Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi nella causa iscritta al n. 22/2015 R.G., (art. 617 c.p.c.) immobiliare proposta da
( ), difeso dagli avv.ti Giuseppe Parte_1 C.F._1
Benvenga e Silvana Benvenga,
– attore opponente contro difeso dall'avv. Diego BUSACCA, Controparte_1
– convenuto opposto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha chiesto, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Parte_1
iscritta al n. 145/2012 R.G.E., la riduzione del pignoramento presso terzi, che aveva dato origine alla procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 985/2013 R.G.E.
L'istanza è stata depositata in data 10.3.2014 ed è stata rivolta al Giudice della procedura esecutiva immobiliare iscritta n. 145/2012 R.G.E.
All'istanza ha resistito (titolare di un'impresa individuale), Controparte_1
creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare, intrapresa dalla CP_2
[...]
Il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 4 agosto 2014, ha dichiarato il «non luogo a provvedere» sull'istanza del . Parte_1
Con ricorso depositato in data 25.8.2014 il ha proposto opposizione, Parte_1
1
Ha resistito Controparte_1
Il Giudice dell'esecuzione, nella mancanza di istanze volte ad ottenere provvedimenti cautelari o in via di urgenza, ha fissato soltanto il termine per l'introduzione del giudizio di merito, con ordinanza emessa in udienza.
Entro il termine perentorio ha instaurato il giudizio di merito. Parte_1
costituitosi, ha resistito alle domande. Controparte_1
È stato acquisito, formalmente, il fascicolo della procedura esecutiva immobiliare.
Preliminarmente, va osservato che l'impresa individuale non ha una soggettività distinta da quella della persona fisica che ne è titolare, sul piano sostanziale e sul piano processuale, sicché parte della causa, nonostante il sia stato convenuto e si sia CP_1
costituito “nella qualità” di titolare dell'impresa individuale omonima, è la persona fisica.
Le domande attoree non possono essere accolte.
A sostegno dell'istanza il ha esposto quanto segue: il aveva Parte_1 CP_1
chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del , per il pagamento di Parte_1
euro 12.978,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
avverso il decreto il proponeva opposizione;
in base al decreto ingiuntivo (esecutivo), il Parte_1 CP_1
interveniva nella procedura esecutiva immobiliare n. 145/2012 R.G.E., intrapresa dalla nonostante il valore del bene immobile pignorato fosse «rilevante», tale Controparte_2
da soddisfare «ampiamente» i diritti della creditrice procedente (euro 86.981,00) e del creditore intervenuto, il instaurava una procedura di esecuzione forzata presso CP_1
terzi, iscritta al n. 985/2013 R.G.E., sottoponendo a pignoramento i canoni locativi dovuti da ciascuno dei terzi (conduttori) al (locatore), fino alla concorrenza di euro Parte_1
22.419,00, in tal modo triplicando gli effetti del pignoramento (il pagamento dei canoni sarebbe rimasto bloccato fino alla somma di euro 22.419,00 e, se il provvedimento di assegnazione non avesse specificato il limite dei singoli pagamenti, ciascuno dei terzi avrebbe dovuto versare l'intero al creditore).
Su tali presupposti e assunti il ha chiesto: previo accertamento Parte_1
dell'eccessività del mezzo del pignoramento presso terzi, attivato dopo l'intervento del nella procedura esecutiva immobiliare, che fosse ridotto, fino all'azzeramento, CP_1
il detto pignoramento, con la liberazione dei canoni locativi sottoposti al vincolo;
che fosse ordinata «l'estinzione della procedura esecutiva», presso terzi;
in via subordinata, che il pignoramento fosse ridotto ad un terzo per ciascuno dei conduttori tenuti al
2 pagamento dei canoni pignorati, liberando i restanti canoni dovuti;
che il fosse CP_1
condannato al rimborso delle spese della fase dell'opposizione; che il fosse CP_1
condannato al risarcimento dei danni per abuso dei mezzi di esecuzione, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con l'atto di opposizione agli atti esecutivi il ha chiesto: che si accertasse Parte_1
come fondata e da accogliere l'istanza di «riduzione integrale (azzeramento) del pignoramento presso terzi»; che l'esecuzione presso terzi era stata manifestamente abusiva rispetto alla «capienza» del cespite assoggettato all'esecuzione immobiliare, procedura in cui il era intervenuto prima di notificare il pignoramento presso CP_1
terzi; che fosse accertato che «il pignoramento presso terzi andava ridotto», con integrale liberazione dei canoni pignorati, in quanto l'intervento del nella procedura CP_1
esecutiva immobiliare gli avrebbe consentito di soddisfarsi interamente;
che fosse accertato che la procedura esecutiva presso terzi avrebbe dovuto essere estinta;
in via subordinata, che il pignoramento presso terzi avrebbe dovuto essere ridotto ad 1/3 per ciascuno dei conduttori tenuti al pagamento dei canoni locativi, con liberazione dei residui canoni;
che il fosse condannato al risarcimento dei danni da abuso dei mezzi CP_1
dell'esecuzione forzata, nell'effettuare il pignoramento presso terzi o nell'intervenire nella procedura esecutiva immobiliare); che fosse dichiarato abusivo, in quanto sproporzionato, l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, domanda in cui l'istanza di riduzione del pignoramento presso terzi si sarebbe, in via subordinata, convertita.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito il ha avanzato Parte_1
le stesse domande contenute nel detto ricorso in opposizione.
La domanda volta a sentire accertare (e dichiarare) che «l'istanza di riduzione integrale (azzeramento) del pignoramento presso terzi» era fondata o che lo era quella, subordinata, di «riduzione dell'intervento nell'esecuzione immobiliare» non può essere accolta.
Prima di tutto, bisogna tratteggiare il quadro normativo in cui inscrivere domande e motivi della controversia.
L'art. 496 c.p.c. prevede che «su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento».
3 Relativamente al pignoramento presso terzi, l'art. 546 c.p.c. prevede, al comma 2, che nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi.
Per l'art. 483 c.p.c. «il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina».
Il comma 2 di questo articolo prevede che competente a pronunciare l'ordinanza è il giudice dell'esecuzione immobiliare, se già iniziata.
L'istanza di riduzione del pignoramento, in quanto riferita al pignoramento presso terzi, va ricondotta alla previsione dell'art. 483 c.p.c., in quanto volta non a sentire ridurre l'oggetto (quantitativo) dell'esecuzione, ma ad ottenere che l'espropriazione fosse limitata, tra i mezzi attivati, alla sola procedura esecutiva immobiliare, in cui era intervenuto il creditore, escludendo, con una declaratoria di «azzeramento», quella intrapresa con il pignoramento presso terzi, liberando totalmente dal relativo vincolo i crediti che il debitore aveva nei confronti dei terzi.
Oltre ad emergere univocamente dal contenuto sostanziale e dalla tipologia dei provvedimenti invocati, che questa sia la qualificazione corretta lo si desume dall'individuazione del Giudice a cui è stata rivolta l'istanza: non il Giudice dell'esecuzione iniziata con il pignoramento presso terzi, ma il Giudice dell'esecuzione immobiliare, adìto per primo per essere il creditore, intervenuto Controparte_1
nella procedura esecutiva immobiliare n. 145/2012 R.G.E., prima di avere intrapreso la procedura esecutiva per espropriazione presso terzi.
Il Giudice dell'esecuzione mobiliare, intrapresa con il pignoramento presso terzi, con l'ordinanza del 28 febbraio 2014 (agli atti), ha “ridotto” tale pignoramento, oggetto della relativa procedura, iscritta al n. 985/2013 R.G.E., con la completa e integrale liberazione dei crediti che il aveva nei confronti dei terzi, individuando Parte_1
espressamente nell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n.
145/2012 R.G.E., il «mezzo di esecuzione idoneo, da solo, a soddisfare le ragioni creditorie» del nei confronti del . CP_1 Parte_1
In seguito ad istanza di revoca del provvedimento il Giudice dell'esecuzione presso terzi, con ordinanza del 7 marzo 2014, riconosciuto che competente a pronunciarsi
4 sull'istanza di limitazione ex art. 483 c.p.c. era il Giudice dell'esecuzione immobiliare, ha revocato l'ordinanza emessa il 28 febbraio 2014 e, con ordinanza del 26 marzo 2014, ha assegnato in pagamento al creditore, «salvo esazione», la somma che i terzi dovevano corrispondere al debitore, liquidando le spese e disponendo lo svincolo delle somme che fossero eventualmente residuate.
I terzi effettuavano pagamenti per l'intera somma precettata: la circostanza è comprovata dalla quietanza liberatoria sottoscritta dal creditore.
È proprio sul presupposto dell'estinzione dell'esecuzione presso terzi, avvenuta prima della pronuncia sull'istanza volta a sentire limitare i mezzi di espropriazione, che il Giudice dell'esecuzione immobiliare, con l'ordinanza opposta, emessa il 4 agosto 2014, ha rilevato il venir meno dell'interesse del debitore alla pronuncia e ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla detta istanza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi, senza che, a tal fine, rilevi il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, che non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva ma solo effetti sostanziali a maggior tutela del creditore, sì da consentirgli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo» (Cass. n. 11660/16).
Non c'è dubbio, allora, che con la pronuncia dell'ordinanza che ha assegnato in pagamento al creditore le somme dovute dai terzi al debitore, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la procedura esecutiva (n. 985/2013 R.G.E.) si fosse estinta.
Al momento della decisione sull'istanza volta ad ottenere la limitazione dei mezzi esecutivi, in esito al contraddittorio (e ai correlati tempi: l'istanza è stata depositata in data 10.3.2014, l'udienza per la trattazione dell'istanza, con il decreto del 12 marzo 2014,
è stata fissata al 23 maggio 2014 e, su istanza di parte, rinviata al 13 giugno 2014), la procedura esecutiva mobiliare era già estinta, così che non c'era una pluralità di mezzi esecutivi simultaneamente attivi ed era venuto meno, in radice, l'oggetto stesso di una
(eventuale, ipotetica) limitazione all'uno o all'altro di detti mezzi.
5 L'epilogo non poteva e non potrebbe essere diverso da un rigetto dell'istanza per difetto di interesse o per mancanza del possibile oggetto di una pronuncia o da una formula terminativa analoga, quale, all'interno della procedura esecutiva, il “non luogo a provvedere” (come del resto riconosciuto, correttamente, dallo stesso opponente, che ha rappresentato l'evidenza della «cessazione della materia del contendere» per effetto dell'ordinanza di assegnazione delle somme: pag. 2 della memoria datata 11.6.2014, depositata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare).
Non rimane, allora, che da verificare se l'istanza fosse, in ipotesi, fondata, per accertare se sussistano o meno gli estremi di una responsabilità risarcitoria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per regolare le spese in conformità al criterio della soccombenza.
È principio consolidato che il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea (mobili, crediti e immobili) con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della «congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis» (Cass. n. 11360/06).
In linea generale, «la norma di cui all'art. 496 c.p.c. integra gli estremi di una
“misura speciale di salvaguardia” a tutela del debitore volta ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata» (Cass. n. 12618/99) e deve essere proposta al giudice dell'esecuzione, il cui provvedimento è soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 13021/92).
Alla stessa esigenza risponde la norma di cui all'art. 483 c.p.c., che prevede l'ipotesi in cui l'eccesso nell'utilizzo dell'esecuzione forzata sia dovuto alla pluralità dei mezzi espropriativi attivati, in relazione, ovviamente, al valore dei beni sottoposti ai pignoramenti e alle possibilità (effettive) di soddisfacimento delle ragioni creditorie: è logico, perciò, che i principi elaborati a proposito dell'art. 496 c.p.c. si estendano all'art. 483 c.p.c.
Sempre su un piano generale, in materia di opposizione a cui si accompagni la richiesta di condanna del creditore pignorante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per eccessività dell'espropriazione, «il rapporto tra ammontare dei beni pignorati e necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri, ove
6 spieghino rituale e tempestivo intervento», così che «il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 c.p.c., senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso» (Cass. n. 3952/06).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato – sviluppando in termini nuovi principi giurisprudenziali già formulati – che «la limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore», con la conseguenza che «né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo» (Cass. n. 30011/24).
La pronuncia, relativamente ad un caso in cui una creditrice aveva intrapreso prima una procedura esecutiva presso terzi e dopo svariato tempo, nonostante avesse ottenuto l'assegnazione in pagamento delle somme dovute al debitore e il credito fosse stato parzialmente soddisfatto, una procedura esecutiva immobiliare, nel ritenere erronea l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la cancellazione del pignoramento, ha osservato: è fuori di dubbio, in generale, che il creditore possa legittimamente cumulare (anche in tempi successivi) diversi mezzi di espropriazione, al fine di una più rapida e certa soddisfazione del credito;
altrettanto evidente è che sono inevitabilmente ed oggettivamente correlati al legittimo cumulo dei mezzi di espropriazione sia la normale alea relativa all'esito di ogni procedimento giudiziario, anche esecutivo, sia le conseguenze quanto alle spese processuali per il debitore (che potrà evitare aggravi «semplicemente estinguendo il proprio debito», ferma la facoltà del giudice di non riconoscere le spese ritenute superflue); per converso, non è assicurata, per il creditore, sulla base di una astratta valutazione ex ante, la assoluta certezza della soddisfazione del credito per cui si procede, quanto meno se non siano addotte e documentate dallo stesso debitore specifiche ed eccezionali circostanze che inducano a ritenere prevedibile l'infruttuosità di una o più delle procedure esecutive, sicché la loro instaurazione si risolva esclusivamente in un aggravio per il debitore stesso, senza
7 effettivo vantaggio per il creditore;
né il presumibile aggravio delle spese processuali per il debitore, né la mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi instaurati possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fare ritenere l'abusività del cumulo;
anzi, se l'espropriazione di una pluralità di beni del debitore rende, di regola, certamente più probabile e più rapida l'integrale soddisfazione del creditore,
«l'abuso potrebbe sussistere esclusivamente laddove sia il debitore a dimostrare l'esistenza di elementi concreti che inducano, con certezza, ad escludere che, nella specie, sia possibile conseguire uno dei suddetti risultati, mediante il cumulo dei mezzi di espropriazione».
È da rilevare, altresì, che «l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta “salvo esazione”, non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato» (Cass. n. 18123/23), «evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del debitor debitoris nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario» (Cass. n. 30862/18).
Se si considerano – nell'esatta logica della giurisprudenza di legittimità – la normale alea degli esiti della procedura esecutiva immobiliare e degli esiti della procedura esecutiva presso terzi, non si può ritenere, in base ad una valutazione – logicamente – ex ante, che il cumulo dei mezzi espropriativi avesse integrato un eccesso, tenuto conto anche che non c'era stata una attivazione multipla di numerose, obiettivamente e inutilmente afflittive, procedure esecutive, talune delle quali certamente e palesemente idonee o non idonee a soddisfare le ragioni del creditore.
Pertanto, in base ai principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi processuali, le domande, una principale e l'altra subordinata, volte a sentire accertare, con la fondatezza delle istanze formulate nella procedura esecutiva, che il mezzo dell'esecuzione presso terzi era «manifestamente sproporzionato ed eccessivo» o che era stato «abusivo» l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, con le conseguenti declaratorie (di liberazione dei crediti pignorati, di improcedibilità dell'esecuzione presso terzi e di individuazione dell'esecuzione immobiliare come adeguata a soddisfare le ragioni creditorie, di riduzione del pignoramento presso terzi alle quote dovute da ciascuno dei terzi), vanno rigettate.
L'infondatezza di tali domande comporta, per logica, che non è possibile né ravvisare gli estremi, la cui configurabilità è in radice esclusa, di una responsabilità
8 aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per un (asserito, ma inesistente) abuso o eccesso nell'utilizzo dei mezzi esecutivi, né emettere conseguenti condanne risarcitorie, il cui primo presupposto, la detta responsabilità, manca.
Una responsabilità del creditore, procedente in una procedura e intervenuto in un'altra procedura, è da escludere per un'ulteriore ragione.
L'art. 96 c.p.c. prevede, al comma 2, che, quando è accertata «l'inesistenza del diritto» per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, il giudice condanna al risarcimento dei danni il creditore procedente, «che ha agito senza la normale prudenza».
È evidente, già per il tenore letterale della norma, che la responsabilità per danni è condizionata alla (accertata) «inesistenza del diritto» per cui l'esecuzione forzata è stata intrapresa.
Esula dalla portata della norma l'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, ipotesi in cui non vi è esercizio di un'azione esecutiva per un credito inesistente (Cass. n. 3952/06, in motivazione).
La giurisprudenza lo ha affermato a proposito dell'iscrizione di ipoteca giudiziale:
«Il creditore che iscrive ipoteca giudiziale incorre in responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi in cui sia accertata l'inesistenza del diritto per cui l'iscrizione è avvenuta» (Cass. n. 23271/16).
Si potrebbe configurare, eventualmente, una responsabilità processuale del creditore a norma dell'art. 96, comma 1, c.p.c., «qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave» (Cass. n. 17902/10).
Non si potrebbe dubitare della estensibilità del principio al pignoramento di beni di valore eccedente il credito per cui si procede e all'attivazione di una pluralità di mezzi esecutivi, perché le ipotesi in questione sono contemplate tutte, con identico trattamento, dal comma 2 dell'art. 96 c.p.c.
Se non ricorre l'ipotesi dell'esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, neppure è configurabile una responsabilità processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, comma 2, c.p.c.
Laddove fosse integrato un eccesso nell'utilizzo dei mezzi esecutivi, e sempre che l'eccesso sia connotato da dolo o colpa, sarebbe possibile la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata.
Tuttavia, nel caso in esame una simile responsabilità non sussiste, in forza dei
9 principi giurisprudenziali illustrati.
Anche le domande in esame, pertanto, non possono che essere rigettate.
Il ha chiesto anche che sia accertato che il «non ha diritto alla Parte_1 CP_1
liquidazione delle spese dell'intervento» e che la condanna al rimborso delle spese contenuta nell'ordinanza del 22 novembre 2013 non è estensibile a favore dello stesso
(pag. 25 dell'atto di citazione).
Tali domande sono inammissibili, in questa sede.
Il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 22 novembre 2013, revocato un provvedimento provvisorio di sospensione della vendita, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti opposti o della «procedura esecutiva», condannando il a rimborsare le spese della fase sommaria alla «parte opposta Parte_1
procedente».
Su istanza del il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che nella stessa CP_1
ordinanza c'è un «riferimento alla parte opposta e procedente», per tale dovendosi intendere «la parte creditrice», quella procedente e quella intervenuta.
Inoltre, con l'ordinanza del 4 agosto 2014, impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi, ha rilevato la mancanza di «elementi sufficienti» per la liquidazione delle spese della procedura esecutiva, richiesta dal CP_1
Questo essendo il tenore dei provvedimenti, la domanda del volta a Parte_1
sentire dichiarare che la condanna al rimborso delle spese della fase sommaria contenuta nell'ordinanza del 22 novembre 2013 non si può estendere a favore del («non CP_1
è stata pronunciata né può esserlo a suo favore»: pag. 25 dell'atto di citazione) è inammissibile, perché, da un lato, la questione non può che essere esaminata e decisa all'interno della procedura esecutiva e, dall'altro lato, la portata dell'ordinanza del 4 agosto 2014 – impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi – non appare essere dispositiva o innovativa, ma interpretativa o ricognitiva di un pregresso provvedimento.
Analogamente si deve ritenere sulla questione se al creditore intervenuto spetti o meno il rimborso delle spese inerenti alla procedura esecutiva (all'intervento nella procedura esecutiva), questione che non è stata oggetto di pronuncia con l'ordinanza opposta, la quale la ha soltanto rimessa alla fase di ripartizione, e che, comunque, esula da una possibile, attuale controversia in sede cognitiva, in assenza di una liquidazione che possa – in ipotesi – essere impugnata, a meno di non invocare, preventivamente, una pronuncia sull'an del diritto al rimborso delle spese scissa da una pronuncia sul quantum
10 delle stesse, scissione però inammissibile.
Conseguentemente, si devono intendere rigettate le istanze volte a sentire ordinare la consegna o la restituzione della copia esecutiva dell'ordinanza del 22 novembre 2013.
È inammissibile, in quanto estranea all'ambito della causa di opposizione agli atti esecutivi, l'istanza volta a sentire ordinare la consegna del titolo esecutivo, un decreto ingiuntivo (avverso il quale è stata proposta opposizione, peraltro), nonché degli assegni che ne avevano fondato l'emissione.
Le domande con cui il convenuto opposto ha chiesto la condanna dell'attore opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non possono essere accolte.
È da premettere che rispetto alle domande di condanna avanzate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non si pongono questioni di decadenza o di tempestività o meno (Cass. n.
14911/18).
L'art. 96 c.p.c. prevede, al comma 1, che, «se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza» e, al comma 3, che, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa» (Cass. n. 27383/05; in senso analogo, Cass. n.
21798/15; Cass. n. 1200/98, sulla necessità della prova, al limite presuntiva, dell'an e del quantum dei danni).
Non risultando allegati gli elementi, specifici e concreti, eventualmente costitutivi di danni da esercizio temerario dell'azione, danni che dovrebbero essere identificabili, anche se a livello indiziario o presuntivo, e quantificabili, con criterio equitativo ma ragionevole, la domanda non può essere accolta.
Sorte identica spetta alla domanda di condanna al pagamento di una somma ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
Sempre secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una
11 concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente», perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se la pretesa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura di responsabilità portata eccezionale o residuale, come per quella dell'abuso del processo (Cass. n. 19948/23).
Presupposto della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è una condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo” (Cass. n. 3830/21; Cass. n.
27623/17), che non può identificarsi, automaticamente, nel rigetto della domanda o nella inammissibilità o infondatezza dell'impugnazione (Cass. n. 26545/21).
Più nello specifico, la condanna in questione richiede un accertamento – da effettuarsi sui casi specifici e in base al parametro della correttezza, distinto da quello della lealtà – «dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente ottenibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. n. 26545/21).
Nella mera infondatezza delle domande attoree non sono ravvisabili, per un automatismo, gli elementi costitutivi di un abuso dello strumento processuale.
Pertanto, le domande di condanna avanzate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si devono intendere rigettate.
La domanda con cui il convenuto (opposto) ha chiesto la liquidazione delle spese anche della fase sommaria dell'opposizione non può essere accolta.
In generale, nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., il giudice dell'esecuzione deve provvedere sulle spese della fase sommaria, sia che rigetti sia che accolga l'istanza di sospensione ovvero emetta o neghi provvedimenti indilazionabili (Cass. n. 22033/11, in motivazione, con rilievi e principi citati nella giurisprudenza posteriore;
anche Cass. n. 37252/21, in motivazione).
Se il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, le parti hanno la possibilità di instaurare il giudizio di merito, «anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa, con la conseguenza che, in difetto, tale chance risulta definitivamente perduta» (Cass. n. 12977/22, in motivazione).
12 Tuttavia, è da osservare che la parte che avesse voluto dolersi dell'omessa liquidazione delle spese della fase sommaria avrebbe dovuto instaurare, di propria iniziativa, entro il termine perentorio, il giudizio di merito.
L'introduzione del giudizio di merito è ancorata «alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione»
(Cass. n. 32708/19), così che deve ritenersi escluso – per logica – che gli effetti, al fine considerato, dell'introduzione del giudizio di merito possano essere surrogati dalla costituzione nel giudizio di merito eventualmente intrapreso da una diversa parte che, nell'ambito della stessa procedura esecutiva, abbia proposto un'opposizione.
Il convenuto opposto si è costituito nella causa di merito instaurata dall'attore opponente, ma non ha introdotto una propria causa di merito entro il termine perentorio
(31.12.2014) assegnato dal Giudice dell'esecuzione, ed anzi si è costituito dopo (in data
5.1.2015) scaduto quel termine.
Le spese della causa di opposizione (di merito) seguono la soccombenza – sulle domande più importanti nell'ambito della controversia, quelle dell'attore opponente, considerando la marginalità della domanda con cui il convenuto opposto ha chiesto la condanna al rimborso delle spese anche della fase sommaria e l'irrilevanza dell'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 9532/17) – e si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte,
1) rigetta le domande dell'attore opponente;
2) rigetta le domande del convenuto opposto;
3) condanna l'attore opponente a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite che liquida in euro 3.553,90 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Diego Busacca.
Così deciso in Messina il 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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