso versamento IMU 2014, ad opera della sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 282/2025 del 10.02.2025 ed alla non debenza delle somme relative all'annualità 2015 in quanto intestatario della mera nuda proprietà. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Palermo depositando sgravio relativo all'IMU 2014 e rideterminazione dell'importo dovuto nella minor misura di € 101,60 .
Si è costituita ADER evidenziando cessazione della materia, inammissibilità e difetto di legittimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione ai fatti costituenti oggetti del giudizio questo GU osserva che la procedura di fermo amministrativo risulta non fondata in conseguenza dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento relativa all'annualità 2014 ed alla consistente riduzione del debito residuo relativo all'annualità 2015. Peraltro, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, l'inesistenza anche parziale del debito su cui si fonda il preavviso di fermo travolge l'intero atto (Comm. Trib.Milano n. 3958/35/2016).
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.