Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 11498/2023 R.G.
All'udienza del 7.2.2025, innanzi al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1 sono presenti i procuratori delle parti.
L'avv. Russo chiede di depositare la delibera del 3.3.2023, oggetto di impugnativa, depositata in modo erroneo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
L'avv. Serio si oppone al deposito perché tardivo e dunque precluso, evidenziando che al momento dell'iscrizione a ruolo è stato depositato un documento diverso, ancorché denominato delibera del 3.3.2023. Esibisce e chiede di depositare e-mail del 28.1.2025 con attestazione di bonifico con il quale il suo assistito in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Palermo ha versato all'attore quanto dovuto ma non inserito nel rendiconto impugnato. Chiede conseguentemente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, tenuto conto degli altri motivi di impugnazione che si palesavano già prima travolti dal giudicato.
L'avv. Russo, tenuto conto di quanto dichiarato dalla controparte, chiede che all'esito della cessata materia del contendere, quest'ultima venga condannata alle spese di lite.
Entrambi i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e si ritira in camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
Dalle ore 10.25 alle ore 13.25 viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T. 1
dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11498 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione e decisa il 7.2.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avente ad oggetto “impugnativa delibera condominiale“
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in presso lo studio dell'avv. Gabriele Russo (domicilio digitale: CP_1
, che lo rappresenta e difende per procura ad litem in atti, Email_1
ATTORE
E
(cod. fisc. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 amministratore /legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Serio (domicilio digitale:
, che lo rappresenta e difende, per procura Email_2 ad litem in atti
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato telematicamente l'11.9.2023, il signor , Parte_1 nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Controparte_2
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo “ ”], impugnava, nella qualità di CP_1 condomino del predetto stabile la delibera condominiale (punti 3, 5 e 6 dell'o.d.g.) adottata in sua assenza dall'assemblea in seconda convocazione nell'adunanza del 3.3.2023 e comunicata il 4.3.2023, chiedendo che venisse dichiarata nulla o comunque annullata per i motivi in detta citazione indicati.
Nello specifico, dopo avere premesso di avere espletato senza esito la procedura di 2 mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, adduceva l'illegittimità della delibera di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022:
a).- per la mancata allegazione al progetto dell'estratto conto bancario del CP_1 aggiornato alla data del 31.12.2022: omissione che gli aveva impedito di verificare la contabilità e con essa la correttezza del rendiconto;
b).- per la mancata inclusione nel predetto rendiconto del credito di €. 9.785,00, oltre spese legali e accessori dal medesimo vantato nei confronti del Condominio e di cui al
D.I. n. 1672/2021;
c).- per l'inclusione sempre nel suddetto rendiconto di un debito inesistente verso il condominio sovrastante (i), per l'apertura di una contabilità parallela per i condominii soprastanti (ii), per l'erronea ripartizione delle spese straordinarie Condominio viale
Regione Siciliana n. 292 (iii);
d).- per la presenza di errori di contabilizzazione nel rendiconto rispetto all'estratto conto al 31.12.2021.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 9.1.2024, il CP_1 eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Palermo. Nel merito, contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Con le note conclusive dell'8.10.2024 adduceva poi che con delibera del 14.6.2024, che riproduceva in copia all'interno delle predette note, era stato riconosciuto il debito anche per spese legali liquidate dai provvedimenti giurisdizionali vantato dall'attore (punto 1) e approvato sia il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2023 (punto 2) sia quello preventivo anno 2024 (punto 3). Con la conseguenza che era venuta a cessare la materia del contendere.
1.3.- La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta in comunicazione da ciascuna delle parti, ivi compresa la copia della delibera impugnata del 3.3.2023, nonché copia del bonifico in favore dell'attore effettuato dal Condominio in esecuzione della delibera del 14.6.2024. Indi, era rinviata all'udienza del 7.2.2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della camera di consiglio, decisa.
2.- Merito.
2.1.- Va respinta in primo luogo l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal
. CP_1
Ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c., ai fini della determinazione della competenza per valore, le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro
(i) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale
(ii).
Nell'ipotesi in esame, come precisato nella memoria attorea ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.,
l'ammontare del credito che sarebbe stato omesso nel rendiconto impugnato, comprensivo di accessori e spese è stato pari a €.10.844,85.
La controversia pertanto va fatta rientrare tra quelle di competenza del Tribunale (art. 9 3 c.p.c.).
Per completezza va evidenziato che nessun rilievo va riconosciuto all'indicazione di valore della causa riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per la quantificazione del contributo unificato dovuto per legge, posto che tale indicazione ha solo finalità fiscali e non spiega effetto sulla determinazione del valore della controversia (cfr. Cass. N. 18732/2015).
2.2.- Sempre preliminarmente, occorre evidenziare che, in tema di impugnazione di delibere condominiali, perché possa configurarsi la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 comma 8 c.c. dettato in tema di società di capitali, è necessario che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, faccia venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti. Solo in una tale evenienza, infatti, può dirsi venuto meno in capo all'opponente l'interesse ad agire. E' quello che nella specie è avvenuto (pacificamente) con la delibera del
14.6.2024: con essa infatti l'assemblea ha riconosciuto il debito (anche per spese legali) vantato dall'attore (punto 1) e approvato sia il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2023
(punto 2) sia quello preventivo dell'anno 2024 (punto 3), con i consequenziali aggiustamenti.
In tal modo determinando la caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n. 6617/2012; Cass. s. u. n. 18956/2003; Cass. n.
15309/2020) e la ragion d'essere della lite.
2.3.- Gli altri motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
2.4.- Le spese di lite, liquidate nella misura di cui in dispositivo, vano poste a carico del
, da ritenersi soccombente dovendosi ritenere che si sia integrata la divaricazione - CP_1 richiesta ai fini della illegittimità del rendiconto - tra il risultato effettivo dell'esercizio o la rappresentazione della situazione patrimoniale del e quelli di cui il bilancio dà CP_1 invece conto e quindi la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione. Con l'effetto che è stata resa impossibile la realizzazione dell'interesse dell'attore/condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida, complessivamente considerate e tenuto conto delle questioni trattate in €. 3.250,00, di cui €. 350,00 per esborsi, oltre spese generali iva e cpa.
Palermo, li 7.2.2024.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T. 4