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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 834/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 834/2025
PROMOSSA DA
, (C.F. Parte_1
), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. SALLEMI P.IVA_1
SEBASTIANO giusta procura in atti.
RECLAMANTE
pagina 1 di 9 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA C.SO EUROPA 13 20100 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. TRAVERSA MONICA giusta procura in atti.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ Controparte_2
(C.F. .
[...] P.IVA_1
RECLAMATI
E CON L'INTERVENTO DI
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
CATANIA
CONCLUSIONI
Con note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc le parti hanno concluso come in atti.
------------------------------------------
Con atto depositato in data 29.5.2025 la società ha Parte_2
proposto reclamo avverso la sentenza n.19/25 con la quale il Tribunale di Ragusa, su ricorso di
[...]
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante. CP_1
La reclamante, premesso di non essere venuta a conoscenza del procedimento a causa della disattivazione della pec ed invocando l'effetto devolutivo del reclamo, ha articolato tre distinti motivi di reclamo.
pagina 2 di 9 Con il primo ha denunciato l'insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità in ragione della natura non commerciale dell'attività svolta e del mancato raggiungimento delle soglie fissate dall'art.2 CCII.
Con il secondo motivo, pur confermando l'omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2013, ha invocato, a riprova del mancato raggiungimento delle soglie fissate dall'art.2 CCII, gli accertamenti eseguiti dal nominato consulente di parte relativi all'ultimo triennio anteriore alla apertura della liquidazione giudiziale.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si è costituita la Controparte_1
per contestare la fondatezza del reclamo del quale ha chiesto il rigetto.
[...]
Con decreto del 19.6.2025 è stata revocata l'udienza inizialmente fissata ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
In data 4.7.2025 la Procura Generale presso la Corte d'appello di Catania ha depositato note scritte con le quali ha chiesto il rigetto del reclamo.
Scaduto il termine per il deposito delle note, questa Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale non costituita seppure ritualmente citata.
Il reclamo è infondato e merita di essere rigettato.
Ed invero, con riferimento al primo motivo come sopra calendato, va rilevato che la reclamante è stata costituita non in forma di associazione sportiva dilettantistica, bensì in forma di società sportiva pagina 3 di 9 dilettantistica. La differenza tra le due figure, entrambe operanti nel settore sportivo dilettantistico,
consiste nella forma giuridica, che, nella seconda – come nel caso in esame – è quella della società di capitali, con la possibilità di perseguire anche scopi lucrativi, ma dovendo, nel contempo, sottostare alla relativa normativa codicistica.
Svolta la superiore premessa va osservato, innanzitutto, come dalla visura camerale della CP_3
emerga che la stessa abbia ad oggetto anche le seguenti attività di natura sicuramente commerciale:
“commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti, accessori macchinari…inerenti l'attività sportiva;
la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apertura di pubblici esercizi nella specie di bar, ecc….; inoltre può compiere operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria…”.
A ciò va aggiunto – siccome correttamente evidenziato dalla reclamata – che per pacifica giurisprudenza “lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo)” (Cass. Sez. I, 24.03.2014, richiamata anche dalla reclamata).
Nella specie, dall'unico bilancio depositato presso la camera di commercio (quello al 31.12.2013)
risultano ricavi per Euro 987.612,00 e costi per la produzione per Euro 959.022,00, confermandosi la proporzionalità tra costi e ricavi, sintomatica della natura commerciale dell'attività svolta.
Il primo motivo di reclamo merita, quindi, di essere respinto.
Analoga sorte è destinata a subire anche il secondo motivo di reclamo, con il quale la ha CP_3
dedotto il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dall'art.2 CCII costituite da:
pagina 4 di 9 i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00;
ii) ricavi annui superiori ad € 200.000,00, calcolati sempre nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività;
iii) un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad € 500.000,00.
La reclamante, pur confermando di non avere depositato bilanci dopo quello al 31.12.2013 e sostenendo di essere inattiva dal 2016, ha richiamato, a sostegno del motivo di reclamo in esame, gli esiti degli accertamenti svolti dal consulente di parte inerenti al triennio anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, basandosi sul costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, i quali, pur costituendo “strumenti di prova privilegiati” non sono espressamente richiamati come indispensabile fonte di prova.
Questa Corte ben conosce la giurisprudenza citata dalla reclamante, ma ritiene di dover dare continuità
all'indirizzo già espresso con la sentenza n.949/24.
Con la citata sentenza questa Corte ha “ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che, nella vigenza
della regola della generale fallibilità degli imprenditori commerciali, addossa al fallendo l'onere di
dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 1 L.F,
adesso previsti dall'art. 2 CCII” ed ha aggiunto che “Invero nella vigenza del detto art. 1 co. 2 l. fall. -
a mente del quale “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti…”,
era pacifico che "L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti
pagina 5 di 9 dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare grava sul debitore, atteso che la menzionata
disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali
e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Dunque, dato
che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via
esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di
prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la
dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti" (cfr. tra
le altre Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372 e, in termini, Cass. civ., sez. VI, 24/10/2017, n. 25188, Cass.
civ., 01/12/2016 n. 24548).
La medesima giurisprudenza di legittimità evidenziava che tale onere deve essere assolto, in via di
elezione, attraverso il deposito dei bilanci dell'ultimo triennio, atteso che, seppure sia consentito
l'accesso a strumenti probatori alternativi sempre che idonei a fornire un'adeguata rappresentazione
della complessiva situazione economica dell'impresa commerciale (così Cass. civ., sez. I, 26/11/2018,
n. 30541), i bilanci restano lo strumento di prova privilegiato: "In tema di fallimento, ai fini della
prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli
ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell' art. 15, comma 4, l. fall.,
costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a
chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa" (Cass. civ., sez. I, 23/11/2018, n. 30516).
Orbene l'art. 121 CCII non ha modificato in alcun modo il regime previgente, intervenendo solo sulla
formulazione della precedente norma, declinandola in negativo: “le disposizioni sulla liquidazione
giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei
pagina 6 di 9 requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza. Ed invero il rispetto delle
soglie dimensionali continua ad integrare un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore il
cui onere dimostrativo non può che gravare sull'imprenditore che voglia sottrarsi alla liquidazione
giudiziale in quanto fatto impeditivo di questa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova.
In particolare, fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, il mancato assolvimento del
predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con
conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, e quindi la
sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione, ovvero il Tribunale acquisisca ex officio
elementi certi che dimostrino il mancato possesso congiunto dei predetti requisiti si potrà pervenire al
rigetto della domanda di liquidazione.
Diversamente opinando ove vi sia incertezza sulla presenza dei predetti requisiti, si perverrebbe,
infatti, al risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto
quello che ha (colpevolmente) omesso il deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o, come nel caso in
esame ,“la ditta in epigrafe generalizzata” che sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia
delle Entrate “non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio”.
Nel caso in esame la reclamante, non solo non ha depositato bilanci successivi a quello relativo all'esercizio 2013, ma non ha neppure fornito altrimenti la prova del mancato raggiungimento delle soglie fissate dall'art.2 CCII.
La consulenza di parte allegata al reclamo risulta, infatti, del tutto inefficace al fine sperato solo ove si ponga mente alla circostanza che il consulente – contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante –
pagina 7 di 9 ha testualmente dichiarato che “non ha avuto accesso alle scritture contabili relative agli ultimi tre
esercizi solari (2022-2023-2024), quali registri IVA, libro giornale, libro inventari, partitari contabili”
(v. pag. 3 della consulenza).
Pertanto, anche a volere ammettere che in mancanza di bilanci ritualmente depositati l'imprenditore possa altrimenti fornire la prova del mancato raggiungimento delle soglie fissate dall'art.2 CCII, è
evidente che ciò impone, comunque, la produzione di tutta la documentazione contabile e fiscale all'uopo necessaria. Onere, quest'ultimo, al quale la reclamante si è sottratta, non producendo le scritture contabili relative all'ultimo triennio e non mettendole a disposizione neppure del proprio consulente di parte.
Ciò, di conseguenza, non consente di considerare attendibili le conclusioni rassegnate dal consulente di parte con riguardo al triennio anteriore alla apertura della liquidazione giudiziale, perché non basate sulla documentazione contabile della società e non riscontrabili da parte di questa A.G., ed impone di attenersi esclusivamente alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato e depositato (quello al
31.12.2013), da cui, per come sopra evidenziato, emerge il superamento di almeno una delle soglie
(ricavi anno 2013 pari ad Euro 987.612,00).
Con il terzo motivo, infine, la reclamante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto sussistente lo stato di insolvenza, contestando che lo stesso possa essere valutato solo con riferimento al mancato pagamento di un unico debito.
In realtà, per come indicato nello stesso reclamo, oltre al debito nei confronti della società
ricorrente/reclamata (pari ad €.60.294,49), la reclamante è gravata anche dei seguenti debiti:
1) Carta key client € 164,82;
pagina 8 di 9 2) NE EN € 16.772,21;
3) FR SE SR € 10.443,88;
4) Vodafone OM € 6.740,59.
Nel caso di specie, l'omesso deposito dei bilanci, il mancato adempimento dei debiti sopra elencati e la disattivazione della pec (la quale dimostra il disinteresse della società verso la propria impossibilità di rapportarsi all'esterno con debitori, fornitori ed altri) sono espressione della situazione di impotenza strutturale al normale esercizio dell'impresa e del mancato svolgimento delle ordinarie attività e comprovano l'effettivo stato di insolvenza.
Per tali motivi il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società
avverso la sentenza n.19/25 del Tribunale di Ragusa;
Parte_3
condanna la reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese del Controparte_1
presente grado liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, per compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il 25
luglio 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 834/2025
PROMOSSA DA
, (C.F. Parte_1
), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. SALLEMI P.IVA_1
SEBASTIANO giusta procura in atti.
RECLAMANTE
pagina 1 di 9 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA C.SO EUROPA 13 20100 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. TRAVERSA MONICA giusta procura in atti.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ Controparte_2
(C.F. .
[...] P.IVA_1
RECLAMATI
E CON L'INTERVENTO DI
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
CATANIA
CONCLUSIONI
Con note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc le parti hanno concluso come in atti.
------------------------------------------
Con atto depositato in data 29.5.2025 la società ha Parte_2
proposto reclamo avverso la sentenza n.19/25 con la quale il Tribunale di Ragusa, su ricorso di
[...]
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante. CP_1
La reclamante, premesso di non essere venuta a conoscenza del procedimento a causa della disattivazione della pec ed invocando l'effetto devolutivo del reclamo, ha articolato tre distinti motivi di reclamo.
pagina 2 di 9 Con il primo ha denunciato l'insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità in ragione della natura non commerciale dell'attività svolta e del mancato raggiungimento delle soglie fissate dall'art.2 CCII.
Con il secondo motivo, pur confermando l'omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2013, ha invocato, a riprova del mancato raggiungimento delle soglie fissate dall'art.2 CCII, gli accertamenti eseguiti dal nominato consulente di parte relativi all'ultimo triennio anteriore alla apertura della liquidazione giudiziale.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si è costituita la Controparte_1
per contestare la fondatezza del reclamo del quale ha chiesto il rigetto.
[...]
Con decreto del 19.6.2025 è stata revocata l'udienza inizialmente fissata ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
In data 4.7.2025 la Procura Generale presso la Corte d'appello di Catania ha depositato note scritte con le quali ha chiesto il rigetto del reclamo.
Scaduto il termine per il deposito delle note, questa Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale non costituita seppure ritualmente citata.
Il reclamo è infondato e merita di essere rigettato.
Ed invero, con riferimento al primo motivo come sopra calendato, va rilevato che la reclamante è stata costituita non in forma di associazione sportiva dilettantistica, bensì in forma di società sportiva pagina 3 di 9 dilettantistica. La differenza tra le due figure, entrambe operanti nel settore sportivo dilettantistico,
consiste nella forma giuridica, che, nella seconda – come nel caso in esame – è quella della società di capitali, con la possibilità di perseguire anche scopi lucrativi, ma dovendo, nel contempo, sottostare alla relativa normativa codicistica.
Svolta la superiore premessa va osservato, innanzitutto, come dalla visura camerale della CP_3
emerga che la stessa abbia ad oggetto anche le seguenti attività di natura sicuramente commerciale:
“commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti, accessori macchinari…inerenti l'attività sportiva;
la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apertura di pubblici esercizi nella specie di bar, ecc….; inoltre può compiere operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria…”.
A ciò va aggiunto – siccome correttamente evidenziato dalla reclamata – che per pacifica giurisprudenza “lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo)” (Cass. Sez. I, 24.03.2014, richiamata anche dalla reclamata).
Nella specie, dall'unico bilancio depositato presso la camera di commercio (quello al 31.12.2013)
risultano ricavi per Euro 987.612,00 e costi per la produzione per Euro 959.022,00, confermandosi la proporzionalità tra costi e ricavi, sintomatica della natura commerciale dell'attività svolta.
Il primo motivo di reclamo merita, quindi, di essere respinto.
Analoga sorte è destinata a subire anche il secondo motivo di reclamo, con il quale la ha CP_3
dedotto il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dall'art.2 CCII costituite da:
pagina 4 di 9 i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00;
ii) ricavi annui superiori ad € 200.000,00, calcolati sempre nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività;
iii) un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad € 500.000,00.
La reclamante, pur confermando di non avere depositato bilanci dopo quello al 31.12.2013 e sostenendo di essere inattiva dal 2016, ha richiamato, a sostegno del motivo di reclamo in esame, gli esiti degli accertamenti svolti dal consulente di parte inerenti al triennio anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, basandosi sul costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, i quali, pur costituendo “strumenti di prova privilegiati” non sono espressamente richiamati come indispensabile fonte di prova.
Questa Corte ben conosce la giurisprudenza citata dalla reclamante, ma ritiene di dover dare continuità
all'indirizzo già espresso con la sentenza n.949/24.
Con la citata sentenza questa Corte ha “ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che, nella vigenza
della regola della generale fallibilità degli imprenditori commerciali, addossa al fallendo l'onere di
dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 1 L.F,
adesso previsti dall'art. 2 CCII” ed ha aggiunto che “Invero nella vigenza del detto art. 1 co. 2 l. fall. -
a mente del quale “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti…”,
era pacifico che "L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti
pagina 5 di 9 dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare grava sul debitore, atteso che la menzionata
disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali
e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Dunque, dato
che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via
esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di
prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la
dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti" (cfr. tra
le altre Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372 e, in termini, Cass. civ., sez. VI, 24/10/2017, n. 25188, Cass.
civ., 01/12/2016 n. 24548).
La medesima giurisprudenza di legittimità evidenziava che tale onere deve essere assolto, in via di
elezione, attraverso il deposito dei bilanci dell'ultimo triennio, atteso che, seppure sia consentito
l'accesso a strumenti probatori alternativi sempre che idonei a fornire un'adeguata rappresentazione
della complessiva situazione economica dell'impresa commerciale (così Cass. civ., sez. I, 26/11/2018,
n. 30541), i bilanci restano lo strumento di prova privilegiato: "In tema di fallimento, ai fini della
prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli
ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell' art. 15, comma 4, l. fall.,
costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a
chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa" (Cass. civ., sez. I, 23/11/2018, n. 30516).
Orbene l'art. 121 CCII non ha modificato in alcun modo il regime previgente, intervenendo solo sulla
formulazione della precedente norma, declinandola in negativo: “le disposizioni sulla liquidazione
giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei
pagina 6 di 9 requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza. Ed invero il rispetto delle
soglie dimensionali continua ad integrare un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore il
cui onere dimostrativo non può che gravare sull'imprenditore che voglia sottrarsi alla liquidazione
giudiziale in quanto fatto impeditivo di questa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova.
In particolare, fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, il mancato assolvimento del
predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con
conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, e quindi la
sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione, ovvero il Tribunale acquisisca ex officio
elementi certi che dimostrino il mancato possesso congiunto dei predetti requisiti si potrà pervenire al
rigetto della domanda di liquidazione.
Diversamente opinando ove vi sia incertezza sulla presenza dei predetti requisiti, si perverrebbe,
infatti, al risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto
quello che ha (colpevolmente) omesso il deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o, come nel caso in
esame ,“la ditta in epigrafe generalizzata” che sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia
delle Entrate “non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio”.
Nel caso in esame la reclamante, non solo non ha depositato bilanci successivi a quello relativo all'esercizio 2013, ma non ha neppure fornito altrimenti la prova del mancato raggiungimento delle soglie fissate dall'art.2 CCII.
La consulenza di parte allegata al reclamo risulta, infatti, del tutto inefficace al fine sperato solo ove si ponga mente alla circostanza che il consulente – contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante –
pagina 7 di 9 ha testualmente dichiarato che “non ha avuto accesso alle scritture contabili relative agli ultimi tre
esercizi solari (2022-2023-2024), quali registri IVA, libro giornale, libro inventari, partitari contabili”
(v. pag. 3 della consulenza).
Pertanto, anche a volere ammettere che in mancanza di bilanci ritualmente depositati l'imprenditore possa altrimenti fornire la prova del mancato raggiungimento delle soglie fissate dall'art.2 CCII, è
evidente che ciò impone, comunque, la produzione di tutta la documentazione contabile e fiscale all'uopo necessaria. Onere, quest'ultimo, al quale la reclamante si è sottratta, non producendo le scritture contabili relative all'ultimo triennio e non mettendole a disposizione neppure del proprio consulente di parte.
Ciò, di conseguenza, non consente di considerare attendibili le conclusioni rassegnate dal consulente di parte con riguardo al triennio anteriore alla apertura della liquidazione giudiziale, perché non basate sulla documentazione contabile della società e non riscontrabili da parte di questa A.G., ed impone di attenersi esclusivamente alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato e depositato (quello al
31.12.2013), da cui, per come sopra evidenziato, emerge il superamento di almeno una delle soglie
(ricavi anno 2013 pari ad Euro 987.612,00).
Con il terzo motivo, infine, la reclamante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto sussistente lo stato di insolvenza, contestando che lo stesso possa essere valutato solo con riferimento al mancato pagamento di un unico debito.
In realtà, per come indicato nello stesso reclamo, oltre al debito nei confronti della società
ricorrente/reclamata (pari ad €.60.294,49), la reclamante è gravata anche dei seguenti debiti:
1) Carta key client € 164,82;
pagina 8 di 9 2) NE EN € 16.772,21;
3) FR SE SR € 10.443,88;
4) Vodafone OM € 6.740,59.
Nel caso di specie, l'omesso deposito dei bilanci, il mancato adempimento dei debiti sopra elencati e la disattivazione della pec (la quale dimostra il disinteresse della società verso la propria impossibilità di rapportarsi all'esterno con debitori, fornitori ed altri) sono espressione della situazione di impotenza strutturale al normale esercizio dell'impresa e del mancato svolgimento delle ordinarie attività e comprovano l'effettivo stato di insolvenza.
Per tali motivi il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società
avverso la sentenza n.19/25 del Tribunale di Ragusa;
Parte_3
condanna la reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese del Controparte_1
presente grado liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, per compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il 25
luglio 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 9 di 9