CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12332/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250007455956000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20003/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250007455956000, relativa alla tassa automobilistica 2019, notificata il 29-3-2025.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della cartella per la mancata notifica degli atti prodromici e per la prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo.
Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate IO chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
La Regione Campania ha allegato agli atti la prova della rituale notifica, in data 17-8-2022, a mezzo raccomandata semplice, dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica 2019 n.64012079559 rigurdante il veicolo targato Targa_1
La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta nei termini, e conseguentemente anche la notifica della cartella di pagamento impugnata, notificat entro i tre anni successivi.
Pertanto nessuna prescrizione è intervenuta.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che si liqudano in€150,00 oltre oneri di legge a favore delle parti resistenti cosituite.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12332/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250007455956000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20003/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250007455956000, relativa alla tassa automobilistica 2019, notificata il 29-3-2025.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della cartella per la mancata notifica degli atti prodromici e per la prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo.
Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate IO chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
La Regione Campania ha allegato agli atti la prova della rituale notifica, in data 17-8-2022, a mezzo raccomandata semplice, dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica 2019 n.64012079559 rigurdante il veicolo targato Targa_1
La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta nei termini, e conseguentemente anche la notifica della cartella di pagamento impugnata, notificat entro i tre anni successivi.
Pertanto nessuna prescrizione è intervenuta.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che si liqudano in€150,00 oltre oneri di legge a favore delle parti resistenti cosituite.