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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 197/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 197 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casoria (Na) alla Via Volturno n. 13, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Anna Russo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Cardito (Na) al Corso C. Battisti n. 145, presso lo studio dell'avv. Francesco Castaldo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Il P.M. apponeva il visto in data 21.08.2025 esprimendo parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 17.01.2025, e Parte_1 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in Parte_2
GO (NA) in data 10.09.2002, evidenziando che da tale unione era nata la figlia
(il 10.07.2003), ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del P.M. che esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
A. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
B. la figlia continuerà a vivere con la madre;
Per_1
C. La sig.ra continuerà ad abitare con la figlia nella casa coniugale;
Pt_2
D. I coniugi sono contitolari del rapporto di conto corrente n..6292 acceso presso la Credem;
su tale conto è presente la somma di circa €.8.000,00
E. Le decisioni più importanti e rilevanti per l'educazione, la crescita e la cura della figlia, sebbene maggiorenne, dovranno essere prese sempre di comune accordo;
F. I coniugi si obbligano a comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in pag. 2/4 altre località quando hanno presso di sé la figlia;
G. A carico del sig. posto l'obbligo di corrispondere mensilmente, Parte_1 alla figlia , attualmente studente universitaria (iscritta al terzo anno) Per_1 presso l' Università Federico II di Napoli alla facoltà di Lettere Classiche, dalla data della sottoscrizione del presente atto, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, la somma di €. 400,00, a mezzo bonifico bancario sul conto n.
[...]intestato alla figlia a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previsto dal protocollo di intesta del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019;
H. I coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
I. I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano altresì di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali. P
La somma di €.8.000,00 presente sul conto cointestato tra il sig. e la Pt_1 sig.ra , n..6292 acceso presso la Credem, sarà ripartita al 50% tra il sig. Pt_2
e la sig.ra ; Pt_1 Pt_2
K. Il sig. è proprietario dell'autovettura Volkswagen Tiguan Parte_1 tg.DX063KH che resterà nella sua diponibilità, mentre la sig.ra Parte_2
è proprietaria della autovettura Fiat Panda tg.DH417ZC, che resterà
[...] nella sua diponibilità.
Quanto alle condizioni di cui alle lett. D), J), K), le stesse esulano dall'oggetto del presente giudizio e, pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto dell'accordo intervenuto dai coniugi su tali circostanze.
Relativamente alle altre condizioni, non apparendo le stesse in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli pag. 3/4 effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
26.03.1973, e nata ad [...] l'[...], alle condizioni Parte_2 indicate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO (Na), (atto n. 236, parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 197/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 197 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casoria (Na) alla Via Volturno n. 13, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Anna Russo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Cardito (Na) al Corso C. Battisti n. 145, presso lo studio dell'avv. Francesco Castaldo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Il P.M. apponeva il visto in data 21.08.2025 esprimendo parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 17.01.2025, e Parte_1 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in Parte_2
GO (NA) in data 10.09.2002, evidenziando che da tale unione era nata la figlia
(il 10.07.2003), ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del P.M. che esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
A. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
B. la figlia continuerà a vivere con la madre;
Per_1
C. La sig.ra continuerà ad abitare con la figlia nella casa coniugale;
Pt_2
D. I coniugi sono contitolari del rapporto di conto corrente n..6292 acceso presso la Credem;
su tale conto è presente la somma di circa €.8.000,00
E. Le decisioni più importanti e rilevanti per l'educazione, la crescita e la cura della figlia, sebbene maggiorenne, dovranno essere prese sempre di comune accordo;
F. I coniugi si obbligano a comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in pag. 2/4 altre località quando hanno presso di sé la figlia;
G. A carico del sig. posto l'obbligo di corrispondere mensilmente, Parte_1 alla figlia , attualmente studente universitaria (iscritta al terzo anno) Per_1 presso l' Università Federico II di Napoli alla facoltà di Lettere Classiche, dalla data della sottoscrizione del presente atto, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, la somma di €. 400,00, a mezzo bonifico bancario sul conto n.
[...]intestato alla figlia a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previsto dal protocollo di intesta del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019;
H. I coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
I. I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano altresì di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali. P
La somma di €.8.000,00 presente sul conto cointestato tra il sig. e la Pt_1 sig.ra , n..6292 acceso presso la Credem, sarà ripartita al 50% tra il sig. Pt_2
e la sig.ra ; Pt_1 Pt_2
K. Il sig. è proprietario dell'autovettura Volkswagen Tiguan Parte_1 tg.DX063KH che resterà nella sua diponibilità, mentre la sig.ra Parte_2
è proprietaria della autovettura Fiat Panda tg.DH417ZC, che resterà
[...] nella sua diponibilità.
Quanto alle condizioni di cui alle lett. D), J), K), le stesse esulano dall'oggetto del presente giudizio e, pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto dell'accordo intervenuto dai coniugi su tali circostanze.
Relativamente alle altre condizioni, non apparendo le stesse in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli pag. 3/4 effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
26.03.1973, e nata ad [...] l'[...], alle condizioni Parte_2 indicate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO (Na), (atto n. 236, parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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