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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1816/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17056/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250113709275000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n° 097202501137092.75.000 notificata in data 25.07.2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 177,68 a titolo di contributo unificato tributario non versato in relazione ai ricorsi giurisdizionali depositati presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma RGR
15348/2024 e RGR 15781/2024.
Il ricorrente solleva preliminarmente eccezioni di nullità della cartella di pagamento riguardo l'inesistenza della notifica tramite pec in copia senza attestazione di conformità all'originale, l'assenza di relata, il difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa e la mancata allegazione della delega di firma.
Nel merito il ricorrente eccepisce di non aver ricevuto la notifica dell'invito al pagamento ed eccepisce la nullità della cartella anche sotto il profilo del mancato invito al contraddittorio ed alla omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
La corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità della pretesa e sostenendo di aver regolarmente notificato al ricorrente due inviti al pagamento.
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto che la cartella di pagamento è redatta su modelli il cui contenuto è predeterminato per legge e pertanto, per sua natura, non reca la firma autografa di un funzionario (essendo modulistica prestampata) e non reca ulteriori specificazioni in ordine ai criteri di calcolo degli interessi oltre le sintetiche indicazioni della normativa di riferimento.
Riguardo l'altra eccezione relativa alla nullità della notifica della cartella di pagamento, il ricorrente, nonostante la menzione nel ricorso, non allega l'atto impugnato e tale circostanza non consente al giudicante la verifica della fondatezza della eccezione.
In ogni caso la Corte osserva che non ogni irregolarità formale comporta automaticamente la nullità valendo nell'ordinamento processuale il principio del “raggiungimento dello scopo” (art. 156 c.p.c.) in modo che una notifica, anche se affetta da un vizio, può essere considerata valida se ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè portare effettiva conoscenza dell'atto al destinatario senza pregiudicarne il diritto di difesa.
Premesso ciò, le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte in quanto la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma ha fornito la prova della notifica di due Inviti di pagamento prot. n. 509378 del 23/10/2024, Atto n. U9120240003966924, notificato mediante PEC in pari data e prot.
n. 543830 del 13/11/2024, Atto n. U9120240004010344, notificato mediante PEC in pari data.
La mancata impugnazione dei due inviti determina la definitività della pretesa fiscale e costituisce legittimo presupposto per l'emissione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore del M.E.
F. - Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma liquidate in complessivi € 270,00.
Così deciso in Roma il 12-01-2026
Il Giudice monocratico
ND TI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17056/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250113709275000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n° 097202501137092.75.000 notificata in data 25.07.2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 177,68 a titolo di contributo unificato tributario non versato in relazione ai ricorsi giurisdizionali depositati presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma RGR
15348/2024 e RGR 15781/2024.
Il ricorrente solleva preliminarmente eccezioni di nullità della cartella di pagamento riguardo l'inesistenza della notifica tramite pec in copia senza attestazione di conformità all'originale, l'assenza di relata, il difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa e la mancata allegazione della delega di firma.
Nel merito il ricorrente eccepisce di non aver ricevuto la notifica dell'invito al pagamento ed eccepisce la nullità della cartella anche sotto il profilo del mancato invito al contraddittorio ed alla omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
La corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità della pretesa e sostenendo di aver regolarmente notificato al ricorrente due inviti al pagamento.
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto che la cartella di pagamento è redatta su modelli il cui contenuto è predeterminato per legge e pertanto, per sua natura, non reca la firma autografa di un funzionario (essendo modulistica prestampata) e non reca ulteriori specificazioni in ordine ai criteri di calcolo degli interessi oltre le sintetiche indicazioni della normativa di riferimento.
Riguardo l'altra eccezione relativa alla nullità della notifica della cartella di pagamento, il ricorrente, nonostante la menzione nel ricorso, non allega l'atto impugnato e tale circostanza non consente al giudicante la verifica della fondatezza della eccezione.
In ogni caso la Corte osserva che non ogni irregolarità formale comporta automaticamente la nullità valendo nell'ordinamento processuale il principio del “raggiungimento dello scopo” (art. 156 c.p.c.) in modo che una notifica, anche se affetta da un vizio, può essere considerata valida se ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè portare effettiva conoscenza dell'atto al destinatario senza pregiudicarne il diritto di difesa.
Premesso ciò, le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte in quanto la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma ha fornito la prova della notifica di due Inviti di pagamento prot. n. 509378 del 23/10/2024, Atto n. U9120240003966924, notificato mediante PEC in pari data e prot.
n. 543830 del 13/11/2024, Atto n. U9120240004010344, notificato mediante PEC in pari data.
La mancata impugnazione dei due inviti determina la definitività della pretesa fiscale e costituisce legittimo presupposto per l'emissione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore del M.E.
F. - Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma liquidate in complessivi € 270,00.
Così deciso in Roma il 12-01-2026
Il Giudice monocratico
ND TI