Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 760/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti Angelo Fiore e Fiorenzo Morella, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento della malattia professionale, con menomazione nella misura del 12% e con diritto all'indennizzo del danno biologico, condannare l' a titolo di indennizzo per danno biologico, al pagamento della CP_1 somma di € 14.656,79 o, in subordine, della somma corrispondente al danno biologico non inferiore al 6% o a quello ritenuto di giustizia, da valutarsi anche a mezzo di C.T.U.; il tutto oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: respingere il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.3.2023, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato, in data 24.5.2022, denuncia di malattia professionale n. 372694
1
Riferiva che dette patologie le erano state diagnosticate con certificazione medica del
23.5.2022, redatta dal dott. . Persona_1
Deduceva di averle contratte a causa dell'attività, pesante ed usurante, svolta dapprima come coltivatrice diretta, dal 1988 al 2011, poi come collaboratrice familiare dal 2014 al 2020, ed infine come operatrice socio-assistenziale da agosto 2020 presso “La
Piramide Cooperativa Sociale Onlus” e, da agosto 2021, presso “Fatima Cooperativa
Sociale”.
Riferiva che lo svolgimento di dette attività ed il sollevamento dei pesi durante l'espletamento delle stesse avevano comportato continue sollecitazioni a carico del rachide e delle spalle, nonché vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue, esitate nelle patologie predette, accertate con esami strumentali e visite specialistiche.
Riferiva che il dott. Dr. , in qualità di c.t.p., aveva accertato un grado di Persona_1 menomazione complessivo del 12%, di cui 8% per la limitazione funzionale di entrambe le spalle e 4% per la patologia rachidea.
Lamentava che, alla scadenza dei 150 giorni dall'inoltro della domanda amministrativa, nonché alla data di presentazione del ricorso, l' non aveva CP_1 provveduto ad inviare alla ricorrente comunicazione alcuna.
Sosteneva di avere diritto alla rendita per inabilità, da corrispondere con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea, e riteneva che sarebbe stato onere dell'ente provare la genesi della malattia.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del Lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2 giudizio, contestando nel merito la fondatezza dell'avversa prospettazione.
Assumeva, preliminarmente, che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte a malattia professionale, per mancanza di prova di esposizione ad un rischio professionale potenzialmente inidoneo, per durata ed intensità, a causarle.
Precisava che la ricorrente si era limitato a produrre la certificazione medica sulla diagnosi della malattia, senza dimostrare la genesi della stessa.
Rappresentava che, trattandosi di malattia non tabellata, gravava sulla ricorrente l'onere probatorio, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed ai
2 principi introdotti dalle sentenze n. 179/88 e 207/88 della Corte Costituzionale.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento della malattia professionale.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel merito, al fine di stabilire se le patologie lamentate sono causalmente connessa con l'attività di lavoro indicata in ricorso, si è proceduto all'istruttoria orale invocata dalla ricorrente.
Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “Conosco la ricorrente ed il marito, che è un mio collega in quanto anch'egli fabbro, da circa CP_3 venti anni. La ricorrente si occupa della coltivazione di fondi siti in Sant'Angelo dei Lombardi. Ad oggi tale attività di lavoro agricolo la svolge sporadicamente in quanto si sta occupando di assistenza ad una persona anziana.
Non sono in grado di precisare periodi e tempistiche. Sono stato sui fondi in questione, ad esempio quando ho chiesto di preparare conserve di pomodoro. La ricorrente produce solo prodotti agricoli, tra cui fieno, grano e olive. Non so dire se abbia anche capi di bestiame. I fondi in questione sono siti in terreno collinare. La ricorrente utilizza mezzi agricoli tra cui un trattore. Lavora da sola e non ha operai. Non so dire se la ricorrente abbia lavorato anche presso delle cooperative. Tra i macchinari utilizzati, ho visto oltre al trattore anche la motozappa e la fresa. Non ho visto una mietitrebbia. Anzi preciso che la ricorrente utilizza una mietitrebbia prendendola a noleggio da terzi. Inoltre, l'ho vista utilizzare una falciatrice per il fieno. Per lo stoccaggio dei prodotti agricoli utilizza un garage adiacente all'abitazione come deposito. Il fieno viene custodisco all'aperto. Non ho mai visto la signora effettuare l'operazione di scarico in quanto non mi sono mai trovato sul posto. Ho visto che la signora coltivava anche ortaggi, tra cui i pomodori utilizzati per le conserve. Ho anche visto che personalmente li raccoglieva e spostava le cassette che li contenevano. Inoltre, era lei ad occuparsi manualmente della preparazione delle conserve. La preparazione delle conserve avveniva una volta all'anno. A seconda delle stagioni, curava l'orto tutto l'anno e ne raccoglieva i frutti. Ribadisco di non essere in grado di precisare con esattezza gli anni. Tuttavia, ribadisco anche che fino a circa tre anni fa la ricorrente si occupava assiduamente dell'attività agricola, mentre, da tre anni a questa parte, lavora di meno come coltivatrice perché presta assistenza ad una persona anziana presso l'abitazione di quest'ultima. Non conosco la persona che viene assistita dalla ricorrente. Tale circostanza mi è stata riferita dalla ricorrente stessa”.
: “Sono il figlio della ricorrente, con cui convivo. Mia madre a partire dall'anno 2010- Controparte_4
2011, a quanto ricordo, ha iniziato a coltivare i fondi prospicienti la nostra abitazione, in cui già all'epoca erano presenti circa 250-300 piante di ulivi. Non so dire se i frutti vengano rivenduti all'ingrosso o al dettaglio. Mia madre si occupava della raccolta di olive, di qualità destinata alla produzione di olio. I fondi non sono contigui ma frammentati, non so dire quanto siano estesi. Tuttavia, si trovano su terreni con forti pendenze, ragion per cui tutta l'attività deve essere svolta manualmente. Io e mio padre diamo una mano a mia madre, la quale non ha operai dipendenti. La raccolta viene fatta con l'abbacchiatore. Poi le olive vengono posizionate a mano nelle cassette, ciascuna delle quali pesa circa 25-30 chili. Le cassette vengono a loro volta posizionate sul trattore per il trasporto. Tuttavia, tra i filari di oliveti e il viale che attraversa i fondi centralmente vi è una distanza rilevante, che bisogna percorrere a piedi con le cassette. A partire dal 2014, se non erro, mia madre svolge attività di
3 assistenza personale ad una persona disabile residente in [...]dei Lombardi. Io sono stato a casa di questa persona, la quale, sebbene non allettata, ha forti difficoltà motorie e di deambulazione, e bisogna sorreggerla per spostarla per le necessità quotidiane. Mia madre vi lavora per sei ore al giorno per cinque giorni a settimana, se ben ricordo. Posso dire che questa persona pesa circa 80-90 Kg. e vive solo con il padre. Posso precisare che mia madre aiuta tale persona, oltre che nell'igiene personale, anche per fare la spesa e per la preparazione dei pasti.
Inoltre, l'aiuta anche per gli spostamenti necessari per le terapie a cui deve sottoporsi. In particolare, so che mia madre accompagna questa persona in piscina, non so dire quante volte a settimana. In ogni caso, occorre assisterla per tutto quanto a tal fine necessario, ad esempio spogliarsi rivestirsi e lavarsi. Ho visto poi che l'abitazione in cui vive questa persona presenta degli scalini che bisogna attraversare per entrare e uscire, e ciò avviene grazie all'aiuto di mia madre. Inoltre, so che mia madre assiste anche altre persone a domicilio, ma non so essere più preciso. Anche dopo il 2014, mia madre ha continuato l'attività agricola, sebbene ne abbia ridimensionato l'entità. Comunque, oggi continua a coltivare circa 200-300 piante di ulivo. Inoltre, mia madre si
è sempre occupata di coltivare l'orto sito nei pressi della mia abitazione. Si tratta di un fondo grande all'incirca quanto un campo di calcio, che mia madre coltiva per la produzione di ortaggi e verdure. Lei si occupa dell'attività di pulizia dell'orto, ad esempio utilizzando il decespugliatore per lo sfalcio dell'erba. Tale fondo viene coltivato sia d'estate che d'inverno, in base alle produzioni stagionali”.
Siffatte dichiarazioni, coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, risultano utilizzabili a fini decisori.
In specie, i testi hanno descritto l'attività lavorativa espletata, con specifico riferimento alle condizioni di lavoro delle varie attività nel tempo espletate dalla ricorrente.
2. Così ricostruite le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, questo giudice ha ritenuto opportuno disporre una C.T.U. medico-legale, soprattutto allo scopo di verificarne l'idoneità causale del rischio professionale rispetto all'insorgenza delle dedotte tecnopatie, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica, connessa all'esercizio di un'elevata competenza non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Nella relazione in atti, il C.T.U. incaricato, dott. ha osservato quanto Persona_2 segue: “Riguardo la pregressa attività lavorativa di coltivatrice diretta, il lungo lasso temporale trascorso tra l'interruzione nella predetta attività (2011) e la diagnosi delle patologie oggetto del presente ricorso (2022) esclude qualsivoglia correlazione causale utile al riconoscimento della richiesta malattia professionale. …
L'esaminanda da agosto 2020 a tutt'oggi svolge sia l'attività lavorativa di operatrice socioassistenziale con contratto di lavoro determinato a tempo parziale alle dipendenze di cooperative sociali che si occupano di assistenza domiciliare di disabili, sia una non meglio specificata attività lavorativa di collaboratrice familiare.
L'assicurata ha specificato che gli orari di lavoro svolti dall'ottobre 2020 ad oggi, nell'arco temporale giornaliero di 8 ore, sono suddivisi in sei ore in qualità di collaboratrice familiare e due ore quale operatrice socioassistenziale. Non è possibile invocare alcuna presunzione legale riguardo l'origine lavorativa della periartrite scapolo-omerale, in quanto l'unica voce della tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni correlabile alla predetta infermità è la
4 n°76, corrispondente alle malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio, il cui paragrafo b) annovera le osteoartropatie (polso, gomito, spalla) (codice identificativo M19.2) correlandole esclusivamente alle seguenti tipologie di lavorazioni e periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione pari a 4 anni: lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio. Tale condizione non si attaglia alle mansioni di un operatore socioassistenziale nel quale il rischio lavorativo correlato alle vibrazioni
è pressoché assente. … L'assicurata è affetta da una iniziale patologia degenerativa a carico dell'articolazione scapolo-omerale di ambedue le articolazioni, come riportato nella documentazione in atti. L'etiopatogenesi della suddetta patologia è principalmente di natura idiopatica, ossia legata al naturale processo di invecchiamento della cartilagine articolare. L'etiologia professionale della suddetta patologia è frequente nel caso di compiti lavorativi caratterizzati da movimenti ripetuti degli arti superiori. … L'assicurata è affetta anche da una spondilodiscoartrosi diffusa cervico-dorso-lombare con angiomi vertebrali multipli D10 e L4 e spondilolistesi L4 su L5 ed L5 su S1 foriera di due protrusioni discali nel segmento cervicale e lombare, ma non di una franca erniazione dei dischi intervertebrali, come evidenziato nella documentazione medica versata in atti. … Poiché la periziata non è affetta da una franca ernia del disco lombare, non è possibile annoverare la malattia denunciata tra quelle cosiddette tabellate. Per quanto concerne le spondilodiscopatie del tratto lombare (unica voce correlabile alla patologia di cui è affetta la periziata), il predetto D.M. dell'11 dicembre 2009 e succ. modifiche inserisce nella lista I al gruppo 2 (agenti fisici) quale agente la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, nonché nella lista II (malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) al gruppo 2 (agenti fisici) quale agente le vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici. … La parte ricorrente, su cui si riversa l'onere della prova in caso di malattia professionale non tabellata, non fa alcun riferimento a deduzioni scientifiche supportate dai suddetti parametri e/o a metodiche analoghe. L'attività di operatrice socioassistenziale svolta dal ricorrente in un arco temporale ristretto (due ore al giorno) non comporta significative e continuative movimentazioni di carichi, né le stesse posture assunte dal lavoratore giustificano l'origine professionale della degenerazione artrosica dell'intera colonna vertebrale con l'esposizione al rischio professionale allegato dal ricorrente. In definitiva, nel caso di specie, non si può provare l'origine professionale della spondilodiscoartrosi diffusa del rachide, con l'esposizione al rischio professionale allegato dalla parte ricorrente. … Le suddette patologie non possono essere considerate malattie di origine professionale”.
Inoltre, in replica alle osservazioni controdeduttive di parte ricorrente, il consulente d'ufficio confermava la propria valutazione affermando quanto segue: “… il lungo lasso temporale trascorso tra l'interruzione nella predetta attività lavorativa di coltivatrice diretta (2011) e la diagnosi delle patologie oggetto del presente ricorso (2022) esclude qualsivoglia correlazione causale utile al riconoscimento delle richieste malattie professionali con la prefata attività lavorativa, per mancato rispetto del criterio cronologico e della continuità fenomenica alla base dei criteri valutativi medico-legali del nesso causale.
… Riguardo le doglianze della parte ricorrente in merito alla esclusione della eziopatogenesi di natura professionale della “periartrite scapolo-omerale a destra”, … Le sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla sono frequenti nel caso di compiti lavorativi che comportino postura protratta e movimenti al di sopra del piano delle spalle e/o non sostenuti, sovente con l'impiego continuativo di strumenti manuali, elettrici o pneumatici. … Come già rappresentato nella bozza/elaborato peritale, la periziata è affetta da una patologia degenerativa a carico dell'articolazione scapolo-omerale bilateralmente, ben evidenziata nelle indagini strumentali prodotte in sede peritale, la cui etiopatogenesi è principalmente di natura idiopatica, ossia legata al naturale processo di invecchiamento della cartilagine articolare comune alla popolazione generale. Per le ragioni anzidette, la ricorrente è risultata essere affetta da una patologia comune nella popolazione generale non correlabile ad alcuna delle voci previste dalla tabella delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo pertanto esclusa la
5 cosiddetta “presunzione legale” della malattia denunciata né potendosi ritenere la stessa in rapporto di derivazione causale e/o concausale rispetto alle lavorazioni cui la ricorrente era addetta. Riguardo la seconda parte delle controdeduzioni di parte ricorrente, incentrata sul mancato riconoscimento della genesi professionale della patologia “Spondilodiscoartrosi diffusa cervico-dorso-lombare con angiomi vertebrali multipli D10 e L4 e spondilolistesi L4 su L5 ed L5 su S1”, si precisa che dalle prove testimoniali non è emerso alcun quadro descrittivo diverso dell'attività lavorativa svolta dall'esaminanda dall'agosto 2020 a tutt'oggi e descritta nella bozza/elaborato peritale. … Riguardo l'attività lavorativa di collaboratrice familiare, non vi è alcun accenno a siffatta attività lavorativa né nella denuncia all' di malattia professionale avanzata in data 23.05.2022 dal CP_1
Dr. , né nella sua successiva relazione medico-legale di parte datata 22/02/2023! Inoltre, le Persona_1 attività descritte nella citata prova testimoniale non sono riferite ad un soggetto non autosufficiente allettato bensì ad un disabile in grado di spostarsi anche al di fuori del proprio domicilio. Pertanto, l'attività di collaboratrice domestica svolta dalla ricorrente non comporta significative e continuative movimentazioni di carichi né le stesse posture assunte dal lavoratore giustificano l'origine professionale della degenerazione artrosica dell'intera colonna vertebrale con l'esposizione al rischio professionale allegato dal ricorrente”.
3. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dalla ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico della sig.ra
, sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica prodotta. Pt_1
Nello specifico, il C.T.U. ha valutato i certificati medici esibiti da parte ricorrente e gli esami svolti, menzionandoli nella stessa consulenza (in particolare: esame radiografico delle articolazioni delle spalle e del rachide cervicale eseguito presso il centro CEDIR di Grottaminarda in data 20.1.2022; esame RM del rachide lombo-sacrale eseguito presso il centro CEDIR di Grottaminarda in data 20.1.2022; referto ortopedico, ASL
AV, del 9.2.2022).
Dunque, non è dato rilevare alcun vizio in riferimento all'attività valutativa del consulente, sicché deve ritenersi che il giudizio espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva sia completo, congruo ed esente da carenze o discrasie logico-argomentative.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
6 Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze devono considerarsi generiche ed inidonee ad inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio
(Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
4. A parere del giudicante, dunque, la stima fornita dal C.T.U. è corretta e va condivisa, poiché, nella fattispecie, deve escludersi la prova della ricorrenza di una esposizione continua, costante e prolungata al dedotto fattore di rischio, ossia la movimentazione di carichi pesanti, causalmente idonea a determinare l'insorgere delle patologie denunciate secondo un giudizio probabilistico.
Ciò conduce ad escludere che le attività di lavoro, nelle loro concrete caratteristiche di svolgimento, possano considerarsi sufficienti ad aver provocato le malattie in questione, ed in specie sia l'attività di bracciante agricola, in quanto eccessivamente risalente nel tempo rispetto all'insorgenza delle patologie, sia le altre due attività
(O.S.A. e collaboratrice familiare), secondo il C.T.U. prive di una significativa esposizione ad un rischio professionale con esse compatibile.
Del resto, è noto che con l'introduzione del sistema misto, avvenuta in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale n. 179 e n. 206 del 1988, le malattie professionali, ammesse alla tutela assicurativa, si distinguono in malattie professionali tabellate
(ossia elencate nelle tabelle annesse al T.U. 1124/1965, così come modificate ed
7 integrate dal D.P.R. 336/1994 e dal D.M. 9.4.2008), e malattie professionali non tabellate, ossia non riportate nelle tabelle ovvero contratte in lavorazioni non tabellate ovvero incluse nelle tabelle di legge, contratte in lavorazioni tabellate ma insorte oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio.
Invero, ai sensi dell'art. 10 comma 4 D. Lgs. 38/2000, "sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale".
Per l'appunto, in tema di onere della prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia sofferta, va osservato che, mentre per le malattie tabellate il nesso causale è presunto dovendo, pertanto, l' provare una diversa eziologia della CP_1 malattia stessa, per le malattie non tabellate, invece, spetta al lavoratore l'onere della prova del nesso eziologico tra la l'attività lavorativa e la malattia, conformemente al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816:
“In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”).
Va, altresì, precisato che, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, la cui origine può essere fatta cioè risalire a molteplici cause, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento non può essere oggetto di presunzioni ipotetiche, ma esige una dimostrazione, almeno in termini di probabilità, riconducibile a concrete e specifiche situazioni di fatto, con valutazione che deve essere operata considerando non soltanto le mansioni svolte, ma anche le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione al rischio.
Difatti, la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività
(Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi CP_ conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione, sez. lav., 14/05/2020, n. 8947: “Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica. In particolare, in caso di caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso …”).
8 Dunque, anche in caso di malattie tabellate, ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore, deve comunque provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (Cassazione
Civile , sez. lav., 4.2.2020 n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la CP_ malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”).
A ciò si aggiunga che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali (Cassazione civile, sez.
VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale CP_1 esclusiva dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo”).
Di conseguenza, il lavoratore, allorché si tratti di malattie, tabellate o meno, ma multifattoriali, deve dimostrare che l'attività di lavoro abbia costituito almeno una concausa della patologia per potersene affermare la natura professionale e, a tal uopo, deve provare che l'esposizione al fattore di rischio, anche sub specie di movimentazione di carichi pesanti, sia risultata idonea a costituire detta concausa, cioè abbia avuto una durata ed una intensità tali da poter provocare o concorrere a provocare la malattia stessa con un ragionevole grado di probabilità scientifica (Cassazione civile, sez. lav.,
23/05/2018, n. 12808: “Nell'ipotesi di patologia multifattoriale è necessaria, ai fini della prova del nesso causale, la dimostrazione, almeno in termini di probabilità, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio, che, rispetto all'evento dannoso, l'attività lavorativa ha assunto un ruolo concausale, anche alla stregua della regola di cui all' art. 41 cod. pen.”).
Anche la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato, nei medesimi termini, che la prova dell'eziopatogenesi della malattia professionale multifattoriale ricade sul lavoratore (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa sentenza n. Per_3
4356/2021 del 12.10.2021: “Onde valutare le doglianze dell'appellante, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. Né risulta che in primo grado il ricorrente abbia specificato e/o provato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, i ritmi seguiti e la frequenza della movimentazione
9 manuale dei carichi, come evidenziato anche nella sentenza impugnata. Il consulente nominato dal Tribunale, nel valutare il rapporto causale fra le patologie sofferte dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta (tecnico di condotta e manovra), ha ritenuto che non siano conseguenza dell'attività lavorativa svolta, poiché il quadro clinico, non permette di affermare che trattasi di malattia professionale, con una sicura origine lavorativa derivante da uno specifico rischio lavorativo, a causa del fatto che le patologie sofferte e documentate sono di origine multifattoriale … Orbene, il CTU, ha svolto un accurato esame obiettivo delle condizioni fisiche del ricorrente, valutando sulla scorta anche dei referti clinici prodotti, l'incidenza del quadro patologico( patologie non tabellate) che ha ritenuto non sia conseguenza diretta dell'attività lavorativa svolta, trattandosi di patologie di natura multifattoriale”; nello stesso senso: Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa
Della Rossa, sentenza n. 5545/2018 del 6.5.2019; Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Tesone, sentenza n. 698/2022 del 17.3.2022).
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, si rileva che la prova del nesso eziologico non è stata sufficientemente raggiunta, non potendo dirsi che le attività lavorative abbiano determinato un'esposizione al fattore di rischio tale da determinare, per intensità e frequenza, l'insorgenza delle pretese tecnopatie, di natura in parte multifattoriale ed in parte non tabellate.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 23.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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