TAR
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/03/2026, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09950/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04092 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09950/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9950 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione
Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 27.11.2024 con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da N. 09950/2025 REG.RIC.
lavoro irregolare presentata in data 22.6.2020 in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. OV ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello
Unico per l'Immigrazione, emesso in data 27.11.2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata il 22.6.2020 da -
OMISSIS- in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 34/2020;
- come da documentazione depositata in atti in data 2.3.2026, risulta che lo Sportello
Unico per l'Immigrazione (SUI) ha annullato in autotutela l'atto impugnato e ha rilasciato un nulla osta per attesa occupazione;
- proprio in ragione di ciò, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- all'udienza pubblica del 3.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- alla luce di quanto sopra indicato, deve dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; N. 09950/2025 REG.RIC.
- le spese del giudizio, tenuto conto dell'importanza dei documenti prodotti in giudizio ai fini del riesame della posizione di parte ricorrente (cfr. ordinanza del Collegio n.
5619/2025), possono essere compensate ad eccezione dell'obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate ad eccezione dell'obbligo di restituzione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 da distarsi in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NN, Presidente
OV ER, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OV ER LE NN N. 09950/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04092 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09950/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9950 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione
Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 27.11.2024 con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da N. 09950/2025 REG.RIC.
lavoro irregolare presentata in data 22.6.2020 in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. OV ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello
Unico per l'Immigrazione, emesso in data 27.11.2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata il 22.6.2020 da -
OMISSIS- in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 34/2020;
- come da documentazione depositata in atti in data 2.3.2026, risulta che lo Sportello
Unico per l'Immigrazione (SUI) ha annullato in autotutela l'atto impugnato e ha rilasciato un nulla osta per attesa occupazione;
- proprio in ragione di ciò, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- all'udienza pubblica del 3.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- alla luce di quanto sopra indicato, deve dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; N. 09950/2025 REG.RIC.
- le spese del giudizio, tenuto conto dell'importanza dei documenti prodotti in giudizio ai fini del riesame della posizione di parte ricorrente (cfr. ordinanza del Collegio n.
5619/2025), possono essere compensate ad eccezione dell'obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate ad eccezione dell'obbligo di restituzione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 da distarsi in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NN, Presidente
OV ER, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OV ER LE NN N. 09950/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO