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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7332/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 15/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza dell'11.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 7332/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7332 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandra IBBA Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e dell'avv. Davide PIASOTTI (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Cagliari, via Farina n. 44, presso lo studio dei difensori;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._4
Cesare BA n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nella comparsa conclusionale depositata il 5.11.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 9.12.2025): in via principale A -revocare il decreto opposto e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme ingiunte per capitale ed interessi;
B -accertare e dichiarare che il contratto di locazione de quo è regolato dalla legge statale n.52/76 e ss.mod. e, per l'effetto, che il canone di locazione dovuto dal ricorrente è quello indicato nel contratto stipulato inter partes; C-riconoscere non dovuta alcuna maggiorazione del canone fino alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall'art.1 comma 3° della L.52/76; in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che i canoni debbano esser calcolati in base alla L.R. 7/2003, si formulano le seguenti conclusioni: D accertare la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa e violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale ex art.1175 e 1375 CC;
E accertare, in relazione alle somme richieste anteriori all'ottobre 2011, l'estinzione del relativo diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale e determinare l'importo dei successivi canoni applicando i parametri di cui alla LR.13/89 in misura da accertarsi in corso di causa F in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio in via ulteriormente subordinata istruttoria sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, In via istruttoria e in via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle conclusioni principali: si deduce CTU volta a determinare l'importo dei canoni di locazione dell'alloggio di servizio di cui si tratta, tenendo conto dell'esatta categoria catastale, la vetustà dell'immobile e quant'altro utile al fine dell'accertamento. Si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare ad o alla CP_3
Regione Sardegna, di esibire in giudizio la copia del Protocollo d'Intesa tra Agenzia del Demanio e Regione del 23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. 250”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data odierna):
“Nel merito: Rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 805/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
40.601,23, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione scadute e non versate al giugno 2016, oltre interessi, spese e competenze della fase monitoria come liquidati in decreto, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà Pt_1 dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 27.4.2017, la
[...]
ha chiesto che questo Tribunale Controparte_4
emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di 40.601,23 euro –
oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di locazione e sino al
soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente procedimento
monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella misura del 15% e
IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per la registrazione del
decreto ingiuntivo” – a carico di – esponendo quanto segue: Parte_1
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta ex lege – aveva concesso in locazione al
, appartenente alle forze armata, l'immobile sito a Cagliari, via Schiavazzi, Pt_1
scala C/6, piano 1, interno 2, della superficie di 70 mq. (censito nel N.C.E.U. di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 detto Comune al foglio 23/27, mappali 10-13-16-38-40 parte);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (a sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 805/2017, emesso il 9.5.2017 nel procedimento n. R.G. 4089/2017,
dell'importo di 40.601,23 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento
“liquidate in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre
alle successive occorrende”.
3. Con ricorso, depositato in cancelleria il 27.7.2017, ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede e, nel contestare la fondatezza della domanda monitoria e la debenza delle somme pretese dalla si è CP_1
così difeso:
a. ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, siccome emesso in data 3.5.2017 e notificato a mani proprie il 20.7.2017, ossia oltre il termine previsto dall'art. 644
c.p.c.;
b. in via principale, ha sostenuto che:
i. nella fattispecie in esame – contratto stipulato il 10.12.1998 tra esso ricorrente (appartenente all'Arma dei Carabinieri) e lo I.A.C.P. (in seguito alla delibera di assegnazione dell'agosto 1988), al canone mensile di Lit.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 60.264, determinato ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 513/1977, il cui comma 3 a sua volta richiamava l'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972, nel quale erano specificate le quote che costituivano il canone di locazione degli immobili assegnati ai sensi della Legge n. 52/1976 – trovava applicazione la disciplina da ultimo citata, avente ad oggetto la locazione di alloggi di edilizia popolare al personale civile e militare in attività di servizio della
Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza, del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale,
normativa in virtù della quale il canone di locazione avrebbe dovuto essere determinato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il
Ministro del Tesoro;
ii. non operava, invece, la normativa introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n.
7/2003 – e, conseguentemente, gli aggiornamenti dei canoni previsti da queste ultime – stante la prevalenza della suddetta legge statale, in virtù del criterio di specialità, come affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità;
c. in via subordinata, ossia nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta applicabile L.R. n.
7/2003 – di cui ha eccepito l'illegittimità costituzionale, sia per invasione della competenza legislativa esclusiva statale con una “norma provvedimento”, sia per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa di esso conduttore
(impossibilità di impugnare la normativa regionale sopravvenuta) – ha sostenuto che:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 i. erano nulle le previsioni delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, contenenti i criteri per l'adeguamento, stante la decuplicazione del canone rispetto all'importo originariamente pattuito (Lit. 60.264, corrispondenti a 31,12 euro), tenuto peraltro conto che tali maggiorazioni erano state comunicate dalla locatrice-
concedente dopo ben otto anni dalla novella legislativa, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
ii. il credito eventualmente maturato dalla convenuta per il periodo compreso tra il mese di agosto 2003 e l'ottobre 2011 si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
iii. la somma chiesta con il ricorso monitorio teneva conto dei canoni mensili di
27,00 euro regolarmente versati da esso opponente, per complessivi 3.320,10
euro – somma peraltro computata nei conteggi effettuati dalla medesima nella diffida del 2011, tuttavia, non allegati al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo – in luogo della minor somma di 878,40 euro indicata nella successiva diffida del 2016;
iv. i conteggi effettuati dall'opposta – peraltro basato su documentazione proveniente da quest'ultima – erano comunque erronei, oltre che indicanti somme nettamente differenti a seconda dei periodi (315,74 euro per novembre 2004, 730,86 euro per marzo 2009 e 11.633,03 euro per luglio
2012);
v. con la notifica del provvedimento monitorio unitamente al precetto,
l'opposta aveva preteso la maggior somma di 47.350,25 euro;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 vi. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha quindi concluso domandando – in via preliminare – la declaratoria di inefficacia e la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, che il
Tribunale ritenesse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R.
7/2003 – in via principale – la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'applicabilità al caso in esame della sola Legge n. 52/1976, con conseguente insussistenza del debito relativo alle maggiorazioni pretese dalla concedente o – in via subordinata – sempre insistendo nell'eccezione di illegittimità costituzionale della L.R. n.
7/2003, l'accertamento della nullità della maggiorazione per difetto di causa e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale fino al periodo fino al mese di ottobre
2011.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 24.11.2017, l ha contestato la fondatezza CP_1
dell'opposizione – domandando la conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016,
o la diversa somma accertata in corso di causa – sostenendo quanto segue:
a. l'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo era infondata, laddove quest'ultimo,
emesso il 9.5.2017, era stato portato alla notifica in data 6.7.2017, ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b. l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. 7/2003 era infondata,
poiché:
i. l'opponente aveva del tutto trascurato le sopravvenienze costituite
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 dall'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 e le successive pronunce della Consulta in materia di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica;
ii. il legislatore regionale fosse intervenuto per colmare il vuoto normativo derivante dalla mancata emanazione dei decreti interministeriali di determinazione dei canoni ex art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976;
iii. non era ravvisabile alcuna sproporzione derivante dall'aggiornamento del canone, invero congruo e ragionevole, rispetto all'importo irrisorio di 27,15
euro inizialmente pattuito tra l'I.A.C.P. e il;
Pt_1
c. nel merito:
i. la clausola relativa alla determinazione del canone – peraltro regolata da una disciplina sottratta alla contrattazione privatistica – non era nulla per difetto di causa, dovendosi ritenere equo e ragionevole il canone mensile di 320,00
euro per un appartamento della superficie di 70 mq., rispetto all'irrisorio importo di 25,00 euro originariamente pattuito;
ii. le contestazioni sollevate dall'opponente sulla quantificazione del canone non erano condivisibili, essendo stato quest'ultimo calcolato in base ai criteri previsti dalla tabella allegata alla L.R. n. 7/2003;
iii. con la diffida dell'ottobre 2011 era stato interrotto il corso della prescrizione per tutto il quinquennio precedente;
iv. la morosità era nel frattempo divenuta di 45.528,40 euro.
5. Nell'udienza del 7.12.2017 (subprocedimento n. R.G. 7332-1/2017) il giudice ha sospeso
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
6. Nell'udienza del 28.9.2022 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento dei canoni nella misura richiesta
da , ossia maggiorazione dei canoni a partire dal mese di agosto 2013, spese del CP_1
giudizio compensate integralmente”.
7. La causa è stata più volte rinviata, sia in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale
sulla legittimità dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003 – questione sollevata in analogo giudizio e definita con sentenza d'inammissibilità della q.l.c. – e all'esito, per la decisione.
8. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
9. Attesa la sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
10. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente, è fondata,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se
deve avvenire nel territorio della Repubblica”;
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la notificazione del decreto
ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata
generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato
l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua
disponibilità” (Cass. n. 10184/2022, n. 25716/2018);
c. il decreto ingiuntivo opposto è stato consegnato dall'odierna convenuta all'ufficiale giudiziario il 6.7.2017 (doc. 1 comparsa di risposta, pag. 8), ossia cinquantotto giorni dopo il 9.5.2015, data di emissione del medesimo provvedimento monitorio, in osservanza del termine di sessanta giorni stabilito dalla disposizione de qua.
11. L'opposizione deve essere respinta, per le ragioni che seguono.
11.1 Occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003 – in ordine alle quali è radicalmente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal medesimo opponente, questione di cui è opportuna la trattazione unitamente alla questione in esame – per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_5
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di Cagliari
n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta, erano stati considerati,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione (Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale,
anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n. 13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU. n.
19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003, è CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti e gestiti ai
sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei
competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed
integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della L.R. n. 13/1989, in virtù
del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante semplice
concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7/2003, per l'arco di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52/1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339/2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità
costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003, questo Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra
[...]
Regione del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della CP_6
motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame,
con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Non v'è motivo in questa sede di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già
fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_1
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18/2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
11.2 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi della Parte_1
Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato nella sede di Cagliari,
l'immobile sito in detto Comune, via Schiavazzi, scala C/6, piano 1, interno 2, della superficie di 70 mq. (censito nel N.C.E.U. al foglio 23/27, mappali 10-13-16-38-40
parte) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle
“vigenti leggi in materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle
“disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica” (art. 19).
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
11.3 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. riguardo alla quantificazione del canone, i parametri di calcolo esemplificati nella scheda riepilogativa prodotta in giudizio corrispondono a quelli legali e i valori attribuiti al reddito complessivo del ed ai caratteri oggettivi dell'alloggio Pt_1
consentono di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata ogni anno, di poco superiore a 300,00 euro, ben più elevata di quella originaria, leggermente superiore a 30,00 euro, comunque nient'affatto eccessiva a confronto con i canoni correnti nel mercato, con la conseguenza che l'entità del debito deriva evidentemente dal cumulo dei residui di ciascuna mensilità;
b. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, non è
fondata, poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 mese di agosto 2007 e il 30.6.2016;
iii. gli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dalla convenuta sono costituiti dalle diffide datate 14.10.2011 e 4.5.2016, ricevute dal conduttore,
rispettivamente, il 17.10.2011 e il 9.5.2016 (documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché, infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto,
perfezionatasi per l'opponente il 6.7.2017;
iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, periodo tuttavia non oggetto della domanda monitoria, afferente a mensilità successive;
v. deve essere tuttavia scomputata la somma di 3.320,18 euro, non avendo l'opposta sollevato alcuna contestazione sull'allegazione dell'opponente in ordine al pagamento ante causam del predetto importo, non decurtato dal
quantum oggetto della domanda monitoria;
vi. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
vii. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata;
viii. il credito di cui è titolare l'opposta nei confronti dell'opponente è pertanto pari a (40.601,23-3.320,18 euro=) 37.281,05 euro.
11.4 Sull'importo di 37.281,05 euro, avente natura di debito di valuta, competono all'opposta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 gli interessi convenzionali di mora (pari al tasso ufficiale di sconto), con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra agosto 2007 e aprile
2015) e fino al saldo.
Non spettano invece la rivalutazione monetaria (non trattandosi di debito di valore), né
il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi
(Cass. n. 14158/2020), maggior pregiudizio che nel caso in esame non è stato allegato né tantomeno provato dall'opposta.
12. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
13. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza quasi integrale del credito azionato con la domanda monitoria e l'infondatezza della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, importo quest'ultimo notevolmente inferiore alla somma pretesa con la domanda monitoria – sia le spese della fase monitoria (richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto
ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per
rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo,
invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà
confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n.
24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di tre quarti e compensarle per il quarto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle
ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 37.281,05 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5, comma
1, del predetto D.M., senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, tenuto conto delle numerose questioni controverse affrontate dalle parti nel corso della trattazione (a titolo esemplificativo, sulla questione di legittimità costituzionale analizzata nel punto 11.1 della parte motiva che precede);
c. per la fase decisionale, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 805/2017, emesso da questo Tribunale il
9.5.2017 nel procedimento n. R.G. 4089/2017;
ii. condanna a pagare ad 37.281,05 euro, oltre agli Parte_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 23 interessi convenzionali di mora, con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra agosto 2007 e il 30.6.2016) e fino al saldo;
b. condanna a rimborsare ad tre quarti delle spese di lite del Parte_1 CP_1
procedimento monitorio n. R.G. 4089/2017, con compensazione del quarto residuo,
così liquidate:
€ 1.305,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 1.591,00 totali;
€ 1.193,25 (con compensazione di un quarto) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare ad i tre quarti delle spese di lite Parte_1 CP_1
della presente fase di opposizione, con compensazione del quarto residuo, così
liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.616,00 totali;
€ 5.712,00 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 15.12.2025 Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 24
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 15/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza dell'11.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 7332/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7332 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandra IBBA Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e dell'avv. Davide PIASOTTI (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Cagliari, via Farina n. 44, presso lo studio dei difensori;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._4
Cesare BA n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nella comparsa conclusionale depositata il 5.11.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 9.12.2025): in via principale A -revocare il decreto opposto e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme ingiunte per capitale ed interessi;
B -accertare e dichiarare che il contratto di locazione de quo è regolato dalla legge statale n.52/76 e ss.mod. e, per l'effetto, che il canone di locazione dovuto dal ricorrente è quello indicato nel contratto stipulato inter partes; C-riconoscere non dovuta alcuna maggiorazione del canone fino alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall'art.1 comma 3° della L.52/76; in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che i canoni debbano esser calcolati in base alla L.R. 7/2003, si formulano le seguenti conclusioni: D accertare la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa e violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale ex art.1175 e 1375 CC;
E accertare, in relazione alle somme richieste anteriori all'ottobre 2011, l'estinzione del relativo diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale e determinare l'importo dei successivi canoni applicando i parametri di cui alla LR.13/89 in misura da accertarsi in corso di causa F in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio in via ulteriormente subordinata istruttoria sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, In via istruttoria e in via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle conclusioni principali: si deduce CTU volta a determinare l'importo dei canoni di locazione dell'alloggio di servizio di cui si tratta, tenendo conto dell'esatta categoria catastale, la vetustà dell'immobile e quant'altro utile al fine dell'accertamento. Si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare ad o alla CP_3
Regione Sardegna, di esibire in giudizio la copia del Protocollo d'Intesa tra Agenzia del Demanio e Regione del 23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. 250”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data odierna):
“Nel merito: Rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 805/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
40.601,23, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione scadute e non versate al giugno 2016, oltre interessi, spese e competenze della fase monitoria come liquidati in decreto, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà Pt_1 dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 27.4.2017, la
[...]
ha chiesto che questo Tribunale Controparte_4
emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di 40.601,23 euro –
oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di locazione e sino al
soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente procedimento
monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella misura del 15% e
IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per la registrazione del
decreto ingiuntivo” – a carico di – esponendo quanto segue: Parte_1
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta ex lege – aveva concesso in locazione al
, appartenente alle forze armata, l'immobile sito a Cagliari, via Schiavazzi, Pt_1
scala C/6, piano 1, interno 2, della superficie di 70 mq. (censito nel N.C.E.U. di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 detto Comune al foglio 23/27, mappali 10-13-16-38-40 parte);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (a sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 805/2017, emesso il 9.5.2017 nel procedimento n. R.G. 4089/2017,
dell'importo di 40.601,23 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento
“liquidate in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre
alle successive occorrende”.
3. Con ricorso, depositato in cancelleria il 27.7.2017, ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede e, nel contestare la fondatezza della domanda monitoria e la debenza delle somme pretese dalla si è CP_1
così difeso:
a. ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, siccome emesso in data 3.5.2017 e notificato a mani proprie il 20.7.2017, ossia oltre il termine previsto dall'art. 644
c.p.c.;
b. in via principale, ha sostenuto che:
i. nella fattispecie in esame – contratto stipulato il 10.12.1998 tra esso ricorrente (appartenente all'Arma dei Carabinieri) e lo I.A.C.P. (in seguito alla delibera di assegnazione dell'agosto 1988), al canone mensile di Lit.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 60.264, determinato ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 513/1977, il cui comma 3 a sua volta richiamava l'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972, nel quale erano specificate le quote che costituivano il canone di locazione degli immobili assegnati ai sensi della Legge n. 52/1976 – trovava applicazione la disciplina da ultimo citata, avente ad oggetto la locazione di alloggi di edilizia popolare al personale civile e militare in attività di servizio della
Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza, del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale,
normativa in virtù della quale il canone di locazione avrebbe dovuto essere determinato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il
Ministro del Tesoro;
ii. non operava, invece, la normativa introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n.
7/2003 – e, conseguentemente, gli aggiornamenti dei canoni previsti da queste ultime – stante la prevalenza della suddetta legge statale, in virtù del criterio di specialità, come affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità;
c. in via subordinata, ossia nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta applicabile L.R. n.
7/2003 – di cui ha eccepito l'illegittimità costituzionale, sia per invasione della competenza legislativa esclusiva statale con una “norma provvedimento”, sia per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa di esso conduttore
(impossibilità di impugnare la normativa regionale sopravvenuta) – ha sostenuto che:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 i. erano nulle le previsioni delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, contenenti i criteri per l'adeguamento, stante la decuplicazione del canone rispetto all'importo originariamente pattuito (Lit. 60.264, corrispondenti a 31,12 euro), tenuto peraltro conto che tali maggiorazioni erano state comunicate dalla locatrice-
concedente dopo ben otto anni dalla novella legislativa, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
ii. il credito eventualmente maturato dalla convenuta per il periodo compreso tra il mese di agosto 2003 e l'ottobre 2011 si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
iii. la somma chiesta con il ricorso monitorio teneva conto dei canoni mensili di
27,00 euro regolarmente versati da esso opponente, per complessivi 3.320,10
euro – somma peraltro computata nei conteggi effettuati dalla medesima nella diffida del 2011, tuttavia, non allegati al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo – in luogo della minor somma di 878,40 euro indicata nella successiva diffida del 2016;
iv. i conteggi effettuati dall'opposta – peraltro basato su documentazione proveniente da quest'ultima – erano comunque erronei, oltre che indicanti somme nettamente differenti a seconda dei periodi (315,74 euro per novembre 2004, 730,86 euro per marzo 2009 e 11.633,03 euro per luglio
2012);
v. con la notifica del provvedimento monitorio unitamente al precetto,
l'opposta aveva preteso la maggior somma di 47.350,25 euro;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 vi. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha quindi concluso domandando – in via preliminare – la declaratoria di inefficacia e la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, che il
Tribunale ritenesse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R.
7/2003 – in via principale – la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'applicabilità al caso in esame della sola Legge n. 52/1976, con conseguente insussistenza del debito relativo alle maggiorazioni pretese dalla concedente o – in via subordinata – sempre insistendo nell'eccezione di illegittimità costituzionale della L.R. n.
7/2003, l'accertamento della nullità della maggiorazione per difetto di causa e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale fino al periodo fino al mese di ottobre
2011.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 24.11.2017, l ha contestato la fondatezza CP_1
dell'opposizione – domandando la conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016,
o la diversa somma accertata in corso di causa – sostenendo quanto segue:
a. l'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo era infondata, laddove quest'ultimo,
emesso il 9.5.2017, era stato portato alla notifica in data 6.7.2017, ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b. l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. 7/2003 era infondata,
poiché:
i. l'opponente aveva del tutto trascurato le sopravvenienze costituite
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 dall'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 e le successive pronunce della Consulta in materia di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica;
ii. il legislatore regionale fosse intervenuto per colmare il vuoto normativo derivante dalla mancata emanazione dei decreti interministeriali di determinazione dei canoni ex art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976;
iii. non era ravvisabile alcuna sproporzione derivante dall'aggiornamento del canone, invero congruo e ragionevole, rispetto all'importo irrisorio di 27,15
euro inizialmente pattuito tra l'I.A.C.P. e il;
Pt_1
c. nel merito:
i. la clausola relativa alla determinazione del canone – peraltro regolata da una disciplina sottratta alla contrattazione privatistica – non era nulla per difetto di causa, dovendosi ritenere equo e ragionevole il canone mensile di 320,00
euro per un appartamento della superficie di 70 mq., rispetto all'irrisorio importo di 25,00 euro originariamente pattuito;
ii. le contestazioni sollevate dall'opponente sulla quantificazione del canone non erano condivisibili, essendo stato quest'ultimo calcolato in base ai criteri previsti dalla tabella allegata alla L.R. n. 7/2003;
iii. con la diffida dell'ottobre 2011 era stato interrotto il corso della prescrizione per tutto il quinquennio precedente;
iv. la morosità era nel frattempo divenuta di 45.528,40 euro.
5. Nell'udienza del 7.12.2017 (subprocedimento n. R.G. 7332-1/2017) il giudice ha sospeso
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
6. Nell'udienza del 28.9.2022 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento dei canoni nella misura richiesta
da , ossia maggiorazione dei canoni a partire dal mese di agosto 2013, spese del CP_1
giudizio compensate integralmente”.
7. La causa è stata più volte rinviata, sia in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale
sulla legittimità dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003 – questione sollevata in analogo giudizio e definita con sentenza d'inammissibilità della q.l.c. – e all'esito, per la decisione.
8. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
9. Attesa la sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
10. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente, è fondata,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se
deve avvenire nel territorio della Repubblica”;
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la notificazione del decreto
ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata
generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato
l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua
disponibilità” (Cass. n. 10184/2022, n. 25716/2018);
c. il decreto ingiuntivo opposto è stato consegnato dall'odierna convenuta all'ufficiale giudiziario il 6.7.2017 (doc. 1 comparsa di risposta, pag. 8), ossia cinquantotto giorni dopo il 9.5.2015, data di emissione del medesimo provvedimento monitorio, in osservanza del termine di sessanta giorni stabilito dalla disposizione de qua.
11. L'opposizione deve essere respinta, per le ragioni che seguono.
11.1 Occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003 – in ordine alle quali è radicalmente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal medesimo opponente, questione di cui è opportuna la trattazione unitamente alla questione in esame – per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_5
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di Cagliari
n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta, erano stati considerati,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione (Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale,
anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n. 13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU. n.
19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003, è CP_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti e gestiti ai
sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei
competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed
integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della L.R. n. 13/1989, in virtù
del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante semplice
concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7/2003, per l'arco di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52/1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339/2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità
costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003, questo Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra
[...]
Regione del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della CP_6
motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame,
con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Non v'è motivo in questa sede di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già
fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_1
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18/2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
11.2 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi della Parte_1
Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato nella sede di Cagliari,
l'immobile sito in detto Comune, via Schiavazzi, scala C/6, piano 1, interno 2, della superficie di 70 mq. (censito nel N.C.E.U. al foglio 23/27, mappali 10-13-16-38-40
parte) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle
“vigenti leggi in materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle
“disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica” (art. 19).
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
11.3 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. riguardo alla quantificazione del canone, i parametri di calcolo esemplificati nella scheda riepilogativa prodotta in giudizio corrispondono a quelli legali e i valori attribuiti al reddito complessivo del ed ai caratteri oggettivi dell'alloggio Pt_1
consentono di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata ogni anno, di poco superiore a 300,00 euro, ben più elevata di quella originaria, leggermente superiore a 30,00 euro, comunque nient'affatto eccessiva a confronto con i canoni correnti nel mercato, con la conseguenza che l'entità del debito deriva evidentemente dal cumulo dei residui di ciascuna mensilità;
b. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, non è
fondata, poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 mese di agosto 2007 e il 30.6.2016;
iii. gli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dalla convenuta sono costituiti dalle diffide datate 14.10.2011 e 4.5.2016, ricevute dal conduttore,
rispettivamente, il 17.10.2011 e il 9.5.2016 (documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché, infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto,
perfezionatasi per l'opponente il 6.7.2017;
iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, periodo tuttavia non oggetto della domanda monitoria, afferente a mensilità successive;
v. deve essere tuttavia scomputata la somma di 3.320,18 euro, non avendo l'opposta sollevato alcuna contestazione sull'allegazione dell'opponente in ordine al pagamento ante causam del predetto importo, non decurtato dal
quantum oggetto della domanda monitoria;
vi. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
vii. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata;
viii. il credito di cui è titolare l'opposta nei confronti dell'opponente è pertanto pari a (40.601,23-3.320,18 euro=) 37.281,05 euro.
11.4 Sull'importo di 37.281,05 euro, avente natura di debito di valuta, competono all'opposta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 gli interessi convenzionali di mora (pari al tasso ufficiale di sconto), con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra agosto 2007 e aprile
2015) e fino al saldo.
Non spettano invece la rivalutazione monetaria (non trattandosi di debito di valore), né
il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi
(Cass. n. 14158/2020), maggior pregiudizio che nel caso in esame non è stato allegato né tantomeno provato dall'opposta.
12. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
13. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza quasi integrale del credito azionato con la domanda monitoria e l'infondatezza della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, importo quest'ultimo notevolmente inferiore alla somma pretesa con la domanda monitoria – sia le spese della fase monitoria (richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto
ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per
rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo,
invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà
confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n.
24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di tre quarti e compensarle per il quarto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle
ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 37.281,05 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5, comma
1, del predetto D.M., senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, tenuto conto delle numerose questioni controverse affrontate dalle parti nel corso della trattazione (a titolo esemplificativo, sulla questione di legittimità costituzionale analizzata nel punto 11.1 della parte motiva che precede);
c. per la fase decisionale, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 805/2017, emesso da questo Tribunale il
9.5.2017 nel procedimento n. R.G. 4089/2017;
ii. condanna a pagare ad 37.281,05 euro, oltre agli Parte_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 23 interessi convenzionali di mora, con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra agosto 2007 e il 30.6.2016) e fino al saldo;
b. condanna a rimborsare ad tre quarti delle spese di lite del Parte_1 CP_1
procedimento monitorio n. R.G. 4089/2017, con compensazione del quarto residuo,
così liquidate:
€ 1.305,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 1.591,00 totali;
€ 1.193,25 (con compensazione di un quarto) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare ad i tre quarti delle spese di lite Parte_1 CP_1
della presente fase di opposizione, con compensazione del quarto residuo, così
liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.616,00 totali;
€ 5.712,00 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 15.12.2025 Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7332/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 24