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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1621/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6150/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1748/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240025625143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 713/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la contribuente evocava in giudizio Agenzia delle Entrate - ON per annullare la cartella esattoriale n. 07120240025625143/000, dell'importo complessivo di € 268,88 per tassa auto 2018, eccependo la prescrizione delle somme, illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale e inesistenza dell'attività del Concessionario, mandato del Concessionario cessato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate - ON, che contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il primo giudice dichiarava il ricorso inammissibile per non aver parte ricorrente chiamato in causa la Regione
Campania e per violazione del litisconsorzio necessario.
Presenta appello la contribuente che chiede la riforma integrale della sentenza gravata, lamentandone la illegittimità nella parte in cui ritiene inammissibile il ricorso, e reiterando i motivi formulati in primo grado e non vagliati dalla Corte.
Si costituisce controparte che contesta nel merito le eccezioni di controparte, evidenziando il difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti di esclusiva competenza dell'ente creditore.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che gli atti di causa debbano essere rimessi alla CGT di I Grado, per violazione del contraddittorio.
In via preliminare, il Collegio osserva che nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista, a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo; risulta quindi superato - in presenza di una espressa previsione normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia tributaria richiamato dal contribuente, secondo cui “l'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore” (cfr. Cass., SS.UU. Sent. n. 16412/2007).
Al riguardo, quindi, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la mancata vocatio in ius della Regione
Campania configura una condizione di improcedibilità del ricorso, e non di inammissibilità, dovendo il Giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 il quale prevede espressamente che "Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza".
Nella fattispecie in esame, pertanto, deve trovare applicazione il disposto del novellato art. 59 d. lgs. 546/92 laddove è statuito che: «1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) omissis;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) omissis;
d) omissis;
e) omissis ».
Ritiene questa Corte che la violazione del contraddittorio comporta la rimessione del processo al primo giudice in quanto essa è tassativamente stabilita dalla norma citata che, come detto, costituisce una specifica applicazione ed è espressione in ambito processuale di un canone di rango costituzionale;
quindi, deve trovare necessaria applicazione nonostante il carattere dell'appello – gravame generale a carattere sostitutivo – che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere nel merito della controversia.
Pertanto, avendo questa Corte riconosciuto l'irregolarità della procedura adottata dal primo giudice, va disposta la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli che ha emesso la sentenza appellata, che disporrà anche in relazione alle spese del presente grado.
P.Q.M.
Ordina la rimessione degli atti alla Corte di Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli. Spese al merito.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6150/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1748/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240025625143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 713/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la contribuente evocava in giudizio Agenzia delle Entrate - ON per annullare la cartella esattoriale n. 07120240025625143/000, dell'importo complessivo di € 268,88 per tassa auto 2018, eccependo la prescrizione delle somme, illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale e inesistenza dell'attività del Concessionario, mandato del Concessionario cessato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate - ON, che contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il primo giudice dichiarava il ricorso inammissibile per non aver parte ricorrente chiamato in causa la Regione
Campania e per violazione del litisconsorzio necessario.
Presenta appello la contribuente che chiede la riforma integrale della sentenza gravata, lamentandone la illegittimità nella parte in cui ritiene inammissibile il ricorso, e reiterando i motivi formulati in primo grado e non vagliati dalla Corte.
Si costituisce controparte che contesta nel merito le eccezioni di controparte, evidenziando il difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti di esclusiva competenza dell'ente creditore.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che gli atti di causa debbano essere rimessi alla CGT di I Grado, per violazione del contraddittorio.
In via preliminare, il Collegio osserva che nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista, a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo; risulta quindi superato - in presenza di una espressa previsione normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia tributaria richiamato dal contribuente, secondo cui “l'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore” (cfr. Cass., SS.UU. Sent. n. 16412/2007).
Al riguardo, quindi, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la mancata vocatio in ius della Regione
Campania configura una condizione di improcedibilità del ricorso, e non di inammissibilità, dovendo il Giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 il quale prevede espressamente che "Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza".
Nella fattispecie in esame, pertanto, deve trovare applicazione il disposto del novellato art. 59 d. lgs. 546/92 laddove è statuito che: «1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) omissis;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) omissis;
d) omissis;
e) omissis ».
Ritiene questa Corte che la violazione del contraddittorio comporta la rimessione del processo al primo giudice in quanto essa è tassativamente stabilita dalla norma citata che, come detto, costituisce una specifica applicazione ed è espressione in ambito processuale di un canone di rango costituzionale;
quindi, deve trovare necessaria applicazione nonostante il carattere dell'appello – gravame generale a carattere sostitutivo – che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere nel merito della controversia.
Pertanto, avendo questa Corte riconosciuto l'irregolarità della procedura adottata dal primo giudice, va disposta la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli che ha emesso la sentenza appellata, che disporrà anche in relazione alle spese del presente grado.
P.Q.M.
Ordina la rimessione degli atti alla Corte di Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli. Spese al merito.