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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7058 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17287/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Paoletti Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 6.05.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le risultanze della consulenza medica espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e dell'art. 3,
comma 3, legge 104/1992 dalla data della domanda amministrativa
(30.11.2022). L' , nonostante la notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio, talché CP_2
si è proceduto nella sua contumacia.
Istruita mediante rinnovo della consulenza medica, all'udienza del 17 giugno
2025 la causa è stata decisa mediante lettura e deposito di motivazione contestuale.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico in Persona_1
cui versa la ricorrente è di entità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 a far data dal maggio 2023.
Per quanto invece riguarda lo status di disabilità grave, il riconoscimento deve essere effettuato dalla data della domanda amministrativa conformemente alle risultanze della perizia espletata in fase di ATP.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Il ricorso può pertanto trovare accoglimento nei limiti sopra spiegati.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, per disporre la compensazione per
½ delle spese di lite, mentre l' deve essere condannato al pagamento, in CP_2
favore della ricorrente, del residuo ½ che si liquida in dispositivo. Con
distrazione in favore del procuratore Avv. Paoletti dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
2 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 17287/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie ex art. 3, comma 3, legge Parte_1
104/1992 e s.m.i. dalla data della domanda (30.11.2022) nonché delle condizioni sanitarie per usufruire della indennità di accompagnamento dal maggio 2023;
-compensa per ½ le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della ricorrente, del residuo ½ che liquida in € 2164,00 oltre IVA, CPA
e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 17 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17287/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Paoletti Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 6.05.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le risultanze della consulenza medica espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e dell'art. 3,
comma 3, legge 104/1992 dalla data della domanda amministrativa
(30.11.2022). L' , nonostante la notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio, talché CP_2
si è proceduto nella sua contumacia.
Istruita mediante rinnovo della consulenza medica, all'udienza del 17 giugno
2025 la causa è stata decisa mediante lettura e deposito di motivazione contestuale.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico in Persona_1
cui versa la ricorrente è di entità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 a far data dal maggio 2023.
Per quanto invece riguarda lo status di disabilità grave, il riconoscimento deve essere effettuato dalla data della domanda amministrativa conformemente alle risultanze della perizia espletata in fase di ATP.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Il ricorso può pertanto trovare accoglimento nei limiti sopra spiegati.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, per disporre la compensazione per
½ delle spese di lite, mentre l' deve essere condannato al pagamento, in CP_2
favore della ricorrente, del residuo ½ che si liquida in dispositivo. Con
distrazione in favore del procuratore Avv. Paoletti dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
2 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 17287/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie ex art. 3, comma 3, legge Parte_1
104/1992 e s.m.i. dalla data della domanda (30.11.2022) nonché delle condizioni sanitarie per usufruire della indennità di accompagnamento dal maggio 2023;
-compensa per ½ le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della ricorrente, del residuo ½ che liquida in € 2164,00 oltre IVA, CPA
e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 17 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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