CASS
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 13128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13128 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da IT Di OL - Presidente - Sent. n. 320/2025 VI EN CC – 18/02/2025 EL AI - Relatore - R.G.N. 42489/2024 NZ ON CA SA M. NI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NO DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Salerno il 12/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL AI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di replica alle conclusioni del P.G. con cui insiste nell’accoglimento del ricorso. 1. Con ordinanza emessa il 12/12/2024, il Tribunale della libertà di Salerno, in accoglimento dell’appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NO DO, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 112 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 4) in ordine ai quali ha ritenuto sussistente il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Al NO è contestato il concorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 13128 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 18/02/2025 2 nell’importazione di sostanza stupefacente tipo cocaina, occultata all’interno di containers nel porto di Salerno, con il ruolo di soggetto delegato da FE Calogero di reperire le persone che avrebbero dovuto procedere al recupero della sostanza stupefacente, individuati in MO AN, MO NE e EL ON. In Salerno il 24/03/2022 e 01/04/2023. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90, in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato di importazione di sostanza stupefacente. Argomenta il ricorrente che il tribunale avrebbe reso una motivazione carente e illogica in relazione alla ritenuta gravità indiziaria della partecipazione del NO quale intermediario tra il FE Calogero, soggetto interessato al recupero dello stupefacente, e la famiglia MO incaricata per il recupero nel porto di Salerno, non avendo offerto congrua spiegazione sull’identificazione del soggetto DO, nel NO, ritenuta sulla scorta della circostanza che non vi erano altri indagati con quel nome, e sulla versione alternativa, fondata su dati documentali, secondo cui la natura dei rapporti era lecita e riguardava pratiche di finanziamento e leasing tenuto conto dell’attività di commercialista svolta dal NO. La motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva attuale sarebbe oltremodo apparente fondata sull’affermazione apodittica che l’indagato non avrebbe cessato di svolgere l’attività illecita, in assenza di condotte penalmente rilevanti dopo il 2022. Anche il profilo dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari sarebbe argomentato in modo carente e illogico sul rilievo che una misura non detentiva consentirebbe all’indagato di organizzare e perpetrare analoghi reati e raggiungere Napoli dove avrebbe contatti per approvvigionarsi dello stupefacente. 1. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto diretto ad una non consentita rivalutazione degli elementi di prova in chiave alternativa e di diversa ricostruzione del fatto, come descritto nell’ordinanza impugnata, prospettando nuovamente, senza sostanziale critica specifica, la tesi difensiva già svolta davanti al Tribunale e da questo disattesa, con motivazione che non appare manifestamente illogica. 3 Infatti, va ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01: Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). 2. Quanto al primo profilo di censura in punto identificazione, il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata che, a pag. 12, riporta la conversazione registrata tra MO NE e tale TU CO, in cui si parla dell’attività illecita nel porto di Salerno, nella quale il primo fa riferimento al “mio commercialista”, ma soprattutto, la circostanza che l’utenza intercettata 334 - 1001496, contattata dal MO NE, MO AN e FE Calogero, è intestata a NO DO, odierno indagato e che non è contestata la riconducibilità dell’utenza all’indagato (cfr. pag. 12), sicchè la censura secondo cui l’identificazione sarebbe avvenuta sul rilievo che non vi sarebbero altri soggetti a nome DO nell’indagine, risulta generica in quanto priva di confronto specifico con le ragioni della decisione ed è, dunque, inammissibile per genericità. 3. Anche la partecipazione del ricorrente nell’associazione dedita al narcotraffico, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, quale partecipe con lo specifico ruolo di soggetto intermediario tra il FE Calogero e i MO per l’esfiltrazione dello stupefacente dai containers nel Porto di Salerno. Peraltro, evidenzia l’ordinanza impugnata, che i rapporti tra i MO e il NO risalgono alla fine del 2021, che sono caratterizzati da reciproca fiducia circostanza che spiega il ruolo del NO che indica i MO al FE come persone in grado 4 di compiere l’attività di esfiltrazione (cfr. pag. 14-15), il cui accordo si conclude, come descritto a pag. 14-15 in cui si fa riferimento al carico di Kg 107 di droga, da cui la gravità indiziaria nel capo 4). L’attività lecita svolta dall’indagato, nel contesto storico fattuale sopra descritto, non vale ad elidere, secondo l’ordinanza impugnata, la parallela attività illecita svolta. 4. La sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva risulta oltremodo argomentata sul rilievo che le condotte sono risalenti al 2022, ma che il contenuto delle conversazioni registrate e le dichiarazioni rese da FE Calogero al gip, evidenziavano un rapporto e un collegamento risalente tra il NO e la famiglia MO, che il medesimo aveva altresì acquistato 50 grammi di sostanza stupefacenti da soggetti napoletani, nel febbraio 2022, da cui il rischio che l'indagato, ben inserito nell’ambiente dedito al narcotraffico, se lasciato libero di muoversi sul territorio avrebbe continuato ad interessarsi nell'illecita attività di traffico di sostanze stupefacenti. Sicché la misura con il divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi era idonea ad impedire i contatti col corri e di organizzare e perpetrare altri analoghi delitti. Si tratta di motivazione adeguata, per nulla illogica e pertanto incensurabile in questa sede. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l’esecuzione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen. Così deciso il 18/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AI IT Di OL 5
udita la relazione svolta dal consigliere EL AI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di replica alle conclusioni del P.G. con cui insiste nell’accoglimento del ricorso. 1. Con ordinanza emessa il 12/12/2024, il Tribunale della libertà di Salerno, in accoglimento dell’appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NO DO, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 112 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 4) in ordine ai quali ha ritenuto sussistente il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Al NO è contestato il concorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 13128 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 18/02/2025 2 nell’importazione di sostanza stupefacente tipo cocaina, occultata all’interno di containers nel porto di Salerno, con il ruolo di soggetto delegato da FE Calogero di reperire le persone che avrebbero dovuto procedere al recupero della sostanza stupefacente, individuati in MO AN, MO NE e EL ON. In Salerno il 24/03/2022 e 01/04/2023. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90, in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato di importazione di sostanza stupefacente. Argomenta il ricorrente che il tribunale avrebbe reso una motivazione carente e illogica in relazione alla ritenuta gravità indiziaria della partecipazione del NO quale intermediario tra il FE Calogero, soggetto interessato al recupero dello stupefacente, e la famiglia MO incaricata per il recupero nel porto di Salerno, non avendo offerto congrua spiegazione sull’identificazione del soggetto DO, nel NO, ritenuta sulla scorta della circostanza che non vi erano altri indagati con quel nome, e sulla versione alternativa, fondata su dati documentali, secondo cui la natura dei rapporti era lecita e riguardava pratiche di finanziamento e leasing tenuto conto dell’attività di commercialista svolta dal NO. La motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva attuale sarebbe oltremodo apparente fondata sull’affermazione apodittica che l’indagato non avrebbe cessato di svolgere l’attività illecita, in assenza di condotte penalmente rilevanti dopo il 2022. Anche il profilo dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari sarebbe argomentato in modo carente e illogico sul rilievo che una misura non detentiva consentirebbe all’indagato di organizzare e perpetrare analoghi reati e raggiungere Napoli dove avrebbe contatti per approvvigionarsi dello stupefacente. 1. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto diretto ad una non consentita rivalutazione degli elementi di prova in chiave alternativa e di diversa ricostruzione del fatto, come descritto nell’ordinanza impugnata, prospettando nuovamente, senza sostanziale critica specifica, la tesi difensiva già svolta davanti al Tribunale e da questo disattesa, con motivazione che non appare manifestamente illogica. 3 Infatti, va ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01: Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). 2. Quanto al primo profilo di censura in punto identificazione, il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata che, a pag. 12, riporta la conversazione registrata tra MO NE e tale TU CO, in cui si parla dell’attività illecita nel porto di Salerno, nella quale il primo fa riferimento al “mio commercialista”, ma soprattutto, la circostanza che l’utenza intercettata 334 - 1001496, contattata dal MO NE, MO AN e FE Calogero, è intestata a NO DO, odierno indagato e che non è contestata la riconducibilità dell’utenza all’indagato (cfr. pag. 12), sicchè la censura secondo cui l’identificazione sarebbe avvenuta sul rilievo che non vi sarebbero altri soggetti a nome DO nell’indagine, risulta generica in quanto priva di confronto specifico con le ragioni della decisione ed è, dunque, inammissibile per genericità. 3. Anche la partecipazione del ricorrente nell’associazione dedita al narcotraffico, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, quale partecipe con lo specifico ruolo di soggetto intermediario tra il FE Calogero e i MO per l’esfiltrazione dello stupefacente dai containers nel Porto di Salerno. Peraltro, evidenzia l’ordinanza impugnata, che i rapporti tra i MO e il NO risalgono alla fine del 2021, che sono caratterizzati da reciproca fiducia circostanza che spiega il ruolo del NO che indica i MO al FE come persone in grado 4 di compiere l’attività di esfiltrazione (cfr. pag. 14-15), il cui accordo si conclude, come descritto a pag. 14-15 in cui si fa riferimento al carico di Kg 107 di droga, da cui la gravità indiziaria nel capo 4). L’attività lecita svolta dall’indagato, nel contesto storico fattuale sopra descritto, non vale ad elidere, secondo l’ordinanza impugnata, la parallela attività illecita svolta. 4. La sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva risulta oltremodo argomentata sul rilievo che le condotte sono risalenti al 2022, ma che il contenuto delle conversazioni registrate e le dichiarazioni rese da FE Calogero al gip, evidenziavano un rapporto e un collegamento risalente tra il NO e la famiglia MO, che il medesimo aveva altresì acquistato 50 grammi di sostanza stupefacenti da soggetti napoletani, nel febbraio 2022, da cui il rischio che l'indagato, ben inserito nell’ambiente dedito al narcotraffico, se lasciato libero di muoversi sul territorio avrebbe continuato ad interessarsi nell'illecita attività di traffico di sostanze stupefacenti. Sicché la misura con il divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi era idonea ad impedire i contatti col corri e di organizzare e perpetrare altri analoghi delitti. Si tratta di motivazione adeguata, per nulla illogica e pertanto incensurabile in questa sede. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l’esecuzione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen. Così deciso il 18/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AI IT Di OL 5