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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9719 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6256/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6256/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa in data 27 giugno 2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: Parte_1
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Giosué Carducci n. 37, P.IVA_1
presso lo studio degli Avv.ti PARISI ANTONIO (c.f. e CERBONE LUIGI (c.f.: C.F._1
dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
- ATTORE
E
c.f.: Controparte_1
, nonché (c.f. , in persona dei P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 rispettivi l.r.p.t., entrambe elett.te dom.te in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 184, presso lo studio dell'Avv. GIOCASTA GIUSI (c.f.: ) dalla quale sono rappr.te e C.F._3
difese in virtù di procura in atti.
- CONVENUTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato a mezzo pec in data 21 marzo
2024, la ha formulato le seguenti conclusioni: CP_3 Parte_2
a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità:
1. del provvedimento rubricato con prot. n. cciaa_na AOO000 - REG. CNARP 0123652/U del
16.03.2023, notificato a mezzo pec in pari data, mediante il quale sono stati confermati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione al beneficio previsto dal bando “Per la valorizzazione della cultura napoletana attraverso i teatri di Napoli e Provincia Anno 2021”;
2. della nota prot. n. cciaa_na AOO000 - REG. CNARP - prot. 0103117/U del 16.02.2023, recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. n.
241/90;
3. delle note, acquisite al protocollo generale della CCIAA di Napoli con n. 84327 del
22/12/2022 e al n. 21644 del 16/01/2023, entrambe non conosciute, trasmesse alla CCIAA di
Napoli dall' ; Controparte_2
4. quatenus opus, della nota prot. 141890 del 13.05.2022, trasmessa a tutti i beneficiari dell'intervento, da;
CP_2
5. in parte qua del bando, segnatamente artt. 10, comma 1, e 12, comma 1 lett. b), laddove dovesse essere interpretato nel senso che l'omessa trasmissione dei modelli predisposti
- 2 - dall'amministrazione per la rendicontazione non siano suscettibili di soccorso istruttorio procedimentale, previsto dal medesimo art. 10, comma 12, del bando;
6. di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché - non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori e/o altri atti e provvedimenti (anche se non conosciuti), in ogni modo relativi alla suddetta procedura.
b) per l'effetto, disapplicare i suddetti atti e, conseguentemente, accertare il diritto della
Società attrice ad ottenere la liquidazione della sovvenzione riconosciuta in virtù del bando approvato con D.D. n. 266 del 2.7.2021 ed ingiustamente revocata o, comunque, negata;
c) condannare, pertanto, le convenute, in via parziaria o solidale, per quanto di ragione, al pagamento dell'importo di euro 57.100,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare, sempre e comunque, la parte e/o le parti dichiarate soccombenti all'integrale rifusione delle spese di lite, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori antistatarii”.
L'attrice ha preliminarmente delineato il contenuto del bando di selezione del 02.07.2021 pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Napoli e finalizzato alla valorizzazione della cultura napoletana attraverso i teatri di Napoli e Provincia (Anno 2021) - approvato con D.D. n. 266 del 02.07.2021 - mediante concessione di “sovvenzioni ai sensi dell'art. 4 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari approvato con delibera del Consiglio camerale n. 3 del 29 aprile 2021, finalizzato a sostenere il settore della cultura in un momento difficile emergenziale, favorendo il supporto alla liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità”.
In particolare ha richiamato la regolamentazione afferente agli obblighi di rendicontazione ed alle ipotesi di revoca del contributo.
In fatto, ha dedotto che:
• nel termine previsto dall'avviso, la ricorrente, nella qualità di società di gestione del
Teatro Gelsomino, sito in Afragola alla via don Bosco n. 25, partecipava alla selezione
- 3 - inoltrando domanda di sovvenzione per € 57.100,00 per la realizzazione dell'iniziativa denominata “Partenope”, all'uopo compiegando, tramite piattaforma telematica, la documentazione di supporto (all.
2 - domanda rubricata con n. 517619);
• in data 14.09.2021, SI Impresa - Azienda Speciale Unica della CCIAA deputata, ex art. 9 del bando, alla verifica delle condizioni di ammissibilità e della rendicontazione/liquidazione dell'ausilio in argomento - invitava l'odierna esponente a trasmettere documentazione integrativa della predetta domanda (all. 3);
• la predetta richiesta veniva prontamente riscontrata con nota pec del 17.09.2021 (all. 4), mediante la quale conformava la propria istanza alle indicazioni di Parte_1
inoltrando l'intera documentazione richiesta;
CP_2
• rilevatane la completezza e l'ammissibilità, giusta determinazione dirigenziale n. 491 del
29.12.2021, la CCIAA ammetteva l'istanza promossa dalla al Parte_1
finanziamento per la intera somma pari ad € 57.100,00 (all. 5) per due rappresentazioni teatrali (CUP ; PartitaIVA_4
• ad esito di tanto, il progetto de quo veniva interamente eseguito e si concludeva entro i termini concessi dal bando e dalle successive modifiche, vale a dire entro la data del
30.04.2022;
• nei termini dettati dall'art. 10 del Bando, si avviava la fase di rendicontazione propedeutica alla liquidazione del contributo. Con nota prot. 141890 del 13.05.2022, trasmessa a tutti i beneficiari dell'intervento, comunicava testualmente CP_2
quanto segue: “in aggiunta alla modulistica predisposta dall'Ente camerale e pubblicata insieme al Bando in oggetto, vogliate prendere nota della modulistica allegata, da rimettere in uno alla rendicontazione che dovrà essere presentata con pratica telematica sull'applicativo TELEMACO-AGEF. Si ricorda altresì che tutti i documenti allegati alla pratica telematica di rendicontazione devono essere sottoscritti secondo quanto stabilito all'art. 7 del bando in oggetto, con i motivi di esclusione di cui allo stesso articolo”
- 4 - (modello di dichiarazione sostitutiva - non previsto dal bando – da compiegare alla predetta documentazione);
• con comunicazione pec di riscontro del 29.06.2022, l'odierna ricorrente trasmetteva la intera documentazione prevista dal bando (tutta digitalmente sottoscritta) necessaria per ottenere l'approvazione della rendicontazione, in particolare: a) elenco documenti di spesa;
b) riepilogo delle spese e delle entrate relative al progetto;
c) dichiarazione ex art. 3 L. n. 136 del 19.8.2010; d) copia conforme delle buste paga e dei bonifici eseguiti in relazione al progetto;
e) autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai contributi pubblici ricevuti;
f) copia conforme delle fatture e dei bonifici eseguiti in relazione al progetto;
g) copia delle liberatorie rilasciate da tutti i fornitori coinvolti;
h) copia conforme della lista dei movimenti bancari eseguiti in relazione al progetto;
i) prospetto controfirmato da ciascun dipendente esplicativo delle singole mansioni del personale impiegato;
l) copia conforme delle quietanze eseguite su modello
F24; m) relazione e documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dell'iniziativa, contenente, tra l'altro, foto, rassegna stampa, e copia materiale prodotto ove campeggiava il logo camerale;
veniva omesso il solo modello di dichiarazione sostitutiva richiesto da con la succitata nota del 13 maggio;
CP_2
• solo in data 16.2.2023, l'Ente resistente - dimentico della succitata regola del bando (art. 10) che prevedeva la possibilità, proprio nel corso delle verifiche sulla rendicontazione, di richiedere “dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, assegnando un termine perentorio di gg.
10 dalla ricezione della richiesta” - comunicava al beneficiario ammesso quanto segue
“Con note pervenute dall' acquisite al n. di prot. gen. 84327 Controparte_2
del 22/12/2022 e al n. 21644 del 16/01/2023 concernenti la trasmissione della Relazione sulle attività svolte relativamente alla verifica documentale di rendicontazione,
, per codesta società, ha comunicato che non è stata rilevata la consegna: 1) del CP_2
- 5 - Modello B-Modulo di Rendicontazione;
2) della Modulistica integrativa messa a punto da , che contiene anche le informazioni contenute nell'Allegato B. Dal CP_2
controllo operato dagli Uffici promozionali della sulle pratiche di rendicontazione CP_1
pervenute (verbale del 25 gennaio 2023) (III ed ultimo elenco rendiconti) ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di servizio con l' , è stata confermata Controparte_2
l'esclusione già accertata nel verbale del 7/12/2022 per le motivazioni ivi contenute e cioè che non è stato prodotto né il Modello B - Rendicontazione né la Modulistica integrativa messa a punto da (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di CP_2
atto di notorietà per la rendicontazione dell'ausilio concesso da firmare digitalmente a cura del legale rappresentante del beneficiario). Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra esposte, viene trasmesso il presente preavviso di rigetto del rendiconto presentato da codesta Società ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, prima del provvedimento finale e, a tal fine, si assegna il termine perentorio di dieci giorni per produrre eventuali osservazioni/controdeduzioni”;
• nel termine concesso la ricorrente produceva articolate osservazioni, in particolare dolendosi della non condivisibile lettura delle regole di selezione ex adverso prospettate, nonché della mancata adozione del soccorso procedimentale. Ad ogni buon conto produceva tanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la rendicontazione dell'ausilio concesso, quanto il modulo di rendicontazione, tutti digitalmente sottoscritti;
• in data 16.03.2023, la convenuta confermava l'esclusione Controparte_1
dall'erogazione della sovvenzione ad iniziativa ormai realizzata. In particolare veniva affermata l'insanabilità della lacuna documentale ed inapplicabile l'invocato soccorso istruttorio (siccome confinato al regime dei pubblici appalti); nell'atto di revoca del contributo e/o diniego di rimborso delle spese rendicontate, veniva espressamente richiamata la possibilità di proporre ricorso innanzi al TAR Campania.
- 6 - Parte attrice ha, pertanto, proposto ricorso innanzi al GA facendo valere i profili di illegittimità degli atti emessi dalla Camera di Commercio per le ragioni che si andranno ad evidenziare in parte motiva;
in detto giudizio si costituita l'ente eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del GO (ciò in contrasto con l'indicazione contenuta nell'atto di diniego).
Il TAR Campania, con sentenza n. 3296/2023 pubblicata in data 30.05.2023, ha affermato la giurisdizione del GO, vertendosi in tema di revoca di finanziamenti concessi a fronte di inadempimenti di obblighi di rendicontazione emergente dal bando.
Parte attrice ha, quindi, riproposto innanzi all'intestato Tribunale le proprie doglianze, formulando le conclusioni sopra rassegnate.
Si sono costituite la e la l' , Controparte_1 Controparte_2
rivendicando la legittimità del proprio operato.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione a norma degli art.189
e 281 quinquies c.p.c. con ordinanza resa in data 27 giugno 2025.
****
La convenuta , a sostegno del diniego del contributo originariamente Controparte_1
concesso, ha espressamente richiamato l'art.10 del Bando afferente alla rendicontazione e liquidazione del contributo, secondo cui “A conclusione dell'attività oggetto dell'ausilio, i soggetti promotori della iniziativa sono obbligati all'invio della rendicontazione in modalità telematica, improrogabilmente entro e non oltre 60 giorni dal termine massimo della conclusione dell'iniziativa (31/12/2021), ai sensi dell'art. 10 del Regolamento vigente recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari, di tutte le spese sostenute per la realizzazione, attraverso il Modello B di Rendicontazione, pena l'esclusione”.
Il termine per la conclusione delle iniziative finanziarie previsto originariamente al
31.12.2021, veniva prorogato al 30.04.2022 con conseguente slittamento al 31.8.2022 del termine ultimo perentorio per la relativa rendicontazione di cui all'art 10 succitato.
- 7 - Parte convenuta assume in comparsa che “il provvedimento impugnato in questa sede trae origine non solo dalla omessa trasmissione del “Modello B - rendicontazione”, omissione già di per sè rilevante, ma anche dalla omessa trasmissione di tutte le altre autocertificazioni previste dall'art 10 del Bando che, , per ragioni di semplificazione e a tutto vantaggio CP_2
dei destinatari, aveva ricompreso in un unico “modello di dichiarazione sostitutiva” messa a disposizione di tutti i soggetti interessati”.
Ha, inoltre, ribadito le ragioni del diniego, assumendo che “la società non ha mai prodotto la rendicontazione attraverso il Modello B che rappresenta, da lex specialis, causa di esclusione. L'approvazione della rendicontazione si ottiene attraverso la obbligatoria trasmissione del Modello di rendicontazione a nulla rilevando che siano stati trasmessi documenti vari di giustificazione della spesa che hanno lo status di allegati”.
Parte attrice, nell'elencare la documentazione trasmessa in data 29 giugno 2022 (cfr. pagina
6 dell'atto di citazione), non indica il Modello B di rendicontazione, in tal modo sostanzialmente riconoscendo l'omessa trasmissione dello stesso.
Non appare, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui “l'odierna ricorrente trasmetteva l'intera documentazione prevista dal bando ai fini della approvazione della rendicontazione, con l'unica omissione del modello di dichiarazione sostitutiva richiesto da con la succitata CP_2
nota del 13 maggio e, comunque, non prevista dal bando iniziale” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione;
a pagina 8 si legge “corre l'obbligo di evidenziare come, in sede di rendicontazione, ed entro il termine previsto, la società avesse trasmesso completa documentazione a Parte_1
comprova formale e sostanziale della avvenuta effettiva e regolare realizzazione dell'attività, mancando, unicamente, di produrre quei modelli contenenti esclusive dichiarazioni che aveva richiesto “in aggiunta” con nota del 13.05.2022”). CP_2
L'attrice, invero, ingenera una confusione tra il predetto Modello B e la modulistica integrativa predisposta in via istruttoria da , richiesta con nota 3104 del CP_2
13/05/2022. L'omessa trasmissione di tale modulistica integra, infatti, un inadempimento che si
- 8 - aggiunge a quello avente ad oggetto il Modello B e ritenuto, di fatto, determinante per la revoca del contributo concesso.
La convenuta sostiene che “gli uffici hanno tenuto sempre in debita considerazione che il modello di autocertificazione prodotto da contenesse, oltre alle autocertificazioni CP_2
previste nel modello B, anche altre autocertificazioni previste ai fini istruttori e che quindi il criterio dirimente fosse l'assenza di entrambi i modelli di rendicontazione”.
Ciò chiarito, l'attrice assume che, a fronte dell'omessa trasmissione della documentazione sopra individuata, si sarebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio, peraltro espressamente previsto dall'art. 10 del Bando (“nel corso delle verifiche sulla rendicontazione, la CP_1
ovvero l' può richiedere, a mezzo PEC, dati, informazioni,
[...] Controparte_2
precisazioni, chiarimenti e documenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, assegnando un termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione della richiesta affinché il soggetto beneficiario provveda”).
Le convenute negano tale dovere di soccorso a fronte del mancato inoltro del Modello B di rendicontazione, inteso quale documento fondamentale e primario, avente un'ineludibile e non procrastinabile funzione di rappresentazione ed attestazione delle spese sostenute, rispetto al quale i documenti allegati, quand'anche tempestivamente trasmessi, rappresentavano meri elementi probatori a supporto di spese non adeguatamente rappresentate e rendicontate.
Orbene ritiene questo Giudice che siano da condividere le difese delle convenute.
Invero non è possibile, attraverso il soccorso istruttorio, arrivare a sanare la completa assenza di uno specifico modello di rendicontazione (il Modello B), espressamente preteso dai richiedenti a pena di esclusione nel termine fissato in bando.
Il mancato invio di tale modulo, richiesto dalle prescrizioni della legge di gara, rappresenta, infatti, una carenza dell'attività di rendicontazione a cui il principio di parità tra i richiedenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma.
- 9 - Il ricorso al soccorso istruttorio non può, infatti, confliggere con il principio generale dell'autoresponsabilità dei richiedenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nell'attività di rendicontazione.
Ricade quindi sull'operatore economico la responsabilità di non aver trasmesso un modulo o un allegato espressamente richiesto, a tenore del bando, a pena di esclusione.
La necessità di rispettare la scadenza per l'invio del modulo di rendicontazione, a garanzia della par condicio di tutti i richiedenti, non consente quindi di poter ammettere l'invio dello stesso modulo oltre i termini stabiliti.
Va, inoltre, rilevato come improprio appaia finanche il richiamo al concetto di soccorso istruttorio.
Come opportunamente evidenziato dalla difesa della convenuta, il difetto del cd. Modello B di rendicontazione rende carente l'attività, ancor prima che probatoria, assertiva ed attestativa concretamente richiesta al soggetto che abbia ottenuto il contributo.
Invero il predetto Modello ha la fondamentale funzione di unitariamente descrivere, rappresentare, elencare ed attestare il complesso delle spese sostenute ed oggetto del richiesto contributo, rispetto alle quali si impone, poi, il dovere di prova, ovvero di documentazione;
in tanto ha senso parlare nella necessità di provare circostanze fintantoché le stesse siano state analiticamente descritte, rappresentate ed attestate.
Ciò spiega l'improprio richiamo all'istituto del soccorso istruttorio per l'ipotesi, quale quella in esame, in cui ad essere totalmente carente è la stessa attività deduttiva ed attestativa richiesta in sede di rendicontazione.
Improprio è il richiamo a quanto previsto dall'art.10 12° comma del Bando (“Nel corso delle verifiche sulla rendicontazione, la Camera di Commercio ovvero l' Controparte_2
può richiedere, a mezzo PEC, dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, assegnando un termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione della richiesta affinché il soggetto beneficiario provveda”) atteso che
- 10 - l'esercizio del relativo potere presuppone pur sempre l'avvio dell'attività di verifica della rendicontazione, avvio che non può certo prescindere dalla trasmissione dell'atto centrale
(Modello B) in cui si concretizza il predetto obbligo e sulla cui base operare i necessari controlli.
I principi appena affermati trovano conferma anche in una recentissima pronunzia del
Consiglio di Stato (Sezione VI Sentenza 25 settembre 2025, n. 7541) con cui si ribadisce che
“nelle procedure selettive per la concessione di agevolazioni finanziarie, il soccorso istruttorio non può essere attivato allo scopo di consentire a un partecipante la produzione ex novo, fuori termine, dell'intera documentazione richiesta dal bando a pena di esclusione, risultando altrimenti irrimediabilmente pregiudicate la par condicio competitorum e la speditezza dell'azione amministrativa”.
Conclusivamente le domande proposte dall'attrice vanno rigettate.
L'obiettiva novità delle questioni trattate e l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice in persona del l.r.p.t., Parte_3
nei confronti delle convenute Controparte_1
in persona del l.r.p.t., ed , in persona del l.r.p.t.;
[...] Controparte_2
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 27/10/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 11 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6256/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa in data 27 giugno 2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: Parte_1
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Giosué Carducci n. 37, P.IVA_1
presso lo studio degli Avv.ti PARISI ANTONIO (c.f. e CERBONE LUIGI (c.f.: C.F._1
dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
- ATTORE
E
c.f.: Controparte_1
, nonché (c.f. , in persona dei P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 rispettivi l.r.p.t., entrambe elett.te dom.te in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 184, presso lo studio dell'Avv. GIOCASTA GIUSI (c.f.: ) dalla quale sono rappr.te e C.F._3
difese in virtù di procura in atti.
- CONVENUTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato a mezzo pec in data 21 marzo
2024, la ha formulato le seguenti conclusioni: CP_3 Parte_2
a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità:
1. del provvedimento rubricato con prot. n. cciaa_na AOO000 - REG. CNARP 0123652/U del
16.03.2023, notificato a mezzo pec in pari data, mediante il quale sono stati confermati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione al beneficio previsto dal bando “Per la valorizzazione della cultura napoletana attraverso i teatri di Napoli e Provincia Anno 2021”;
2. della nota prot. n. cciaa_na AOO000 - REG. CNARP - prot. 0103117/U del 16.02.2023, recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. n.
241/90;
3. delle note, acquisite al protocollo generale della CCIAA di Napoli con n. 84327 del
22/12/2022 e al n. 21644 del 16/01/2023, entrambe non conosciute, trasmesse alla CCIAA di
Napoli dall' ; Controparte_2
4. quatenus opus, della nota prot. 141890 del 13.05.2022, trasmessa a tutti i beneficiari dell'intervento, da;
CP_2
5. in parte qua del bando, segnatamente artt. 10, comma 1, e 12, comma 1 lett. b), laddove dovesse essere interpretato nel senso che l'omessa trasmissione dei modelli predisposti
- 2 - dall'amministrazione per la rendicontazione non siano suscettibili di soccorso istruttorio procedimentale, previsto dal medesimo art. 10, comma 12, del bando;
6. di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché - non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori e/o altri atti e provvedimenti (anche se non conosciuti), in ogni modo relativi alla suddetta procedura.
b) per l'effetto, disapplicare i suddetti atti e, conseguentemente, accertare il diritto della
Società attrice ad ottenere la liquidazione della sovvenzione riconosciuta in virtù del bando approvato con D.D. n. 266 del 2.7.2021 ed ingiustamente revocata o, comunque, negata;
c) condannare, pertanto, le convenute, in via parziaria o solidale, per quanto di ragione, al pagamento dell'importo di euro 57.100,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare, sempre e comunque, la parte e/o le parti dichiarate soccombenti all'integrale rifusione delle spese di lite, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori antistatarii”.
L'attrice ha preliminarmente delineato il contenuto del bando di selezione del 02.07.2021 pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Napoli e finalizzato alla valorizzazione della cultura napoletana attraverso i teatri di Napoli e Provincia (Anno 2021) - approvato con D.D. n. 266 del 02.07.2021 - mediante concessione di “sovvenzioni ai sensi dell'art. 4 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari approvato con delibera del Consiglio camerale n. 3 del 29 aprile 2021, finalizzato a sostenere il settore della cultura in un momento difficile emergenziale, favorendo il supporto alla liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità”.
In particolare ha richiamato la regolamentazione afferente agli obblighi di rendicontazione ed alle ipotesi di revoca del contributo.
In fatto, ha dedotto che:
• nel termine previsto dall'avviso, la ricorrente, nella qualità di società di gestione del
Teatro Gelsomino, sito in Afragola alla via don Bosco n. 25, partecipava alla selezione
- 3 - inoltrando domanda di sovvenzione per € 57.100,00 per la realizzazione dell'iniziativa denominata “Partenope”, all'uopo compiegando, tramite piattaforma telematica, la documentazione di supporto (all.
2 - domanda rubricata con n. 517619);
• in data 14.09.2021, SI Impresa - Azienda Speciale Unica della CCIAA deputata, ex art. 9 del bando, alla verifica delle condizioni di ammissibilità e della rendicontazione/liquidazione dell'ausilio in argomento - invitava l'odierna esponente a trasmettere documentazione integrativa della predetta domanda (all. 3);
• la predetta richiesta veniva prontamente riscontrata con nota pec del 17.09.2021 (all. 4), mediante la quale conformava la propria istanza alle indicazioni di Parte_1
inoltrando l'intera documentazione richiesta;
CP_2
• rilevatane la completezza e l'ammissibilità, giusta determinazione dirigenziale n. 491 del
29.12.2021, la CCIAA ammetteva l'istanza promossa dalla al Parte_1
finanziamento per la intera somma pari ad € 57.100,00 (all. 5) per due rappresentazioni teatrali (CUP ; PartitaIVA_4
• ad esito di tanto, il progetto de quo veniva interamente eseguito e si concludeva entro i termini concessi dal bando e dalle successive modifiche, vale a dire entro la data del
30.04.2022;
• nei termini dettati dall'art. 10 del Bando, si avviava la fase di rendicontazione propedeutica alla liquidazione del contributo. Con nota prot. 141890 del 13.05.2022, trasmessa a tutti i beneficiari dell'intervento, comunicava testualmente CP_2
quanto segue: “in aggiunta alla modulistica predisposta dall'Ente camerale e pubblicata insieme al Bando in oggetto, vogliate prendere nota della modulistica allegata, da rimettere in uno alla rendicontazione che dovrà essere presentata con pratica telematica sull'applicativo TELEMACO-AGEF. Si ricorda altresì che tutti i documenti allegati alla pratica telematica di rendicontazione devono essere sottoscritti secondo quanto stabilito all'art. 7 del bando in oggetto, con i motivi di esclusione di cui allo stesso articolo”
- 4 - (modello di dichiarazione sostitutiva - non previsto dal bando – da compiegare alla predetta documentazione);
• con comunicazione pec di riscontro del 29.06.2022, l'odierna ricorrente trasmetteva la intera documentazione prevista dal bando (tutta digitalmente sottoscritta) necessaria per ottenere l'approvazione della rendicontazione, in particolare: a) elenco documenti di spesa;
b) riepilogo delle spese e delle entrate relative al progetto;
c) dichiarazione ex art. 3 L. n. 136 del 19.8.2010; d) copia conforme delle buste paga e dei bonifici eseguiti in relazione al progetto;
e) autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai contributi pubblici ricevuti;
f) copia conforme delle fatture e dei bonifici eseguiti in relazione al progetto;
g) copia delle liberatorie rilasciate da tutti i fornitori coinvolti;
h) copia conforme della lista dei movimenti bancari eseguiti in relazione al progetto;
i) prospetto controfirmato da ciascun dipendente esplicativo delle singole mansioni del personale impiegato;
l) copia conforme delle quietanze eseguite su modello
F24; m) relazione e documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dell'iniziativa, contenente, tra l'altro, foto, rassegna stampa, e copia materiale prodotto ove campeggiava il logo camerale;
veniva omesso il solo modello di dichiarazione sostitutiva richiesto da con la succitata nota del 13 maggio;
CP_2
• solo in data 16.2.2023, l'Ente resistente - dimentico della succitata regola del bando (art. 10) che prevedeva la possibilità, proprio nel corso delle verifiche sulla rendicontazione, di richiedere “dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, assegnando un termine perentorio di gg.
10 dalla ricezione della richiesta” - comunicava al beneficiario ammesso quanto segue
“Con note pervenute dall' acquisite al n. di prot. gen. 84327 Controparte_2
del 22/12/2022 e al n. 21644 del 16/01/2023 concernenti la trasmissione della Relazione sulle attività svolte relativamente alla verifica documentale di rendicontazione,
, per codesta società, ha comunicato che non è stata rilevata la consegna: 1) del CP_2
- 5 - Modello B-Modulo di Rendicontazione;
2) della Modulistica integrativa messa a punto da , che contiene anche le informazioni contenute nell'Allegato B. Dal CP_2
controllo operato dagli Uffici promozionali della sulle pratiche di rendicontazione CP_1
pervenute (verbale del 25 gennaio 2023) (III ed ultimo elenco rendiconti) ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di servizio con l' , è stata confermata Controparte_2
l'esclusione già accertata nel verbale del 7/12/2022 per le motivazioni ivi contenute e cioè che non è stato prodotto né il Modello B - Rendicontazione né la Modulistica integrativa messa a punto da (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di CP_2
atto di notorietà per la rendicontazione dell'ausilio concesso da firmare digitalmente a cura del legale rappresentante del beneficiario). Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra esposte, viene trasmesso il presente preavviso di rigetto del rendiconto presentato da codesta Società ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, prima del provvedimento finale e, a tal fine, si assegna il termine perentorio di dieci giorni per produrre eventuali osservazioni/controdeduzioni”;
• nel termine concesso la ricorrente produceva articolate osservazioni, in particolare dolendosi della non condivisibile lettura delle regole di selezione ex adverso prospettate, nonché della mancata adozione del soccorso procedimentale. Ad ogni buon conto produceva tanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la rendicontazione dell'ausilio concesso, quanto il modulo di rendicontazione, tutti digitalmente sottoscritti;
• in data 16.03.2023, la convenuta confermava l'esclusione Controparte_1
dall'erogazione della sovvenzione ad iniziativa ormai realizzata. In particolare veniva affermata l'insanabilità della lacuna documentale ed inapplicabile l'invocato soccorso istruttorio (siccome confinato al regime dei pubblici appalti); nell'atto di revoca del contributo e/o diniego di rimborso delle spese rendicontate, veniva espressamente richiamata la possibilità di proporre ricorso innanzi al TAR Campania.
- 6 - Parte attrice ha, pertanto, proposto ricorso innanzi al GA facendo valere i profili di illegittimità degli atti emessi dalla Camera di Commercio per le ragioni che si andranno ad evidenziare in parte motiva;
in detto giudizio si costituita l'ente eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del GO (ciò in contrasto con l'indicazione contenuta nell'atto di diniego).
Il TAR Campania, con sentenza n. 3296/2023 pubblicata in data 30.05.2023, ha affermato la giurisdizione del GO, vertendosi in tema di revoca di finanziamenti concessi a fronte di inadempimenti di obblighi di rendicontazione emergente dal bando.
Parte attrice ha, quindi, riproposto innanzi all'intestato Tribunale le proprie doglianze, formulando le conclusioni sopra rassegnate.
Si sono costituite la e la l' , Controparte_1 Controparte_2
rivendicando la legittimità del proprio operato.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione a norma degli art.189
e 281 quinquies c.p.c. con ordinanza resa in data 27 giugno 2025.
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La convenuta , a sostegno del diniego del contributo originariamente Controparte_1
concesso, ha espressamente richiamato l'art.10 del Bando afferente alla rendicontazione e liquidazione del contributo, secondo cui “A conclusione dell'attività oggetto dell'ausilio, i soggetti promotori della iniziativa sono obbligati all'invio della rendicontazione in modalità telematica, improrogabilmente entro e non oltre 60 giorni dal termine massimo della conclusione dell'iniziativa (31/12/2021), ai sensi dell'art. 10 del Regolamento vigente recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari, di tutte le spese sostenute per la realizzazione, attraverso il Modello B di Rendicontazione, pena l'esclusione”.
Il termine per la conclusione delle iniziative finanziarie previsto originariamente al
31.12.2021, veniva prorogato al 30.04.2022 con conseguente slittamento al 31.8.2022 del termine ultimo perentorio per la relativa rendicontazione di cui all'art 10 succitato.
- 7 - Parte convenuta assume in comparsa che “il provvedimento impugnato in questa sede trae origine non solo dalla omessa trasmissione del “Modello B - rendicontazione”, omissione già di per sè rilevante, ma anche dalla omessa trasmissione di tutte le altre autocertificazioni previste dall'art 10 del Bando che, , per ragioni di semplificazione e a tutto vantaggio CP_2
dei destinatari, aveva ricompreso in un unico “modello di dichiarazione sostitutiva” messa a disposizione di tutti i soggetti interessati”.
Ha, inoltre, ribadito le ragioni del diniego, assumendo che “la società non ha mai prodotto la rendicontazione attraverso il Modello B che rappresenta, da lex specialis, causa di esclusione. L'approvazione della rendicontazione si ottiene attraverso la obbligatoria trasmissione del Modello di rendicontazione a nulla rilevando che siano stati trasmessi documenti vari di giustificazione della spesa che hanno lo status di allegati”.
Parte attrice, nell'elencare la documentazione trasmessa in data 29 giugno 2022 (cfr. pagina
6 dell'atto di citazione), non indica il Modello B di rendicontazione, in tal modo sostanzialmente riconoscendo l'omessa trasmissione dello stesso.
Non appare, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui “l'odierna ricorrente trasmetteva l'intera documentazione prevista dal bando ai fini della approvazione della rendicontazione, con l'unica omissione del modello di dichiarazione sostitutiva richiesto da con la succitata CP_2
nota del 13 maggio e, comunque, non prevista dal bando iniziale” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione;
a pagina 8 si legge “corre l'obbligo di evidenziare come, in sede di rendicontazione, ed entro il termine previsto, la società avesse trasmesso completa documentazione a Parte_1
comprova formale e sostanziale della avvenuta effettiva e regolare realizzazione dell'attività, mancando, unicamente, di produrre quei modelli contenenti esclusive dichiarazioni che aveva richiesto “in aggiunta” con nota del 13.05.2022”). CP_2
L'attrice, invero, ingenera una confusione tra il predetto Modello B e la modulistica integrativa predisposta in via istruttoria da , richiesta con nota 3104 del CP_2
13/05/2022. L'omessa trasmissione di tale modulistica integra, infatti, un inadempimento che si
- 8 - aggiunge a quello avente ad oggetto il Modello B e ritenuto, di fatto, determinante per la revoca del contributo concesso.
La convenuta sostiene che “gli uffici hanno tenuto sempre in debita considerazione che il modello di autocertificazione prodotto da contenesse, oltre alle autocertificazioni CP_2
previste nel modello B, anche altre autocertificazioni previste ai fini istruttori e che quindi il criterio dirimente fosse l'assenza di entrambi i modelli di rendicontazione”.
Ciò chiarito, l'attrice assume che, a fronte dell'omessa trasmissione della documentazione sopra individuata, si sarebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio, peraltro espressamente previsto dall'art. 10 del Bando (“nel corso delle verifiche sulla rendicontazione, la CP_1
ovvero l' può richiedere, a mezzo PEC, dati, informazioni,
[...] Controparte_2
precisazioni, chiarimenti e documenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, assegnando un termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione della richiesta affinché il soggetto beneficiario provveda”).
Le convenute negano tale dovere di soccorso a fronte del mancato inoltro del Modello B di rendicontazione, inteso quale documento fondamentale e primario, avente un'ineludibile e non procrastinabile funzione di rappresentazione ed attestazione delle spese sostenute, rispetto al quale i documenti allegati, quand'anche tempestivamente trasmessi, rappresentavano meri elementi probatori a supporto di spese non adeguatamente rappresentate e rendicontate.
Orbene ritiene questo Giudice che siano da condividere le difese delle convenute.
Invero non è possibile, attraverso il soccorso istruttorio, arrivare a sanare la completa assenza di uno specifico modello di rendicontazione (il Modello B), espressamente preteso dai richiedenti a pena di esclusione nel termine fissato in bando.
Il mancato invio di tale modulo, richiesto dalle prescrizioni della legge di gara, rappresenta, infatti, una carenza dell'attività di rendicontazione a cui il principio di parità tra i richiedenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma.
- 9 - Il ricorso al soccorso istruttorio non può, infatti, confliggere con il principio generale dell'autoresponsabilità dei richiedenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nell'attività di rendicontazione.
Ricade quindi sull'operatore economico la responsabilità di non aver trasmesso un modulo o un allegato espressamente richiesto, a tenore del bando, a pena di esclusione.
La necessità di rispettare la scadenza per l'invio del modulo di rendicontazione, a garanzia della par condicio di tutti i richiedenti, non consente quindi di poter ammettere l'invio dello stesso modulo oltre i termini stabiliti.
Va, inoltre, rilevato come improprio appaia finanche il richiamo al concetto di soccorso istruttorio.
Come opportunamente evidenziato dalla difesa della convenuta, il difetto del cd. Modello B di rendicontazione rende carente l'attività, ancor prima che probatoria, assertiva ed attestativa concretamente richiesta al soggetto che abbia ottenuto il contributo.
Invero il predetto Modello ha la fondamentale funzione di unitariamente descrivere, rappresentare, elencare ed attestare il complesso delle spese sostenute ed oggetto del richiesto contributo, rispetto alle quali si impone, poi, il dovere di prova, ovvero di documentazione;
in tanto ha senso parlare nella necessità di provare circostanze fintantoché le stesse siano state analiticamente descritte, rappresentate ed attestate.
Ciò spiega l'improprio richiamo all'istituto del soccorso istruttorio per l'ipotesi, quale quella in esame, in cui ad essere totalmente carente è la stessa attività deduttiva ed attestativa richiesta in sede di rendicontazione.
Improprio è il richiamo a quanto previsto dall'art.10 12° comma del Bando (“Nel corso delle verifiche sulla rendicontazione, la Camera di Commercio ovvero l' Controparte_2
può richiedere, a mezzo PEC, dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, assegnando un termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione della richiesta affinché il soggetto beneficiario provveda”) atteso che
- 10 - l'esercizio del relativo potere presuppone pur sempre l'avvio dell'attività di verifica della rendicontazione, avvio che non può certo prescindere dalla trasmissione dell'atto centrale
(Modello B) in cui si concretizza il predetto obbligo e sulla cui base operare i necessari controlli.
I principi appena affermati trovano conferma anche in una recentissima pronunzia del
Consiglio di Stato (Sezione VI Sentenza 25 settembre 2025, n. 7541) con cui si ribadisce che
“nelle procedure selettive per la concessione di agevolazioni finanziarie, il soccorso istruttorio non può essere attivato allo scopo di consentire a un partecipante la produzione ex novo, fuori termine, dell'intera documentazione richiesta dal bando a pena di esclusione, risultando altrimenti irrimediabilmente pregiudicate la par condicio competitorum e la speditezza dell'azione amministrativa”.
Conclusivamente le domande proposte dall'attrice vanno rigettate.
L'obiettiva novità delle questioni trattate e l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice in persona del l.r.p.t., Parte_3
nei confronti delle convenute Controparte_1
in persona del l.r.p.t., ed , in persona del l.r.p.t.;
[...] Controparte_2
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 27/10/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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