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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N.R.G.A.C. 971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Giuseppe Greco, quale Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cles (TN) n. 8/2024, vertente tra
, sito in via Circonvallazione n. 35 (loc. Passo Parte_1
Tonale), in persona dell'amministratore pro-tempore, signor , Parte_2 nato il [...] (cod.fisc. ), rappresentato ed C.F._1 assistito dall'avv. Lorenzo Schwarz (cod.fisc. ) e C.F._2 dall'avv. Maura Cravotto Schwarz, entrambi del foro di Trento, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento alla via Brigata Acqui n. 4 (indirizzo pec:
, Email_1
- appellante,
e
(cod.fisc. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(BG), il 28 giugno 1962, ed ivi residente in [...], rappresentata ed assistita dall'avv. Rahamata Izzo (cod.fisc.
) e dall'avv. Fabio Tassetti (cod.fisc. CodiceFiscale_4
), entrambi del foro di Bergamo, presso i quali ha eletto C.F._5 domicilio in Bergamo, via Borgo Santa Caterina n. 21, giusta delega in atti (i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax
035.19953211 e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata
, Email_2
- appellata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per l'appellante: «Voglia il Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, in riforma della sentenza n. 8/2024 resa dal Giudice di Pace di Cles in data 7 marzo 2024 e notificata in data 12 marzo 2024; in via principale: dichiarare cessata la materia del contendere per i motivi esposti all'udienza del
29.1.2025; in via subordinata: dichiarare nulla la sentenza impugnata in quanto resa da Giudice di Pace incompetente per materia e valore;
in via ulteriormente subordinata al rigetto della domanda di avvenuta cessazione della materia del contendere e/o di declaratoria di nullità della sentenza per incompetenza del Giudice di Pace;
rigettare l'eccezione/domanda di controparte di carenza di legittimazione attiva dell'amministratore; rigettare
l'impugnazione della delibera assembleare d.d.12.8.2022 per i motivi indicati in narrative;
dichiarare lecito e legittimo l'uso dei beni condominiali secondo le seguenti modalità in virtù dell'uso protrattosi negli anni: accesso al cortile permesso a tutti i condomini per lo scarico ed il carico dei bagagli solo a chiamata del custode per l'apertura della sbarra, accesso al solarium da aprile ad ottobre dalle ore 8:00 alle ore 19:30, accesso al locale deposito sci dalle ore 8 alle ore 19.30; accesso dall'ingresso secondario che insiste da via
Circonvallazione, di fronte all' delle Alpi dalle ore 8:00 alle ore 19:30; Pt_3 accertare e dichiarare che l'attrice nonché gli altri condomini hanno diritto di usare i predetti beni condominiali secondo le predette modalità; nella denegata ipotesi in cui si ritengano le predette modalità di uso non legittime, stabilire altre modalità tenendo conto delle necessità e particolarità condominiali, fermo il divieto di consegnare le chiavi a tutti i condomini senza limitazione alcuna;
in ogni caso: condannare l'appellata alla restituzione al condominio della somma di € 3912,83; con vittoria di spese di Parte_1 ambedue i gradi di giudizio»;
- per l'appellato: «Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, per i provvedimenti di sua competenza così decidere: - in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di incompetenza funzionale, perché infondata per tutti i motivi esposti nella propria memoria costitutiva;
- in via preliminare accertare la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore in prorogatio signor - nel merito, confermare la sentenza di Parte_2 primo grado;
in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - in qualità di proprietaria di un'unità immobiliare Controparte_1 facente parte del sito in Vermiglio (TN) - permesso Parte_1 che l'organo rappresentativo unitario aveva, arbitrariamente «chiuso l'accesso dell'ingresso principale al cortile comune, con una sbarra automatica senza consegnare il relativo telecomando che ne disciplina l'apertura/chiusura; sostituito le chiavi dell'area comune, denominata “sala camino”, senza consegnarne una copia ai condomini;
chiuso con chiavi e limitato l'accesso all'area comune, “solarium”, senza consegnarne una copia ai condomini;
chiuso con chiavi e limitato l'accesso all'area comune per accedere al locale
“deposito sci/attrezzature”, senza consegnarne una copia ai condomini;
chiuso con chiavi l'accesso dell'ingresso secondario che insiste da via
Circonvallazione, di fronte all'Hotel delle Alpi, senza consegnarne una copia ai condomini» (vedasi pagina 2 della comparsa di costituzione nel presente giudizio) - ha convenuto in giudizio l'amministratore del detto condominio per chiedere che le venisse consegnata copia delle chiavi al fine di poter accedere agli spazi comuni su indicati, previa impugnazione della delibera assembleare in data 12.08.2022 con la quale l'assemblea del (al Parte_1 punto 18) aveva così provveduto: «rigetta a maggioranza la consegna al condomino sig.ra di copia del telecomando barra ingresso, Parte_4 copia chiavi porta scala sci, porta solarium conseguente a richiesta proferita dal condomino menzionato all'amministratore».
2. - L'amministratore del si era costituito in giudizio per eccepire, Parte_1 preliminarmente, l'incompetenza ratione materiae del giudice adito (in favore del Tribunale di Trento) e nel merito il rigetto della domanda.
3. - Con la sentenza appellata davanti a questo Tribunale il Giudice di Pace, rigettata la preliminare eccezione, ha annullato, in parte qua, la delibera assembleare e condannato, con il favore delle spese, il convenuto Parte_1
a consegnare «copia del telecomando della sbarra d'ingresso al cortile condominiale, delle chiavi della scala entrata/uscita accesso deposito sci, della sala camino e del solarium, alla signora . Controparte_1
4. - L'organo rappresentativo ha appellato la sentenza riportandosi alle conclusioni sopra, testualmente, trascritte.
5. - All'udienza del 29.01.2025 l'appellata ha eccepito carenza di legittimazione attiva in capo alla parte appellante in difetto di alcuna «delibera autorizzativa che ratificasse l'operato dell'amministratore».
6. - La causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ.
6.1. - Con ordinanza in data 17.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ. Le parti hanno, tempestivamente, depositato note d'udienza richiamando quanto già dedotto nei rispettivi scritti difensivi.
7. - Il Tribunale deve, preliminarmente, delibare l'eccezione sollevata dall'appellata.
7.1. - L'eccezione è infondata.
E, invero, siccome chiarito la Giudice di «spetta all'amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, con la conseguenza che in tali casi egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del
» (cfr. Cass.Civ. Sez. 2, sentenza n. 8286/2005). Parte_1
Ne consegue che l'amministratore del , in un giudizio avente ad Parte_1 oggetto impugnazione di delibera assembleare, poteva costituirsi in primo grado e proporre appello senza alcuna specifica autorizzazione da parte dell'assemblea.
8. - L'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace, sollevata dall'amministrazione condominiale, è, per contro, fondata.
8.1. - Nel caso in esame, siccome già evidenziato dal Giudice di prime cure
(pagine 4/5 della sentenza impugnata), è incontroverso tra le parti che non esiste alcuna delibera assembleare volta a disciplinare l'accesso alle parti comuni né alcuna disposizione del regolamento di condominio sul punto.
Da quanto appena dedotto consegue che il primo giudicante, in disparte dal sindacato riguardante una delibera condominiale, non poteva accertare il diritto del singolo condomino riguardo all'uso esclusivo delle parti comuni dell'edificio ai sensi della disposizione di cui agli artt. 1102 e 1118 cod.civ. e conseguentemente dirimere la controversia avente ad oggetto esclusivamente l'impedimento all'uso delle parti medesime (circostanza ben chiara alla parte appellata siccome da essa dedotto alla pagina 5 della memoria di replica in data 18.11.2025).
E, invero, l'assemblea del condominio aveva disposto di negare «la consegna al condomino sig.ra di copia del telecomando barra Parte_4 ingresso, copia chiavi porta scala sci, porta solarium conseguente a richiesta proferita dal condomino menzionato all'amministratore» senza fare alcun cenno ad una determinata «misura» o «modalità» d'uso delle parti comuni dell'edificio di tal ché nel presente giudizio appare emergere, in via esclusiva, un conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale. 8.2. - D'altra parte anche l'eventuale controversia avente ad oggetto la disapplicazione di una mera consuetudine contra legem - in ordine all'uso delle parti comuni - deve trovare componimento davanti al giudice individuato secondo gli ordinari criteri di riparto della competenza per valore, che attraggono la causa nell'orbita della cognizione del Tribunale di Trento
(trattandosi di controversia di valore indeterminabile e dovendo escludersi che sia possibile stabilire in forma tacita limiti quantitativi e qualitativi all'esercizio delle facoltà spettanti ai singoli condomini) davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod.proc.civ.
9. - Accertata l'incompetenza del Giudice di pace adito in prime cure, il
Tribunale non può decidere nel merito la presente controversia (pur coincidendo il Tribunale con quello competente per il primo grado in assenza di apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, ed instaurazione di regolare contraddittorio sul punto); in argomento si rimanda a quanto statuito da Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.
22958/2010 ove è stato chiarito che: «ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione
- che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa
e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. (Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito)»; id., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13439/2020.
E, difatti, nel caso in esame le parti non hanno, concordemente e a seguito di contraddittorio sulla questione, chiesto al Tribunale di decidere la causa nel merito e in primo grado (solo la parte appellate nelle note di trattazione scritta trasmessa in data 4.12.2025 ha sostenuto senza, peraltro, avanzare una formale istanza in tal senso) che il Tribunale «dovrà» decidere nel merito la presente controversia.
10. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi (ridotti del 50% per il presente giudizio in ragione della pronuncia in rito).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) dichiara l'incompetenza funzionale del Giudice di pace di Cles in favore del Tribunale di Trento davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod.proc.civ.;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore del Parte_1
, sito in Vermiglio (TN), delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
[...] che si liquidano in € 2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. per il primo grado e in € 3.808,00 per compensi professionali ed € 777,00 per rimborso spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A. per il presente giudizio.
Così deciso in Cosenza il 5.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Giuseppe Greco, quale Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cles (TN) n. 8/2024, vertente tra
, sito in via Circonvallazione n. 35 (loc. Passo Parte_1
Tonale), in persona dell'amministratore pro-tempore, signor , Parte_2 nato il [...] (cod.fisc. ), rappresentato ed C.F._1 assistito dall'avv. Lorenzo Schwarz (cod.fisc. ) e C.F._2 dall'avv. Maura Cravotto Schwarz, entrambi del foro di Trento, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento alla via Brigata Acqui n. 4 (indirizzo pec:
, Email_1
- appellante,
e
(cod.fisc. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(BG), il 28 giugno 1962, ed ivi residente in [...], rappresentata ed assistita dall'avv. Rahamata Izzo (cod.fisc.
) e dall'avv. Fabio Tassetti (cod.fisc. CodiceFiscale_4
), entrambi del foro di Bergamo, presso i quali ha eletto C.F._5 domicilio in Bergamo, via Borgo Santa Caterina n. 21, giusta delega in atti (i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax
035.19953211 e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata
, Email_2
- appellata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per l'appellante: «Voglia il Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, in riforma della sentenza n. 8/2024 resa dal Giudice di Pace di Cles in data 7 marzo 2024 e notificata in data 12 marzo 2024; in via principale: dichiarare cessata la materia del contendere per i motivi esposti all'udienza del
29.1.2025; in via subordinata: dichiarare nulla la sentenza impugnata in quanto resa da Giudice di Pace incompetente per materia e valore;
in via ulteriormente subordinata al rigetto della domanda di avvenuta cessazione della materia del contendere e/o di declaratoria di nullità della sentenza per incompetenza del Giudice di Pace;
rigettare l'eccezione/domanda di controparte di carenza di legittimazione attiva dell'amministratore; rigettare
l'impugnazione della delibera assembleare d.d.12.8.2022 per i motivi indicati in narrative;
dichiarare lecito e legittimo l'uso dei beni condominiali secondo le seguenti modalità in virtù dell'uso protrattosi negli anni: accesso al cortile permesso a tutti i condomini per lo scarico ed il carico dei bagagli solo a chiamata del custode per l'apertura della sbarra, accesso al solarium da aprile ad ottobre dalle ore 8:00 alle ore 19:30, accesso al locale deposito sci dalle ore 8 alle ore 19.30; accesso dall'ingresso secondario che insiste da via
Circonvallazione, di fronte all' delle Alpi dalle ore 8:00 alle ore 19:30; Pt_3 accertare e dichiarare che l'attrice nonché gli altri condomini hanno diritto di usare i predetti beni condominiali secondo le predette modalità; nella denegata ipotesi in cui si ritengano le predette modalità di uso non legittime, stabilire altre modalità tenendo conto delle necessità e particolarità condominiali, fermo il divieto di consegnare le chiavi a tutti i condomini senza limitazione alcuna;
in ogni caso: condannare l'appellata alla restituzione al condominio della somma di € 3912,83; con vittoria di spese di Parte_1 ambedue i gradi di giudizio»;
- per l'appellato: «Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, per i provvedimenti di sua competenza così decidere: - in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di incompetenza funzionale, perché infondata per tutti i motivi esposti nella propria memoria costitutiva;
- in via preliminare accertare la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore in prorogatio signor - nel merito, confermare la sentenza di Parte_2 primo grado;
in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - in qualità di proprietaria di un'unità immobiliare Controparte_1 facente parte del sito in Vermiglio (TN) - permesso Parte_1 che l'organo rappresentativo unitario aveva, arbitrariamente «chiuso l'accesso dell'ingresso principale al cortile comune, con una sbarra automatica senza consegnare il relativo telecomando che ne disciplina l'apertura/chiusura; sostituito le chiavi dell'area comune, denominata “sala camino”, senza consegnarne una copia ai condomini;
chiuso con chiavi e limitato l'accesso all'area comune, “solarium”, senza consegnarne una copia ai condomini;
chiuso con chiavi e limitato l'accesso all'area comune per accedere al locale
“deposito sci/attrezzature”, senza consegnarne una copia ai condomini;
chiuso con chiavi l'accesso dell'ingresso secondario che insiste da via
Circonvallazione, di fronte all'Hotel delle Alpi, senza consegnarne una copia ai condomini» (vedasi pagina 2 della comparsa di costituzione nel presente giudizio) - ha convenuto in giudizio l'amministratore del detto condominio per chiedere che le venisse consegnata copia delle chiavi al fine di poter accedere agli spazi comuni su indicati, previa impugnazione della delibera assembleare in data 12.08.2022 con la quale l'assemblea del (al Parte_1 punto 18) aveva così provveduto: «rigetta a maggioranza la consegna al condomino sig.ra di copia del telecomando barra ingresso, Parte_4 copia chiavi porta scala sci, porta solarium conseguente a richiesta proferita dal condomino menzionato all'amministratore».
2. - L'amministratore del si era costituito in giudizio per eccepire, Parte_1 preliminarmente, l'incompetenza ratione materiae del giudice adito (in favore del Tribunale di Trento) e nel merito il rigetto della domanda.
3. - Con la sentenza appellata davanti a questo Tribunale il Giudice di Pace, rigettata la preliminare eccezione, ha annullato, in parte qua, la delibera assembleare e condannato, con il favore delle spese, il convenuto Parte_1
a consegnare «copia del telecomando della sbarra d'ingresso al cortile condominiale, delle chiavi della scala entrata/uscita accesso deposito sci, della sala camino e del solarium, alla signora . Controparte_1
4. - L'organo rappresentativo ha appellato la sentenza riportandosi alle conclusioni sopra, testualmente, trascritte.
5. - All'udienza del 29.01.2025 l'appellata ha eccepito carenza di legittimazione attiva in capo alla parte appellante in difetto di alcuna «delibera autorizzativa che ratificasse l'operato dell'amministratore».
6. - La causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ.
6.1. - Con ordinanza in data 17.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ. Le parti hanno, tempestivamente, depositato note d'udienza richiamando quanto già dedotto nei rispettivi scritti difensivi.
7. - Il Tribunale deve, preliminarmente, delibare l'eccezione sollevata dall'appellata.
7.1. - L'eccezione è infondata.
E, invero, siccome chiarito la Giudice di «spetta all'amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, con la conseguenza che in tali casi egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del
» (cfr. Cass.Civ. Sez. 2, sentenza n. 8286/2005). Parte_1
Ne consegue che l'amministratore del , in un giudizio avente ad Parte_1 oggetto impugnazione di delibera assembleare, poteva costituirsi in primo grado e proporre appello senza alcuna specifica autorizzazione da parte dell'assemblea.
8. - L'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace, sollevata dall'amministrazione condominiale, è, per contro, fondata.
8.1. - Nel caso in esame, siccome già evidenziato dal Giudice di prime cure
(pagine 4/5 della sentenza impugnata), è incontroverso tra le parti che non esiste alcuna delibera assembleare volta a disciplinare l'accesso alle parti comuni né alcuna disposizione del regolamento di condominio sul punto.
Da quanto appena dedotto consegue che il primo giudicante, in disparte dal sindacato riguardante una delibera condominiale, non poteva accertare il diritto del singolo condomino riguardo all'uso esclusivo delle parti comuni dell'edificio ai sensi della disposizione di cui agli artt. 1102 e 1118 cod.civ. e conseguentemente dirimere la controversia avente ad oggetto esclusivamente l'impedimento all'uso delle parti medesime (circostanza ben chiara alla parte appellata siccome da essa dedotto alla pagina 5 della memoria di replica in data 18.11.2025).
E, invero, l'assemblea del condominio aveva disposto di negare «la consegna al condomino sig.ra di copia del telecomando barra Parte_4 ingresso, copia chiavi porta scala sci, porta solarium conseguente a richiesta proferita dal condomino menzionato all'amministratore» senza fare alcun cenno ad una determinata «misura» o «modalità» d'uso delle parti comuni dell'edificio di tal ché nel presente giudizio appare emergere, in via esclusiva, un conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale. 8.2. - D'altra parte anche l'eventuale controversia avente ad oggetto la disapplicazione di una mera consuetudine contra legem - in ordine all'uso delle parti comuni - deve trovare componimento davanti al giudice individuato secondo gli ordinari criteri di riparto della competenza per valore, che attraggono la causa nell'orbita della cognizione del Tribunale di Trento
(trattandosi di controversia di valore indeterminabile e dovendo escludersi che sia possibile stabilire in forma tacita limiti quantitativi e qualitativi all'esercizio delle facoltà spettanti ai singoli condomini) davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod.proc.civ.
9. - Accertata l'incompetenza del Giudice di pace adito in prime cure, il
Tribunale non può decidere nel merito la presente controversia (pur coincidendo il Tribunale con quello competente per il primo grado in assenza di apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, ed instaurazione di regolare contraddittorio sul punto); in argomento si rimanda a quanto statuito da Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.
22958/2010 ove è stato chiarito che: «ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione
- che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa
e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. (Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito)»; id., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13439/2020.
E, difatti, nel caso in esame le parti non hanno, concordemente e a seguito di contraddittorio sulla questione, chiesto al Tribunale di decidere la causa nel merito e in primo grado (solo la parte appellate nelle note di trattazione scritta trasmessa in data 4.12.2025 ha sostenuto senza, peraltro, avanzare una formale istanza in tal senso) che il Tribunale «dovrà» decidere nel merito la presente controversia.
10. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi (ridotti del 50% per il presente giudizio in ragione della pronuncia in rito).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) dichiara l'incompetenza funzionale del Giudice di pace di Cles in favore del Tribunale di Trento davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod.proc.civ.;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore del Parte_1
, sito in Vermiglio (TN), delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
[...] che si liquidano in € 2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. per il primo grado e in € 3.808,00 per compensi professionali ed € 777,00 per rimborso spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A. per il presente giudizio.
Così deciso in Cosenza il 5.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco