Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione:
a) provvede al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale dell'Osservatorio;
b) stabilisce le direttive generali per lo sviluppo dell'attivita' e per il funzionamento dell'Osservatorio;
c) delibera i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;
d) delibera circa l'assunzione, l'avanzamento e la cessazione dal servizio del personale;
e) approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione.
Per gli affari di ordinaria amministrazione il Consiglio puo' delegare alcuni dei suoi poteri ad una Giunta amministrativa nominata nel proprio seno e composta di non piu' di tre membri, compreso fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.
La designazione dei membri sopraindicati e la determinazione degli affari demandati alla competenza della Giunta amministrativa e' fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno finanziario.
Le deliberazioni comportanti variazioni patrimoniali vengono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
I provvedimenti di cui alla lettera d) devono essere adottati con l'osservanza delle nomine contenute nel regolamento organico di cui al successivo art. 10.
Il Consiglio di amministrazione:
a) provvede al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale dell'Osservatorio;
b) stabilisce le direttive generali per lo sviluppo dell'attivita' e per il funzionamento dell'Osservatorio;
c) delibera i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;
d) delibera circa l'assunzione, l'avanzamento e la cessazione dal servizio del personale;
e) approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione.
Per gli affari di ordinaria amministrazione il Consiglio puo' delegare alcuni dei suoi poteri ad una Giunta amministrativa nominata nel proprio seno e composta di non piu' di tre membri, compreso fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.
La designazione dei membri sopraindicati e la determinazione degli affari demandati alla competenza della Giunta amministrativa e' fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno finanziario.
Le deliberazioni comportanti variazioni patrimoniali vengono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
I provvedimenti di cui alla lettera d) devono essere adottati con l'osservanza delle nomine contenute nel regolamento organico di cui al successivo art. 10.