Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2932/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._1
ANCONA;
e con C.F.: –, nata in data [...] a [...] C.F._2
IL NT (BR); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MIRCO PIERSANTI;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso l'intestato Tribunale;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ex art.155 c.c. ad entrambi i genitori, i Per_1 quali s'impegnano mere congiuntamente tutte le decisioni relative alla sua educazione, istruzione, salute e vita di relazione;
sarà collocato presso la nuova abitazione materna, che verrà condotta in locazione della signora ed ove manterrà anche la residenza. Parte_2
- 1 -
4) I coniugi convengono altresì le seguenti modalità di visita e permanenza del minore con ciascuno dei genitori: NEL PERIODO SCOLASTICO: lunedì, martedì e mercoledì con la madre e giovedì e venerdì con il padre. NEL PERIODO NON SCOLATICO: Lunedì, martedì e mercoledì con il padre;
giovedì e venerdì con la madre. Week end alternati.
5) Inoltre il minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale un anno e quello di S. EF l'anno successivo, Capodanno ad anni alterni;
il giorno di Pasqua un anno ed il Lunedì dell'Angelo l'anno successivo, nonché almeno sette giorni continuativi nel periodo delle vacanze natalizie;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali ed almeno quattordici giorni durante le vacanze estive, anche divisibili in periodi di sette giorni ciascuno.
6) Considerata la paritetica permanenza del minore con ciascuno dei genitori ed attesa la loro autosufficienza reddituale, nulla è reciprocamente dovuto tra i genitori a titolo di concorso nel mantenimento del figlio. Ciascuno dei genitori si farà quindi carico delle spese ordinarie del figlio, nel rispettivo periodo di permanenza dello stesso con ciascuno dei genitori.
7) Nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di reciproco concorso nel mantenimento.
8) L'assegno unico per il figlio verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra i ricorrenti Pt_2 prestano sin d'ora tutte le autorizzazioni richieste e reciprocamente si prestano consenso per l'elaborazione dei modello ISEE e si impegnano a svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari affinché ciò si verifichi. I costi per l'elaborazione dei documenti e della domanda verranno sostenuti nella misura del 50% ciascuno. Resta fermo che per gli anni successivi i coniugi potranno, solo di comune accordo espresso per iscritto, senza necessità di richiesta di modifica delle presenti condizioni, modificare tale scelta;
9) Le spese straordinarie per l'educazione, l'istruzione, la salute, la vita di relazione e tutto quanto si renderà necessario per la salvaguardia e la crescita dei figli ivi incluse le spese per il vestiario, così come individuate dal protocollo adottato dall'intestato Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati nell'anno 2013 (che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere) saranno ripartite tra i coniugi come segue: 60% a carico del signor 40% a carico della signora Pt_1
Più specificamente: Pt_2
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a-1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a-2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a-3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
a-4) tickets sanitari.
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
b-1) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b-2) cure termali e fisioterapiche;
b-3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
b-4) farmaci particolari.
- 2 - C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
c-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c-2) libri di testo e materiale di corredo;
c-3) trasporto pubblico.
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
d-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d-2) corsi di specializzazione;
d-3) alloggio presso la sede universitaria.
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f-1) viaggi e vacanze.
10) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio dei passaporti per sé stessi e per il figlio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e unitisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio ad Ancona il 15/06/2013, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio per il quale è stato previsto un mantenimento diretto stante la pressoché paritaria sua presenza presso ciascun genitore.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo adottato dall'intestato Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati nell'anno 2013.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo
- 3 - interesse morale nonché materiale e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio ad Ancona il 15/06/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 75, parte 2, serie C dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/XII/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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