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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/11396
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 11396/2024 promossa da:
nato il [...] in [...]; nato il 2 Parte_1 Persona_1 aprile 1962 in Argentina, in proprio e unitamente a , nata il 17 giugno Persona_2
1976, in Argentina, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di Persona_3
nata il [...], in [...]; nato l'[...],
[...] Parte_2 in Argentina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Campesi, C.F.: del C.F._1 foro di Cosenza, presso il cui studio sito in Rende (CS) via Mosca, n. 9 scala A elegge domicilio;
fax:
0984.463806- p.e.c.: come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“- accertare che al ricorrente, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per nascita;
pagina 1 di 7 - conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in fVOre del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il presente procedimento ha un valore indeterminabile.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il Persona_4
21 dicembre 1878, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. in atti Controparte_2 Persona_5
n. 1), emigrato in Argentina, dove decedeva in data 27.09.1942 (cfr. doc. in atti n.3), il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Camera
Elettorale della Repubblica Argentina prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si CERTIFICA che sul Registro
Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di
16 anni, e i cittadini argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni, NON RISULTA iscritto alla data di cui sotto, IS o , o , nato il [...], in [...] – Per_6 Per_4 Per_7
Cuneo, Polonghera. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n.4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio, che veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30/10/2025- sostituita dal deposito delle note scritte- i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
L'VO , in data 18 aprile 1900 contraeva matrimonio con Persona_4 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 2) e dalla unione coniugale nasceva il 21 aprile 1910, (cfr. doc. Persona_8 in atti n. 5).
In data 22 agosto 1931, si univa in matrimonio con , (cfr. doc. Persona_8 Persona_9 in atti n. 6), il quale decedeva il 19 aprile 1967 (cfr. doc. in atti n. 7). Dall'unione coniugale nasceva, in data 18 luglio 1937, (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_10
Per_1 In data 12 aprile 1956, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_10 Persona_11
n. 9). Dall'unione coniugale nasceva, il 2 aprile 1962, (cfr. doc. in atti n. 10), Persona_1 odierno ricorrente.
In data 30 giugno 2007, si univa in matrimonio con Persona_1 Persona_2
(cfr. doc. in atti n.11). Dall'unione coniugale nascevano: in data 31 agosto 2002, Parte_1
(cfr. doc. in atti n.12); in data 11 febbraio 2006, (cfr. doc. in atti
[...] Parte_2
n.13); in data 27 settembre 2009, (cfr. doc. in atti n.14), odierni ricorrenti. Persona_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale pagina 3 di 7 competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'VO italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa fVOrevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. pagina 4 di 7 Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'VO italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato più̀ volte di adire il Consolato Generale italiano a Cordoba, in
Argentina, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani.
Sul punto, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione degli appuntamenti sulla piattaforma telematica, denominata prenot@ami (cfr. doc. in atti n.15).Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame Parte_4 della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge Persona_4 che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 01), il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Camera Elettorale della Repubblica
Argentina prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si CERTIFICA che sul Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di 16 anni, e i cittadini argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni, NON RISULTA iscritto alla data di cui sotto,
IS o , o , nato il [...], in [...] – Cuneo, Per_6 Per_4 Per_7
Polonghera. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n.4).
In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva matrimonio con , (cfr. Persona_8 Persona_9 doc. in atti n. 6) e, dalla loro unione nasceva in Argentina, in data18 luglio 1937, Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 8).
[...]
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di VO nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la pagina 5 di 7 possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti Parte_1
Persona_1 Persona_3 Parte_2 cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato il [...] in Parte_1
Argentina; nato il [...] in [...]; nata il Persona_1 Persona_3
27 settembre 2009 in Argentina;
nato l'[...] in [...], il Parte_2 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 31 ottobre 2025. pagina 6 di 7
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 11396/2024 promossa da:
nato il [...] in [...]; nato il 2 Parte_1 Persona_1 aprile 1962 in Argentina, in proprio e unitamente a , nata il 17 giugno Persona_2
1976, in Argentina, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di Persona_3
nata il [...], in [...]; nato l'[...],
[...] Parte_2 in Argentina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Campesi, C.F.: del C.F._1 foro di Cosenza, presso il cui studio sito in Rende (CS) via Mosca, n. 9 scala A elegge domicilio;
fax:
0984.463806- p.e.c.: come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“- accertare che al ricorrente, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per nascita;
pagina 1 di 7 - conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in fVOre del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il presente procedimento ha un valore indeterminabile.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il Persona_4
21 dicembre 1878, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. in atti Controparte_2 Persona_5
n. 1), emigrato in Argentina, dove decedeva in data 27.09.1942 (cfr. doc. in atti n.3), il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Camera
Elettorale della Repubblica Argentina prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si CERTIFICA che sul Registro
Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di
16 anni, e i cittadini argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni, NON RISULTA iscritto alla data di cui sotto, IS o , o , nato il [...], in [...] – Per_6 Per_4 Per_7
Cuneo, Polonghera. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n.4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio, che veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30/10/2025- sostituita dal deposito delle note scritte- i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
L'VO , in data 18 aprile 1900 contraeva matrimonio con Persona_4 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 2) e dalla unione coniugale nasceva il 21 aprile 1910, (cfr. doc. Persona_8 in atti n. 5).
In data 22 agosto 1931, si univa in matrimonio con , (cfr. doc. Persona_8 Persona_9 in atti n. 6), il quale decedeva il 19 aprile 1967 (cfr. doc. in atti n. 7). Dall'unione coniugale nasceva, in data 18 luglio 1937, (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_10
Per_1 In data 12 aprile 1956, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_10 Persona_11
n. 9). Dall'unione coniugale nasceva, il 2 aprile 1962, (cfr. doc. in atti n. 10), Persona_1 odierno ricorrente.
In data 30 giugno 2007, si univa in matrimonio con Persona_1 Persona_2
(cfr. doc. in atti n.11). Dall'unione coniugale nascevano: in data 31 agosto 2002, Parte_1
(cfr. doc. in atti n.12); in data 11 febbraio 2006, (cfr. doc. in atti
[...] Parte_2
n.13); in data 27 settembre 2009, (cfr. doc. in atti n.14), odierni ricorrenti. Persona_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale pagina 3 di 7 competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'VO italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa fVOrevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. pagina 4 di 7 Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'VO italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato più̀ volte di adire il Consolato Generale italiano a Cordoba, in
Argentina, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani.
Sul punto, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione degli appuntamenti sulla piattaforma telematica, denominata prenot@ami (cfr. doc. in atti n.15).Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame Parte_4 della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge Persona_4 che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 01), il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Camera Elettorale della Repubblica
Argentina prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si CERTIFICA che sul Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di 16 anni, e i cittadini argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni, NON RISULTA iscritto alla data di cui sotto,
IS o , o , nato il [...], in [...] – Cuneo, Per_6 Per_4 Per_7
Polonghera. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n.4).
In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva matrimonio con , (cfr. Persona_8 Persona_9 doc. in atti n. 6) e, dalla loro unione nasceva in Argentina, in data18 luglio 1937, Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 8).
[...]
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di VO nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la pagina 5 di 7 possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti Parte_1
Persona_1 Persona_3 Parte_2 cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato il [...] in Parte_1
Argentina; nato il [...] in [...]; nata il Persona_1 Persona_3
27 settembre 2009 in Argentina;
nato l'[...] in [...], il Parte_2 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 31 ottobre 2025. pagina 6 di 7
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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