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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1557/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15454/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003875479000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1545/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato l'11 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 0003875479 000, notificata il 3 giugno 2025, avente ad oggetto tassa automobilistica dell'anno 2019 per l'importo di € 501,49, ivi compresi sanzioni e interessi, emessa sulla base degli avvisi di accertamento n. 964079923278, relativo alla targa Targa_1, e n. 964189534288, relativo alla targa Targa_2
Ha eccepito la nullità dell'atto per mancata notifica dei presupposti avvisi di accertamento e la prescrizione del diritto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'attività dell'ente impositore.
Si è costituita la Regione Campania, che ha dedotto di aver ritualmente notificato i sottostanti avvisi di accertamento e di aver interrotto il termine di prescrizione, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 9 gennaio, la ricorrente ha contestato la validità delle notifiche quale risultante dalla documentazione ex adverso depositata.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Costituisce principio consolidato – a partire dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 5791/2008) - quello secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di determinati atti, destinati a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza del destinatario, soprattutto al fine di rendergli possibile un efficace esercizio di difesa.
Pertanto, il mancato rispetto della precisa sequenza procedimentale prevista ex lege determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione, in quanto essa verrebbe a svolgersi in modo difforme dallo schema normativo.
Nella fattispecie, la Regione Campania ha depositato l'avviso di accertamento n. 964079923278, che sarebbe stato notificato – secondo quanto indicato nella cartella – il 30 agosto 2022, producendo altresì l'avviso di ricevimento della raccomandata n. AINIM220708RR0162665, inviata per notificazione diretta.
Tuttavia, detto avviso di ricevimento non è stato consegnato presso l'indirizzo della destinataria, né - ove quest'ultima sia risultata assente - è stato annotato il rilascio dell'avviso e la restituzione del plico per compiuta giacenza. Ne deriva l'invalidità della notifica e la conseguente nullità della cartella in parte qua per omessa notifica dell'atto presupposto.
3. La Regione Campania ha depositato, inoltre, l'avviso di accertamento n. 964189534288, documentandone la notificazione mediante raccomandata n. AINIM220722RR0155844, anch'essa inviata direttamente dall'ente e restituita per compiuta giacenza.
Tuttavia, anche tale notifica presenta profili di invalidità.
Giova precisare che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.p.r. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Dunque, in caso di assenza del destinatario, non è previsto l'invio dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma - alla stregua della normativa succitata - il destinatario riceve un “avviso di giacenza” (modello 26) lasciato nella cassetta postale, ove si indica l'ufficio postale di ritiro. Il piego non ritirato viene restituito al mittente.
2. Tale principio, già affermato dalla Corte (Cass. n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017, Cass. n. 23511/2016),
è stato, più di recente, ribadito nell'ordinanza n. 3017, del 1° febbraio 2024, nella quale si osserva: “….deve a questo punto rammentarsi che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, 2° periodo,
D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008)".
Ciò posto, risulta nella fattispecie in esame che l'avviso di ricevimento della suindicata raccomandata non reca alcuna attestazione o annotazione di “Lasciato avviso”, bensì unicamente un timbro di “Compiuta giacenza”.
Ne deriva, anche in questo caso, l'invalidità della notificazione e la conseguente nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto.
Deriva inoltre, in relazione ad entrambi i ruoli fin qui esaminati, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto, in mancanza di atti interruttivi, il termine triennale di prescrizione per l'annualità 2019, scadente il 31 dicembre 2022, è maturato pur applicandosi la sospensione di 541 giorni (pari alla durata della sospensione dall'8/03/2020 al 31/12/2021 dell'attività di riscossione) disposta dalla normativa emergenziale
Covid 19, secondo il combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015542 giorni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario, ponendole solidalmente a carico dei resistenti.
In relazione al profilo di condanna solidale, giova richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte: “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" (Cass. ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che liquida in
€ 280,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, rimborso CU se versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15454/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003875479000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1545/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato l'11 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 0003875479 000, notificata il 3 giugno 2025, avente ad oggetto tassa automobilistica dell'anno 2019 per l'importo di € 501,49, ivi compresi sanzioni e interessi, emessa sulla base degli avvisi di accertamento n. 964079923278, relativo alla targa Targa_1, e n. 964189534288, relativo alla targa Targa_2
Ha eccepito la nullità dell'atto per mancata notifica dei presupposti avvisi di accertamento e la prescrizione del diritto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'attività dell'ente impositore.
Si è costituita la Regione Campania, che ha dedotto di aver ritualmente notificato i sottostanti avvisi di accertamento e di aver interrotto il termine di prescrizione, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 9 gennaio, la ricorrente ha contestato la validità delle notifiche quale risultante dalla documentazione ex adverso depositata.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Costituisce principio consolidato – a partire dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 5791/2008) - quello secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di determinati atti, destinati a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza del destinatario, soprattutto al fine di rendergli possibile un efficace esercizio di difesa.
Pertanto, il mancato rispetto della precisa sequenza procedimentale prevista ex lege determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione, in quanto essa verrebbe a svolgersi in modo difforme dallo schema normativo.
Nella fattispecie, la Regione Campania ha depositato l'avviso di accertamento n. 964079923278, che sarebbe stato notificato – secondo quanto indicato nella cartella – il 30 agosto 2022, producendo altresì l'avviso di ricevimento della raccomandata n. AINIM220708RR0162665, inviata per notificazione diretta.
Tuttavia, detto avviso di ricevimento non è stato consegnato presso l'indirizzo della destinataria, né - ove quest'ultima sia risultata assente - è stato annotato il rilascio dell'avviso e la restituzione del plico per compiuta giacenza. Ne deriva l'invalidità della notifica e la conseguente nullità della cartella in parte qua per omessa notifica dell'atto presupposto.
3. La Regione Campania ha depositato, inoltre, l'avviso di accertamento n. 964189534288, documentandone la notificazione mediante raccomandata n. AINIM220722RR0155844, anch'essa inviata direttamente dall'ente e restituita per compiuta giacenza.
Tuttavia, anche tale notifica presenta profili di invalidità.
Giova precisare che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.p.r. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Dunque, in caso di assenza del destinatario, non è previsto l'invio dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma - alla stregua della normativa succitata - il destinatario riceve un “avviso di giacenza” (modello 26) lasciato nella cassetta postale, ove si indica l'ufficio postale di ritiro. Il piego non ritirato viene restituito al mittente.
2. Tale principio, già affermato dalla Corte (Cass. n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017, Cass. n. 23511/2016),
è stato, più di recente, ribadito nell'ordinanza n. 3017, del 1° febbraio 2024, nella quale si osserva: “….deve a questo punto rammentarsi che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, 2° periodo,
D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008)".
Ciò posto, risulta nella fattispecie in esame che l'avviso di ricevimento della suindicata raccomandata non reca alcuna attestazione o annotazione di “Lasciato avviso”, bensì unicamente un timbro di “Compiuta giacenza”.
Ne deriva, anche in questo caso, l'invalidità della notificazione e la conseguente nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto.
Deriva inoltre, in relazione ad entrambi i ruoli fin qui esaminati, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto, in mancanza di atti interruttivi, il termine triennale di prescrizione per l'annualità 2019, scadente il 31 dicembre 2022, è maturato pur applicandosi la sospensione di 541 giorni (pari alla durata della sospensione dall'8/03/2020 al 31/12/2021 dell'attività di riscossione) disposta dalla normativa emergenziale
Covid 19, secondo il combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015542 giorni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario, ponendole solidalmente a carico dei resistenti.
In relazione al profilo di condanna solidale, giova richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte: “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" (Cass. ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che liquida in
€ 280,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, rimborso CU se versato, con attribuzione al procuratore antistatario.