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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
TURCO dr. Vincenzo - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2972 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 5, con l'Avv. Raoul Barsanti
Appellante
E
, nella qualità di erede di , con l'Avv. Sergio De CP_1 Persona_1
Santis
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Tivoli n. 1664/2023 pubblicata il 24/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “si chiede che codesta Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, Sezione Lavoro, voglia fissare l'udienza di discussione e, in parziale riforma della sentenza n. 1664/2023, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del presente giudizio presentato dal dott. in Persona_1
1 quanto nullo e/o inammissibile e, comunque, privo di fondamento. Con ogni consequenziale provvedimento anche per quel che riguarda le spese, le competenze e gli onorari di entrambi i gradi del presente giudizio.”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei punti 1) e 2) art. 434 c.p.c., ovvero rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva evocato in giudizio la per sentire accertare l'avvenuto Persona_1 CP_2 svolgimento, da parte del ricorrente, dal giugno 2008, di mansioni di dirigente di per l'effetto Pt_1
condannare la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive di cui agli CP_2
allegati conteggi in relazione al periodo 23.6.2008 – 30.4.2018.
Aveva infatti allegato di essere inquadrato nella categoria DS – Assistente Sociale Esperto, ma che la
Cont con deliberazione n. 749 del 6.6.2008 gli aveva attribuito l'incarico di facente funzioni di responsabile per la UOSD Assistenti Sociali, Unità in seguito soppressa il 26.3.2015 ma poi ripristinata il 15.11.2016; e che per l'intero periodo egli aveva svolto mansioni di natura dirigenziale e non funzionariale né di semplice titolare di P.O., quale pure era stato fino all'incarico del 2008.
La si era costituita per resistere al ricorso eccependo la sua nullità, la prescrizione CP_2
quinquennale delle pretese, la carenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi delle stesse, la diversità della ricostruzione in fatto della vicenda e infine contestando i conteggi.
La causa è stata istruita con l'escussione di tre testimoni e l'espletamento di CTU contabile;
Cont all'udienza del 14.6.2023, la era stata dichiarata decaduta dalla possibilità di escutere un quarto Cont teste, , in quanto il difensore della resistente non era comparso all'udienza; Testimone_1
l'istanza di revoca dell'ordinanza in quanto tale mancata comparizione doveva ricondursi ad un improvviso problema di salute era poi stata respinta.
Nel corso del giudizio decedeva e si costituiva in prosecuzione del giudizio Persona_1 [...]
figlio ed erede dell'originario ricorrente. CP_1
Con la sentenza gravata il Tribunale di Tivoli ha accolto il ricorso e, sulla scorta di alcune delle
Cont censure della relative al quantum debeatur e della CTU contabile, aveva ridotto la somma
2 oggetto di condanna rispetto alla quantificazione di cui al ricorso, conclusivamente statuendo: “-
Accerta che ha svolto fin dal giugno 2008 mansioni di livello dirigenziale quale Persona_1
responsabile f.f. della UOSD Assistenti Sociali istituita presso il Dipartimento delle professioni
Sanitarie della - per l'effetto condanna la a corrispondere al ricorrente la CP_2 CP_2
somma di euro 114.832,15 per le causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge, - condanna la a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro CP_2
379,50 per esborsi ed euro 13.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, - pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.”.
La ha appellato la sentenza. Resiste CP_2 CP_1
All'odierna udienza fissata per la discussione i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, e la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.
Con un primo motivo di appello si deduce l'erronea valutazione da parte del giudice in ordine all'organizzazione della struttura aziendale.
Si censurano, in particolare, i seguenti passaggi della sentenza: “nel caso di specie risulta dagli atti di causa, ed è del resto incontestato, che il dott. sia stato nominato responsabile della UOSD Per_1
Assistenti Sociali …, con deliberazione n. 749 del 6.6.2008, mansioni che egli ha concretamente svolto dal 23.6.2008” e che “risulta inoltre che la UOSD Assistenti Sociali sia stata soppressa con deliberazione…n. 240 del 26.3.2015…per essere istituita nuovamente con Deliberazione n. 905 del
15.11.2016…il relativo concorso per la figura professionale di Assistente Sociale Dirigente è stato indetto solo con delibera n. 1864/2017… Spettano quindi le differenze retributive tra quanto astrattamente spettante al ricorrente per le funzioni dirigenziali svolte quale responsabile di struttura semplice, in base all'art. 37, co. 1, lett. b) del CCNL di riferimento, e quanto da egli percepito – inclusivo di tutte le voci accessorie, destinate ad essere assorbite dalla retribuzione dirigenziale in ossequio al principio di omnicomprensività di questa – in corso di rapporto, a far data dal 17.12.2008
e fino al novembre 2017, e ciò a prescindere dal dato meramente formale della soppressione temporanea della UOSD Assistenti Sociali nel periodo dal marzo 2015 al novembre 2016, in base a tutto quanto emerso in sede istruttoria circa la continuità ed il carattere sostanzialmente immutato delle mansioni svolte, riconducibili all'autonomia tecnico funzionale qualificante l'attività
3 dirigenziale in base alla normativa di riferimento, al CCNL ed agli stessi atti deliberativi dell'Ente, da ultimo attuati con l'indizione delle procedure concorsuali nel 2017 e l'assunzione di un dirigente preposto alla UOSD precedentemente posta sotto la responsabilità del ”. Per_1
Sostiene l'appellante che, ad onta dell'avvenuta istituzione della UOSD Assistenti Sociali nel Cont febbraio 2008, l'organizzazione aziendale sarebbe rimasta di fatto immutata e semplicemente la aveva transitoriamente (in attesa dei concorsi) attribuito ai soggetti che erano già titolari delle posizioni organizzative relative alle professionalità di che trattasi i relativi incarichi di responsabilità, confermando la situazione già in essere;
e che il prima e dopo tale delibera, aveva sempre Per_1 svolto mansioni già rientranti fra quelle di titolare della P.O. “Assistenti Sociali”; che tale allegazione ha trovato conferma nella testimonianza di dirigente della UOC sovraordinata, nella Testimone_2 parte in cui la teste aveva riferito che “l'impalcatura sottostante è rimasta uguale… L'UOSD non esisteva, ne esisteva solo la descrizione nell'atto aziendale”.
Cont Con altra parte del medesimo motivo, la ha osservato che è erroneo il convincimento del
Tribunale per cui le differenze sarebbero dovute anche per il periodo in cui la UOSD è stata soppressa solo perché le emergenze istruttorie avrebbero confermato la continuità ed il carattere immutato delle mansioni, dovendosi dare preminenza al dato che, in quel periodo, mancava proprio un ufficio dirigenziale al quale potesse preporsi il ricorrente.
1.2.
Con un secondo motivo di appello, strettamente connesso in quanto sempre diretto a contestare che si sia raggiunta la prova in ordine all'avvenuto svolgimento di mansioni dirigenziali dal 2008, si deduce “l'errata valutazione del giudice in ordine all'esercizio da parte del dott. Per_1 dell'“autonomia tecnico professionale richiesta per la qualifica dirigenziale della funzione””.
Il passaggio censurato della sentenza è quello secondo il quale, da un lato, “emerge…dai documenti prodotti che il dott. si occupasse della gestione delle risorse attribuite alla struttura e Per_1 all'organizzazione della relativa attività, anche mediante atti comportanti un impegno di spesa per l'Ente”; dall'altro lato, “quanto all'istruttoria svolta”, il giudice di primo grado ha preliminarmente osservato che “parte resistente è stata dichiarata ai sensi dell'art. 208 c.p.c. decaduta dall'escussione del secondo teste ammesso…il difensore di parte resistente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell'art. 208 citato, la revoca dell'ordinanza e la possibilità di escutere il teste, deducendo di essere stato colto da malore mentre si recava in Tribunale per l'udienza e di essere stato costretto a tornare presso il proprio domicilio”, il giudice ha ritenuto che “il fatto che il difensore non abbia avvisato la
Cancelleria dell'asserito contrattempo occorsogli, l'assenza di prove in relazione alle circostanze di
4 tempo e di luogo del documentato malessere e con il carattere blando dello stesso, non consentono di ritenere che la mancata comparizione sia dipesa da causa non imputabili” e che “l'ordinanza di decadenza deve quindi essere confermata…Tanto premesso”, il Tribunale ha, altresì, dedotto che “le deposizioni dei testi escussi hanno confermato che il dott. abbia esercitato, Per_1 nell'espletamento delle mansioni di responsabile della UOSD Assistenti Sociali, l'autonomia tecnico professionale richiesta per la qualifica dirigenziale della funzione”, concludendo che “è quindi raggiunta la prova dello svolgimento di mansioni aventi il carattere di autonomia tecnico- professionale proprie della dirigenza, per l'intero periodo dedotto in ricorso”.
L'appellante, in primo luogo, vorrebbe che si desse ingresso nel presente grado all'escussione del teste , ritenendo ingiusta la declaratoria di decadenza dalla prova per la non imputabilità della Tes_1
causa dell'assenza del difensore in udienza, in quanto:
- il teste era comparso all'udienza, a riprova della buona fede del difensore;
Tes_1
- non rilevava che il certificato medico allegato all'istanza di revoca della decadenza fosse privo di orario e non telematico, in quanto certamente datato 14.6.2023, data dell'udienza;
- l'impedimento improvviso di salute del difensore non era blando, tanto è vero che furono prescritti tre giorni di riposo;
- l'impedimento, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, era idoneo ad impedire anche i contatti con la Cancelleria del Tribunale come anche il reperimento di un sostituto.
In secondo luogo, l'appellante ribadisce che le mansioni dedotte dall'allora ricorrente erano riconducibili a quelle già svolte in precedenza quale titolare di P.O. (nemmeno indicate in ricorso) e dipendente inquadrato nel livello economico D-Super.
In terzo luogo, si deduce carenza di allegazione e prova in ordine alla qualifica dirigenziale rivendicata, nel senso che il ricorso e la sentenza non considerano:
- che l'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che il dirigente sia destinatario di un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e sottoposto a verifica annuale, elementi nella fattispecie assenti;
- che l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 elenca le funzioni dei dirigenti pubblici contemplando attività
e profili di cui non è nemmeno allegata la sussistenza nel caso di specie, come l'esercizio di poteri di spesa, il contrasto ai fenomeni di corruzione ecc.;
5 - che i documenti allegati al ricorso mostrano che il non ha mai operato con l'autonomia Per_1
propria della qualifica rivendicata, bensì sempre di concerto con i superiori.
In quarto luogo, l'appellante sottolinea che nemmeno la prova testimoniale avrebbe fornito idoneo riscontro probatorio alle allegazioni dell'allora ricorrente, in particolare quanto alla prevalenza della attribuzione di mansioni superiori, dal momento che:
- la teste lavorava in altra sede;
Tes_3
- la teste dirigente sovraordinata al ha riferito, come detto, della assenza Tes_2 Per_1
di modifiche organizzative fra gli anni anteriori e successivi al 2008; dell'assenza di titolo di studio idoneo alla dirigenza;
della circostanza che il faceva riferimento a lei anche Per_1
quanto al rapporto di lavoro del restante personale addetto nei suoi vari aspetti gestori, senza avere rapporti diretti col Direttore Sanitario;
- la teste ha anche confermato che la nomina a referente era stata disposta Tes_2
temporaneamente e in attesa di un concorso per dirigenti che si è effettivamente tenuto nel
2017 e al quale il ricorrente non aveva nemmeno partecipato.
1.3.
I primi due motivi sono infondati, anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte (nn. 2067/2018 e
671/2022 di questa stessa Sezione, entrambi definitivi) afferenti le analoghe controversie instaurate dai colleghi e ai quali la medesima deliberazione n. 749 del 6.6.2008 aveva Pt_2 Pt_3
conferito incarico di facenti funzione delle rispettive UOSD: precedenti dai quali sono adesivamente tratte alcune delle considerazioni che seguono, nella misura in cui si attagliano alla vicenda anche processuale in esame.
La vicenda portata sub iudice si inquadra nella riorganizzazione dell'Azienda odierna appellante, che nel 2008 decise di dare ulteriore seguito al “processo di aziendalizzazione iniziato con l'istituzione del Servizio Sanitario regionale”, dopo avere già adottato un “Atto Aziendale” di diritto privato relativo alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi sanitari nel territorio dell'Azienda (delibera 1 del 2.1.2004), atto inteso “quale espressione dell'autonomia e della natura imprenditoriale delle funzioni organizzative e di governo dell'Azienda”. Sull'abbrivio quindi delle nuove linee guida dettate dalla Giunta Regionale il 6.3.2007, che aveva dettato gli indirizzi per l'adozione degli atti di autonomia aziendale delle Regione Lazio, e dell'approvazione della Parte_4
Cont proposta di riordino della struttura aziendale approvata con delibera 1157/2006, la rocedeva con deliberazione 272/2008 a modificare l'Atto Aziendale.
6 Nell'ambito del Dipartimento dell'assistenza e delle attività professionali, tecniche e sanitarie, la delibera da ultimo citata istituiva quindi delle Unità operative complesse e delle Unità Operative
Semplici Dipartimentali (UOSD) in numero di cinque, tra cui la UOSD Assistenti Sociali.
È di somma importanza rilevare che, a norma dell'art. 43 dell'Atto Aziendale, venne espressamente previsto il conferimento di incarichi dirigenziali sia per la direzione di struttura complessa che per la direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale;
le UOSD, si legge ivi, dovevano essere
“affidate alla responsabilità di un dirigente secondo le normative contrattuali”.
Cont Avvenne così che la con delibera 749/2008 in atti, procedette “all'attribuzione provvisoria degli incarichi di responsabilità per ciascuna delle cinque UOSD, e così l'incarico al defunto Per_1
[...]
Tale atto configura quindi un atto di conferimento espresso della suddetta posizione, benché in via provvisoria, e conferma per tabulas la presenza di un formale atto di incarico di natura dirigenziale, con le connesse prerogative e responsabilità.
Ad ulteriore conferma di tale attribuzione di funzioni, vi è la comunicazione del 23.6.2008, all. 9 al ricorso, con cui l'ufficio delle Risorse Umane notiziava il ricorrente dell'attribuzione dell'incarico di
Responsabile facente funzioni di Unità Operativa Semplice Dipartimentale Assistenti Sociali.
Si tratta di documentazione in sé praticamente conclusiva in punto di prova dell'incarico e quindi, da quel momento, del suo espletamento, elemento di prova di assoluto rilievo, in quanto consacrata in atti ufficiali e non disconosciuti, dai quali emerge che in effetti l'appellante venne investito di un vero e proprio ruolo dirigenziale, come tale riconosciuto dallo stesso Atto Aziendale e pertanto dalla stessa appellante.
Su tale base vanno quindi letti gli ulteriori riscontri documentali (all.ti 12-40 al ricorso introduttivo), dai quali emerge che l'appellante venne responsabilizzato per l'organizzazione della forza lavoro
(turni, autorizzazione di ferie, valutazione della performance dei sottoposti, determinazione della pianta organica, segnalazioni di deficit di personale ecc.) e per rappresentare la UOSD anche verso l'esterno (ad es. nelle interlocuzioni con la Procura) a nulla rilevando che per gli atti di maggiore rilievo fosse necessario altresì un passaggio presso il dirigente sovraordinato al come Per_1
avviene nella fisiologia dei rapporti fra i vari livelli dirigenziali.
La documentazione, pertanto, senza nemmeno necessità di ricorrere alle prove testimoniali, già dimostra che l'assetto di fatto era coerente con quello che emergeva dai ricordati atti organizzativi aziendali, per cui è possibile concludere che il il quale già in passato rappresentata una Per_1
7 figura di riferimento del servizio, a far data dalla riorganizzazione sopra illustrata cominciò a svolgere tali funzioni nella posizione e con l'autonomia tipica del dirigente, non opponendosi a tale ricostruzione la circostanza che dovesse ovviamente raccordarsi anche con dirigenti che operavano su altre posizioni, alcune anche superiori, inerenti ai più alti livelli dipartimentale e aziendale.
Spettano dunque all'appellato, nella sua qualità di erede, le differenze di retribuzione per l'esercizio di fatto da parte del de cuius delle funzioni di Responsabile di Unità Operativa Semplice
Dipartimentale, ai sensi degli artt. 2103, 1175 e 1375 cc e del CCNL per il personale della dirigenza sanitaria professionale tecnico amministrativo del , a titolo di Parte_5
retribuzione ex art. 36 Cost.
A tale proposito, infatti, risultano più che sufficienti le circostanze sopra indicate che riscontrano l'esercizio di mansioni corrispondenti alle dedotte funzioni direttive da parte dell'appellante, tanto più alla luce dell'orientamento di legittimità secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, trovando un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (cosa nella fattispecie non avvenuta ed anzi smentita dall'incarico sopra indicato) o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento, dal momento che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost (cfr da ultimo Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2020, n. 14808 e Cassazione civile, sez. VI,
24/01/2019, n. 2102).
Né la prova per testi ha offerto elementi conclusivi in senso contrario: e ciò anche nell'ipotesi in cui, in accoglimento dell'istanza del difensore dell'appellante, si escutesse il teste e questi Tes_1 rendesse dichiarazioni conformi all'impianto ricostruttivo della memoria difensiva.
Infatti, una volta valorizzata la rilevantissima efficacia probatoria della delibera di incarico, va sottolineato che nessuno dei tre testi escussi ha contraddetto le tesi dell'allora ricorrente. Invero:
- La teste attendibile in quanto collega che interagiva costantemente col ricorrente Tes_3
sebbene lavorasse in altra sede (di tale interazione fra i due ha dato atto anche la teste , Tes_2 ha dichiarato che questi “era il nostro riferimento per gli assistenti sociali” in quanto responsabile f.f. della UOSD, con contatti diretti con il direttore sanitario (e poi con la dirigente sovraordinata e attività di coordinamento dei circa quaranta assistenti sociali dislocati Tes_2
8 Cont sul territorio della compresa la valutazione delle performance dei coordinatori e del fabbisogno organico e la gestione concreta dei rapporti (ferie, straordinario, dislocazione fra le sedi ecc.);
- La teste pure collega, ha dichiarato che anche nel periodo di soppressione della Tes_4
UOSD le attività del erano rimaste le medesime e confermato le mansioni già Per_1
descritte dalla aggiungendo che egli gestiva il budget;
predisponeva l'organigramma Tes_3
per la migliore utilizzazione del personale nelle varie sedi, interagendo anche con i direttori di distretto;
chiedeva le proprie ferie al direttore sanitario, e questo anche dopo l'arrivo della
Tes_2
- Non è idonea a contraddire queste testimonianze quella della dirigente che non ha Tes_2 supportato la tesi dell'Azienda, se non tautologicamente e sulla base del dato formale del mancato riconoscimento della qualifica al (l'illegittimità del quale mancato Parte_6
riconoscimento è appunto la questione da dirimere): riferendo la teste che “Questa UOS dopo due anni (2008, n.d.r.) è diventata una UOC, ma l'impalcatura sottostante è rimasta uguale.
Questo fino all'istituzione del Dipartimento nel 2017. La struttura sottostante inizialmente è rimasta con le posizioni organizzative, mentre nel 2019 sono stati conferiti incarichi ad altri dirigenti… L'UOSD non esisteva, ne esisteva solo la descrizione nell'atto aziendale”: orbene, questa descritta dalla testimone è appunto la veste formale dell'organigramma, che però contrasta con il dato, formale e sostanziale, dell'attribuzione al di una reggenza di Parte_6
UOSD per ben dieci anni. Si tratta di un rilievo riscontrato anche dal Tribunale laddove commenta, in un passaggio non specificamente gravato: “la dott.ssa omette di Tes_2
precisare che – come documentato in atti – nel 2008 sono state istituite le UOC relative alle singole professioni sanitarie, e nelle more dell'indizione dei concorsi per dirigenti la direzione delle stesse è stata assegnata ai precedenti titolari di p.o., o quantomeno così è avvenuto per il con riferimento all'UOSD Assistenti Sociali (cfr. precedente punto 16 ed atti ivi Per_1 richiamati). A nulla vale quanto riferito nel senso che “L'UOSD non esisteva, ne esisteva solo la descrizione nell'atto aziendale”, posto che tale “inesistenza” viene fatta coincidere con la mera assenza di “un dirigente vincitore di concorso”, circostanza irrilevante in base alla richiamata giurisprudenza di Cassazione che valorizza invece il dato sostanziale relativo al livello della struttura organizzativa, dotata di autonomia funzionale e quindi gestione di risorse umane e finanziarie nei termini già esposti.”. Pure irrilevante, per come si è già detto a proposito delle emergenze documentali, che il ricorrente facesse “riferimento” a lei;
che su alcuni atti fosse necessaria una firma congiunta o una ratifica successiva;
che i rapporti diretti con il Direttore Sanitario li avesse istituzionalmente la teste e solo occasionalmente il
9 ricorrente, visto che si trattava del dirigente sovraordinato al ricorrente medesimo. Del resto, è particolarmente significativo che la abbia ammesso che il aveva Tes_2 Per_1 rappresentato la UOSD verso l'esterno partecipando al tavolo interistituzionale con la Procura;
che anche la nuova dirigente, subentrata nel 2019, abbia tuttora bisogno dell'assenso della teste stessa per autorizzare lo straordinario;
che in generale la teste non sia stata in grado di precisare gli elementi differenziali fra l'incarico del e quello della attuale dirigente della Per_1
UOSD, se non con riferimento ai rapporti coi direttori di distretto, in ciò venendo contraddetta dalla teste Tes_3
Si tratta di elementi convergenti e non contrastabili – per quantità e pregnanza – a mezzo di un'unica ulteriore testimonianza.
Le raggiunte conclusioni coprono anche il periodo in cui la UOSD fu soppressa, perché la natura dirigenziale delle mansioni non si ricava solo dall'atto di conferimento dell'incarico (che, per quel periodo, di per sé non potrebbe costituire l'unico presupposto dell'accoglimento della domanda) ma anche dalle caratteristiche intrinseche del loro disimpegno per come confermate dalle emergenze
Cont istruttorie. E del resto deve sottolinearsi che già in radice la nel contestare la domanda in relazione a tale periodo, non correda la censura di una prospettazione alternativa in merito al soggetto che, in quell'intervallo, svolgesse le mansioni dirigenziali che prima e dopo furono svolte dal con la conseguenza che la difesa sul punto è inidonea al fine. Parte_6
Anche da ultimo la S.C. (n. 16044/2024) ha chiarito che “costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza di previa fissazione degli obiettivi), l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni (Cass. n. 30811/2018; Cass. n. 2695/2024)”: e peraltro il ricorrente aveva anche dimostrato di essere stato soggetto a valutazione annuale.
Cont La cita, poi, un precedente (Cass. n. 9423/2023) che, letto nella sua interezza, vale proprio a sconfessare la tesi dell'appellante stessa, secondo la quale la temporaneità della nomina del Per_1 sarebbe idonea ad escludere l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego: infatti la S.C. puntualizza, all'opposto, che
“nell'incontestato svolgimento da parte dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, … in assenza dell'apertura del procedimento di copertura del posto vacante e per tempi ben più lunghi di quelli ordinariamente previsti per tale copertura, trova applicazione il principio secondo cui le disposizioni
10 che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52). In continuità con l'indirizzo giurisprudenziale più volte espresso da questa Corte, infatti, deve ritenersi che l'ipotesi della reggenza costituisca una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive tra cui il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3814 del 16/02/2011; e 4963/2011; Cass. Sez. L -
Sentenza n. 4622 del 28/02/2018; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16698 del 25/06/2018; Cass. Sez. L -
Sentenza n. 9878 del 19/04/2017).”.
Quanto sin qui detto è idoneo ad assorbire anche la rilevanza ai fini del decidere della doglianza sulla mancata imputabilità della assenza all'udienza nella quale avrebbe dovuto escutersi il teste , la Tes_5
cui deposizione in nessun caso avrebbe potuto imprimere una diversa direzione alla decisione.
2.
Un terzo motivo di appello è diretto alla reiterazione dell'eccezione di prescrizione.
Cont La ribadisce che:
- il ricorso introduttivo è stato notificato il 2.11.2018;
- rileva anche ai fini della prescrizione che il 26.3.2015 la UOSD sia stata soppressa per poi essere istituita nuovamente il 15.11.2016, poiché l'attività è stata interrotta;
- la lettera del 20.4.2018 non è idonea all'interruzione della prescrizione in quanto priva della sottoscrizione del lavoratore.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si è già detto che il rapporto non ha avuto alcuna soluzione di continuità.
Il Tribunale di Tivoli ha rilevato che “parte ricorrente, che rivendica differenze retributive a far data dal 23.6.2008, ha prodotto due atti interruttivi, costituiti da missive del 17.12.2013 e del 20.4.2018
(all. 2 ricorso). Sono quindi prescritti i crediti relativi ai periodi precedenti al 17.12.2008.”. in merito
11 alla idoneità della seconda messa in mora in ragione della assenza di sottoscrizione, ha motivato sull'irrilevanza della questione poiché: “tale questione, tuttavia, è assorbita dal fatto che, quanto alle somme maturate a far data dal 17.12.2008, a fronte di un valido atto interruttivo in data 17.12.2013 la prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 2 novembre 2018.”.
Si tratta di un passaggio sul quale l'appellante non prende alcuna posizione, con la conseguenza che resta definitivamente accertato che nessuna prescrizione è maturata oltre quella già individuata in primo grado, essendo stato interrotto il relativo termine quinquennale dapprima il 17.12.2013 e poi il
2.11.2028.
3.
Ancora, sostiene l'appellante che nel determinare le differenze spettanti il Tribunale avrebbe omesso di tenere conto della soppressione temporanea della UOSD Assistenti Sociali: la difesa è assorbita dalle superiori considerazioni poiché, come si ripete, l'attività svolta dal deve ritenersi Per_1 sempre la medesima per l'intero periodo oggetto di domanda, in tal senso deponendo le emergenze documentali e testimoniali.
Cont L'appellante inoltre si riporta alle censure che il proprio consulente di parte aveva avanzato nei confronti della disposta CTU contabile, a uso dire immotivatamente disattese dal consulente e poi anche dal Tribunale: a) “riguardo la retribuzione di posizione minima unificata si ritiene più corretto attribuire al ricorrente quella prevista dall'art. 27 del C.C.N.L. di riferimento lettera d) fino al compimento del quinquennio di anzianità dirigenziale, quindi fino al mese di giugno 2013… (€
47,23/mese fino a dicembre 2008 ed € 50,33/mese da luglio 2013)”; b) “a partire dal mese di luglio
2013 deve essere applicata la retribuzione di posizione minima propria del “Dirigente equiparato” prevista dalla Tabella dell'art. 5 riferito al trattamento economico dell'art. 27 del c.c.cn.l. di cui trattasi atteso che il ricorrente avrebbe svolto le mansioni dirigenziali in via provvisoria come facente funzioni senza avere mai conseguito il relativo titolo (€ 295,14/mese); c) “in ogni caso devono poi essere ragguagliate le differenze calcolate per la tredicesima mensilità per l'anno 2008 (rateo di 6/12)
e 2016 (rateo di 11/12)”.
In primo luogo, deve rilevarsi che i calcoli operati dal CTU sono stati emendati nella sentenza gravata proprio in accoglimento di alcune delle doglianze dell'odierna appellante.
In secondo luogo, sull'osservazione sub a) ha esaurientemente risposto in primo grado il CTU. Il quesito postogli non indicava la specifica tipologia di incarico contemplato dall'art. 27 del CCNL
12 Comparto Sanità Dirigenti Non Medici, ma questo stava ad indicare che il giudice considerava pacifico o comunque dimostrato che si trattasse della tipologia sub b) e cioè “incarico di direzione di struttura semplice” (e su questa qualificazione la Corte non può che concordare, per quanto sin qui detto) e che il rilievo della resistente di cui esaminare la fondatezza riguardava unicamente l'avvenuto confronto fra il netto percepito ed il lordo dovuto. Non si verte, invece, nella tipologia “d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività”, per cui le difese
Cont della sul punto, motivate genericamente per essere “più corrette”, non meritano condivisione.
Il rilievo sub b) è assente dalle osservazioni del CTP della allora resistente e pertanto è tardivo l'inserimento nell'atto di appello.
Per il rilievo sub c), esso è stato accolto in seno alla CTU per quanto attiene al 2008, mentre, per il
2016, il CTU ne ha motivato convincentemente il mancato accoglimento: per l'anno 2016 non sono state quantificate differenze retributive per tredicesima mensilità.
4.
L'appello, in conclusione, è interamente infondato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia;
infine occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta, ove oggettivamente dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 24.11.2023 dalla avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Tivoli n. 1664/2023 pubblicata CP_2
il 24/10/2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in € 7.500,00 oltre accessori di legge;
13 - Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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