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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/08/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Nella persona del giudice unico, Got Dott. Luca Benedetti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 1879/2021 promossa da:
Sig. ( ), con Avv. Pietro Meli, Parte_1 C.F._1 attore opponente contro
“ con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, codice Controparte_1 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , P.IVA_1
REA n. 420580, P.I. e, per essa, quale mandataria, “ P.IVA_2 Controparte_2
P.I. , con avv. Roberto Franco, convenuta opposta
[...] P.IVA_2
Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO
Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata anche in forza dell'art. 132
c.p.c. e dell'art. 118. disp. att. c.p.c. in ossequio alle sentenze della Suprema Corte in base alle quali per assolvere l'obbligo motivazionale il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui pagina 1 di 11 quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12123/2013; Cass. n. 11645/2012); è peraltro, sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata (Cass. n. 8451/2012), anche in forza del principio della cd. “ragione più liquida” che rappresenta il punto di sintesi tra completezza e sufficienza della sentenza ed in base al quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione (quella, appunto, “più liquida”), a carattere assorbente, che, da sola, è idonea a regolare la lite, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass. n. 11356/2006; Cass. n. 16630/2013).
ITER PROCESSUALE
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale data 07.05.2021 il Sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma, notificatogli in
[...] data 30.03.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna Opposta, della somma di Euro 47.175,90 oltre interessi, nonché spese di procedura liquidate in Euro 1.305,00 a titolo di compensi professionali, Euro 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A..
Queste le conclusioni dell'atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo n. 276/2021,
R.G. 725/2021, concesso in data 02/03/2021 dal Tribunale di Parma, in favore di
[...]
, in quanto nullo, illegittimo o come meglio, dichiarandolo privo di qualsiasi CP_1 effetto giuridico. Spese rifuse”.
L'opposta società si costituiva in giudizio con atto del 6.12.21 depositato il 7.12.21 con le seguenti conclusioni: <In via preliminare Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 276/2021 (R.G. 725/2021) ex art. 648 c.p.c., emesso dal Tribunale di Parma nei confronti del OR per l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo, Parte_1 trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione. Trattandosi di materia afferente ai contratti bancari e/o finanziari si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito conceda i termini per dare avvio al procedimento di mediazione, non essendosi la stessa ancora tenuta. Nel merito In via principale
Accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta dal OR rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
pagina 2 di 11 276/2021 (R.G. 725/2021) emesso dal Tribunale di Parma per l'importo di Euro 47.175,90 nei confronti del OR . In subordine Accertare e dichiarare che il Parte_1 Parte_1
è debitore, nei confronti di per l'importo di Euro 47.175,90 e,
[...] Controparte_1 comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio - anche in ipotesi di declaratoria di nullità dei contratti de quo - e, conseguentemente, condannare il OR al pagamento a favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1 di Euro 47.175,90 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto o come meglio visto, e spese. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale>>.
Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 31.12.2021 ove veniva anche disposta Mediazione obbligatoria.
Le prove testimoniali autorizzate con ordinanza del 12.12.22, si tenevano in data 17.4.2023 ed in data 16.10.2023 (udienza quest'ultima che seguiva quella del 24.7.23 dove non era comparso un teste).
Con ordinanza del 16.10.2023 veniva disposta CTU grafologica sulla documentazione disconosciuta dall'opponente.
Il 25.11.23 la CTU dott.ssa chiedeva proroga di gg. 60 autorizzata dal Giudice in data Per_1
4.12.23, con fissazione di udienza al 3.4.24 per esame dell'elaborato.
All'udienza del 11.11.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, che non veniva accettata da parte opponente. Pertanto, successivamente, le parti precisavano le conclusioni.
All'udienza del 5.5.2025, ritenuta conclusa l'istruttoria in seguito alla CTU grafologica, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo termine di 60 gg. per il deposito della comparsa conclusionale e 20 per quella di replica.
Seguiva il deposito delle parti di entrambe le memorie conclusive.
IL FATTO
I fatti oggetto di causa per i quali parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo sono i seguenti.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in virtù di due distinti contratti stipulati dal sig.
[...] rispettivamente con BBVA Finanzia e con SE. Parte_1
Il credito avente quale Originator BBVA Finanzia trae origine dal contratto n. 248679 sottoscritto dal OR al fine di ottenere l'erogazione di un prestito personale per “esigenze Pt_1
pagina 3 di 11 famigliari” (doc. 4 fascicolo monitorio); l'opposta produceva estratto conto munito di certificazione notarile in relazione al predetto rapporto dove viene indicato un saldo debitore pari ad Euro 16.064,18 (doc. 8 fascicolo monitorio). ha, di seguito, ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_3
con atto del 04.04.2013 (doc. 5 fascicolo monitorio); l'intervenuta cessione pro CP_4 soluto del credito con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata all'odierno opponente a mezzo raccomandata A/R del 02.01.2020 con perfezionamento della comunicazione per compiuta giacenza (cfr. doc.
6-7 fascicolo monitorio).
Il OR aveva, altresì, sottoscritto con la SE il contratto n. 1132692, Parte_1 con il quale veniva richiesto alla finanziatrice l'erogazione di un prestito finalizzato all'acquisto di un veicolo (BMW 118 serie 1 anno 2009 TG DY881WY) presso il rivenditore convenzionato
(doc. 9 fascicolo monitorio). Controparte_5
In relazione al predetto rapporto era maturato un saldo debitore pari ad Euro 31.111,72, come risulta da estratto conto munito di certificazione notarile (doc. 11 fascicolo monitorio). già SE) ha, quindi, ceduto pro soluto il proprio credito Controparte_6
a con atto del 02.12.2015 (doc. 10 fascicolo monitorio); l'intervenuta cessione pro CP_4 soluto del credito, con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata all'Opponente a mezzo raccomandata A/R del 02.01.2020 con successivo perfezionamento della comunicazione per compiuta giacenza (doc.06-07 fascicolo monitorio).
Successivamente, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo Controparte_4 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta Controparte_4 titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80866 Rep./n.15510 Racc. (All. lett. D comparsa di costituzione e risposta).
MOTIVAZIONI
La domanda dell'attrice in senso sostanziale, è certamente fondata e va Controparte_1 accolta integralmente.
Premettendo che, come noto "... nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel
pagina 4 di 11 diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015; 156/2024). ..." (cfr.
TRIBUNALE DI VELLETRI, Sentenza n. 2037/2024 del 04-10-2024), l'opposizione di parte attrice è fondata sul seguente assorbente punto di difesa: <l'opponente non ha mai Parte_1 beneficiato di alcun finanziamento e non ha mai sottoscritto alcun documento disconoscendo tutte le firme riferite a tutti i documenti prodotti. Siamo di fronte ad un furto di identità ...>> (vedasi le note di trattazione scritta del 27.4.2022).
Già nella comunicazione del 30.1.2019 (doc. n. 3 atto di citazione) il disconosce la Pt_1 sottoscrizione del contratto sottoscritto in data 16.6.2010 ed evidenziava che <Probabilmente, i dati riferiti al mio assistito sono stati illegittimamente carpiti da altre pratiche ed utilizzati in via fraudolenta per l'accensione di mutui a sua insaputa>>.
L'eccezione svolta è del tutto generica ed, inoltre, tale ricostruzione dei fatti oltre non provata giudizialmente trova piena contraddizione di tesi difensiva laddove l'opponente, in sede di comparsa conclusionale, a pag. n. 4, scrive che <Anche se, in vero, si è reso conto in sede di verificazione che EFFETTIVAMENTE SUE (quelle del gruppo Parte_2 contrassegnato con il simbolo Y), ma sicuramente carpite all'insaputa dello stesso in sede di compravendita dell'autovettura PASSAT Wolkswagen, effettivamente acquistata- nel 2010 c/o
senza alcun finanziamento ...>>. Controparte_5
Del tutto evidente come l'opponente abbia, del tutto incongruamente, prima affermato che le firme apposte ai contratti non fossero sue avendo, la società finanziatrice, “carpito” le sue informazioni personali tramite altro contratto;
quindi, all'esito della CTU, Egli afferma che alcune delle sottoscrizioni presenti nei contratti fossero effettivamente provenienti dalla sua mano e, quindi, del tutto originali.
Tale tesi appare oltre che contraddittoria anche inverosimile in quanto le sottoscrizioni presenti nei due contratti sono oltre venti e non si comprenderebbe perché mai una società dovrebbe inventarsi contratti o falsificare firme ai danni dell'opponente; senz'altro più verosimile che, quest'ultimo, abbia effettivamente (come in parte dallo stesso riconosciuto) sottoscritto tutti e due i contratti di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo apponendo tutte le relative firme e così assumendosi le conseguenti obbligazioni contrattuali.
pagina 5 di 11 La CTU grafologica, di cui si scriverà in seguito, ha confermato tale ricostruzione. CP_ L'opposta società ha, viceversa, fornito piena prova della propria pretesa creditoria producendo: i contratti sottoscritti dalla parte Opponente (docc. 4 - 9 fascicolo monitorio); gli estratti conto muniti di certificazione notarile (doc. 8 e 11 fascicolo monitorio); gli atti di cessione pro soluto dei crediti (docc. 5 e 10 fascicolo monitorio), nonché le notifiche di cessione pro soluto dei crediti al debitore ceduto (docc.
6-7 fascicolo monitorio), così soddisfacendo quanto la giurisprudenza reputa necessario per la prova del credito.
Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato nella sentenza n. 1141 del 31 marzo 2025 che“Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. Civ. n. 13533 del
2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali”; conseguentemente grava, quindi, sul debitore ingiunto (ovvero, ), a fronte Parte_1 della produzione del contratto e dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'onere di dedurre e provare la sussistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'altrui pretesa nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2697 c.c. (Cass. S.U. sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Conforme anche Tribunale Bari sez. IV, 22/03/2012, n. 1044 e Tribunale di Palermo, 17-07-
2019, n. 3551 che ha statuito come nel caso in cui il credito azionato abbia origine da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione del dell'inadempimento del debitore.
Ebbene, l'ingiunto opponente sig. non ha dimostrato in alcun modo di aver estinto le Pt_1 obbligazioni contratte con i due contratti di finanziamento, di cui uno soltanto (quello con SE) riguardava l'acquisto di un autovettura, mentre l'altro (con BBVA) afferiva ad “esigenze famigliari” (come risulta scritto nello stesso contratto prodotto dall'opposta società); conseguentemente, la contestazione afferente l'acquisto da parte dell'opponente di un autovettura diversa da quella indicata nel primo contratto con SE appare, da un lato, non dirimente (in quanto non incide sulla validità della scrittura e non estingue l'obbligazione del prestito), dall'altro, poco utile e non assorbente in quanto non giustificherebbe nemmeno l'erogazione del prestito dell'altro contratto (sottoscritto per “esigenze famigliari”).
pagina 6 di 11 Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, il principio di “non contestazione”, ai sensi del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (Tribunale Milano 19.32015 n. 3666; Tribunale Monza 17.3.2014 n. 498). Corte di
Cassazione in un' ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13828 stabilisce: “Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. ...>>.
Il fatto che la difesa dell'opponente si sia fondata nella sostanza al solo disconoscimento delle sottoscrizioni (in parte, addirittura, riconosciute dal medesimo) che la CTU ha, viceversa, accertato come certamente riferibili all'opponente, consente di reputare accertati i fatti non contestati
(ovvero, l'erogazione di n. 2 prestiti in oggetto) per il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c. citato sopra.
Si osserva, peraltro, come anche la contestazione del di NON aver mai lavorato Parte_1 presso la Tecnoricambi srl indicata nei contratti di finanziamento genericamente “disconosciuti”
(scrive l'opponente in comparsa conclusionale, a pagina n. 3, che Egli <<…. non è mai stato dipendente e non ha prestato alcun tipo di attività per TECNORICAMBI srl, corrente in Reggio
Emilia>> e, nuovamente, a pagina n. 5 “L'opponente non ha mai lavorato per Tecnoricambi srl corrente in Reggio Emilia”) trova ostacolo documentale sia nella produzione dell'opposta di cui al doc. n. 6 contenente proprio DUE busta paga della Tecnoricambi srl del mese di Marzo e
Aprile 2010 (dove risulta anche la data di assunzione del lavoratore avvenuta in data 12.1.2008), sia nella produzione di cui al doc. n. 7 dove sono presenti i CUD 2009 e 2010 dell'opponente dove datore di lavoro risulta proprio la Tecnoricambi srl di Reggio Emilia.
Quanto ai CUD l'opponente prosegue la difesa in una nuova tanto avventata quanto generica contestazione affermando che <Controparte ha depositato documentazione falsa in ordine ai
CUD e ciò lo si evince dalle prove testimoniali escusse ...>>; nulla, invece, l'opponente riferisce in merito alle due buste paga (doc. n. 6 parte opposta) dalle quali si evince inconfutabilmente che l'opponente lavorava nell'anno 2010 presso la ditta indicata nei contratti di finanziamento del
2010 (ovvero la Tecnoricambi srl).
pagina 7 di 11 La negazione di tale rapporto di lavoro da parte dell'opponente ne attesta la chiara mala fede;
anche tale comportamento processuale rafforza ancor più l'inverosimiglianza e l'infondatezza delle eccezioni e dell'intera difesa svolta dell'opponente.
• SULLE CONCLUSIONI DELLA CTU GRAFOLOGICA DELLA DOTT.SSA
Persona_2
Nella perizia datata 25.3.2024 della dott.ssa , la CTU, come scritto, conferma la Persona_2 fondatezza delle ragioni dell'opposta; queste le seguenti conclusioni.
<Le firme apposte sul documento “RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E DI APERTURA DI
CREDITO REVOLVING CON CARTA” su modulistica intestata CONSEL numero pratica
1132692, e contrassegnate con le sigle X1/8 con alta probabilità sono state vergate dal Sig.
[...]
Parte_1
Tutte le sottoscrizioni apposte sulla Modulistica BBVA Finanza, e contrassegnate con le sigle
Y1a/f, Y2, Y3, Y4a/b Y5, Y6, Y7, Y8a/c, sono riconducibili alla mano del Sig. Parte_1
e sono autografe>>.
Successivamente all'invio della bozza si evidenzia come l'opponente (privo di CTP) non abbia svolto alcuna osservazione nei termini concessi (la stessa CTU osserva a pagina n. 55 della CTU che <<... nessuna nota è arrivata da parte dell'avvocato Pietro Meli che assiste il sig.
[...]
), ed anche per tale ragione la richiesta di rinnovo di CTU da parte dell'opponente Parte_1 va senz'altro rigettata.
Non essendovi alcun motivo, peraltro, per ritenere incongrue o illogiche le conclusioni del CTU, si deve necessariamente ritenere come riconosciute le sottoscrizioni apposte ai due contratti di finanziamento contestati da parte dell'opponente e, conseguentemente, provata l'erogazione del credito.
Ciò è coerente con quanto costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Giudice che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n.
7716; 11.3.2002 n. 3492).
*****
pagina 8 di 11 A fronte dell'ampia ed incontestata documentazione fornita dall'opposta ed all'esito della CTU che ha confermato l'autenticità delle firme dell'opponente, le prove orali svolte appaiono del tutto irrilevanti, confermandosi, dunque, la mancata prova (a cui era tenuto l'opponente) dell'estinzione delle due obbligazioni di finanziamento contratte già dal 2010; il creditore, come già scritto, può, infatti, limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Tribunale
Roma, sez. XVII, 11/05/2020, n. 7067).
La giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere accolta solo in presenza di prova chiara ed evidente dell'inesistenza del credito
(Cass. Civ., Sez. III, n. 12345/2020; Civ., Sez. I, n. 6789/2019) nel caso di specie certamente non esistente.
La Corte di Cassazione ha ribadito, altresì, che la contestazione generica del credito non è sufficiente a determinare la revoca del decreto ingiuntivo, essendo necessario dimostrare in modo concreto la mancanza del titolo (Civ., Sez. VI, n. 9876/2022) ovvero l'estinzione dell'obbligazione; inoltre, in materia di contratti, la giurisprudenza ha affermato che l'opposizione non può fondarsi su mere contestazioni di carattere formale, ma deve essere supportata da prove precise e documentate (Cass. Civ., Sez. I, n. 4567/2023). (cfr. anche Tribunale di Nocera Inferiore,
Sentenza n. 1132/2025 del 31-03-2025), del tutto assenti nel caso di specie.
Provata, altresì, anche se nemmeno era stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, la legittimazione attiva della società cessionaria del credito essendo stata documentato sia i due contratti di cessione, sia la loro notifica al debitore odierno opponente.
****
Quanto alle spese della CTU, esse vanno poste a carico della parte soccombente ma tale ripartizione di spese vale unicamente nei rapporti tra le parti del presente giudizio e non rispetto al
CTU; si ricorda, infatti, come la Suprema Corte abbia più volte ribadito il principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., dal momento che la sua prestazione viene svolta nell'interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate;
2262/04;
17953/05; 20314/06; 23586/08; Cass., Sez. 6 - 3, n. 25179 dell'8 novembre 2013; Cass. Sez.
6-3 n.
23522 del 5 novembre 2014).
pagina 9 di 11 Leggasi ancora: “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” "... ” (Cass. n.25179/2013; n.28094/2009 richiamate dal TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD, Sentenza n. 2453/2023 del 23-05-2023).
Cassazione Civile, sez. III, 19-09-2006, n. 20314 ricorda come <<Questa Corte ha numerose volte affermato che, poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199;
Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n.
245). Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u.. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti,
è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma NON nei confronti del
c.t.u., che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto
(nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti. Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il c.t.u. può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli, anche se poste pro quota a carico di ciascuna delle parti>>.
*****
Quanto alle spese di causa, parimenti, esse seguono la soccombenza e vanno determinate al valore medio del D.M. 55/14, non essendovi ragioni di decurtazione del valore medio di Tabella anche in considerazione del rifiuto alla proposta conciliativa svolta dal Giudice da parte dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in qualità di Giudice Unico, definitivamente decidendo e rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così dispone:
pagina 10 di 11 1) RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 276/2021 (R.G. 725/2021) emesso in data
2.3.2021 dal Tribunale di Parma, Giudice dott. Marco Vittoria, a carico del sig.
[...]
, per l'importo di Euro 47.175,90 oltre interessi come da ricorso e spese Parte_1 legali in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, in accoglimento delle domande della convenuta opposta e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, “ , conferma, quindi, il predetto decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 276/2021 (R.G. 725/2021), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) DICHIARA TENUTO E CONDANNA il sig. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida nella misura complessiva di Euro
5.077,00 (di cui euro 919,00 per fase di studio Euro 777,00 per fase introduttiva Euro
1.680,00 per fase istruttoria / trattazione di euro 1.701,00 per fase decisionale), il tutto oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge, nonché spese di registrazione della sentenza;
3) le spese di CTU della dott. sono poste definitivamente a carico di parte Persona_2 attrice opponente . Parte_1
2) Sentenza per legge esecutiva.
Parma, il 5 Agosto 2025
Il Giudice ON.
DOTT. Luca Benedetti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Nella persona del giudice unico, Got Dott. Luca Benedetti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 1879/2021 promossa da:
Sig. ( ), con Avv. Pietro Meli, Parte_1 C.F._1 attore opponente contro
“ con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, codice Controparte_1 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , P.IVA_1
REA n. 420580, P.I. e, per essa, quale mandataria, “ P.IVA_2 Controparte_2
P.I. , con avv. Roberto Franco, convenuta opposta
[...] P.IVA_2
Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO
Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata anche in forza dell'art. 132
c.p.c. e dell'art. 118. disp. att. c.p.c. in ossequio alle sentenze della Suprema Corte in base alle quali per assolvere l'obbligo motivazionale il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui pagina 1 di 11 quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12123/2013; Cass. n. 11645/2012); è peraltro, sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata (Cass. n. 8451/2012), anche in forza del principio della cd. “ragione più liquida” che rappresenta il punto di sintesi tra completezza e sufficienza della sentenza ed in base al quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione (quella, appunto, “più liquida”), a carattere assorbente, che, da sola, è idonea a regolare la lite, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass. n. 11356/2006; Cass. n. 16630/2013).
ITER PROCESSUALE
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale data 07.05.2021 il Sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma, notificatogli in
[...] data 30.03.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna Opposta, della somma di Euro 47.175,90 oltre interessi, nonché spese di procedura liquidate in Euro 1.305,00 a titolo di compensi professionali, Euro 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A..
Queste le conclusioni dell'atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo n. 276/2021,
R.G. 725/2021, concesso in data 02/03/2021 dal Tribunale di Parma, in favore di
[...]
, in quanto nullo, illegittimo o come meglio, dichiarandolo privo di qualsiasi CP_1 effetto giuridico. Spese rifuse”.
L'opposta società si costituiva in giudizio con atto del 6.12.21 depositato il 7.12.21 con le seguenti conclusioni: <In via preliminare Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 276/2021 (R.G. 725/2021) ex art. 648 c.p.c., emesso dal Tribunale di Parma nei confronti del OR per l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo, Parte_1 trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione. Trattandosi di materia afferente ai contratti bancari e/o finanziari si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito conceda i termini per dare avvio al procedimento di mediazione, non essendosi la stessa ancora tenuta. Nel merito In via principale
Accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta dal OR rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
pagina 2 di 11 276/2021 (R.G. 725/2021) emesso dal Tribunale di Parma per l'importo di Euro 47.175,90 nei confronti del OR . In subordine Accertare e dichiarare che il Parte_1 Parte_1
è debitore, nei confronti di per l'importo di Euro 47.175,90 e,
[...] Controparte_1 comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio - anche in ipotesi di declaratoria di nullità dei contratti de quo - e, conseguentemente, condannare il OR al pagamento a favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1 di Euro 47.175,90 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto o come meglio visto, e spese. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale>>.
Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 31.12.2021 ove veniva anche disposta Mediazione obbligatoria.
Le prove testimoniali autorizzate con ordinanza del 12.12.22, si tenevano in data 17.4.2023 ed in data 16.10.2023 (udienza quest'ultima che seguiva quella del 24.7.23 dove non era comparso un teste).
Con ordinanza del 16.10.2023 veniva disposta CTU grafologica sulla documentazione disconosciuta dall'opponente.
Il 25.11.23 la CTU dott.ssa chiedeva proroga di gg. 60 autorizzata dal Giudice in data Per_1
4.12.23, con fissazione di udienza al 3.4.24 per esame dell'elaborato.
All'udienza del 11.11.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, che non veniva accettata da parte opponente. Pertanto, successivamente, le parti precisavano le conclusioni.
All'udienza del 5.5.2025, ritenuta conclusa l'istruttoria in seguito alla CTU grafologica, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo termine di 60 gg. per il deposito della comparsa conclusionale e 20 per quella di replica.
Seguiva il deposito delle parti di entrambe le memorie conclusive.
IL FATTO
I fatti oggetto di causa per i quali parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo sono i seguenti.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in virtù di due distinti contratti stipulati dal sig.
[...] rispettivamente con BBVA Finanzia e con SE. Parte_1
Il credito avente quale Originator BBVA Finanzia trae origine dal contratto n. 248679 sottoscritto dal OR al fine di ottenere l'erogazione di un prestito personale per “esigenze Pt_1
pagina 3 di 11 famigliari” (doc. 4 fascicolo monitorio); l'opposta produceva estratto conto munito di certificazione notarile in relazione al predetto rapporto dove viene indicato un saldo debitore pari ad Euro 16.064,18 (doc. 8 fascicolo monitorio). ha, di seguito, ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_3
con atto del 04.04.2013 (doc. 5 fascicolo monitorio); l'intervenuta cessione pro CP_4 soluto del credito con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata all'odierno opponente a mezzo raccomandata A/R del 02.01.2020 con perfezionamento della comunicazione per compiuta giacenza (cfr. doc.
6-7 fascicolo monitorio).
Il OR aveva, altresì, sottoscritto con la SE il contratto n. 1132692, Parte_1 con il quale veniva richiesto alla finanziatrice l'erogazione di un prestito finalizzato all'acquisto di un veicolo (BMW 118 serie 1 anno 2009 TG DY881WY) presso il rivenditore convenzionato
(doc. 9 fascicolo monitorio). Controparte_5
In relazione al predetto rapporto era maturato un saldo debitore pari ad Euro 31.111,72, come risulta da estratto conto munito di certificazione notarile (doc. 11 fascicolo monitorio). già SE) ha, quindi, ceduto pro soluto il proprio credito Controparte_6
a con atto del 02.12.2015 (doc. 10 fascicolo monitorio); l'intervenuta cessione pro CP_4 soluto del credito, con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata all'Opponente a mezzo raccomandata A/R del 02.01.2020 con successivo perfezionamento della comunicazione per compiuta giacenza (doc.06-07 fascicolo monitorio).
Successivamente, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo Controparte_4 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta Controparte_4 titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80866 Rep./n.15510 Racc. (All. lett. D comparsa di costituzione e risposta).
MOTIVAZIONI
La domanda dell'attrice in senso sostanziale, è certamente fondata e va Controparte_1 accolta integralmente.
Premettendo che, come noto "... nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel
pagina 4 di 11 diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015; 156/2024). ..." (cfr.
TRIBUNALE DI VELLETRI, Sentenza n. 2037/2024 del 04-10-2024), l'opposizione di parte attrice è fondata sul seguente assorbente punto di difesa: <l'opponente non ha mai Parte_1 beneficiato di alcun finanziamento e non ha mai sottoscritto alcun documento disconoscendo tutte le firme riferite a tutti i documenti prodotti. Siamo di fronte ad un furto di identità ...>> (vedasi le note di trattazione scritta del 27.4.2022).
Già nella comunicazione del 30.1.2019 (doc. n. 3 atto di citazione) il disconosce la Pt_1 sottoscrizione del contratto sottoscritto in data 16.6.2010 ed evidenziava che <Probabilmente, i dati riferiti al mio assistito sono stati illegittimamente carpiti da altre pratiche ed utilizzati in via fraudolenta per l'accensione di mutui a sua insaputa>>.
L'eccezione svolta è del tutto generica ed, inoltre, tale ricostruzione dei fatti oltre non provata giudizialmente trova piena contraddizione di tesi difensiva laddove l'opponente, in sede di comparsa conclusionale, a pag. n. 4, scrive che <Anche se, in vero, si è reso conto in sede di verificazione che EFFETTIVAMENTE SUE (quelle del gruppo Parte_2 contrassegnato con il simbolo Y), ma sicuramente carpite all'insaputa dello stesso in sede di compravendita dell'autovettura PASSAT Wolkswagen, effettivamente acquistata- nel 2010 c/o
senza alcun finanziamento ...>>. Controparte_5
Del tutto evidente come l'opponente abbia, del tutto incongruamente, prima affermato che le firme apposte ai contratti non fossero sue avendo, la società finanziatrice, “carpito” le sue informazioni personali tramite altro contratto;
quindi, all'esito della CTU, Egli afferma che alcune delle sottoscrizioni presenti nei contratti fossero effettivamente provenienti dalla sua mano e, quindi, del tutto originali.
Tale tesi appare oltre che contraddittoria anche inverosimile in quanto le sottoscrizioni presenti nei due contratti sono oltre venti e non si comprenderebbe perché mai una società dovrebbe inventarsi contratti o falsificare firme ai danni dell'opponente; senz'altro più verosimile che, quest'ultimo, abbia effettivamente (come in parte dallo stesso riconosciuto) sottoscritto tutti e due i contratti di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo apponendo tutte le relative firme e così assumendosi le conseguenti obbligazioni contrattuali.
pagina 5 di 11 La CTU grafologica, di cui si scriverà in seguito, ha confermato tale ricostruzione. CP_ L'opposta società ha, viceversa, fornito piena prova della propria pretesa creditoria producendo: i contratti sottoscritti dalla parte Opponente (docc. 4 - 9 fascicolo monitorio); gli estratti conto muniti di certificazione notarile (doc. 8 e 11 fascicolo monitorio); gli atti di cessione pro soluto dei crediti (docc. 5 e 10 fascicolo monitorio), nonché le notifiche di cessione pro soluto dei crediti al debitore ceduto (docc.
6-7 fascicolo monitorio), così soddisfacendo quanto la giurisprudenza reputa necessario per la prova del credito.
Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato nella sentenza n. 1141 del 31 marzo 2025 che“Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. Civ. n. 13533 del
2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali”; conseguentemente grava, quindi, sul debitore ingiunto (ovvero, ), a fronte Parte_1 della produzione del contratto e dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'onere di dedurre e provare la sussistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'altrui pretesa nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2697 c.c. (Cass. S.U. sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Conforme anche Tribunale Bari sez. IV, 22/03/2012, n. 1044 e Tribunale di Palermo, 17-07-
2019, n. 3551 che ha statuito come nel caso in cui il credito azionato abbia origine da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione del dell'inadempimento del debitore.
Ebbene, l'ingiunto opponente sig. non ha dimostrato in alcun modo di aver estinto le Pt_1 obbligazioni contratte con i due contratti di finanziamento, di cui uno soltanto (quello con SE) riguardava l'acquisto di un autovettura, mentre l'altro (con BBVA) afferiva ad “esigenze famigliari” (come risulta scritto nello stesso contratto prodotto dall'opposta società); conseguentemente, la contestazione afferente l'acquisto da parte dell'opponente di un autovettura diversa da quella indicata nel primo contratto con SE appare, da un lato, non dirimente (in quanto non incide sulla validità della scrittura e non estingue l'obbligazione del prestito), dall'altro, poco utile e non assorbente in quanto non giustificherebbe nemmeno l'erogazione del prestito dell'altro contratto (sottoscritto per “esigenze famigliari”).
pagina 6 di 11 Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, il principio di “non contestazione”, ai sensi del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (Tribunale Milano 19.32015 n. 3666; Tribunale Monza 17.3.2014 n. 498). Corte di
Cassazione in un' ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13828 stabilisce: “Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. ...>>.
Il fatto che la difesa dell'opponente si sia fondata nella sostanza al solo disconoscimento delle sottoscrizioni (in parte, addirittura, riconosciute dal medesimo) che la CTU ha, viceversa, accertato come certamente riferibili all'opponente, consente di reputare accertati i fatti non contestati
(ovvero, l'erogazione di n. 2 prestiti in oggetto) per il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c. citato sopra.
Si osserva, peraltro, come anche la contestazione del di NON aver mai lavorato Parte_1 presso la Tecnoricambi srl indicata nei contratti di finanziamento genericamente “disconosciuti”
(scrive l'opponente in comparsa conclusionale, a pagina n. 3, che Egli <<…. non è mai stato dipendente e non ha prestato alcun tipo di attività per TECNORICAMBI srl, corrente in Reggio
Emilia>> e, nuovamente, a pagina n. 5 “L'opponente non ha mai lavorato per Tecnoricambi srl corrente in Reggio Emilia”) trova ostacolo documentale sia nella produzione dell'opposta di cui al doc. n. 6 contenente proprio DUE busta paga della Tecnoricambi srl del mese di Marzo e
Aprile 2010 (dove risulta anche la data di assunzione del lavoratore avvenuta in data 12.1.2008), sia nella produzione di cui al doc. n. 7 dove sono presenti i CUD 2009 e 2010 dell'opponente dove datore di lavoro risulta proprio la Tecnoricambi srl di Reggio Emilia.
Quanto ai CUD l'opponente prosegue la difesa in una nuova tanto avventata quanto generica contestazione affermando che <Controparte ha depositato documentazione falsa in ordine ai
CUD e ciò lo si evince dalle prove testimoniali escusse ...>>; nulla, invece, l'opponente riferisce in merito alle due buste paga (doc. n. 6 parte opposta) dalle quali si evince inconfutabilmente che l'opponente lavorava nell'anno 2010 presso la ditta indicata nei contratti di finanziamento del
2010 (ovvero la Tecnoricambi srl).
pagina 7 di 11 La negazione di tale rapporto di lavoro da parte dell'opponente ne attesta la chiara mala fede;
anche tale comportamento processuale rafforza ancor più l'inverosimiglianza e l'infondatezza delle eccezioni e dell'intera difesa svolta dell'opponente.
• SULLE CONCLUSIONI DELLA CTU GRAFOLOGICA DELLA DOTT.SSA
Persona_2
Nella perizia datata 25.3.2024 della dott.ssa , la CTU, come scritto, conferma la Persona_2 fondatezza delle ragioni dell'opposta; queste le seguenti conclusioni.
<Le firme apposte sul documento “RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E DI APERTURA DI
CREDITO REVOLVING CON CARTA” su modulistica intestata CONSEL numero pratica
1132692, e contrassegnate con le sigle X1/8 con alta probabilità sono state vergate dal Sig.
[...]
Parte_1
Tutte le sottoscrizioni apposte sulla Modulistica BBVA Finanza, e contrassegnate con le sigle
Y1a/f, Y2, Y3, Y4a/b Y5, Y6, Y7, Y8a/c, sono riconducibili alla mano del Sig. Parte_1
e sono autografe>>.
Successivamente all'invio della bozza si evidenzia come l'opponente (privo di CTP) non abbia svolto alcuna osservazione nei termini concessi (la stessa CTU osserva a pagina n. 55 della CTU che <<... nessuna nota è arrivata da parte dell'avvocato Pietro Meli che assiste il sig.
[...]
), ed anche per tale ragione la richiesta di rinnovo di CTU da parte dell'opponente Parte_1 va senz'altro rigettata.
Non essendovi alcun motivo, peraltro, per ritenere incongrue o illogiche le conclusioni del CTU, si deve necessariamente ritenere come riconosciute le sottoscrizioni apposte ai due contratti di finanziamento contestati da parte dell'opponente e, conseguentemente, provata l'erogazione del credito.
Ciò è coerente con quanto costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Giudice che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n.
7716; 11.3.2002 n. 3492).
*****
pagina 8 di 11 A fronte dell'ampia ed incontestata documentazione fornita dall'opposta ed all'esito della CTU che ha confermato l'autenticità delle firme dell'opponente, le prove orali svolte appaiono del tutto irrilevanti, confermandosi, dunque, la mancata prova (a cui era tenuto l'opponente) dell'estinzione delle due obbligazioni di finanziamento contratte già dal 2010; il creditore, come già scritto, può, infatti, limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Tribunale
Roma, sez. XVII, 11/05/2020, n. 7067).
La giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere accolta solo in presenza di prova chiara ed evidente dell'inesistenza del credito
(Cass. Civ., Sez. III, n. 12345/2020; Civ., Sez. I, n. 6789/2019) nel caso di specie certamente non esistente.
La Corte di Cassazione ha ribadito, altresì, che la contestazione generica del credito non è sufficiente a determinare la revoca del decreto ingiuntivo, essendo necessario dimostrare in modo concreto la mancanza del titolo (Civ., Sez. VI, n. 9876/2022) ovvero l'estinzione dell'obbligazione; inoltre, in materia di contratti, la giurisprudenza ha affermato che l'opposizione non può fondarsi su mere contestazioni di carattere formale, ma deve essere supportata da prove precise e documentate (Cass. Civ., Sez. I, n. 4567/2023). (cfr. anche Tribunale di Nocera Inferiore,
Sentenza n. 1132/2025 del 31-03-2025), del tutto assenti nel caso di specie.
Provata, altresì, anche se nemmeno era stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, la legittimazione attiva della società cessionaria del credito essendo stata documentato sia i due contratti di cessione, sia la loro notifica al debitore odierno opponente.
****
Quanto alle spese della CTU, esse vanno poste a carico della parte soccombente ma tale ripartizione di spese vale unicamente nei rapporti tra le parti del presente giudizio e non rispetto al
CTU; si ricorda, infatti, come la Suprema Corte abbia più volte ribadito il principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., dal momento che la sua prestazione viene svolta nell'interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate;
2262/04;
17953/05; 20314/06; 23586/08; Cass., Sez. 6 - 3, n. 25179 dell'8 novembre 2013; Cass. Sez.
6-3 n.
23522 del 5 novembre 2014).
pagina 9 di 11 Leggasi ancora: “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” "... ” (Cass. n.25179/2013; n.28094/2009 richiamate dal TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD, Sentenza n. 2453/2023 del 23-05-2023).
Cassazione Civile, sez. III, 19-09-2006, n. 20314 ricorda come <<Questa Corte ha numerose volte affermato che, poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199;
Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n.
245). Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u.. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti,
è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma NON nei confronti del
c.t.u., che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto
(nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti. Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il c.t.u. può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli, anche se poste pro quota a carico di ciascuna delle parti>>.
*****
Quanto alle spese di causa, parimenti, esse seguono la soccombenza e vanno determinate al valore medio del D.M. 55/14, non essendovi ragioni di decurtazione del valore medio di Tabella anche in considerazione del rifiuto alla proposta conciliativa svolta dal Giudice da parte dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in qualità di Giudice Unico, definitivamente decidendo e rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così dispone:
pagina 10 di 11 1) RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 276/2021 (R.G. 725/2021) emesso in data
2.3.2021 dal Tribunale di Parma, Giudice dott. Marco Vittoria, a carico del sig.
[...]
, per l'importo di Euro 47.175,90 oltre interessi come da ricorso e spese Parte_1 legali in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, in accoglimento delle domande della convenuta opposta e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, “ , conferma, quindi, il predetto decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 276/2021 (R.G. 725/2021), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) DICHIARA TENUTO E CONDANNA il sig. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida nella misura complessiva di Euro
5.077,00 (di cui euro 919,00 per fase di studio Euro 777,00 per fase introduttiva Euro
1.680,00 per fase istruttoria / trattazione di euro 1.701,00 per fase decisionale), il tutto oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge, nonché spese di registrazione della sentenza;
3) le spese di CTU della dott. sono poste definitivamente a carico di parte Persona_2 attrice opponente . Parte_1
2) Sentenza per legge esecutiva.
Parma, il 5 Agosto 2025
Il Giudice ON.
DOTT. Luca Benedetti
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