TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 94 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. ZUCCARO SONIA, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. MAESTRINI BARBARA, Parte_2 CodiceFiscale_2 presso il cui Studio ha eletto domicilio
Ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30.01.2025, , Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio celebrato in Vernio in data 21.09.2000 - trascritto nel registro dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 19 parte II serie A, anno 2000 - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver optato per il regime della separazione dei beni;
(2) che Per_ dal matrimonio è nata la figlia , ormai maggiorenne ed economicamente 1 autosufficiente;
(3) che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
(4) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. la IG.ra continuerà a risiedere presso la casa ex domicilio coniugale sita in Cantagallo, Parte_3
Via degli artigiani n. 11, con i mobili che la arredano;
3. il IG. al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di favorire la Parte_1 risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, alla IG.ra , che accetta, la quota di ½ della piena Parte_2 proprietà dell'immobile, adibito a casa coniugale, sito in Cantagallo, Via degli artigiani n. 11, identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio n. 79, particella 460, sub 502, categoria
A/3, classe 3, vani 4,5, superficie catastale 92mq, rendita € 395,09;
4. le spese necessarie al trasferimento della quota immobiliare (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili….), saranno interamente a carico del IG. che se le assume;
Parte_1
5. la IG.ra , al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di favorire la Parte_2 risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al IG. che accetta, la piena proprietà dell'immobile Parte_1
(100%) ad uso artigianale sito in Cantagallo, Via degli Artigiani n. 1, identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 79, particelle 208, 459, sub 500, categoria C/3, classe 2, consistenza mq 223, superficie catastale mq 235, rendita € 644,95;
I IG.ri e dichiarano di essere stati edotti di tutti gli obblighi nascenti dal D.Lgs Pt_1 Parte_2
192/2005, e successive modifiche, in ordine alla predisposizione ed alla consegna dell'attestato di prestazione energetica ovvero di certificazione energetica o di qualificazione energetica.
I predetti trasferimenti comprenderanno tutti i diritti, gli accessori, le accensioni, le pertinenze nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato, quali risultano dall'art. 1117 c.c., dallo stato dei luoghi e dal titolo di provenienza, sopra richiamato, alla quale i sottoscritti si riportano per una migliore individuazione delle parti comuni e di quella di proprietà esclusiva.
6. le spese necessarie al trasferimento del suddetto immobile (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili….), saranno interamente a carico del IG. che se le assume;
il IG. i Parte_1 Pt_1
2 assume altresì la spesa inerente la Tari dell'immobile di cui al punto 4) anche per gli anni pregressi;
La sig.ra si assume tutte le spese ( a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo Imu, Parte_2
Tari ed assicurazione …)dell'immobile di cui al punto 3) anche degli anni pregressi laddove vi fossero
e/o comunque provvedere al rimborso a favore del sig. delle predette spese con riferimento Pt_1 all'anno 2024 -2025 laddove fossero già state sostenute dal medesimo.
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere
l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento.
8. Con la conferma della separazione alle condizioni di cui al presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione.
9. I ricorrenti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza di comparizione, di rinunciare espressamente a comparire all'udienza e di acconsentire a tale rinuncia liberamente e coscientemente, di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni di cui sopra”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, sposati con matrimonio celebrato in Vernio in data 21.09.2000 - Parte_2 trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 19 parte II serie A, anno 2000;
• Omologa l'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. la IG.ra continuerà a risiedere presso la casa ex domicilio coniugale sita in Parte_3
Cantagallo, Via degli artigiani n. 11, con i mobili che la arredano;
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento.
8. Con la conferma della separazione alle condizioni di cui al presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione.
• Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
3. il IG. , al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di favorire Parte_1
la risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, alla IG.ra , che accetta, la quota di Parte_2
½ della piena proprietà dell'immobile, adibito a casa coniugale, sito in Cantagallo, Via degli artigiani n. 11, identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio n. 79, particella
460, sub 502, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, superficie catastale 92mq, rendita € 395,09;
4. le spese necessarie al trasferimento della quota immobiliare (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili….), saranno interamente a carico del IG. che se le assume;
Parte_1
5. la IG.ra , al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di Parte_2
favorire la risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al IG. che accetta, la Parte_1
4 piena proprietà dell'immobile (100%) ad uso artigianale sito in Cantagallo, Via degli
Artigiani n. 1, identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 79, particelle 208,
459, sub 500, categoria C/3, classe 2, consistenza mq 223, superficie catastale mq 235, rendita
€ 644,95; I IG.ri e dichiarano di essere stati edotti di tutti gli obblighi Pt_1 Parte_2
nascenti dal D.Lgs 192/2005, e successive modifiche, in ordine alla predisposizione ed alla consegna dell'attestato di prestazione energetica ovvero di certificazione energetica o di qualificazione energetica. I predetti trasferimenti comprenderanno tutti i diritti, gli accessori, le accensioni, le pertinenze nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato, quali risultano dall'art.
1.117 c.c., dallo stato dei luoghi e dal titolo di provenienza, sopra richiamato, alla quale i sottoscritti si riportano per una migliore individuazione delle parti comuni e di quella di proprietà esclusiva.
6. le spese necessarie al trasferimento del suddetto immobile (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili….), saranno interamente a carico del IG. che se le assume;
Parte_1
il IG. i assume altresì la spesa inerente la Tari dell'immobile di cui al punto 4) anche Pt_1 per gli anni pregressi;
La sig.ra si assume tutte le spese ( a titolo meramente Parte_2
esemplificativo e non esaustivo Imu, Tari ed assicurazione …)dell'immobile di cui al punto
3) anche degli anni pregressi laddove vi fossero e/o comunque provvedere al rimborso a favore del sig. delle predette spese con riferimento all'anno 2024 -2025 laddove Pt_1
fossero già state sostenute dal medesimo.
• Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vernio e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
• Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 5.03.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
5 6