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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 104 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano, 18, presso gli Avv.ti P.IVA_2
NC MU OM e VI RI, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. in Roma, lì 23/01/2023, Persona_1 rep. 37590, raccolta n. 7131 appellante e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Calabrò, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello presso il cui indirizzo di p.ee.c. è elettivamente domiciliato appellata e
Controparte_2
appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < in parziale riforma della sentenza n. 59/2024 del 18.01.2024, resa nel procedimento di RG n. 2002/2022, depositata e pubblicata in data 18/01/2024, notificata al procuratore costituito in data 22/01/2024, 5 del Giudice del lavoro di Pt_1
Catanzaro, riconosciute le ragioni dell' , rigettare l'opposizione proposta dalla Pt_1 ricorrente di primo grado con riferimento ai crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 33020160000626759000, n. 33020160002181018000 e n. 33020170000951474000, in quanto inammissibile ovvero infondata, dichiarando esistenti ed esigibili i crediti contributivi ivi riportati;
in via subordinata, salvo gravame, condannare comunque il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>; per : <… dichiarare: la carenza di legittimazione e/o la Controparte_1 estraneità dell' ai fatti contestati, per i motivi meglio espressi in narrativa. Ed in CP_1 caso di mancato accoglimento delle superiori assorbenti deduzioni, di voler dichiarare la domanda infondata in fatto e diritto>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, premesso di essere stata destinataria dell'intimazione di pagamento n. Controparte_2
03020219000575260/000, notificatale in data 11.03.2022 dall' Controparte_1
, con cui l'ente ha richiesto, per conto dell' il pagamento di contributi
[...] Pt_1 non versati, ha proposto opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
1) n. 33020120000791750000, notificato il 29.05.2012, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 4.598,11) per annualità 2010 e 2011;
2) n. 33020120002473838000, notificato il 06.02.2013, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.379,84) per annualità 2011/2012;
3) n. 33020130000722686000, notificato il 19.04.2013, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 1.223,73) per annualità 2012;
4) n. 33020130001755701000, notificato il 10.01.2014, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.420,87) per annualità 2012;
Pag. 2 di 6 5) n. 33020140001727574000, notificato il 23.10.2014, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.441,41) per annualità 2013; 2
6) n. 33020140003008045000, notificato il 10.02.2015, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.465,69) per annualità 2014;
7) n. 33020150000769253000, notificato il 28.10.2015, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.414,30) per annualità 2014;
8) n. 33020160000626759000, notificato il 13.05.2016, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.369,42) per annualità 2015;
9) n. 33020160002181018000, notificato il 21.11.2016, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.318,09) per annualità 2015;
10) n. 33020170000951474000, notificato il 29.09.2017, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 4.572,85) per annualità 2016.
Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, nonché la prescrizione dei relativi crediti, maturata successivamente alla formazione dei titoli non opposti.
§2.1
Il Tribunale, nel contraddittorio con e , “1) accoglie per Pt_1 Controparte_1 quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto: dichiara prescritti i crediti indicati nei seguenti titoli: n. 33020120000791750000, n. 33020120002473838000, n. 33020130000722686000, n. 33020130001755701000, n. 33020140001727574000, n. 33020140003008045000, n. 33020150000769253000 e n. 33020160000626759000; per l'effetto, annulla l'iscrizione al ruolo cui si riferiscono i suddetti avvisi di addebito;
2) rigetta l'opposizione relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160002181018000 e n. 33020170000951474000; 3) compensa tra le parti le spese di lite”.
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…tutti gli impugnati avvisi di addebito risultano regolarmente notificati a parte ricorrente. Ciò chiarito, con riguardo agli avvisi di addebito indicati ai superiori numeri da 1) a 8), notificati all'interessata da parte dell' in epoca anteriore al 13.05.2016 - Pt_1 essendo stato notificato in data 13.05.2016 l'avviso di addebito indicato al n. 8 di tale elencazione - si rileva che, dopo siffatta notifica del 13.05.2016, l'agente della
Pag. 3 di 6 riscossione non ha posto in essere nei confronti di parte opponente idonei atti conservativi e/o esecutivi che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio prima di notificarle, in data 11.03.2022, l'intimazione di pagamento contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio. Sul punto, è solo il caso di osservare che l'unico atto interruttivo prodotto da ritualmente notificato a parte ricorrente è la comunicazione preventiva di CP_3 iscrizione ipotecaria notificata il 12.01.2014 (infatti la relata di notifica del 29.03.2016 afferisce ad un atto non individuato, laddove per gli ulteriori atti di interruttivi esibiti non vi è prova della loro rituale notifica a parte ricorrente). Viceversa, con riguardo agli avvisi di addebito indicati ai superiori nn. 9) e 10), rispettivamente notificati il 21.11.2016 ed il 29.09.2017, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti ivi indicati. Infatti, quanto alla esistenza ed esigibilità dei suddetti crediti, deve considerarsi il periodo di sospensione legale della prescrizione per complessivi giorni 311, ai sensi degli artt. 37 D. L. n. 18/2020 e 11 D. L. n. 183/2020 (secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi nei periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni), sicché non risulta decorso un quinquennio tra la notifica di siffatti avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento opposta (effettuata il 12.03.2022). In conclusione, la pretesa dell'ente impositore risulta fondata soltanto con riguardo ai crediti contributivi indicati negli avvisi di addebito n. 33020160002181018000 e n. 33020170000951474000, con conseguente obbligo del contribuente al pagamento dei relativi importi. Alla luce di quanto esposto, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti indicati negli ava sopra elencati ai superiori nn. da 1) a 8), con assorbimento di ogni ulteriore profilo 4 5 controverso. Conseguentemente, l'iscrizione a ruolo cui si riferiscono gli avvisi di addebito con i quali quei crediti erano stati azionati deve essere annullata. L'opposizione va invece rigettata relativamente agli avvisi di addebito elencati ai nn. 9) e 10), dovendo ritenersi esistenti ed esigibili i crediti contributivi ivi riportati. L'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello dall' limitatamente all'avviso di addebito n. Pt_1
33020160000626759000, notificato il 13/05/2016, lamentando l'erroneità della declaratoria di prescrizione perché il suddetto avviso “… risulta essere stato notificato in data 13/05/2016. La predetta circostanza è stata positivamente accertata dal giudice di prime cure e, in ogni caso, è stata documentalmente provata dall' con il deposito Pt_1 dell'avviso di addebito e dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata r.r. di notifica. Ed ancora, circostanza accertata dal giudicante e riconosciuta in ricorso, è l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, portante anche l'ava in questione, avvenuta in data 11/03/2022. Sennonché, nonostante le acclarate predette circostanze e pur dando atto in sentenza dell'applicazione al caso di specie della sospensione dei termini di prescrizione, disposta dell'art. 37 dl n. 18/2020 e s.m.i e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, per un totale di giorni 311, il giudice di prime
Pag. 4 di 6 cure ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, anche con riferimento al predetto avviso di l'avviso di addebito n. 33020160000626759000 notificato in data 13/05/2016”.
§3.1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. , invece, non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità Controparte_2 della notifica del ricorso in appello.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, la data, per come documentata, della notifica dell'unico avviso di addebito cui l'impugnazione è riferita è quella del 13.5.2016, sicché il termine quinquennale scadeva il 13 maggio 2021; detto termine è rimasto sospeso per 311 giorni ai sensi dell'art. 37 D.L. n. 18/2020 e s.m.i e dell'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.
Tuttavia, computando i 311 giorni di sospensione, si arriva al 18.2.2022; ora, la notifica dell'intimazione di pagamento è stata fatta in data 11.03.2022, quando era già spirato anche il termine sospeso.
§5
In virtù delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Attesa la contumacia della parte vittoriosa, non vi sono spese di lite su cui delibare, posto che, peraltro, vanno compensate quelle tra e , Pt_1 Controparte_4 attesa l'identità di posizione con la parte appellante e per essere stato l'agente incaricato della riscossione convenuto solo in virtù del litisconsorzio processuale creatosi a seguito dell'avocazione in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1 depositato in data 26 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 59/24, resa in data 18 gennaio 2024, così provvede: rigetta l'appello; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite tra e Pt_1 CP_2
;
[...]
compensa le spese del grado di lite tra e;
Pt_1 Controparte_1
Pag. 5 di 6 dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 104 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano, 18, presso gli Avv.ti P.IVA_2
NC MU OM e VI RI, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. in Roma, lì 23/01/2023, Persona_1 rep. 37590, raccolta n. 7131 appellante e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Calabrò, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello presso il cui indirizzo di p.ee.c. è elettivamente domiciliato appellata e
Controparte_2
appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < in parziale riforma della sentenza n. 59/2024 del 18.01.2024, resa nel procedimento di RG n. 2002/2022, depositata e pubblicata in data 18/01/2024, notificata al procuratore costituito in data 22/01/2024, 5 del Giudice del lavoro di Pt_1
Catanzaro, riconosciute le ragioni dell' , rigettare l'opposizione proposta dalla Pt_1 ricorrente di primo grado con riferimento ai crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 33020160000626759000, n. 33020160002181018000 e n. 33020170000951474000, in quanto inammissibile ovvero infondata, dichiarando esistenti ed esigibili i crediti contributivi ivi riportati;
in via subordinata, salvo gravame, condannare comunque il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>; per : <… dichiarare: la carenza di legittimazione e/o la Controparte_1 estraneità dell' ai fatti contestati, per i motivi meglio espressi in narrativa. Ed in CP_1 caso di mancato accoglimento delle superiori assorbenti deduzioni, di voler dichiarare la domanda infondata in fatto e diritto>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, premesso di essere stata destinataria dell'intimazione di pagamento n. Controparte_2
03020219000575260/000, notificatale in data 11.03.2022 dall' Controparte_1
, con cui l'ente ha richiesto, per conto dell' il pagamento di contributi
[...] Pt_1 non versati, ha proposto opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
1) n. 33020120000791750000, notificato il 29.05.2012, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 4.598,11) per annualità 2010 e 2011;
2) n. 33020120002473838000, notificato il 06.02.2013, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.379,84) per annualità 2011/2012;
3) n. 33020130000722686000, notificato il 19.04.2013, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 1.223,73) per annualità 2012;
4) n. 33020130001755701000, notificato il 10.01.2014, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.420,87) per annualità 2012;
Pag. 2 di 6 5) n. 33020140001727574000, notificato il 23.10.2014, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.441,41) per annualità 2013; 2
6) n. 33020140003008045000, notificato il 10.02.2015, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.465,69) per annualità 2014;
7) n. 33020150000769253000, notificato il 28.10.2015, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.414,30) per annualità 2014;
8) n. 33020160000626759000, notificato il 13.05.2016, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.369,42) per annualità 2015;
9) n. 33020160002181018000, notificato il 21.11.2016, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 2.318,09) per annualità 2015;
10) n. 33020170000951474000, notificato il 29.09.2017, relativa al mancato pagamento di contributi I.V.S. (somme aggiuntive, omesso versamento pari ad € 4.572,85) per annualità 2016.
Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, nonché la prescrizione dei relativi crediti, maturata successivamente alla formazione dei titoli non opposti.
§2.1
Il Tribunale, nel contraddittorio con e , “1) accoglie per Pt_1 Controparte_1 quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto: dichiara prescritti i crediti indicati nei seguenti titoli: n. 33020120000791750000, n. 33020120002473838000, n. 33020130000722686000, n. 33020130001755701000, n. 33020140001727574000, n. 33020140003008045000, n. 33020150000769253000 e n. 33020160000626759000; per l'effetto, annulla l'iscrizione al ruolo cui si riferiscono i suddetti avvisi di addebito;
2) rigetta l'opposizione relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160002181018000 e n. 33020170000951474000; 3) compensa tra le parti le spese di lite”.
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…tutti gli impugnati avvisi di addebito risultano regolarmente notificati a parte ricorrente. Ciò chiarito, con riguardo agli avvisi di addebito indicati ai superiori numeri da 1) a 8), notificati all'interessata da parte dell' in epoca anteriore al 13.05.2016 - Pt_1 essendo stato notificato in data 13.05.2016 l'avviso di addebito indicato al n. 8 di tale elencazione - si rileva che, dopo siffatta notifica del 13.05.2016, l'agente della
Pag. 3 di 6 riscossione non ha posto in essere nei confronti di parte opponente idonei atti conservativi e/o esecutivi che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio prima di notificarle, in data 11.03.2022, l'intimazione di pagamento contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio. Sul punto, è solo il caso di osservare che l'unico atto interruttivo prodotto da ritualmente notificato a parte ricorrente è la comunicazione preventiva di CP_3 iscrizione ipotecaria notificata il 12.01.2014 (infatti la relata di notifica del 29.03.2016 afferisce ad un atto non individuato, laddove per gli ulteriori atti di interruttivi esibiti non vi è prova della loro rituale notifica a parte ricorrente). Viceversa, con riguardo agli avvisi di addebito indicati ai superiori nn. 9) e 10), rispettivamente notificati il 21.11.2016 ed il 29.09.2017, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti ivi indicati. Infatti, quanto alla esistenza ed esigibilità dei suddetti crediti, deve considerarsi il periodo di sospensione legale della prescrizione per complessivi giorni 311, ai sensi degli artt. 37 D. L. n. 18/2020 e 11 D. L. n. 183/2020 (secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi nei periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni), sicché non risulta decorso un quinquennio tra la notifica di siffatti avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento opposta (effettuata il 12.03.2022). In conclusione, la pretesa dell'ente impositore risulta fondata soltanto con riguardo ai crediti contributivi indicati negli avvisi di addebito n. 33020160002181018000 e n. 33020170000951474000, con conseguente obbligo del contribuente al pagamento dei relativi importi. Alla luce di quanto esposto, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti indicati negli ava sopra elencati ai superiori nn. da 1) a 8), con assorbimento di ogni ulteriore profilo 4 5 controverso. Conseguentemente, l'iscrizione a ruolo cui si riferiscono gli avvisi di addebito con i quali quei crediti erano stati azionati deve essere annullata. L'opposizione va invece rigettata relativamente agli avvisi di addebito elencati ai nn. 9) e 10), dovendo ritenersi esistenti ed esigibili i crediti contributivi ivi riportati. L'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello dall' limitatamente all'avviso di addebito n. Pt_1
33020160000626759000, notificato il 13/05/2016, lamentando l'erroneità della declaratoria di prescrizione perché il suddetto avviso “… risulta essere stato notificato in data 13/05/2016. La predetta circostanza è stata positivamente accertata dal giudice di prime cure e, in ogni caso, è stata documentalmente provata dall' con il deposito Pt_1 dell'avviso di addebito e dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata r.r. di notifica. Ed ancora, circostanza accertata dal giudicante e riconosciuta in ricorso, è l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, portante anche l'ava in questione, avvenuta in data 11/03/2022. Sennonché, nonostante le acclarate predette circostanze e pur dando atto in sentenza dell'applicazione al caso di specie della sospensione dei termini di prescrizione, disposta dell'art. 37 dl n. 18/2020 e s.m.i e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, per un totale di giorni 311, il giudice di prime
Pag. 4 di 6 cure ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, anche con riferimento al predetto avviso di l'avviso di addebito n. 33020160000626759000 notificato in data 13/05/2016”.
§3.1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. , invece, non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità Controparte_2 della notifica del ricorso in appello.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, la data, per come documentata, della notifica dell'unico avviso di addebito cui l'impugnazione è riferita è quella del 13.5.2016, sicché il termine quinquennale scadeva il 13 maggio 2021; detto termine è rimasto sospeso per 311 giorni ai sensi dell'art. 37 D.L. n. 18/2020 e s.m.i e dell'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.
Tuttavia, computando i 311 giorni di sospensione, si arriva al 18.2.2022; ora, la notifica dell'intimazione di pagamento è stata fatta in data 11.03.2022, quando era già spirato anche il termine sospeso.
§5
In virtù delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Attesa la contumacia della parte vittoriosa, non vi sono spese di lite su cui delibare, posto che, peraltro, vanno compensate quelle tra e , Pt_1 Controparte_4 attesa l'identità di posizione con la parte appellante e per essere stato l'agente incaricato della riscossione convenuto solo in virtù del litisconsorzio processuale creatosi a seguito dell'avocazione in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1 depositato in data 26 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 59/24, resa in data 18 gennaio 2024, così provvede: rigetta l'appello; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite tra e Pt_1 CP_2
;
[...]
compensa le spese del grado di lite tra e;
Pt_1 Controparte_1
Pag. 5 di 6 dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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