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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3402/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario ON PI Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
NT NI nella qualità di Amministratore Unico di CP_1
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Forti Sergio n. 23,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Marra
RECLAMANTE
E
GIUDIZIALE (n. 375/2025 CP_2 Controparte_3
Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t. Avv. Maria Antonietta Tanico, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa della Cortiglia
RECLAMATA
E
AVV. (C.F. ) e AVV. Controparte_4 C.F._1 CP_5
(C.F. ), rappresentati e difesi da sé medesimi ex art.
[...] C.F._2
96 c.p.c.
r.g. n. 3402/2025 1 RECLAMATI
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le declaratorie di ragione e di legge, in accoglimento del proposto reclamo in via principale revocare l'impugnata sentenza n. 443 del 21-22 maggio 2025 emessa dal Tribunale di
Roma a definizione del procedimento unitario rubricato al n. 330-1 R.G. V.G. per tutti i motivi esposti nel presente atto e per quelli che, in ogni caso, saranno meglio rilevati anche d'Ufficio e, conseguentemente, porre a carico degli istanti spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che sarà liquidato al Curatore;
condannare gli istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale alla rifusione delle spese e del compenso professionale, oltre accessori di legge, del presente giudizio e di quelle relative all'instaurato procedimento di liquidazione giudiziale”.
RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta,
- rigettare il reclamo proposto dal sig. ON PI in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
RECLAMATI AVV.TI E “Voglia l'Ill.ma Intesta Autorità CP_4 CP_5
Giudiziaria, valutata la propria competenza per valore, materia e territorio, ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni istanza avversaria anche istruttoria,
In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità del reclamo ex art. 51 CCII proposto da per violazione dell'ordine di produzione documentale impartito dal CP_1
Tribunale di Roma con sentenza n. 443/2025 e per mancato deposito di documenti
r.g. n. 3402/2025 2 essenziali alla Corte di Appello per valutare l'assetto economico-finanziario della società reclamante.
Nel merito, in via principale: rigettare il reclamo perché infondato in fatto e in diritto
e conseguentemente confermare integralmente il decreto e la Sentenza n. 443/2025 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Roma perché conformi alla normativa vigente, alla documentazione versata in atti e alla reale situazione patrimoniale e processuale della Controparte_1
In via istruttoria: ci si associa all'istanza avversaria di acquisizione d'ufficio del fascicolo RG n. 330/2025 del Tribunale di Roma e ci si oppone all'eventuale richiesta di
Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto i debiti elencati nell'estratto AdE-
Riscossione perchè manifestamente esplorativa e perché la società reclamante non può demandare all'Ausiliario Tecnico della Corte di Appello l'attività istruttoria che ha deliberatamente omesso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. PI ON nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di ha proposto tempestivo reclamo avverso la Controparte_1
sentenza n. 443/2025 del Tribunale di Roma (intestata “Decreto” per mero refuso), pubblicata il 22.05.2025, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca in ragione:
(i) della carenza di legittimazione attiva dei creditori istanti Avv.ti CP_4
e per la nullità dell'atto di cessione dei crediti, che era stato
[...] CP_5
effettuato dall'amministratore del senza Controparte_6
l'autorizzazione assembleare, necessaria trattandosi di atto di straordinaria amministrazione;
(ii) del possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, in quanto dall'estratto riepilogativo delle cartelle di pagamento e degli avvisi tributari trasmesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 42 CCII andrebbero espunti dall'importo complessivo (Euro 767.476,84) i debiti r.g. n. 3402/2025 3 prescritti, con conseguente riduzione della debitoria fiscale ad un importo inferiore ad Euro 30.000 e mancato superamento delle soglie, anche in considerazione del fatto che lo stesso tribunale aveva riconosciuto che la società aveva un attivo patrimoniale di circa 33.000 Euro e negli ultimi tre esercizi non aveva prodotto ricavi.
2. In data 05.09.2025 si sono tempestivamente costituiti i creditori istanti
Avv.ti e i quali hanno eccepito l'improcedibilità Controparte_4 CP_5
del reclamo per violazione dell'ordine di produzione documentale impartito dal Tribunale di Roma con la sentenza impugnata e nel merito ne hanno invocato il rigetto, rilevando che non era necessaria per la cessione dei crediti di cui sono divenuti titolari l'autorizzazione dell'assemblea del condominio, trattandosi della cessione di crediti certi, liquidi ed esigibili e di un atto di ordinaria amministrazione, e osservando come le allegazioni svolte in merito alla debitoria tributaria non siano pertinenti all'attuale scenario normativo che valorizza anche ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza il ruolo della documentazione fiscale e come la ricostruzione contabile proposta sia inaffidabile e non documentalmente fondata, tenuto conto peraltro dell'entità, di molto superiore ad Euro 30.000, dei soli debiti derivanti dai provvedimenti giudiziari che hanno accertato la soccombenza di e che non sono CP_1
stati se non in minima parte eseguiti.
3. In data 23.09.2025 si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale di che ha invocato il rigetto del reclamo, rilevando quanto Controparte_1
all'eccepita carenza di legittimazione dei creditori istanti che l'atto di cessione dei crediti costitutiva attuazione di pregressi accordi conclusi con il che prevedevano la corresponsione in favore degli Avv.ti e CP_6 CP_4
dell'importo che sarebbe stato liquidato a titolo di spese legali e quanto al CP_5
possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore che la debitrice nell'anno 2019 aveva presentato istanza di definizione agevolata dei debiti portati dalle cartelle di cui sopra, poi accolta, e che ciò integra una ricognizione di debito idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire che in seguito possa essere eccepita l'esigibilità di detti debiti, senza considerare il fatto che medio tempore aveva avuto luogo l'udienza di verifica delle domande tempestive r.g. n. 3402/2025 4 di ammissione al passivo, in esito alla quale erano stati ammessi al passivo della liquidazione giudiziale crediti per complessivi € 597.226,44.
4. Il reclamo non è fondato e deve essere respinto.
In via preliminare, deve escludersi che la mancata ottemperanza all'ordine impartito dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 comma 3 lett. c) CCII (“ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi , IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non eseguito a norma dell'articolo 39”) comporti l'improcedibilità del reclamo, così come opinato dai creditori istanti.
Nessuna sanzione processuale, tanto meno l'improcedibilità, è prevista dal già menzionato art. 49 CCII o da altre norme del Codice in caso di mancata esecuzione dell'ordine di cui sopra. Tenuto conto che questa peculiare sanzione processuale, che di regola colpisce un comportamento omissivo (l'omesso compimento di un atto di impulso del giudizio) e costituisce ragione ostativa dell'esame dell'atto introduttivo del giudizio, è riferita ad ipotesi tassative indicate dalla legge, appare evidente che la mancata previsione di tale sanzione ne esclude la ricorrenza nell'ipotesi indicata dai creditori reclamati.
5. Le doglianze mosse dal reclamante in ordine alla legittimazione dei creditori istanti non hanno fondamento.
Esse si fondano sull'ipotizzata carenza di autorizzazione assembleare alla stipula dell'accordo, denominato “Accordo di azione diretta”, con il quale l'amministratore p.t. del aveva riconosciuto agli Controparte_6
avvocati e il diritto di agire giudizialmente e direttamente, CP_4 CP_5
disgiuntamente e/o congiuntamente tra loro, nei confronti della Controparte_1
per il recupero delle spese legali liquidate in favore dello stesso CP_6
dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari e dalla Corte di
Cassazione in due giudizi.
Senonché, come ha correttamente rilevato la curatela, il richiamato accordo è meramente esecutivo di precedenti pattuizioni, del tutto lecite, concluse tra il e i due legali all'atto del conferimento degli incarichi professionali, CP_6
r.g. n. 3402/2025 5 in ordine alle quali il reclamante non ha formulato alcun tipo di censura.
Nell'occasione, il di BI e gli avvocati e Controparte_6 CP_4 CP_5
riguardo al giudizio di appello instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di
Cagliari Sezione distaccata di Sassari (RG 146/2021) si erano accordati nel senso di riconoscere ai due legali, oltre al compenso pattuito, ”anche tutti gli importi con cui verrà condannato controparte a titolo di rimborso spese del Giudizio”, mentre il e l'avvocato relativamente al giudizio di cassazione CP_6 CP_5
(RG 9278/2023) avevano stabilito che, sempre in aggiunta rispetto all'onorario concordato, “l'eventuale importo liquidato giudizialmente sarà riconosciuto a favore dell'avvocato. L'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima”.
6. L'affermato possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII poggia su una ricostruzione dell'estratto riepilogativo delle cartelle di pagamento e degli avvisi tributari trasmesso da
Agenzia delle Entrate al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 42 CP_7
CCII atta ad individuare le esposizioni debitorie per le quali sarebbe maturata la prescrizione. In particolare, sono state considerate le date di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti impositivi e, ove mancava la data di notifica, l'anno desumibile dal numero identificativo delle cartelle e si è tenuto conto di un periodo decennale di prescrizione per gli atti che vedevano come creditore l'amministrazione finanziaria e di un periodo quinquennale di prescrizione per i tributi locali e i diritti camerali.
La prospettazione di parte reclamante, che conduce a ritenere prescritte la quasi totalità delle poste e a considerare esigibili importi di poco superiori ai
13.000 Euro, cozza tuttavia con il rilievo che la risulta aver Controparte_1
presentato in data 31.07.2019 istanza di definizione agevolata dei ruoli (prot. n.
W-2019073101532628), poi accolta dall'Agenzia delle Entrate di Sassari. Ora, come ha ben evidenziato la curatela reclamata, la presentazione di un'istanza di rateizzazione del debito tributario integra un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalle scadenze delle singole rate (v. Cass., 12 dicembre 2024, n. 32030, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 15 luglio 2021, n.
20260; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass., 29
r.g. n. 3402/2025 6 dicembre 2015, n. 26013). Ne consegue l'assoluta inattendibilità dei calcoli effettuati dal reclamante, che non hanno tenuto conto dell'avvenuta presentazione della domanda di rottamazione.
Ma vi è di più. La curatela reclamata ha documentato che si è già tenuta l'udienza di verifica del passivo della liquidazione giudiziale di CP_1
in esito alla quale sono stati ammessi al passivo crediti sorti anteriormente
[...]
all'apertura della procedura per un importo complessivo di € 597.226,44. Le risultanze dello stato passivo, al pari della relazione informativa del curatore, costituiscono, come è noto, elementi da cui desumere la sussistenza dei requisiti di fallibilità, in particolare di quello di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n. 3) (v.
Cass. n. 29472/2022). L'indebitamento complessivo superiore a 500.000 Euro è infatti requisito che deve sussistere anche al tempo della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 2 comma 1 lett. d) n. 3 CCII, avendo esso “il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio” (v. Cass. n.
21188/2021, Cass. n. 3158/2018).
7. La sussistenza dello stato di insolvenza di non solo non è stato CP_1
minimamente posto in discussione ma è stato anzi espressamente riconosciuto dal reclamante, il quale ha riferito che la società è inattiva dal 2010, non ha più dipendenti a far data dal 2011, non è proprietaria di alcun bene immobile o bene mobile registrato né è titolare di partecipazioni sociali. Del resto, risulta dalla visura storica in atti che la non ha depositato nel registro delle CP_1
imprese i bilanci di esercizio successivi al 2015.
8. Il reclamo deve essere pertanto respinto e il reclamante deve essere condannato a rifondere le spese di lite anticipate dalle parti reclamate, che liquida come indicato in dispositivo, facendo applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022. Deve tenersi conto al riguardo che la curatela della liquidazione giudiziale di è stata ammessa al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/2002 giusto decreto del Giudice Delegato della Procedura del 20.09.2025.
r.g. n. 3402/2025 7 Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna il reclamante al pagamento in favore dell'Erario e degli avvocati e delle spese di lite anticipate da Controparte_4 CP_5
questi ultimi e dalla curatela, che liquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario e in Euro 4.070,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, in favore degli Avv.ti e . CP_4 CP_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
07.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario ON PI
r.g. n. 3402/2025 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario ON PI Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
NT NI nella qualità di Amministratore Unico di CP_1
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Forti Sergio n. 23,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Marra
RECLAMANTE
E
GIUDIZIALE (n. 375/2025 CP_2 Controparte_3
Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t. Avv. Maria Antonietta Tanico, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa della Cortiglia
RECLAMATA
E
AVV. (C.F. ) e AVV. Controparte_4 C.F._1 CP_5
(C.F. ), rappresentati e difesi da sé medesimi ex art.
[...] C.F._2
96 c.p.c.
r.g. n. 3402/2025 1 RECLAMATI
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le declaratorie di ragione e di legge, in accoglimento del proposto reclamo in via principale revocare l'impugnata sentenza n. 443 del 21-22 maggio 2025 emessa dal Tribunale di
Roma a definizione del procedimento unitario rubricato al n. 330-1 R.G. V.G. per tutti i motivi esposti nel presente atto e per quelli che, in ogni caso, saranno meglio rilevati anche d'Ufficio e, conseguentemente, porre a carico degli istanti spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che sarà liquidato al Curatore;
condannare gli istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale alla rifusione delle spese e del compenso professionale, oltre accessori di legge, del presente giudizio e di quelle relative all'instaurato procedimento di liquidazione giudiziale”.
RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta,
- rigettare il reclamo proposto dal sig. ON PI in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
RECLAMATI AVV.TI E “Voglia l'Ill.ma Intesta Autorità CP_4 CP_5
Giudiziaria, valutata la propria competenza per valore, materia e territorio, ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni istanza avversaria anche istruttoria,
In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità del reclamo ex art. 51 CCII proposto da per violazione dell'ordine di produzione documentale impartito dal CP_1
Tribunale di Roma con sentenza n. 443/2025 e per mancato deposito di documenti
r.g. n. 3402/2025 2 essenziali alla Corte di Appello per valutare l'assetto economico-finanziario della società reclamante.
Nel merito, in via principale: rigettare il reclamo perché infondato in fatto e in diritto
e conseguentemente confermare integralmente il decreto e la Sentenza n. 443/2025 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Roma perché conformi alla normativa vigente, alla documentazione versata in atti e alla reale situazione patrimoniale e processuale della Controparte_1
In via istruttoria: ci si associa all'istanza avversaria di acquisizione d'ufficio del fascicolo RG n. 330/2025 del Tribunale di Roma e ci si oppone all'eventuale richiesta di
Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto i debiti elencati nell'estratto AdE-
Riscossione perchè manifestamente esplorativa e perché la società reclamante non può demandare all'Ausiliario Tecnico della Corte di Appello l'attività istruttoria che ha deliberatamente omesso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. PI ON nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di ha proposto tempestivo reclamo avverso la Controparte_1
sentenza n. 443/2025 del Tribunale di Roma (intestata “Decreto” per mero refuso), pubblicata il 22.05.2025, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca in ragione:
(i) della carenza di legittimazione attiva dei creditori istanti Avv.ti CP_4
e per la nullità dell'atto di cessione dei crediti, che era stato
[...] CP_5
effettuato dall'amministratore del senza Controparte_6
l'autorizzazione assembleare, necessaria trattandosi di atto di straordinaria amministrazione;
(ii) del possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, in quanto dall'estratto riepilogativo delle cartelle di pagamento e degli avvisi tributari trasmesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 42 CCII andrebbero espunti dall'importo complessivo (Euro 767.476,84) i debiti r.g. n. 3402/2025 3 prescritti, con conseguente riduzione della debitoria fiscale ad un importo inferiore ad Euro 30.000 e mancato superamento delle soglie, anche in considerazione del fatto che lo stesso tribunale aveva riconosciuto che la società aveva un attivo patrimoniale di circa 33.000 Euro e negli ultimi tre esercizi non aveva prodotto ricavi.
2. In data 05.09.2025 si sono tempestivamente costituiti i creditori istanti
Avv.ti e i quali hanno eccepito l'improcedibilità Controparte_4 CP_5
del reclamo per violazione dell'ordine di produzione documentale impartito dal Tribunale di Roma con la sentenza impugnata e nel merito ne hanno invocato il rigetto, rilevando che non era necessaria per la cessione dei crediti di cui sono divenuti titolari l'autorizzazione dell'assemblea del condominio, trattandosi della cessione di crediti certi, liquidi ed esigibili e di un atto di ordinaria amministrazione, e osservando come le allegazioni svolte in merito alla debitoria tributaria non siano pertinenti all'attuale scenario normativo che valorizza anche ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza il ruolo della documentazione fiscale e come la ricostruzione contabile proposta sia inaffidabile e non documentalmente fondata, tenuto conto peraltro dell'entità, di molto superiore ad Euro 30.000, dei soli debiti derivanti dai provvedimenti giudiziari che hanno accertato la soccombenza di e che non sono CP_1
stati se non in minima parte eseguiti.
3. In data 23.09.2025 si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale di che ha invocato il rigetto del reclamo, rilevando quanto Controparte_1
all'eccepita carenza di legittimazione dei creditori istanti che l'atto di cessione dei crediti costitutiva attuazione di pregressi accordi conclusi con il che prevedevano la corresponsione in favore degli Avv.ti e CP_6 CP_4
dell'importo che sarebbe stato liquidato a titolo di spese legali e quanto al CP_5
possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore che la debitrice nell'anno 2019 aveva presentato istanza di definizione agevolata dei debiti portati dalle cartelle di cui sopra, poi accolta, e che ciò integra una ricognizione di debito idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire che in seguito possa essere eccepita l'esigibilità di detti debiti, senza considerare il fatto che medio tempore aveva avuto luogo l'udienza di verifica delle domande tempestive r.g. n. 3402/2025 4 di ammissione al passivo, in esito alla quale erano stati ammessi al passivo della liquidazione giudiziale crediti per complessivi € 597.226,44.
4. Il reclamo non è fondato e deve essere respinto.
In via preliminare, deve escludersi che la mancata ottemperanza all'ordine impartito dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 comma 3 lett. c) CCII (“ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi , IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non eseguito a norma dell'articolo 39”) comporti l'improcedibilità del reclamo, così come opinato dai creditori istanti.
Nessuna sanzione processuale, tanto meno l'improcedibilità, è prevista dal già menzionato art. 49 CCII o da altre norme del Codice in caso di mancata esecuzione dell'ordine di cui sopra. Tenuto conto che questa peculiare sanzione processuale, che di regola colpisce un comportamento omissivo (l'omesso compimento di un atto di impulso del giudizio) e costituisce ragione ostativa dell'esame dell'atto introduttivo del giudizio, è riferita ad ipotesi tassative indicate dalla legge, appare evidente che la mancata previsione di tale sanzione ne esclude la ricorrenza nell'ipotesi indicata dai creditori reclamati.
5. Le doglianze mosse dal reclamante in ordine alla legittimazione dei creditori istanti non hanno fondamento.
Esse si fondano sull'ipotizzata carenza di autorizzazione assembleare alla stipula dell'accordo, denominato “Accordo di azione diretta”, con il quale l'amministratore p.t. del aveva riconosciuto agli Controparte_6
avvocati e il diritto di agire giudizialmente e direttamente, CP_4 CP_5
disgiuntamente e/o congiuntamente tra loro, nei confronti della Controparte_1
per il recupero delle spese legali liquidate in favore dello stesso CP_6
dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari e dalla Corte di
Cassazione in due giudizi.
Senonché, come ha correttamente rilevato la curatela, il richiamato accordo è meramente esecutivo di precedenti pattuizioni, del tutto lecite, concluse tra il e i due legali all'atto del conferimento degli incarichi professionali, CP_6
r.g. n. 3402/2025 5 in ordine alle quali il reclamante non ha formulato alcun tipo di censura.
Nell'occasione, il di BI e gli avvocati e Controparte_6 CP_4 CP_5
riguardo al giudizio di appello instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di
Cagliari Sezione distaccata di Sassari (RG 146/2021) si erano accordati nel senso di riconoscere ai due legali, oltre al compenso pattuito, ”anche tutti gli importi con cui verrà condannato controparte a titolo di rimborso spese del Giudizio”, mentre il e l'avvocato relativamente al giudizio di cassazione CP_6 CP_5
(RG 9278/2023) avevano stabilito che, sempre in aggiunta rispetto all'onorario concordato, “l'eventuale importo liquidato giudizialmente sarà riconosciuto a favore dell'avvocato. L'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima”.
6. L'affermato possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII poggia su una ricostruzione dell'estratto riepilogativo delle cartelle di pagamento e degli avvisi tributari trasmesso da
Agenzia delle Entrate al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 42 CP_7
CCII atta ad individuare le esposizioni debitorie per le quali sarebbe maturata la prescrizione. In particolare, sono state considerate le date di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti impositivi e, ove mancava la data di notifica, l'anno desumibile dal numero identificativo delle cartelle e si è tenuto conto di un periodo decennale di prescrizione per gli atti che vedevano come creditore l'amministrazione finanziaria e di un periodo quinquennale di prescrizione per i tributi locali e i diritti camerali.
La prospettazione di parte reclamante, che conduce a ritenere prescritte la quasi totalità delle poste e a considerare esigibili importi di poco superiori ai
13.000 Euro, cozza tuttavia con il rilievo che la risulta aver Controparte_1
presentato in data 31.07.2019 istanza di definizione agevolata dei ruoli (prot. n.
W-2019073101532628), poi accolta dall'Agenzia delle Entrate di Sassari. Ora, come ha ben evidenziato la curatela reclamata, la presentazione di un'istanza di rateizzazione del debito tributario integra un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalle scadenze delle singole rate (v. Cass., 12 dicembre 2024, n. 32030, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 15 luglio 2021, n.
20260; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass., 29
r.g. n. 3402/2025 6 dicembre 2015, n. 26013). Ne consegue l'assoluta inattendibilità dei calcoli effettuati dal reclamante, che non hanno tenuto conto dell'avvenuta presentazione della domanda di rottamazione.
Ma vi è di più. La curatela reclamata ha documentato che si è già tenuta l'udienza di verifica del passivo della liquidazione giudiziale di CP_1
in esito alla quale sono stati ammessi al passivo crediti sorti anteriormente
[...]
all'apertura della procedura per un importo complessivo di € 597.226,44. Le risultanze dello stato passivo, al pari della relazione informativa del curatore, costituiscono, come è noto, elementi da cui desumere la sussistenza dei requisiti di fallibilità, in particolare di quello di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n. 3) (v.
Cass. n. 29472/2022). L'indebitamento complessivo superiore a 500.000 Euro è infatti requisito che deve sussistere anche al tempo della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 2 comma 1 lett. d) n. 3 CCII, avendo esso “il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio” (v. Cass. n.
21188/2021, Cass. n. 3158/2018).
7. La sussistenza dello stato di insolvenza di non solo non è stato CP_1
minimamente posto in discussione ma è stato anzi espressamente riconosciuto dal reclamante, il quale ha riferito che la società è inattiva dal 2010, non ha più dipendenti a far data dal 2011, non è proprietaria di alcun bene immobile o bene mobile registrato né è titolare di partecipazioni sociali. Del resto, risulta dalla visura storica in atti che la non ha depositato nel registro delle CP_1
imprese i bilanci di esercizio successivi al 2015.
8. Il reclamo deve essere pertanto respinto e il reclamante deve essere condannato a rifondere le spese di lite anticipate dalle parti reclamate, che liquida come indicato in dispositivo, facendo applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022. Deve tenersi conto al riguardo che la curatela della liquidazione giudiziale di è stata ammessa al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/2002 giusto decreto del Giudice Delegato della Procedura del 20.09.2025.
r.g. n. 3402/2025 7 Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna il reclamante al pagamento in favore dell'Erario e degli avvocati e delle spese di lite anticipate da Controparte_4 CP_5
questi ultimi e dalla curatela, che liquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario e in Euro 4.070,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, in favore degli Avv.ti e . CP_4 CP_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
07.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario ON PI
r.g. n. 3402/2025 8