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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 228/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.228/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLO PIATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MAIETTA ANGELO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
Le parti con note scritte depositate in data 30/4/2025 e 5/5/2025 hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Varese voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Varese in data 04/02/2023, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Varese al n.
5. Spese e competenze di lite rifuse.
PER LA RESISTENTE pagina 1 di 6 1) In via preliminare, dichiarare la nullità della notifica del ricorso di separazione e divorzio depositato innanzi all'intestata Giustizia da parte del sig. e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 nulla la sentenza di separazione del Tribunale di Varese per violazione del diritto di difesa della sig.ra nonchè, altresì, per violazione del principio del contraddittorio tra le Controparte_1 parti;
2) In subordine, accertata la nullità della notificazione e dell'impossibilità di costituzione in giudizio non imputabile alla sig.ra riammettere in termini la convenuta per le CP_1 incombenze processuali;
3) In via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda di separazione e divorzio così come avanzata dal sig. siccome assolutamente destituita di ogni fondamento in punto di fatto Pt_1
e di diritto e dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4.2.2023 dai sig.ri Pt_1
e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Varese al n. 5
[...] Controparte_1 secondo le condizioni e le richieste articolate in favore della sig.ra nella Controparte_1 presente memoria difensiva;
4) Sempre nel merito, sulla scorta di quanto dedotto in narrativa, stabilire la corresponsione da parte del sig. a favore della sig.ra della somma di euro 500,00 a titolo di Pt_1 Controparte_1 mantenimento del coniuge economicamente più svantaggiato al fine di garantire un tenore di vita tendenzialmente similare rispetto a quello goduto dalla convenuta durante il matrimonio confermando che nulla è dovuto al sig. in ordine agli atti di liberalità non ripetibili effettuati Pt_1 in favore della moglie;
5) In via riconvenzionale, condannare il sig. a corrispondere, a partire dall'ottobre Parte_1
2023, gli importi mai versati alla sig.ra per il godimento dell'immobile in comproprietà CP_1 tra i coniugi ove quest'ultimo attualmente dimora e, altresì, di corrispondere in favore della sig.ra pro quota nella misura di ½ (50% sul totale) gli importi percepiti dal esclusivamente dal CP_1
a partire dall'ottobre 2023, quale proventi derivanti dalla locazione dell' altro immobile in Pt_1 comproprietà tra i coniugi.
Con riserva di dedurre, produrre, indicare testimoni ed articolare capitoli di prova in memorie ex art. 473Bis.17 cpc, anche in replica ad eventuali deduzioni, eccezioni e produzioni di controparte, previa la remissione in termini di parte convenuta.
Con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/02/2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere nei confronti di cumulativamente la separazione personale e, Controparte_1 decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ. in pagina 2 di 6 relazione al matrimonio contratto in Varese in data 4/2/2023, come da relativo Atto di Matrimonio
n. 5, parte I, anno 2023. Da tale unione non sono nati figli.
Dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica effettuata ex art. 143
c.p.c. e la mancata costituzione in giudizio di con sentenza n. 480/2024 in data Controparte_1
6/5/2024 (passata in giudicato il 09/12/2024) il Tribunale di Varese ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha disposto la prosecuzione del giudizio con fissazione di nuova udienza avanti al Giudice delegato dopo il decorso del termine di 1 anno per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e ss. modificazioni a decorrere dalla data dell'udienza di comparizione delle parti sulla domanda di separazione. Concesso termine sino al
6/5/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, in data 3/5/2025 si costituiva in giudizio eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
Controparte_1 dato atto di ciò, chiedeva in via preliminare di dichiarare nulla la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese per violazione del principio del contraddittorio e, in subordine, di essere rimessa in termini per le incombenze processuali. Svolgeva quindi nel merito le conclusioni sopra riportate relative alla separazione e al divorzio.
Successivamente le parti depositavano note scritte ex art. 127 ter c.p.c. insistendo nelle rispettive domande.
Dato atto delle richieste svolte a seguito della costituzione di parte resistente, con decreto in data
08/05/2025 è stata fissata udienza avanti al giudice per attivare il contraddittorio sulle eccezioni sollevate un giudizio.
All'udienza del 01/10/2025 sono comparsi i procuratori delle parti che hanno discusso oralmente la causa;
quindi il giudice, autorizzato il deposito dei documenti esibiti nel corso della discussione entro il termine del 06/10/2025, si è riservato di rimettere ogni decisione al collegio alla scadenza del suddetto termine.
***********
La causa è matura per la decisione.
Deve essere esaminata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, notifica che è stata eseguita presso il luogo di residenza anagrafica della signora CP_1 di Varese, via Molteni.
[...]
Esaminando la relata di notifica depositata in console dal legale di parte ricorrente, si evince che in data 06/02/2024 l'ufficiale giudiziario si è recato all'indirizzo sopra indicato dando atto di non aver
“… potuto notificare poiché in loco pare che il nominato sia trasferito altrove da tempo senza aver lasciato idoneo recapito”. Quindi l'addetto alla notifica, dopo aver dato atto di aver effettuato tutte pagina 3 di 6 le ricerche secondo l'ordinaria diligenza e di non aver individuato altri luoghi ove consegnare l'atto, ha effettuato la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Varese.
Nell'eccepire la nullità della notifica, parte resistente, senza contestare che in quel momento la sua residenza era ancora in Varese via Molteni, ha evidenziato di essersi vista costretta a lasciare la casa ove si era trasferita a vivere con il marito per sottrarsi ai maltrattamenti che subiva dal coniuge e di essere stata ospitata dalla sorella, come ben noto al marito. A riprova di ciò, la difesa della resistente ha fatto presente che, dopo aver incardinato il presente procedimento, la difesa del signor Pt_1 provvedeva a notificare regolarmente alla signora l'invito in mediazione per la divisione CP_1 dei beni in comunione legale. Tenuto conto di ciò, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e della sentenza di separazione;
in via subordinata ha chiesto di essere rimessa in termini.
La tesi di parte resistente e le domande formulate non sono fondate e non meritano accoglimento.
A prescindere dal fatto che la nullità della sentenza di separazione, ormai passata in giudicato, doveva essere fatta valere in sede di appello nel termine di 6 mesi a decorrere dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della pronuncia (è pacifico che la resistente ha avuto notizia della sentenza a seguito dell'introduzione della procedura per la mediazione, avendo la difesa della signora richiesto via mail al legale del sig. di inviare la sentenza di separazione, adempimento Pt_1 che è stato prontamente evaso in data 26 e 27 giugno 2024 – doc. C dep. 3/10/2025), con riferimento alla eccepita nullità della notifica al fine di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c., si osserva che la notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. è valida posto che:
- sebbene la casa coniugale di Varese via Molteni sia stata riconsegnata dai coniugi alla proprietà in data 20/9/2023 e sebbene i coniugi si siano trasferito da quel momento in una villa a Venegono Superiore, è pacifico che alla data del 7/2/2024 la signora CP_1 risultava ancora residente a [...] dalla difesa della resistente risulta che la residenza è stata spostata da parte della signora solo il successivo 2/5/2024 (a Bresso, luogo ove la difesa del ha notificato in data 10/6/2024 Pt_1
l'invito alla mediazione, ciò che comprova la diligenza nella verifica della residenza da parte della difesa del ricorrente prima di fare una nuova notifica – cfr. doc. C dep. 3/10/2025);
- nessuna prova è stata offerta da parte della signora circa il fatto di aver informato il marito del luogo ove ella, dopo l'uscita dalla nuova casa coniugale di Venegono Superiore, si è temporaneamente domiciliata;
piuttosto è il sig. ad aver documentalmente provato di Pt_1 aver sporto denuncia presso i Carabinieri di Varese in data 09/10/2023 (doc. B) per abbandono del tetto coniugale da parte della moglie e furto in abitazione, denuncia al pagina 4 di 6 termine della quale il ricorrente ha specificato di non conoscere recapiti o contatti “…presso
i quali mia moglie possa essersi provvisoriamente sistemata…”.
Alla luce di quanto sopra esposto, rigettata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e rilevata la decadenza di parte resistente dalla possibilità di svolgere domande riconvenzionali di condanna del signor a corrispondere un contributo al Pt_1 mantenimento e a versare in suo favore somme mai corrisposte per il godimento dell'immobile in comproprietà, deve essere accolta la richiesta formulata dal ricorrente di pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in data 04/02/2023.
Invero, risulta documentalmente provato (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione, passata in giudicato, pronunciata dal Tribunale di Varese nel presente giudizio) che le parti hanno contratto matrimonio civile e che fra le stesse è intervenuta sentenza di separazione, passata in giudicato. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti per la separazione
(udienza del 02/05/2024), sia decorso il termine di legge di un anno per addivenire alla pronuncia del divorzio e che tra le parti non è intervenuta riconciliazione, né che sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie tempestivamente formulate in giudizio.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite, ad eccezione della fase decisionale del giudizio di divorzio che viene posta a carico di parte resistente e liquidata in €.
1.500=, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], matrimonio contratto C.F._2 in Varese in data 4/2/2023, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte I, anno 2023;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) SPESE DI LITE compensate, ad eccezione della fase decisionale del giudizio di divorzio che viene posta a carico di parte resistente e liquidata in €. 1.500=, oltre accessori di legge pagina 5 di 6 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.228/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLO PIATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MAIETTA ANGELO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
Le parti con note scritte depositate in data 30/4/2025 e 5/5/2025 hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Varese voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Varese in data 04/02/2023, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Varese al n.
5. Spese e competenze di lite rifuse.
PER LA RESISTENTE pagina 1 di 6 1) In via preliminare, dichiarare la nullità della notifica del ricorso di separazione e divorzio depositato innanzi all'intestata Giustizia da parte del sig. e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 nulla la sentenza di separazione del Tribunale di Varese per violazione del diritto di difesa della sig.ra nonchè, altresì, per violazione del principio del contraddittorio tra le Controparte_1 parti;
2) In subordine, accertata la nullità della notificazione e dell'impossibilità di costituzione in giudizio non imputabile alla sig.ra riammettere in termini la convenuta per le CP_1 incombenze processuali;
3) In via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda di separazione e divorzio così come avanzata dal sig. siccome assolutamente destituita di ogni fondamento in punto di fatto Pt_1
e di diritto e dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4.2.2023 dai sig.ri Pt_1
e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Varese al n. 5
[...] Controparte_1 secondo le condizioni e le richieste articolate in favore della sig.ra nella Controparte_1 presente memoria difensiva;
4) Sempre nel merito, sulla scorta di quanto dedotto in narrativa, stabilire la corresponsione da parte del sig. a favore della sig.ra della somma di euro 500,00 a titolo di Pt_1 Controparte_1 mantenimento del coniuge economicamente più svantaggiato al fine di garantire un tenore di vita tendenzialmente similare rispetto a quello goduto dalla convenuta durante il matrimonio confermando che nulla è dovuto al sig. in ordine agli atti di liberalità non ripetibili effettuati Pt_1 in favore della moglie;
5) In via riconvenzionale, condannare il sig. a corrispondere, a partire dall'ottobre Parte_1
2023, gli importi mai versati alla sig.ra per il godimento dell'immobile in comproprietà CP_1 tra i coniugi ove quest'ultimo attualmente dimora e, altresì, di corrispondere in favore della sig.ra pro quota nella misura di ½ (50% sul totale) gli importi percepiti dal esclusivamente dal CP_1
a partire dall'ottobre 2023, quale proventi derivanti dalla locazione dell' altro immobile in Pt_1 comproprietà tra i coniugi.
Con riserva di dedurre, produrre, indicare testimoni ed articolare capitoli di prova in memorie ex art. 473Bis.17 cpc, anche in replica ad eventuali deduzioni, eccezioni e produzioni di controparte, previa la remissione in termini di parte convenuta.
Con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/02/2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere nei confronti di cumulativamente la separazione personale e, Controparte_1 decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ. in pagina 2 di 6 relazione al matrimonio contratto in Varese in data 4/2/2023, come da relativo Atto di Matrimonio
n. 5, parte I, anno 2023. Da tale unione non sono nati figli.
Dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica effettuata ex art. 143
c.p.c. e la mancata costituzione in giudizio di con sentenza n. 480/2024 in data Controparte_1
6/5/2024 (passata in giudicato il 09/12/2024) il Tribunale di Varese ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha disposto la prosecuzione del giudizio con fissazione di nuova udienza avanti al Giudice delegato dopo il decorso del termine di 1 anno per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e ss. modificazioni a decorrere dalla data dell'udienza di comparizione delle parti sulla domanda di separazione. Concesso termine sino al
6/5/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, in data 3/5/2025 si costituiva in giudizio eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
Controparte_1 dato atto di ciò, chiedeva in via preliminare di dichiarare nulla la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese per violazione del principio del contraddittorio e, in subordine, di essere rimessa in termini per le incombenze processuali. Svolgeva quindi nel merito le conclusioni sopra riportate relative alla separazione e al divorzio.
Successivamente le parti depositavano note scritte ex art. 127 ter c.p.c. insistendo nelle rispettive domande.
Dato atto delle richieste svolte a seguito della costituzione di parte resistente, con decreto in data
08/05/2025 è stata fissata udienza avanti al giudice per attivare il contraddittorio sulle eccezioni sollevate un giudizio.
All'udienza del 01/10/2025 sono comparsi i procuratori delle parti che hanno discusso oralmente la causa;
quindi il giudice, autorizzato il deposito dei documenti esibiti nel corso della discussione entro il termine del 06/10/2025, si è riservato di rimettere ogni decisione al collegio alla scadenza del suddetto termine.
***********
La causa è matura per la decisione.
Deve essere esaminata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, notifica che è stata eseguita presso il luogo di residenza anagrafica della signora CP_1 di Varese, via Molteni.
[...]
Esaminando la relata di notifica depositata in console dal legale di parte ricorrente, si evince che in data 06/02/2024 l'ufficiale giudiziario si è recato all'indirizzo sopra indicato dando atto di non aver
“… potuto notificare poiché in loco pare che il nominato sia trasferito altrove da tempo senza aver lasciato idoneo recapito”. Quindi l'addetto alla notifica, dopo aver dato atto di aver effettuato tutte pagina 3 di 6 le ricerche secondo l'ordinaria diligenza e di non aver individuato altri luoghi ove consegnare l'atto, ha effettuato la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Varese.
Nell'eccepire la nullità della notifica, parte resistente, senza contestare che in quel momento la sua residenza era ancora in Varese via Molteni, ha evidenziato di essersi vista costretta a lasciare la casa ove si era trasferita a vivere con il marito per sottrarsi ai maltrattamenti che subiva dal coniuge e di essere stata ospitata dalla sorella, come ben noto al marito. A riprova di ciò, la difesa della resistente ha fatto presente che, dopo aver incardinato il presente procedimento, la difesa del signor Pt_1 provvedeva a notificare regolarmente alla signora l'invito in mediazione per la divisione CP_1 dei beni in comunione legale. Tenuto conto di ciò, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e della sentenza di separazione;
in via subordinata ha chiesto di essere rimessa in termini.
La tesi di parte resistente e le domande formulate non sono fondate e non meritano accoglimento.
A prescindere dal fatto che la nullità della sentenza di separazione, ormai passata in giudicato, doveva essere fatta valere in sede di appello nel termine di 6 mesi a decorrere dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della pronuncia (è pacifico che la resistente ha avuto notizia della sentenza a seguito dell'introduzione della procedura per la mediazione, avendo la difesa della signora richiesto via mail al legale del sig. di inviare la sentenza di separazione, adempimento Pt_1 che è stato prontamente evaso in data 26 e 27 giugno 2024 – doc. C dep. 3/10/2025), con riferimento alla eccepita nullità della notifica al fine di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c., si osserva che la notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. è valida posto che:
- sebbene la casa coniugale di Varese via Molteni sia stata riconsegnata dai coniugi alla proprietà in data 20/9/2023 e sebbene i coniugi si siano trasferito da quel momento in una villa a Venegono Superiore, è pacifico che alla data del 7/2/2024 la signora CP_1 risultava ancora residente a [...] dalla difesa della resistente risulta che la residenza è stata spostata da parte della signora solo il successivo 2/5/2024 (a Bresso, luogo ove la difesa del ha notificato in data 10/6/2024 Pt_1
l'invito alla mediazione, ciò che comprova la diligenza nella verifica della residenza da parte della difesa del ricorrente prima di fare una nuova notifica – cfr. doc. C dep. 3/10/2025);
- nessuna prova è stata offerta da parte della signora circa il fatto di aver informato il marito del luogo ove ella, dopo l'uscita dalla nuova casa coniugale di Venegono Superiore, si è temporaneamente domiciliata;
piuttosto è il sig. ad aver documentalmente provato di Pt_1 aver sporto denuncia presso i Carabinieri di Varese in data 09/10/2023 (doc. B) per abbandono del tetto coniugale da parte della moglie e furto in abitazione, denuncia al pagina 4 di 6 termine della quale il ricorrente ha specificato di non conoscere recapiti o contatti “…presso
i quali mia moglie possa essersi provvisoriamente sistemata…”.
Alla luce di quanto sopra esposto, rigettata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e rilevata la decadenza di parte resistente dalla possibilità di svolgere domande riconvenzionali di condanna del signor a corrispondere un contributo al Pt_1 mantenimento e a versare in suo favore somme mai corrisposte per il godimento dell'immobile in comproprietà, deve essere accolta la richiesta formulata dal ricorrente di pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in data 04/02/2023.
Invero, risulta documentalmente provato (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione, passata in giudicato, pronunciata dal Tribunale di Varese nel presente giudizio) che le parti hanno contratto matrimonio civile e che fra le stesse è intervenuta sentenza di separazione, passata in giudicato. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti per la separazione
(udienza del 02/05/2024), sia decorso il termine di legge di un anno per addivenire alla pronuncia del divorzio e che tra le parti non è intervenuta riconciliazione, né che sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie tempestivamente formulate in giudizio.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite, ad eccezione della fase decisionale del giudizio di divorzio che viene posta a carico di parte resistente e liquidata in €.
1.500=, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], matrimonio contratto C.F._2 in Varese in data 4/2/2023, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte I, anno 2023;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) SPESE DI LITE compensate, ad eccezione della fase decisionale del giudizio di divorzio che viene posta a carico di parte resistente e liquidata in €. 1.500=, oltre accessori di legge pagina 5 di 6 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
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