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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2667/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
FR LO ZO Presidente rel.
SC PI IC
LE Costanza IC
all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2667 R.G. dell'anno 2022 tra:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN BI NI, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'8/12/24,
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Walter Controparte_1 C.F._2
Marino, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20/11/23,
CONVENUTO
nonché
AVV. MATILDE MATTOZZI (CF: ), curatore speciale dei minori C.F._3
(C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._4 Parte_2
Pag. 1 a 16 ), (C.F. , C.F._5 Parte_3 C.F._6 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_4 C.F._7 Parte_5
, nominata con provvedimento emesso il 4.4.2024 dal Tribunale di C.F._8
Marsala
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (note di trattazione scritta depositate il 18/2/25): “-emettere sentenza con cui, pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1 della colpa a carico di quest'ultimo; -affidare congiuntamente i figli a entrambi i genitori;
- disporre la stabile e continuativa collocazione dei figli minori e (gemelli) e Pt_3 Pt_4
presso la madre;
- disporre la collocazione degli altri figli minori e Pt_5 Per_1 Pt_2 presso i nonni paterni;
-determinare le modalità di frequentazione tra i genitori ed i figli ampliando tale facoltà in favore della madre ed avuto riguardo delle circostanze rappresentate dalle parti ed emerse nel corso del presente giudizio e delle condizioni di salute del piccolo
-determinare il contributo dei genitori nel mantenimento dei figli nella misura che sarà Pt_5 ritenuta di Giustizia;
- condannare il convenuto alle spese competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Erario. Si chiede la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.”; per parte convenuta (note di trattazione scritta depositate il 19/2/25): “si conclude riportandosi al contenuto della memoria difensiva, della memoria integrativa e delle successive memorie ex art
183 VI c cpc in atti, e si chiede la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica”; per il curatore speciale dei minori (note di trattazione scritta del 10/2/25): “Chiede […] che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso depositato il 28/12/22 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Mazara del Vallo il 11.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.20, parte II°, serie A, anno 2013, precisando che dall'unione sono nati i figli Persona_1
Pag. 2 a 16 (il 19/11/2013), (il 01/03/2017), (il 09/2018), (il Parte_2 Parte_3 Parte_4
09/09/2018) e (il 10.05.2022). Parte_5
La ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda che il matrimonio era entrato in crisi a causa della condotta del convenuto, il quale aveva violato il dovere di fedeltà coniugale e, inoltre, in coincidenza con la nascita dell'ultimo figlio ( ) affetto da una grave malattia congenita Pt_5 che lo rendevano bisognevole di ricoveri ospedalieri tra gli ospedali di Palermo e Milano, si era sottratto dal prestare alla famiglia l'assistenza morale e materiale alla quale era tenuto.
La ha ancora precisato che, in coincidenza con l'ultimo ricovero del minore a Milano per Pt_1 essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il aveva dissipato le somme CP_1 necessarie per il viaggio “per andare a donne” e che approfittando dell'assenza della moglie, si era trasferito a casa dei genitori già affidatari dei figli maggiori e portando con Per_1 Pt_2 sé anche gli altri figli minori e e ciò contro il volere della madre, tanto che la Pt_3 Pt_4 appena rientrata a Mazara, rifiutandosi di convivere con i suoceri, si era dovuta trasferire Pt_1 presso i propri cugini, anch'essi residenti a [...]del Vallo, unitamente al figlio più piccolo
. Pt_5
Infine, la ricorrente, ulteriormente dedotto che il nulla ha versato in suo favore nonché in CP_1 favore del figlio , ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale delle Pt_5 parti alle seguenti condizioni: “vengano affidati a entrambi i genitori i tre figli minori , Pt_3
e stabilendo che gli stessi vivano con la madre;
il padre potrà frequentarli ed Pt_4 Pt_5 averli con sè tenuto conto dell'età di ciascuno dei figli e secondo le determinazioni che adotterà codesto Tribunale a carico del convenuto venga posto l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di €. 750,00 mensili Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minorenni , e (pari ad Pt_3 Pt_4 Pt_5
€.250,00 per ciascun figlio) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
-a carico del convenuto venga posto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente Controparte_1 [...]
l'ulteriore somma di €. 250,00 mensili per il di lei mantenimento, ovvero, in Parte_1 subordine a titolo di alimenti, stabilendone l'entità in relazione ai redditi dell'onerato; -tali importi dovranno essere versati entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
-tutte le spese straordinarie dei figli (ivi incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.), le spese per attività sportive
Pag. 3 a 16 (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc), spese sanitarie scoperte dal
S.S.N., dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori e saranno poste al
50% a carico del padre e al 50% a carico della madre, previa esibizione dei rispettivi e dettagliati giustificativi di pagamento;
-i figli rimarranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%, mentre gli eventuali assegni familiari rimarranno di spettanza della madre collocataria dei figli minori”
2) Con comparsa depositata il 25.2.2023 si è costituito , il quale, pur aderendo Controparte_1 alla domanda di separazione, si è opposto alla richiesta di addebito, chiedendo a sua volta pronunciarsi l'addebito nei confronti della Pt_1
A sostegno della predetta domanda ha dedotto che la moglie, dopo la dimissione dall'ospedale dove il piccolo aveva subito un intervento chirurgico, aveva abbandonato la casa Pt_5 coniugale stabilendosi presso l'abitazione dove viveva tale unitamente alla Persona_2 presunta cugina, coabitazione trasformatasi dopo pochi mesi in una stabile relazione con il medesimo . Per_2
Il resistente ha dedotto, inoltre, che nel corso del rapporto coniugale la era stata spesso Pt_1 infedele precisando che la moglie, già lavoratrice presso un centro di accoglienza per migranti, aveva avuto ben tre dei cinque figli riportanti tratti somatici e colore della pelle incompatibili con quelli del ma che lui aveva sempre accettato come propri per salvaguardare l'unione CP_1 coniugale, definitivamente compromessa dalla moglie la quale, oltre ad abbandonare il marito, aveva di fatto quasi del tutto interrotto ogni rapporto con quattro dei cinque figli.
In ultimo, il ulteriormente precisato che il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva CP_1 già in passato pronunciato provvedimento di affido temporaneo dei due figli ed Per_1 Pt_2 ai nonni paterni e e che la continuava a Persona_1 Persona_3 Pt_1 percepire la pensione di accompagnamento per il figlio nonché le somme a titolo di Pt_4 assegno unico per i figli e benché soltanto l'ultimo vivesse con lei, Pt_4 Pt_3 Pt_5 astenendosi dal contribuire al mantenimento degli altri figli, ha chiesto di: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.05.2013 e trascritto al n. 20 parte II serie A dei registri dello stato civile ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Mazara del Vallo di procedere alla relativa annotazione, come per Legge;
- addebitare la separazione alla Sig.ra
[...]
in quanto l'affectio coniugalis è venuta meno a seguito dei comportamenti posti in Pt_1 essere dalla stessa quali descritti in narrativa;
- disporre l' affidamento esclusivo dei piccoli
Pag. 4 a 16 , , , al Sig. con collocamento prevalente Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Controparte_1 presso la casa dei nonni Signori e soggetti già Persona_1 Persona_3 ritenuti idonei e qualificati come punto di riferimento per i minori, sita in Mazara del Vallo nella
Via Mons Gioacchino Da Leo con diritto di visita per la signora secondo esigenze e Pt_1 tempistiche concordate previamente;
- disporre l'affidamento del piccolo ai Signori Pt_5
e secondo modalità stabilite e concordate da codesta Controparte_1 Parte_1
Autorità Giudiziaria in ossequio al naturale principio dei bambini di crescere in seno alla propria famiglia d'origine contemperato con l'esigenza che gli vengano garantite le più assolute forme di tutela;
- disporre la restituzione immediata della carta Bancomat associata al libretto postale ove confluiscono le somme a titolo di misure assistenziali per i minori e Pt_4 Pt_3
e per l'indennità di accompagnamento per il piccolo - disporre che la Pt_4 Pt_1 contribuisca al mantenimento dei minori nonché alle spese straordinarie nella misura del 50%; - rigettare tutte le richieste della perché infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese Pt_1
e competenze ed onorari di giudizi”
3) Nel corso del processo, sono stati acquisiti gli atti del procedimento pendente innanzi il
Tribunale dei Minorenni di Palermo (n. 847/2022 V.G.) ove è stato disposto l'affidamento temporaneo dei minori e ai nonni paterni, inoltre, è stato disposto Persona_4 Parte_2 il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo anche al fine di verificare le condizioni di vita dei minori;
la presa in carico della famiglia da parte del servizio di psicologia-coordinamento di psicologia giuridica dell'Asp di Trapani;
la presa in carico dei coniugi da parte del Consultorio Familiare del Comune di Mazara del Vallo nonché, in ultimo, la presa in carico dei minori , e da parte Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 della NPI di Mazara del Vallo.
4) Con decreto del 4/4/2024, osservato che dalle relazioni trasmesse dal Servizio Sociale del
Comune di Mazara del Vallo si è resa evidente una situazione di pregiudizio per i minori
[...]
, e temporaneamente collocati presso i nonni paterni, Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 determinata dalla precarietà delle condizioni igieniche dell'abitazione nonché conseguente alle difficoltà di ad occuparsi dei figli e la sostanziale delega di numerose Controparte_1 incombenze della vita quotidiana alla nonna paterna, nonché preso atto della relazione del
15/3/24 con la quale i Servizi Sociali, in ragione delle criticità esposte, hanno proposto la collocazione dei minori presso struttura comunitaria, il Tribunale ha ritenuto necessario
Pag. 5 a 16 nell'interesse dei minori, nominare curatore speciale di minori , Parte_5 Parte_4
, e nella persona dell'avv. Matilde Mattozzi. Persona_1 Parte_3 Parte_2
Quest'ultima, costituitasi con memoria in data 29/5/2024, a seguito dell'audizione diretta dei cinque minori, ha chiesto di: “disporre l'attivazione dell'educativa domiciliare presso la nonna paterna ove in atto sono collocati i minori , , e in modo da Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 osservare e correggere i comportamenti disfunzionali posti in essere all'interno del nucleo familiare;
ammonire la affinché la stessa si astenga dal porre in essere comportamenti tesi Pt_1 ad isolare dal nucleo familiare di origine avvertendola delle conseguenze cui la stessa Pt_5 si espone in merito alla possibilità di essere destinataria di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale;
predisporre anche per l'immediata ripresa del servizio Pt_5 di educativa domiciliare che, a quanto risulta dagli atti, sarebbe stato interrotto nel passaggio della dalla relazione affettiva col a quella con il . Disporre che i Pt_1 Per_2 Tes_1 servizi sociali attuino un costante monitoraggio sul quale riferire all'esito di un congruo periodo di osservazione che dovrà comprendere non solo le prossime vacanze estive ma anche la gestione del nucleo alla ripresa delle attività scolastiche dei minori”.
5) In data 2/8/2022 e genitori dell'odierno convenuto, nella Persona_4 Persona_3 qualità di nonni paterni dei minori e chiedevano al Tribunale Persona_5 Parte_2 per i minorenni di Palermo di disporne l'affidamento in loro favore, stante l'inadeguatezza dei genitori, come già, del resto, avvenuto tra il 2017 e 2020 (con decreti del Tribunale per i minorenni del 19/10/2017 e del 26/6/19).
Con sentenza del 5/11/24 il Tribunale per i minorenni, dato atto della pendenza del presente giudizio, dichiarava la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., disponendo la trasmissione degli atti a questo Ufficio.
6) All'udienza del 10/3/2025, la causa, istruita mediante acquisizione delle relazioni dei Servizi
Sociali del e dell'UOS di Trapani, è stata Controparte_2 Controparte_3 trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7) Sulla separazione.
7.1) Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare,
l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di parte
Pag. 6 a 16 ricorrente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
7.2) In ordine alle domande di addebito reciprocamente spiegate da ciascun coniuge, occorre premettere che ai fini dell'addebito della separazione, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. per tutte Cass. 2003 n. 1744. Cfr. anche Cass., civ., n.
12130/2001; Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e
Cass. civ., n. 12383/2005. V. anche Cass. civ., n. 16691/2020 e Cass. civ., n. 2059/2012).
7.3) Nel caso di specie, la ricorrente ha attribuito all'odierno convenuto la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà coniugale, nonché per essersi sottratto agli obblighi di assistenza morale e materiale ne confronti dei familiari subito dopo la nascita dell'ultimo figlio affetto da una grave malattia congenita, comportamenti che avrebbero determinato la fine del matrimonio (così nel ricorso introduttivo, pag. 2).
Orbene, osserva il Collegio che, nonostante le contestazioni svolte dal in ordine ai fatti al CP_1 medesimo ascritti, la si è astenuta nel corso dell'intero processo dal fornire la prova sia Pt_1 delle assunte relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, sia dell'epoca del manifestarsi della dedotta infedeltà coniugale, sia degli ulteriori comportamenti che il marito avrebbe posto in essere durante il rapporto matrimoniale determinanti la intollerabilità della convivenza.
Dunque, i fatti genericamente dedotti nel ricorso introduttivo sono rimasti privi di ogni positivo riscontro probatorio.
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non può, pertanto, essere accolta.
7.4) In ordine alla domanda di addebito proposta dal invece, l'attività istruttoria ha CP_1 permesso di individuare lo specifico comportamento contrario ai precipui doveri coniugali posti in essere dalla alla quale è nettamente riconducibile la fine del rapporto coniugale. Pt_1
Pag. 7 a 16 Risulta, infatti, provato che la ricorrente abbia improvvisamente e definitivamente interrotto la convivenza con il nucleo familiare quando, al momento del rientro da Milano unitamente al piccolo che era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, la stessa non aveva fatto Pt_5 ritorno nell'abitazione familiare, ma si era stabilita con il predetto bambino presso l'abitazione di tale che conviveva con la compagna dell'epoca ed i due figli minorenni della Persona_2 coppia.
Nel corso dell'attività istruttoria è stato accertato che durante la permanenza della a Pt_1
Milano, il si era trasferito a casa dei propri genitori con gli altri quattro figli, ricevendo CP_1 dalla propria famiglia di origine ed in particolar modo dalla madre, un sostanziale aiuto per la gestione dei minori.
Sul punto, la relazione dei Servizi Sociali depositata in data 15/3/2024, attesta come la “gestione dei figli ricade principalmente sulla signora . Pt_6
Risulta, ancora, dagli atti processuali che la ebbe ad instaurare una stabile relazione con il Pt_1 medesimo protrattasi sino al mese di febbraio 2024, quando ha iniziato una nuova Per_2 relazione con l'attuale nuovo compagno, tale . Persona_6
La veridicità dei fatti come realmente accaduti, trova riscontro ulteriore nel tenore della suddetta relazione che ricostruisce le vicende del nucleo familiare, peraltro già seguito dai Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo in quanto la coppia genitoriale appariva “poco presente nell'accudimento dei piccoli cresciuti principalmente dai nonni” paterni.
Alla luce degli elementi di prova summenzionati deve, pertanto, ritenersi che la convivenza coniugale sia divenuta intollerabile a causa dell'abbandono del nucleo familiare operato dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio 2023, potendosi attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte della con consequenziale Pt_1 accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta da . Controparte_1
8) Sull'affidamento e mantenimento dei figli minori.
8.1) Per quanto riguarda i figli minori della coppia, occorre premettere che la rete di supporto al nucleo familiare costituita dai Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo, dal Consultorio Cont familiare e dal coordinamento di psicologia giuridica dell' di Trapani, ha – in modo convergente - evidenziato gravi criticità in ordine alle condizioni abitative ed igieniche dei quattro figli collocati stabilmente presso l'abitazione dei nonni paterni, aggravatisi a seguito del costante peggioramento delle condizioni di salute del padre del resistente (nonno dei minori)
Pag. 8 a 16 bisognevole di una maggiore cura da parte della moglie, già individuata come principale punto di riferimento per l'accudimento dei minori.
Inoltre, dal monitoraggio dei due nuclei familiari, è emerso che la “appare impegnata Pt_1 esclusivamente, nella cura del piccolo e nel garantire stabilità al nuovo nucleo Pt_5 familiare che ha costituito, in cui allo stato attuale non sembra esserci spazio per gli altri figli.
La signora nel momento in cui ha interrotto la relazione con il signor Si è Pt_1 CP_1 separata psicologicamente e fisicamente dai propri figli, lasciando l'ex coniuge da solo nella crescita ed educazione dei figli” (v. relazione del Servizio di Psicologia Giuridica del 8/5/2023).
Non meno sconfortante appare, poi, la valutazione operata sul nei confronti del quale è CP_1 emerso “La mancanza di adeguate strategie di coping che limitano la sua capacità di fronteggiare gli eventi stressanti, quali, ad esempio, la separazione dalla moglie e
l'organizzazione del quotidiano di quattro figli” (v. relazione del Servizio di Psicologia Giuridica del 8/5/2023).
8.2) Tali valutazioni, risultano peraltro ancor più preoccupanti alla luce dell'ultima relazione depositata dal predetto Servizio in data 4/12/2024, al quale era stato richiesto un aggiornamento in ordine alla capacità di accudimento dei genitori nonché alla eventuale necessità di collocazione dei minori presso strutture idonea alle loro esigenze.
Orbene, la relazione depositata dallo Psicologo Drs. , frutto di un “lavoro sinergico con Parte_7 il servizio sociale del Comune di Mazara del Vallo… congiuntamente alla dott.sa CP_4 assistente sociale del comune e alla dott.ssa responsabile del centro per la famiglia di Per_7
Mazara del Vallo”, nonché a seguito del confronto con “gli operatori di del servizio di educativa domiciliare attivo per i minori e , ed in ultimo con gli operatori Persona_8 Pt_3 dell'Oasi di Torretta, centro abilitativo presso cui e seguono sedute di Per_1 Pt_4 psicomotricità e logopedia”, delinea un quadro di insufficiente capacità genitoriale di entrambi i coniugi oltre che di totale impossibilità per i nonni paterni di rendere più salubre l'ambiente di vita dei quattro minori ivi collocati, solleciti che “hanno avuto l'effetto di sortire i cambiamenti minimi per qualche breve periodo, ma l'andamento complessivo resta lo stesso”
In tale contesto pregiudizievole per i minori, meno preoccupazione desta l'esercizio della funzione genitoriale da parte della in merito all'accudimento del piccolo , avendo Pt_1 Pt_5 il servizio rilevato che la ricorrente “appare essere sintonizzata con i bisogni di crescita e fisici del figlio”.
Pag. 9 a 16 8.3) Di eguale tenore si rivelano essere le valutazioni del curatore speciale dei minori.
L'avv. Mattozzi, che ha operato in stretto collegamento con la rete di supporto predisposta dal
Tribunale ha, infine, confermato il mancato superamento delle criticità relative alle capacità genitoriali e di accudimento dei minori acuite dalle problematiche che affliggono la CP_1 maggior parte dei minori, da una carenza di risorse personali e culturali oltre che economiche e dalla impossibilità per il contesto familiare allargato (nonni paterni) di continuare a prendersi cura dei minori stessi in maniera adeguata.
8.4) In conclusione, il Collegio, non può non condividere la conclusione delle osservazioni formulate dall' che, nel prendere atto delle “criticità rilevate nello Controparte_5 stile parentale del signor nonché delle difficoltà legate allo stato di salute dei nonni CP_1 paterni che hanno rappresentato per tutta la fratria un riferimento affettivo significativo” , ha dedotto che il contesto familiare non riesce a “a soddisfare pienamente non solo i bisogni fisici ma anche quelli emotivi psicologici virgola di protezione era assicurazione dei bambini”, aggiungendo, inoltre, che neanche I servizi educativi attivati dai servizi sociali del comune,
“Appaiono allo stato attuale, interventi che non riescono a perturbare il sistema familiare, avviando lo stesso a cambiamenti significativi”, suggerendo in conclusione l'inserimento dei minori ad eccezione del piccolo presso una comunità alloggio per minori. Pt_5
8.5) Non appare necessario procedere all'ascolto dei minori.
, e sono ancora in tenera età (hanno meno di otto anni), mentre Pt_5 Pt_4 Pt_3 Pt_2
, comunque infradodicenne, risulta affetto – così come - da ritardo cognitivo e Per_1 Pt_3 del linguaggio, sì da rendere presumibile la sua incapacità di discernimento oltre che pregiudizievole la stessa esperienza dell'audizione protetta ex art. 473bis.4 c.p.c.
8.6) Tanto precisato in ordine agli esiti dell'istruttoria, si deve, dunque, ritenere che non sussistano le condizioni per confermarsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei cinque figli minori già disposto con l'ordinanza presidenziale del 04/07/2023.
Ed invero, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il
Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori o a entrambi, con contestuale affido ad altri membri della famiglia ovvero ai servizi sociali.
Pag. 10 a 16 Con riferimento all'ipotesi dell'affidamento ai servizi sociali, il Collegio rileva che, secondo quanto stabilito dall'art. 5-bis della legge n. 184 del 1983, tale misura rappresenta un intervento a tutela del minore nei casi in cui i genitori non siano in grado di adempiere adeguatamente ai propri doveri genitoriali.
È necessario distinguere tra le diverse configurazioni dell'affidamento, a seconda delle implicazioni che esse comportano in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato l'esigenza di chiarezza terminologica, affermando che il termine “affidamento” andrebbe riservato ai casi in cui i servizi sociali esercitano funzioni sostitutive, mentre, nei casi di mero affiancamento o sostegno, sarebbe più corretto riferirsi a un incarico di vigilanza o assistenza (Cass. civ. n. 32290/2023).
La riforma introdotta con il D.lgs. n. 149/2022 ha previsto una disciplina più articolata dell'istituto, inserendo l'art. 5-bis nella legge n. 184/1983, che subordina l'affidamento ai servizi all'adozione di un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, e dunque alla previa inefficacia di interventi di supporto rivolti alla famiglia.
L'affidamento ai servizi sociali, dunque, costituisce una forma specifica dell'affidamento a terzi, connotata dalla peculiarità di essere disposta in favore di un ente pubblico con compiti istituzionali tipizzati per legge, e può essere adottata solo in presenza di un provvedimento che limiti la responsabilità genitoriale.
Trattandosi di una misura che incide significativamente sull'autonomia familiare, analogamente all'affidamento familiare (v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021), essa è giustificata soltanto laddove non sia possibile assicurare in altro modo la protezione degli interessi morali e materiali del minore, dopo il fallimento – come nella fattispecie in esame - degli interventi di sostegno genitoriale.
I servizi non possono esercitare funzioni genitoriali al di fuori di quanto espressamente autorizzato e devono operare tenendo conto delle opinioni dei genitori non decaduti, del minore stesso, del curatore speciale, se presente, e del collocatario.
La durata dell'affidamento non può comunque eccedere i ventiquattro mesi e i servizi devono relazionare periodicamente al giudice tutelare, in merito allo stato degli interventi, alla relazione genitori-figli e all'esecuzione del progetto predisposto.
Risultano, dunque, sussistenti, valutate le gravi (e risalenti: v. precedenti affidamenti ai nonni paterni disposti dal Tribunale per i minorenni) criticità nell'esercizio della responsabilità
Pag. 11 a 16 genitoriale emerse a carico tanto della che del i presupposti affinché i minori Pt_1 CP_1
, e siano affidati ai Servizi Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sociali competenti per territorio per la durata di due anni decorrenti dalla presente pronuncia, con la contestuale limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sulle scelte concernenti l'educazione, la salute e l'istruzione, affinché i detti Servizi provvedano: al collocamento etero-familiare presso idonea comunità; a organizzare almeno un incontro a settimana con i due genitori, con le modalità ritenute opportune, con possibilità di prelevamento dei minori da parte dei genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e i programmi riabilitativi a cui i minori saranno sottoposti, ma con divieto di pernottamento all'esterno della comunità.
In ragione della natura dei percorsi di sostegno già attivati e di quelli presumibilmente necessari per il sostegno del nucleo familiare, appare necessario che i Servizi Sociali affidatari relazionino al IC Tutelare con cadenza quadrimestrale, salve ragioni di urgenza.
La designanda comunità collocataria, in coordinamento con i Servizi Sociali, provvederà ad assicurare gli incontri periodici tra i minori e i genitori.
A carico dei genitori va posto l'obbligo paritario di contribuire per tutte le spese non coperte dalle strutture che accolgono le minori.
Ogni ulteriore statuizione anche economica per il mantenimento della prole deve ormai ex nunc ritenersi estranea al presente procedimento (Cass. n. 22536/22).
8.7) Inoltre, stante la tenera età di (tre anni e cinque mesi al tempo della pronuncia della Pt_5
Cont presente sentenza) e i positivi riscontri del Servizio di Psicologia Giuridica dell' di Trapani
(v. relazione trasmessa in data 6/12/24) in ordine alla specifica sintonizzazione della “funzione genitoriale” della “con i bisogni di crescita e fisici del figlio”, nonché in considerazione Pt_1 delle carenze genitoriali del (spesso assente durante l'attività processuale e le stesse visite CP_1 domiciliare operate dai Servizi Sociali) e della sostanziale assenza di capacità comunicativa tra lo stesso e la ricorrente, ritiene il Collegio di poter derogare alla regola dell'affido condiviso, certamente contrario all'interesse del piccolo, disponendosi affidamento esclusivo di
[...]
alla madre con collocazione del minore presso l'abitazione di Pt_5 Parte_1 questa.
Il padre non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio il giovedì e il sabato di Pt_5 ogni settimana tra le ore 16:00 e le ore 20:00.
Pag. 12 a 16 I Servizi Sociali vigileranno sulle modalità di affidamento di , relazionando al riguardo Pt_5 con cadenza quadrimestrale al IC Tutelare.
8.8) In ragione delle accertate, precarie, condizioni reddituali, nonché dei concorrenti oneri per il mantenimento degli altri quattro figli, il deve essere dichiarato tenuto a versare, a titolo di CP_1 contribuzione al mantenimento del figlio , l'assegno mensile di € 150,00 in favore della Pt_5
Pt_1
8.9) Nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, abbandonata da tempo da parte della oggi domiciliata, a partire dal mese di marzo del 2024, presso una villetta in Pt_1 agro di Mazara del Vallo, condotta in affitto unitamente al nuovo compagno . Persona_6
9) Assegno di mantenimento in favore della Pt_1
Quanto alla domanda avanzata dalla si rileva che dalla pronunzia di addebito a suo carico Pt_1 discende che nessun assegno di mantenimento può essere riconosciuto in suo favore.
Quanto alla domanda di riconoscimento di assegno alimentare, deve rilevarsi che, secondo la
Suprema Corte, detta domanda deve ritenersi compresa nella più ampia domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento e che ciò determina, dunque, la ammissibilità della stessa non potendosi considerare domanda nuova.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per accogliere detta domanda.
Come affermato dalla prevalente dottrina la funzione dell'obbligazione alimentare viene usualmente individuata nella tutela delle persone che si trovano in stato di bisogno, vale a dire di soggetti incapaci di provvedere alle proprie necessità; in questo senso il fondamento dell'obbligo alimentare viene individuato nel «diritto alla vita» dell'indigente.
Inoltre, come è noto, la prestazione alimentare è una prestazione di natura patrimoniale e i presupposti dell'obbligo alimentare sono l'esistenza di un legame soggettivo fra avente diritto ed obbligato e, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di uno stato di bisogno dell'alimentando, oltre che la correlativa incapacità dello stesso di provvedere al proprio mantenimento e la capacità economica dell'obbligato.
Pur ravvisandosi, nel caso di specie, il presupposto soggettivo, rappresentato dal legame di coniugio della con il resistente – rapporto solo sospeso in forza della dichiarata Pt_1 separazione – ritiene il Tribunale che allo stato non sussista il presupposto dello stato di bisogno che consenta di accogliere la domanda.
Pag. 13 a 16 La ricorrente, invero, non ha dato alcuna prova di non essere in grado di provvedere alle proprie esigenze, non risultando in alcun modo che la stessa sia inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
La stessa, inoltre, non ha fornito alcuna prova relativa alla eventuale ricerca di attività lavorativa limitandosi ad affermare di essere totalmente assorbita dalla cura per il figlio . Pt_5
Non può dunque affermarsi che lo stato di bisogno dalla stessa allegato, discenda da una effettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa e, dunque, di guadagnare per provvedere alle proprie esigenze, apparendo sul punto del tutto insufficiente il riferimento alle necessità del minore.
Per tali motivi, non è possibile accogliere detta domanda.
10) Domanda restitutoria del convenuto.
E' inammissibile la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese straordinarie proposta da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, avente ad oggetto “la restituzione immediata della carta Bancomat associata al libretto postale ove confluiscono le somme a titolo di misure assistenziali per i minori e e per l'indennità di Pt_4 Pt_3 accompagnamento per il piccolo . Pt_4
Appare utile rammentare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass, n. 18870/2014; cfr. Cass. Civ. sez. I,
08/02/2019, n.3869; Cass. n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suindicata domanda riconvenzionale proposta da nell'ambito del presente giudizio, poiché da azionarsi in separata sede con le Controparte_1 forme del rito ordinario.
11) Spese di lite
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio e della reciproca soccombenza delle parti, occorre disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il e la entrambi, invece, CP_1 Pt_1 tenuti in solido a rifondere le spese di lite in favore del curatore speciale dei minori, liquidate
Pag. 14 a 16 secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni di diritto dedotte negli scritti difensivi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Mazara del Vallo (TP) il 18/01/1990, e , nato il [...] a Controparte_1
ES (Germania), con addebito in capo alla ricorrente;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo Mazara del Vallo (TP), (atto di matrimonio iscritto nell'anno
2013, parte II°, serie A, n.20), per gli incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) affida, per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla presente pronuncia, i minori
[...]
, e ai Servizi Sociali del Comune di Per_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Mazara del Vallo, con collocazione congiunta presso una comunità individuata dai predetti servizi e il diritto di frequentazione dei genitori meglio specificato in motivazione;
spirato il suddetto, l'affidamento tornerà condiviso ai genitori, con onere in capo ai servizi affidatari di segnalare, almeno tre mesi prima della scadenza, al Pubblico Ministero eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino a tale modalità di affidamento;
4) conferisce ai servizi affidatari dei minori il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori e dei figli, le decisioni relative ai minori con riguardo alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
5) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo paritario di contribuire per tutte le spese non coperte dalle strutture che accolgono i minori;
6) affida il minore in modo esclusivo alla madre , con Parte_5 Parte_1 collocazione presso il domicilio materno e il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio meglio precisato in motivazione;
Pag. 15 a 16 7) pone a carico di , a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio Controparte_1
, l'assegno di € 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese in favore di Pt_5 Parte_8 presso il domicilio della creditrice, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
[...]
8) dispone che l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo, per tutta la durata del disposo affidamento: entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento comunichi il nominativo del responsabile dell'affidamento al IC Tutelare ed ai genitori;
individui la
Comunità collocataria dei minori;
organizzi un calendario degli incontri tra genitori e figli secondo quanto indicato in motivazione;
vigili sulle modalità di affidamento dei minori e sulla loro frequentazione con i genitori;
trasmetta con cadenza quadrimestrale al IC Tutelare una relazione sullo stato dell'affidamento, dei rapporti tra i minori e i genitori, nonché sui percorsi di sostegno predisposti in favore del nucleo familiare;
9) dispone che la designanda comunità collocataria dei minori collabori con i Servizi Sociali ai fini della corretta attuazione del calendario di incontri tra genitori e figli, secondo quanto indicato in motivazione;
10) dispone l'apertura, per la durata di ventiquattro mesi, presso l' di Controparte_6 un fascicolo di vigilanza in ordine all'affidamento dei minori , Parte_4 Persona_1
e ; Parte_2 Parte_3 Parte_5
11) dichiara inammissibile la domanda restitutoria proposta in via riconvenzionale da
[...]
; CP_1
12) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e il convenuto Pt_1
CP_1
13) condanna e , in solido tra loro, a rifondere il Parte_1 Controparte_1 curatore speciale dei minori delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente est.
FR LO ZO
Pag. 16 a 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
FR LO ZO Presidente rel.
SC PI IC
LE Costanza IC
all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2667 R.G. dell'anno 2022 tra:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN BI NI, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'8/12/24,
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Walter Controparte_1 C.F._2
Marino, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20/11/23,
CONVENUTO
nonché
AVV. MATILDE MATTOZZI (CF: ), curatore speciale dei minori C.F._3
(C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._4 Parte_2
Pag. 1 a 16 ), (C.F. , C.F._5 Parte_3 C.F._6 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_4 C.F._7 Parte_5
, nominata con provvedimento emesso il 4.4.2024 dal Tribunale di C.F._8
Marsala
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (note di trattazione scritta depositate il 18/2/25): “-emettere sentenza con cui, pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1 della colpa a carico di quest'ultimo; -affidare congiuntamente i figli a entrambi i genitori;
- disporre la stabile e continuativa collocazione dei figli minori e (gemelli) e Pt_3 Pt_4
presso la madre;
- disporre la collocazione degli altri figli minori e Pt_5 Per_1 Pt_2 presso i nonni paterni;
-determinare le modalità di frequentazione tra i genitori ed i figli ampliando tale facoltà in favore della madre ed avuto riguardo delle circostanze rappresentate dalle parti ed emerse nel corso del presente giudizio e delle condizioni di salute del piccolo
-determinare il contributo dei genitori nel mantenimento dei figli nella misura che sarà Pt_5 ritenuta di Giustizia;
- condannare il convenuto alle spese competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Erario. Si chiede la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.”; per parte convenuta (note di trattazione scritta depositate il 19/2/25): “si conclude riportandosi al contenuto della memoria difensiva, della memoria integrativa e delle successive memorie ex art
183 VI c cpc in atti, e si chiede la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica”; per il curatore speciale dei minori (note di trattazione scritta del 10/2/25): “Chiede […] che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso depositato il 28/12/22 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Mazara del Vallo il 11.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.20, parte II°, serie A, anno 2013, precisando che dall'unione sono nati i figli Persona_1
Pag. 2 a 16 (il 19/11/2013), (il 01/03/2017), (il 09/2018), (il Parte_2 Parte_3 Parte_4
09/09/2018) e (il 10.05.2022). Parte_5
La ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda che il matrimonio era entrato in crisi a causa della condotta del convenuto, il quale aveva violato il dovere di fedeltà coniugale e, inoltre, in coincidenza con la nascita dell'ultimo figlio ( ) affetto da una grave malattia congenita Pt_5 che lo rendevano bisognevole di ricoveri ospedalieri tra gli ospedali di Palermo e Milano, si era sottratto dal prestare alla famiglia l'assistenza morale e materiale alla quale era tenuto.
La ha ancora precisato che, in coincidenza con l'ultimo ricovero del minore a Milano per Pt_1 essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il aveva dissipato le somme CP_1 necessarie per il viaggio “per andare a donne” e che approfittando dell'assenza della moglie, si era trasferito a casa dei genitori già affidatari dei figli maggiori e portando con Per_1 Pt_2 sé anche gli altri figli minori e e ciò contro il volere della madre, tanto che la Pt_3 Pt_4 appena rientrata a Mazara, rifiutandosi di convivere con i suoceri, si era dovuta trasferire Pt_1 presso i propri cugini, anch'essi residenti a [...]del Vallo, unitamente al figlio più piccolo
. Pt_5
Infine, la ricorrente, ulteriormente dedotto che il nulla ha versato in suo favore nonché in CP_1 favore del figlio , ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale delle Pt_5 parti alle seguenti condizioni: “vengano affidati a entrambi i genitori i tre figli minori , Pt_3
e stabilendo che gli stessi vivano con la madre;
il padre potrà frequentarli ed Pt_4 Pt_5 averli con sè tenuto conto dell'età di ciascuno dei figli e secondo le determinazioni che adotterà codesto Tribunale a carico del convenuto venga posto l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di €. 750,00 mensili Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minorenni , e (pari ad Pt_3 Pt_4 Pt_5
€.250,00 per ciascun figlio) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
-a carico del convenuto venga posto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente Controparte_1 [...]
l'ulteriore somma di €. 250,00 mensili per il di lei mantenimento, ovvero, in Parte_1 subordine a titolo di alimenti, stabilendone l'entità in relazione ai redditi dell'onerato; -tali importi dovranno essere versati entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
-tutte le spese straordinarie dei figli (ivi incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.), le spese per attività sportive
Pag. 3 a 16 (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc), spese sanitarie scoperte dal
S.S.N., dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori e saranno poste al
50% a carico del padre e al 50% a carico della madre, previa esibizione dei rispettivi e dettagliati giustificativi di pagamento;
-i figli rimarranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%, mentre gli eventuali assegni familiari rimarranno di spettanza della madre collocataria dei figli minori”
2) Con comparsa depositata il 25.2.2023 si è costituito , il quale, pur aderendo Controparte_1 alla domanda di separazione, si è opposto alla richiesta di addebito, chiedendo a sua volta pronunciarsi l'addebito nei confronti della Pt_1
A sostegno della predetta domanda ha dedotto che la moglie, dopo la dimissione dall'ospedale dove il piccolo aveva subito un intervento chirurgico, aveva abbandonato la casa Pt_5 coniugale stabilendosi presso l'abitazione dove viveva tale unitamente alla Persona_2 presunta cugina, coabitazione trasformatasi dopo pochi mesi in una stabile relazione con il medesimo . Per_2
Il resistente ha dedotto, inoltre, che nel corso del rapporto coniugale la era stata spesso Pt_1 infedele precisando che la moglie, già lavoratrice presso un centro di accoglienza per migranti, aveva avuto ben tre dei cinque figli riportanti tratti somatici e colore della pelle incompatibili con quelli del ma che lui aveva sempre accettato come propri per salvaguardare l'unione CP_1 coniugale, definitivamente compromessa dalla moglie la quale, oltre ad abbandonare il marito, aveva di fatto quasi del tutto interrotto ogni rapporto con quattro dei cinque figli.
In ultimo, il ulteriormente precisato che il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva CP_1 già in passato pronunciato provvedimento di affido temporaneo dei due figli ed Per_1 Pt_2 ai nonni paterni e e che la continuava a Persona_1 Persona_3 Pt_1 percepire la pensione di accompagnamento per il figlio nonché le somme a titolo di Pt_4 assegno unico per i figli e benché soltanto l'ultimo vivesse con lei, Pt_4 Pt_3 Pt_5 astenendosi dal contribuire al mantenimento degli altri figli, ha chiesto di: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.05.2013 e trascritto al n. 20 parte II serie A dei registri dello stato civile ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Mazara del Vallo di procedere alla relativa annotazione, come per Legge;
- addebitare la separazione alla Sig.ra
[...]
in quanto l'affectio coniugalis è venuta meno a seguito dei comportamenti posti in Pt_1 essere dalla stessa quali descritti in narrativa;
- disporre l' affidamento esclusivo dei piccoli
Pag. 4 a 16 , , , al Sig. con collocamento prevalente Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Controparte_1 presso la casa dei nonni Signori e soggetti già Persona_1 Persona_3 ritenuti idonei e qualificati come punto di riferimento per i minori, sita in Mazara del Vallo nella
Via Mons Gioacchino Da Leo con diritto di visita per la signora secondo esigenze e Pt_1 tempistiche concordate previamente;
- disporre l'affidamento del piccolo ai Signori Pt_5
e secondo modalità stabilite e concordate da codesta Controparte_1 Parte_1
Autorità Giudiziaria in ossequio al naturale principio dei bambini di crescere in seno alla propria famiglia d'origine contemperato con l'esigenza che gli vengano garantite le più assolute forme di tutela;
- disporre la restituzione immediata della carta Bancomat associata al libretto postale ove confluiscono le somme a titolo di misure assistenziali per i minori e Pt_4 Pt_3
e per l'indennità di accompagnamento per il piccolo - disporre che la Pt_4 Pt_1 contribuisca al mantenimento dei minori nonché alle spese straordinarie nella misura del 50%; - rigettare tutte le richieste della perché infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese Pt_1
e competenze ed onorari di giudizi”
3) Nel corso del processo, sono stati acquisiti gli atti del procedimento pendente innanzi il
Tribunale dei Minorenni di Palermo (n. 847/2022 V.G.) ove è stato disposto l'affidamento temporaneo dei minori e ai nonni paterni, inoltre, è stato disposto Persona_4 Parte_2 il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo anche al fine di verificare le condizioni di vita dei minori;
la presa in carico della famiglia da parte del servizio di psicologia-coordinamento di psicologia giuridica dell'Asp di Trapani;
la presa in carico dei coniugi da parte del Consultorio Familiare del Comune di Mazara del Vallo nonché, in ultimo, la presa in carico dei minori , e da parte Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 della NPI di Mazara del Vallo.
4) Con decreto del 4/4/2024, osservato che dalle relazioni trasmesse dal Servizio Sociale del
Comune di Mazara del Vallo si è resa evidente una situazione di pregiudizio per i minori
[...]
, e temporaneamente collocati presso i nonni paterni, Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 determinata dalla precarietà delle condizioni igieniche dell'abitazione nonché conseguente alle difficoltà di ad occuparsi dei figli e la sostanziale delega di numerose Controparte_1 incombenze della vita quotidiana alla nonna paterna, nonché preso atto della relazione del
15/3/24 con la quale i Servizi Sociali, in ragione delle criticità esposte, hanno proposto la collocazione dei minori presso struttura comunitaria, il Tribunale ha ritenuto necessario
Pag. 5 a 16 nell'interesse dei minori, nominare curatore speciale di minori , Parte_5 Parte_4
, e nella persona dell'avv. Matilde Mattozzi. Persona_1 Parte_3 Parte_2
Quest'ultima, costituitasi con memoria in data 29/5/2024, a seguito dell'audizione diretta dei cinque minori, ha chiesto di: “disporre l'attivazione dell'educativa domiciliare presso la nonna paterna ove in atto sono collocati i minori , , e in modo da Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 osservare e correggere i comportamenti disfunzionali posti in essere all'interno del nucleo familiare;
ammonire la affinché la stessa si astenga dal porre in essere comportamenti tesi Pt_1 ad isolare dal nucleo familiare di origine avvertendola delle conseguenze cui la stessa Pt_5 si espone in merito alla possibilità di essere destinataria di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale;
predisporre anche per l'immediata ripresa del servizio Pt_5 di educativa domiciliare che, a quanto risulta dagli atti, sarebbe stato interrotto nel passaggio della dalla relazione affettiva col a quella con il . Disporre che i Pt_1 Per_2 Tes_1 servizi sociali attuino un costante monitoraggio sul quale riferire all'esito di un congruo periodo di osservazione che dovrà comprendere non solo le prossime vacanze estive ma anche la gestione del nucleo alla ripresa delle attività scolastiche dei minori”.
5) In data 2/8/2022 e genitori dell'odierno convenuto, nella Persona_4 Persona_3 qualità di nonni paterni dei minori e chiedevano al Tribunale Persona_5 Parte_2 per i minorenni di Palermo di disporne l'affidamento in loro favore, stante l'inadeguatezza dei genitori, come già, del resto, avvenuto tra il 2017 e 2020 (con decreti del Tribunale per i minorenni del 19/10/2017 e del 26/6/19).
Con sentenza del 5/11/24 il Tribunale per i minorenni, dato atto della pendenza del presente giudizio, dichiarava la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., disponendo la trasmissione degli atti a questo Ufficio.
6) All'udienza del 10/3/2025, la causa, istruita mediante acquisizione delle relazioni dei Servizi
Sociali del e dell'UOS di Trapani, è stata Controparte_2 Controparte_3 trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7) Sulla separazione.
7.1) Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare,
l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di parte
Pag. 6 a 16 ricorrente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
7.2) In ordine alle domande di addebito reciprocamente spiegate da ciascun coniuge, occorre premettere che ai fini dell'addebito della separazione, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. per tutte Cass. 2003 n. 1744. Cfr. anche Cass., civ., n.
12130/2001; Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e
Cass. civ., n. 12383/2005. V. anche Cass. civ., n. 16691/2020 e Cass. civ., n. 2059/2012).
7.3) Nel caso di specie, la ricorrente ha attribuito all'odierno convenuto la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà coniugale, nonché per essersi sottratto agli obblighi di assistenza morale e materiale ne confronti dei familiari subito dopo la nascita dell'ultimo figlio affetto da una grave malattia congenita, comportamenti che avrebbero determinato la fine del matrimonio (così nel ricorso introduttivo, pag. 2).
Orbene, osserva il Collegio che, nonostante le contestazioni svolte dal in ordine ai fatti al CP_1 medesimo ascritti, la si è astenuta nel corso dell'intero processo dal fornire la prova sia Pt_1 delle assunte relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, sia dell'epoca del manifestarsi della dedotta infedeltà coniugale, sia degli ulteriori comportamenti che il marito avrebbe posto in essere durante il rapporto matrimoniale determinanti la intollerabilità della convivenza.
Dunque, i fatti genericamente dedotti nel ricorso introduttivo sono rimasti privi di ogni positivo riscontro probatorio.
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non può, pertanto, essere accolta.
7.4) In ordine alla domanda di addebito proposta dal invece, l'attività istruttoria ha CP_1 permesso di individuare lo specifico comportamento contrario ai precipui doveri coniugali posti in essere dalla alla quale è nettamente riconducibile la fine del rapporto coniugale. Pt_1
Pag. 7 a 16 Risulta, infatti, provato che la ricorrente abbia improvvisamente e definitivamente interrotto la convivenza con il nucleo familiare quando, al momento del rientro da Milano unitamente al piccolo che era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, la stessa non aveva fatto Pt_5 ritorno nell'abitazione familiare, ma si era stabilita con il predetto bambino presso l'abitazione di tale che conviveva con la compagna dell'epoca ed i due figli minorenni della Persona_2 coppia.
Nel corso dell'attività istruttoria è stato accertato che durante la permanenza della a Pt_1
Milano, il si era trasferito a casa dei propri genitori con gli altri quattro figli, ricevendo CP_1 dalla propria famiglia di origine ed in particolar modo dalla madre, un sostanziale aiuto per la gestione dei minori.
Sul punto, la relazione dei Servizi Sociali depositata in data 15/3/2024, attesta come la “gestione dei figli ricade principalmente sulla signora . Pt_6
Risulta, ancora, dagli atti processuali che la ebbe ad instaurare una stabile relazione con il Pt_1 medesimo protrattasi sino al mese di febbraio 2024, quando ha iniziato una nuova Per_2 relazione con l'attuale nuovo compagno, tale . Persona_6
La veridicità dei fatti come realmente accaduti, trova riscontro ulteriore nel tenore della suddetta relazione che ricostruisce le vicende del nucleo familiare, peraltro già seguito dai Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo in quanto la coppia genitoriale appariva “poco presente nell'accudimento dei piccoli cresciuti principalmente dai nonni” paterni.
Alla luce degli elementi di prova summenzionati deve, pertanto, ritenersi che la convivenza coniugale sia divenuta intollerabile a causa dell'abbandono del nucleo familiare operato dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio 2023, potendosi attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte della con consequenziale Pt_1 accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta da . Controparte_1
8) Sull'affidamento e mantenimento dei figli minori.
8.1) Per quanto riguarda i figli minori della coppia, occorre premettere che la rete di supporto al nucleo familiare costituita dai Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo, dal Consultorio Cont familiare e dal coordinamento di psicologia giuridica dell' di Trapani, ha – in modo convergente - evidenziato gravi criticità in ordine alle condizioni abitative ed igieniche dei quattro figli collocati stabilmente presso l'abitazione dei nonni paterni, aggravatisi a seguito del costante peggioramento delle condizioni di salute del padre del resistente (nonno dei minori)
Pag. 8 a 16 bisognevole di una maggiore cura da parte della moglie, già individuata come principale punto di riferimento per l'accudimento dei minori.
Inoltre, dal monitoraggio dei due nuclei familiari, è emerso che la “appare impegnata Pt_1 esclusivamente, nella cura del piccolo e nel garantire stabilità al nuovo nucleo Pt_5 familiare che ha costituito, in cui allo stato attuale non sembra esserci spazio per gli altri figli.
La signora nel momento in cui ha interrotto la relazione con il signor Si è Pt_1 CP_1 separata psicologicamente e fisicamente dai propri figli, lasciando l'ex coniuge da solo nella crescita ed educazione dei figli” (v. relazione del Servizio di Psicologia Giuridica del 8/5/2023).
Non meno sconfortante appare, poi, la valutazione operata sul nei confronti del quale è CP_1 emerso “La mancanza di adeguate strategie di coping che limitano la sua capacità di fronteggiare gli eventi stressanti, quali, ad esempio, la separazione dalla moglie e
l'organizzazione del quotidiano di quattro figli” (v. relazione del Servizio di Psicologia Giuridica del 8/5/2023).
8.2) Tali valutazioni, risultano peraltro ancor più preoccupanti alla luce dell'ultima relazione depositata dal predetto Servizio in data 4/12/2024, al quale era stato richiesto un aggiornamento in ordine alla capacità di accudimento dei genitori nonché alla eventuale necessità di collocazione dei minori presso strutture idonea alle loro esigenze.
Orbene, la relazione depositata dallo Psicologo Drs. , frutto di un “lavoro sinergico con Parte_7 il servizio sociale del Comune di Mazara del Vallo… congiuntamente alla dott.sa CP_4 assistente sociale del comune e alla dott.ssa responsabile del centro per la famiglia di Per_7
Mazara del Vallo”, nonché a seguito del confronto con “gli operatori di del servizio di educativa domiciliare attivo per i minori e , ed in ultimo con gli operatori Persona_8 Pt_3 dell'Oasi di Torretta, centro abilitativo presso cui e seguono sedute di Per_1 Pt_4 psicomotricità e logopedia”, delinea un quadro di insufficiente capacità genitoriale di entrambi i coniugi oltre che di totale impossibilità per i nonni paterni di rendere più salubre l'ambiente di vita dei quattro minori ivi collocati, solleciti che “hanno avuto l'effetto di sortire i cambiamenti minimi per qualche breve periodo, ma l'andamento complessivo resta lo stesso”
In tale contesto pregiudizievole per i minori, meno preoccupazione desta l'esercizio della funzione genitoriale da parte della in merito all'accudimento del piccolo , avendo Pt_1 Pt_5 il servizio rilevato che la ricorrente “appare essere sintonizzata con i bisogni di crescita e fisici del figlio”.
Pag. 9 a 16 8.3) Di eguale tenore si rivelano essere le valutazioni del curatore speciale dei minori.
L'avv. Mattozzi, che ha operato in stretto collegamento con la rete di supporto predisposta dal
Tribunale ha, infine, confermato il mancato superamento delle criticità relative alle capacità genitoriali e di accudimento dei minori acuite dalle problematiche che affliggono la CP_1 maggior parte dei minori, da una carenza di risorse personali e culturali oltre che economiche e dalla impossibilità per il contesto familiare allargato (nonni paterni) di continuare a prendersi cura dei minori stessi in maniera adeguata.
8.4) In conclusione, il Collegio, non può non condividere la conclusione delle osservazioni formulate dall' che, nel prendere atto delle “criticità rilevate nello Controparte_5 stile parentale del signor nonché delle difficoltà legate allo stato di salute dei nonni CP_1 paterni che hanno rappresentato per tutta la fratria un riferimento affettivo significativo” , ha dedotto che il contesto familiare non riesce a “a soddisfare pienamente non solo i bisogni fisici ma anche quelli emotivi psicologici virgola di protezione era assicurazione dei bambini”, aggiungendo, inoltre, che neanche I servizi educativi attivati dai servizi sociali del comune,
“Appaiono allo stato attuale, interventi che non riescono a perturbare il sistema familiare, avviando lo stesso a cambiamenti significativi”, suggerendo in conclusione l'inserimento dei minori ad eccezione del piccolo presso una comunità alloggio per minori. Pt_5
8.5) Non appare necessario procedere all'ascolto dei minori.
, e sono ancora in tenera età (hanno meno di otto anni), mentre Pt_5 Pt_4 Pt_3 Pt_2
, comunque infradodicenne, risulta affetto – così come - da ritardo cognitivo e Per_1 Pt_3 del linguaggio, sì da rendere presumibile la sua incapacità di discernimento oltre che pregiudizievole la stessa esperienza dell'audizione protetta ex art. 473bis.4 c.p.c.
8.6) Tanto precisato in ordine agli esiti dell'istruttoria, si deve, dunque, ritenere che non sussistano le condizioni per confermarsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei cinque figli minori già disposto con l'ordinanza presidenziale del 04/07/2023.
Ed invero, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il
Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori o a entrambi, con contestuale affido ad altri membri della famiglia ovvero ai servizi sociali.
Pag. 10 a 16 Con riferimento all'ipotesi dell'affidamento ai servizi sociali, il Collegio rileva che, secondo quanto stabilito dall'art. 5-bis della legge n. 184 del 1983, tale misura rappresenta un intervento a tutela del minore nei casi in cui i genitori non siano in grado di adempiere adeguatamente ai propri doveri genitoriali.
È necessario distinguere tra le diverse configurazioni dell'affidamento, a seconda delle implicazioni che esse comportano in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato l'esigenza di chiarezza terminologica, affermando che il termine “affidamento” andrebbe riservato ai casi in cui i servizi sociali esercitano funzioni sostitutive, mentre, nei casi di mero affiancamento o sostegno, sarebbe più corretto riferirsi a un incarico di vigilanza o assistenza (Cass. civ. n. 32290/2023).
La riforma introdotta con il D.lgs. n. 149/2022 ha previsto una disciplina più articolata dell'istituto, inserendo l'art. 5-bis nella legge n. 184/1983, che subordina l'affidamento ai servizi all'adozione di un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, e dunque alla previa inefficacia di interventi di supporto rivolti alla famiglia.
L'affidamento ai servizi sociali, dunque, costituisce una forma specifica dell'affidamento a terzi, connotata dalla peculiarità di essere disposta in favore di un ente pubblico con compiti istituzionali tipizzati per legge, e può essere adottata solo in presenza di un provvedimento che limiti la responsabilità genitoriale.
Trattandosi di una misura che incide significativamente sull'autonomia familiare, analogamente all'affidamento familiare (v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021), essa è giustificata soltanto laddove non sia possibile assicurare in altro modo la protezione degli interessi morali e materiali del minore, dopo il fallimento – come nella fattispecie in esame - degli interventi di sostegno genitoriale.
I servizi non possono esercitare funzioni genitoriali al di fuori di quanto espressamente autorizzato e devono operare tenendo conto delle opinioni dei genitori non decaduti, del minore stesso, del curatore speciale, se presente, e del collocatario.
La durata dell'affidamento non può comunque eccedere i ventiquattro mesi e i servizi devono relazionare periodicamente al giudice tutelare, in merito allo stato degli interventi, alla relazione genitori-figli e all'esecuzione del progetto predisposto.
Risultano, dunque, sussistenti, valutate le gravi (e risalenti: v. precedenti affidamenti ai nonni paterni disposti dal Tribunale per i minorenni) criticità nell'esercizio della responsabilità
Pag. 11 a 16 genitoriale emerse a carico tanto della che del i presupposti affinché i minori Pt_1 CP_1
, e siano affidati ai Servizi Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sociali competenti per territorio per la durata di due anni decorrenti dalla presente pronuncia, con la contestuale limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sulle scelte concernenti l'educazione, la salute e l'istruzione, affinché i detti Servizi provvedano: al collocamento etero-familiare presso idonea comunità; a organizzare almeno un incontro a settimana con i due genitori, con le modalità ritenute opportune, con possibilità di prelevamento dei minori da parte dei genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e i programmi riabilitativi a cui i minori saranno sottoposti, ma con divieto di pernottamento all'esterno della comunità.
In ragione della natura dei percorsi di sostegno già attivati e di quelli presumibilmente necessari per il sostegno del nucleo familiare, appare necessario che i Servizi Sociali affidatari relazionino al IC Tutelare con cadenza quadrimestrale, salve ragioni di urgenza.
La designanda comunità collocataria, in coordinamento con i Servizi Sociali, provvederà ad assicurare gli incontri periodici tra i minori e i genitori.
A carico dei genitori va posto l'obbligo paritario di contribuire per tutte le spese non coperte dalle strutture che accolgono le minori.
Ogni ulteriore statuizione anche economica per il mantenimento della prole deve ormai ex nunc ritenersi estranea al presente procedimento (Cass. n. 22536/22).
8.7) Inoltre, stante la tenera età di (tre anni e cinque mesi al tempo della pronuncia della Pt_5
Cont presente sentenza) e i positivi riscontri del Servizio di Psicologia Giuridica dell' di Trapani
(v. relazione trasmessa in data 6/12/24) in ordine alla specifica sintonizzazione della “funzione genitoriale” della “con i bisogni di crescita e fisici del figlio”, nonché in considerazione Pt_1 delle carenze genitoriali del (spesso assente durante l'attività processuale e le stesse visite CP_1 domiciliare operate dai Servizi Sociali) e della sostanziale assenza di capacità comunicativa tra lo stesso e la ricorrente, ritiene il Collegio di poter derogare alla regola dell'affido condiviso, certamente contrario all'interesse del piccolo, disponendosi affidamento esclusivo di
[...]
alla madre con collocazione del minore presso l'abitazione di Pt_5 Parte_1 questa.
Il padre non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio il giovedì e il sabato di Pt_5 ogni settimana tra le ore 16:00 e le ore 20:00.
Pag. 12 a 16 I Servizi Sociali vigileranno sulle modalità di affidamento di , relazionando al riguardo Pt_5 con cadenza quadrimestrale al IC Tutelare.
8.8) In ragione delle accertate, precarie, condizioni reddituali, nonché dei concorrenti oneri per il mantenimento degli altri quattro figli, il deve essere dichiarato tenuto a versare, a titolo di CP_1 contribuzione al mantenimento del figlio , l'assegno mensile di € 150,00 in favore della Pt_5
Pt_1
8.9) Nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, abbandonata da tempo da parte della oggi domiciliata, a partire dal mese di marzo del 2024, presso una villetta in Pt_1 agro di Mazara del Vallo, condotta in affitto unitamente al nuovo compagno . Persona_6
9) Assegno di mantenimento in favore della Pt_1
Quanto alla domanda avanzata dalla si rileva che dalla pronunzia di addebito a suo carico Pt_1 discende che nessun assegno di mantenimento può essere riconosciuto in suo favore.
Quanto alla domanda di riconoscimento di assegno alimentare, deve rilevarsi che, secondo la
Suprema Corte, detta domanda deve ritenersi compresa nella più ampia domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento e che ciò determina, dunque, la ammissibilità della stessa non potendosi considerare domanda nuova.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per accogliere detta domanda.
Come affermato dalla prevalente dottrina la funzione dell'obbligazione alimentare viene usualmente individuata nella tutela delle persone che si trovano in stato di bisogno, vale a dire di soggetti incapaci di provvedere alle proprie necessità; in questo senso il fondamento dell'obbligo alimentare viene individuato nel «diritto alla vita» dell'indigente.
Inoltre, come è noto, la prestazione alimentare è una prestazione di natura patrimoniale e i presupposti dell'obbligo alimentare sono l'esistenza di un legame soggettivo fra avente diritto ed obbligato e, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di uno stato di bisogno dell'alimentando, oltre che la correlativa incapacità dello stesso di provvedere al proprio mantenimento e la capacità economica dell'obbligato.
Pur ravvisandosi, nel caso di specie, il presupposto soggettivo, rappresentato dal legame di coniugio della con il resistente – rapporto solo sospeso in forza della dichiarata Pt_1 separazione – ritiene il Tribunale che allo stato non sussista il presupposto dello stato di bisogno che consenta di accogliere la domanda.
Pag. 13 a 16 La ricorrente, invero, non ha dato alcuna prova di non essere in grado di provvedere alle proprie esigenze, non risultando in alcun modo che la stessa sia inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
La stessa, inoltre, non ha fornito alcuna prova relativa alla eventuale ricerca di attività lavorativa limitandosi ad affermare di essere totalmente assorbita dalla cura per il figlio . Pt_5
Non può dunque affermarsi che lo stato di bisogno dalla stessa allegato, discenda da una effettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa e, dunque, di guadagnare per provvedere alle proprie esigenze, apparendo sul punto del tutto insufficiente il riferimento alle necessità del minore.
Per tali motivi, non è possibile accogliere detta domanda.
10) Domanda restitutoria del convenuto.
E' inammissibile la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese straordinarie proposta da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, avente ad oggetto “la restituzione immediata della carta Bancomat associata al libretto postale ove confluiscono le somme a titolo di misure assistenziali per i minori e e per l'indennità di Pt_4 Pt_3 accompagnamento per il piccolo . Pt_4
Appare utile rammentare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass, n. 18870/2014; cfr. Cass. Civ. sez. I,
08/02/2019, n.3869; Cass. n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suindicata domanda riconvenzionale proposta da nell'ambito del presente giudizio, poiché da azionarsi in separata sede con le Controparte_1 forme del rito ordinario.
11) Spese di lite
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio e della reciproca soccombenza delle parti, occorre disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il e la entrambi, invece, CP_1 Pt_1 tenuti in solido a rifondere le spese di lite in favore del curatore speciale dei minori, liquidate
Pag. 14 a 16 secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni di diritto dedotte negli scritti difensivi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Mazara del Vallo (TP) il 18/01/1990, e , nato il [...] a Controparte_1
ES (Germania), con addebito in capo alla ricorrente;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo Mazara del Vallo (TP), (atto di matrimonio iscritto nell'anno
2013, parte II°, serie A, n.20), per gli incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) affida, per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla presente pronuncia, i minori
[...]
, e ai Servizi Sociali del Comune di Per_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Mazara del Vallo, con collocazione congiunta presso una comunità individuata dai predetti servizi e il diritto di frequentazione dei genitori meglio specificato in motivazione;
spirato il suddetto, l'affidamento tornerà condiviso ai genitori, con onere in capo ai servizi affidatari di segnalare, almeno tre mesi prima della scadenza, al Pubblico Ministero eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino a tale modalità di affidamento;
4) conferisce ai servizi affidatari dei minori il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori e dei figli, le decisioni relative ai minori con riguardo alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
5) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo paritario di contribuire per tutte le spese non coperte dalle strutture che accolgono i minori;
6) affida il minore in modo esclusivo alla madre , con Parte_5 Parte_1 collocazione presso il domicilio materno e il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio meglio precisato in motivazione;
Pag. 15 a 16 7) pone a carico di , a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio Controparte_1
, l'assegno di € 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese in favore di Pt_5 Parte_8 presso il domicilio della creditrice, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
[...]
8) dispone che l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo, per tutta la durata del disposo affidamento: entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento comunichi il nominativo del responsabile dell'affidamento al IC Tutelare ed ai genitori;
individui la
Comunità collocataria dei minori;
organizzi un calendario degli incontri tra genitori e figli secondo quanto indicato in motivazione;
vigili sulle modalità di affidamento dei minori e sulla loro frequentazione con i genitori;
trasmetta con cadenza quadrimestrale al IC Tutelare una relazione sullo stato dell'affidamento, dei rapporti tra i minori e i genitori, nonché sui percorsi di sostegno predisposti in favore del nucleo familiare;
9) dispone che la designanda comunità collocataria dei minori collabori con i Servizi Sociali ai fini della corretta attuazione del calendario di incontri tra genitori e figli, secondo quanto indicato in motivazione;
10) dispone l'apertura, per la durata di ventiquattro mesi, presso l' di Controparte_6 un fascicolo di vigilanza in ordine all'affidamento dei minori , Parte_4 Persona_1
e ; Parte_2 Parte_3 Parte_5
11) dichiara inammissibile la domanda restitutoria proposta in via riconvenzionale da
[...]
; CP_1
12) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e il convenuto Pt_1
CP_1
13) condanna e , in solido tra loro, a rifondere il Parte_1 Controparte_1 curatore speciale dei minori delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente est.
FR LO ZO
Pag. 16 a 16