Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2021, proposto da
AN LA, AN ZI, AN RE, IO RO e ES NI, rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Uff, scolastico Regione Puglia, Uff. IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, alla piazza S. Oronzo;
nei confronti
IA CE OS, LU NN LO, CA IA AR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 5062 del 27/04/2021 dell'USR Puglia, ufficio IV, Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi, nella parte in cui si dispone il depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo inserimento, scuola dell'infanzia e/o primaria posto comune e/o sostegno, dall'Ambito territoriale di Brindisi, nonché la cancellazione degli stessi dalla prima fascia delle graduatorie di istituto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico della Regione Puglia, Uff. IV Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi;
Vista la nota del 4 marzo 2026 di parte ricorrente di passaggio in decisione, senza altra difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE IE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Impugnavano i ricorrenti, muniti di diploma magistrale, il decreto del competente Ufficio scolastico di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (cd. GAE) di rispettivo inserimento, deducendo profili d’illegittimità, in particolare con riferimento alla pendenza di contenzioso presupposto presso il T.a.r. per il Lazio.
Si costituiva l’intimato Ministero, che resisteva.
Nell’imminenza della fissazione dell’udienza straordinaria di smaltimento, il difensore depositava nota di passaggio in decisione, riportandosi al ricorso depositato, senza articolare altra difesa.
Come emerge dagli atti depositati, in realtà i ricorrenti ottenevano l’ammissione con riserva nelle cd. GAE, con ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, sez. III- bis , 7 dicembre 2016, n. 7805 (RG 10179 del 2016).
Tuttavia, consta che il T.A.R. Lazio, sez. III- bis , con sentenza del 29 dicembre 2020, n. 14073 (RG 10179/2016) ha or dunque definito il contenzioso, dichiarandolo il ricorso in parte respinto e in parte improcedibile, sulla scorta dell’orientamento espresso dalla sentenza del Cons. St., Ad. plen., 20 dicembre 2017, n. 11 (inoltre, ribadito dalle sentenze del 5 febbraio 2019, n. 4 e n. 5), che ha risolto le questioni dubbie in diritto nella controversia di specie.
Appellata la succitata sentenza del T.A.R. Lazio, il Cons. St., sez. VII, 25 gennaio 2023, n. 803 ha, con sentenza, respinto l’impugnazione.
Ragion per cui il provvedimento gravato null’altro si appalesa che semplice applicazione conseguente alla definita controversia presupposta, risoltasi in senso sfavorevole ai ricorrenti.
Pertanto, al Collegio non resta altro che rilevare come – dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e, altresì, dal comportamento delle parti – sia in concreto maturata una de facto causa di improcedibilità alla decisione del ricorso, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c) , 84, co. 4, 85, co. 9, cod. proc. amm.
Le spese del giudizio possono esser vieppiù compensate tra tutte le parti, per la natura e peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nei sensi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA Moro, Presidente FF
RE IE, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IE | PA Moro |
IL SEGRETARIO