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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 14920/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Grumo Nevano, alla via della Libertà n. 3, presso lo studio dell'Avv.
GI PP, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'illegittimità dell'indebito da parte dell' con riferimento alla maggiorazione sociale CP_2 sulla pensione di invalidità di cui era in godimento, accertando come non dovuta la restituzione all' dell'importo contestato dallo stesso a titolo di indebito. CP_2
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che, in data 30.09.2024, l' sede di Aversa notificava con raccomandata comunicazione CP_2 di indebito per il periodo gennaio 2021/dicembre 2024 per un totale di euro 7.557,42;
b) Che l'indebito non è ripetibile non sussistendo dolo. Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere a fronte dell'avvenuto ricalcolo della prestazione per la stessa somma richiesta con l'indebito e della compensazione operata.
Nelle note di trattazione scritta per la presente udienza parte ricorrente ha preso atto delle deduzioni di parte resistente ed ha insistito nelle proprie richieste.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere: analizzando il provvedimento di indebito, con contestuale riliquidazione della prestazione deve osservarsi che l'indebito è riferito a quanto versato negli anni 2021, 2022 e
2023, mentre la prestazione non è mai stata corrisposta nel 2024. Allo stesso modo il ricalcolo effettuato dall' 2025 – sostanzialmente posto in compensazione contabile con l'indebito CP_2 richiesto, determinandone nei fatti l'annullamento – riguarda esattamente le stesse annualità. In sostanza non è oggetto del presente giudizio il diritto alla prestazione nell'anno 2024, mentre per le annualità precedenti la materia del contendere è effettivamente cessata.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Essendo intervenuto l'annullamento dell'indebito successivamente l'instaurazione del giudizio, le spese di lite sono poste a carico di parte resistente in virtù del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00, oltre spese legali, IVA CP_2
e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 17.11.2025 Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 14920/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Grumo Nevano, alla via della Libertà n. 3, presso lo studio dell'Avv.
GI PP, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'illegittimità dell'indebito da parte dell' con riferimento alla maggiorazione sociale CP_2 sulla pensione di invalidità di cui era in godimento, accertando come non dovuta la restituzione all' dell'importo contestato dallo stesso a titolo di indebito. CP_2
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che, in data 30.09.2024, l' sede di Aversa notificava con raccomandata comunicazione CP_2 di indebito per il periodo gennaio 2021/dicembre 2024 per un totale di euro 7.557,42;
b) Che l'indebito non è ripetibile non sussistendo dolo. Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere a fronte dell'avvenuto ricalcolo della prestazione per la stessa somma richiesta con l'indebito e della compensazione operata.
Nelle note di trattazione scritta per la presente udienza parte ricorrente ha preso atto delle deduzioni di parte resistente ed ha insistito nelle proprie richieste.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere: analizzando il provvedimento di indebito, con contestuale riliquidazione della prestazione deve osservarsi che l'indebito è riferito a quanto versato negli anni 2021, 2022 e
2023, mentre la prestazione non è mai stata corrisposta nel 2024. Allo stesso modo il ricalcolo effettuato dall' 2025 – sostanzialmente posto in compensazione contabile con l'indebito CP_2 richiesto, determinandone nei fatti l'annullamento – riguarda esattamente le stesse annualità. In sostanza non è oggetto del presente giudizio il diritto alla prestazione nell'anno 2024, mentre per le annualità precedenti la materia del contendere è effettivamente cessata.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Essendo intervenuto l'annullamento dell'indebito successivamente l'instaurazione del giudizio, le spese di lite sono poste a carico di parte resistente in virtù del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00, oltre spese legali, IVA CP_2
e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 17.11.2025 Dott. Marco Cirillo