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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/09/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1321/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1321/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Lucia Laganà nell'interesse di da'avv. Mario Foti, Parte_1 nell'interesse del , sulla scorta del Controparte_1 decreto di regolamentazione dell'udienza del 4.07.2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.05.2025, fissata per discussione, come da provvedimento adottato in data 1.07.2024, poi reiterato, - pronuncia la seguente
SENTENZA
Tra
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore v. P.IVA_1
Nazionale n. 313, presso lo studio dell'Avv. Mario Foti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore-Opponente
Contro
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Venetico Marina via Nazionale n.164, presso lo studio dell'Avv. Lucia Laganà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Convenuto-Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n, 252/17 (RG n. 883/17), emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 19.05.2017.-
Pag. 1 a 27 R. G. n. 1321/2017
In fatto e in diritto
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale, notificato in data 17.07.2017 presso la cancelleria del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, il , proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 252/2017, con il quale l'intestato Tribunale gli ingiungeva, il pagamento nei confronti di della somma di € 27.206,41, oltre interessi e spese Parte_2
legali della procedura monitoria, rivendicati dall'opposto nella sua qualità di ex primo cittadino del comune opponente, a titolo di indennità di fine mandato, spettante in forza di legge, a seguito dell'espletamento di due mandati sindacali presso il Comune opponente, e precisamente il primo dal 27.05.2003 al 16.06.2008, ed il secondo dal 17.06.2008 al 10.06.2013.
Si affidava l'opponente a due motivi di censura, col primo deduceva l'infondatezza della pretesa, per avere l'opposto già percepito indennità legata alla carica in misura superiore al dovuto.
Evidenziava che l'indennità di fine carica andava parametrata a quella di funzione percepita nel corso del mandato (art. 12 D.P.R.S.
19/2001) e che quest'ultima era stata illegittimamente aumentata con atto di indirizzo politico della giunta all'epoca insediata, determinando di fatto la corresponsione a titolo di indennità di carica di somme ampiamente superiori al dovuto, rispetto a quelle normativamente applicabili (combinato disposto dell 'artt. 82, comma
8, lett. f) del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 19, comma 1, lett. f) della L.R.
30/2000 e dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n.19/2001).
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Al riguardo dava atto che con delibera di GM n. 44 del 23.09.2004 e pedissequa determina dirigenziale n.177 del 29.12.2004
(relativamente al primo mandato) e delibera di GM n. 41 del
03.11.2008 e pedissequa determina dirigenziale n. 239 del
30.12.2008 (relativamente al secondo mandato), “l'indennità di funzione del Sindaco veniva illegittimamente determinata nella misura del 90% del trattamento economico fondamentale spettante al Segretario Comunale sin dalla data della proclamazione”, mentre in base alla normativa vigente, le eventuali maggiorazioni dell'indennità, prestabilita dal legislatore regionale nella tabella A allegata al D.P.R.S. 19/2001, potevano essere disposte esclusivamente in percentuale ricompresa tra il 2% ed il 5% (v. art. 2
Decreto del Presidente della Regione n. 19/2001 pag. 6 citaz.).
Adduceva l'opponente che, una volta accertata incidenter tantum la nullità per violazione di legge ex art. 21 septies, o comunque la annullabilità ex art. 21 octies e nonies della L. 241/90, degli atti di indirizzo che avevano disposto l'aumento dell'indennità di funzione, parimenti travolti da nullità avrebbero dovuto considerarsi gli ulteriori atti da questi discendenti ivi compresa la nota, posta a base del ricorso monitorio, con la quale il responsabile del settore Economico
Finanziario del , provvedeva su Controparte_1
richiesta dell'ex sindaco al calcolo delle indennità di fine carica da corrispondersi per ciascuno dei due mandati sindacali.
Adduceva l'erroneità del calcolo indicato nella predetta nota a firma del responsabile del settore Economico Finanziario, in quanto effettuata sulla base delle somme corrisposte in aumento, anziché degli importi legislativamente fissati di cui alla citata tabella A.
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Specificava inoltre che, ai fini del corretto calcolo dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, all'importo tabellare, da individuarsi in funzione della fascia demografica nella quale il Comune rientrava, andava anche applicata una riduzione del 10% in forza del sopravvenuto art. 54 L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006).
E non solo. Data la diminuzione demografica da 3.088 a 2.880 abitanti, registrata nel territorio comunale ed accertata giusto 15° censimento ISTAT (D.P.R. 06.11.2012), l'indennità di funzione spettante in base alla tabella A andava identificata in relazione alla fascia demografica “fino a tremila abitanti” e non, come nell'importo ingiunto, di quella relativa alla fascia “superiore ai tremila abitanti”.
Sulla base delle censure proposte, adduceva che, nel corso del primo mandato il avrebbe illegittimamente percepito Pt_1
l'importo di € 2.830,12 a fronte del dovuto importo di € 2.220,76, e, a far data dal 01.06.2006, di € 1.998,69 (a seguito della riduzione determinata dalla Legge Finanziaria del 2006), determinandosi dunque una differenza a credito del per il solo primo CP_1
mandato pari ad € 42.807,99.
Mentre nel corso del secondo mandato avrebbe illegittimamente percepito l'importo mensile di € 3.233,03 a fronte del dovuto importo di € 1.998,69, che a far data dal declassamento del Comune
[...]
, tra quelli con meno di 3.000 abitanti (15° Controparte_2
censimento, G.U.R.I. n. 294 del 18.11.2012), andava ulteriormente ridotto in € 1.394,43 con una differenza a credito del per il CP_1
secondo mandato pari ad € 77.580,08.
Come secondo motivo di opposizione, eccepiva la prescrizione del
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credito vantato dall'opponente, relativamente all'indennità di fine carica maturata all'esito della prima investitura (terminata il
16.06.2008). Adduceva al riguardo che l'indennità di fine primo mandato non era stata corrisposta al termine dello stesso, né sussisteva alcun atto interruttivo della prescrizione, pertanto in applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art 2948 co. 1 n. 4 c.c., il relativo diritto di credito era da considerarsi prescritto alla data del 17.06.2013, data entro la quale non risultava pervenuto alcun atto interruttivo della corrente prescrizione. A nulla rilevando, a fini interruttivi, la permanenza in carica del Pt_1
senza soluzione di continuità, per l'espletamento del secondo mandato sindacale nel periodo 2008/2013, giacché l'indennità di fine primo mandato, era già maturata e poteva essere autonomamente riscossa anche in pendenza del secondo, giusto disposto dell'art. 19 co I lett. f), L.R. 30/2000.
Proponeva in ultimo domanda riconvenzionale per il recupero dell'indebito erogato al pari ad € 120.388,07 (dati da € Pt_1
42.807,99 in pendenza del primo mandato, ed € 77.580,08 in pendenza del secondo), ridotti a € 110.863,31 a compensazione operata con la somma di € 9.524,74 (indennità di fine carica afferente il secondo mandato, rideterminata dai preposti uffici comunali, con applicazione della normativa precitata).
Chiedeva pertanto di: “accertare, dichiarare e riconoscere che nessuna somma oggetto dell'avversa ingiunzione è dovuta dal
, in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore al convenuto opposto sig. per le ragioni Parte_2
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tutte chiarite in premessa e per tutte le altre che saranno meglio specificate in corso di giudizio, avendo questi illegittimamente percepito, nell'arco temporale dei suoi due mandati sindacali, somme superiori al dovuto, giusta premessa;
b) Accertare, dichiarare e riconoscere che le predette relative deliberazioni di giunta municipale, le conseguenti determine dirigenziali nonché le relative erronee attestazioni provenienti dall'ente opponente sui quali controparte ritiene di avere una prova scritta del proprio credito
-che è stato alla base del provvedimento monitorio opposto- sono nulle ed inefficaci, disponendone la relativa declaratoria, ex art. 21 septies ed ex art. 21 octies e nonies L. 241/90, per violazione di legge;
giusta premessa;
c) Conseguentemente e per l'effetto annullare, dichiarare nullo o comunque privare di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 252/2017 (R.G. n. 883/2017) emesso dal presidente del tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto il
19.05.2017 è notificato il 6 luglio 2017, …. giusta premessa;
d) accertare, dichiarare e riconoscere che, a seguito delle motivazioni meglio esposte infra e nel merito delle stesse, il Controparte_1
è creditore nei confronti dell'odierno opposto sig.
[...] [...]
della somma di euro 110.863,31, o di quella maggiore o Pt_2
minore che verrà determinata in corso di causa, giusta premessa;
e) conseguentemente ed in via riconvenzionale condannare il convenuto opposto sig. al pagamento, in favore del Parte_2
Comune di della somma di euro 110.863,31, o Controparte_1
a quella maggiore o minore che verrà determinata anche a seguito di istruzione probatoria, giusta premessa;
f) ammettere gli opportuni mezzi istruttori, ivi compresa: 1) CTU tecnico contabile avente ad
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oggetto l'accertamento delle relative indennità di carica spettanti effettivamente al opponente nell'arco temporale dei suoi due mandati di sindaco del nonché Controparte_1
della relativa indennità di fine mandato;
2) prova per testi sui seguenti fatti di causa:” vero o no che il convenuto opposto ha illegittimamente percepito, nel periodo del suo secondo mandato
(17.06.2008 fino al 10.06.2013) a titolo di indennità di carica, somme superiori rispetto a quelle cui aveva diritto, a seguito di un erroneo calcolo in eccesso di quella effettivamente spettantegli”, indicando sin da ora a testi il rag. e il dott. , Persona_1 Persona_2
entrambi dipendenti comunali e rispettivamente il primo responsabile dell'area finanziaria ed il secondo dell'area amministrativa e vicesegretario comunale, con riserva di indicare ulteriori testi nei modi e termini di legge. g) Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
”
Costituendosi in giudizio con comparsa del 26.06.2018, Parte_1
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e/o
[...]
improcedibilità del giudizio di opposizione per inesistenza della notifica sotto tre diversi profili. Innanzitutto in quanto effettuata presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, anziché presso la
P.E.C. del difensore costituito nel procedimento monitorio, ritualmente indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, poi accolto.
Adduceva l'opposto che erroneamente il aveva effettuato la CP_1
notifica ex art. 638 c.p.c., giacché nel caso di specie non si versava in ipotesi di mancata elezione di domicilio fisico, ma di elezione di domicilio digitale, posto che il procuratore del indicava nel Pt_1
ricorso monitorio sia il proprio numero di fax che la propria P.E.C..
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Sotto altro profilo eccepiva l'inesistenza della notifica effettuata in cancelleria, in quanto eseguita nei riguardi della parte personalmente ( , anziché nei confronti del Parte_2
procuratore della stessa, presso il cui studio l'opposto eleggeva domicilio, così come indicato nel ricorso monitorio. Da ultimo eccepiva l'inesistenza della notifica compiuta in cancelleria in quanto rivolta a soggetto diverso dall'intimante ( Parte_2 Parte_1
.
[...]
Il NZ dava poi atto che il , oltre ad Controparte_1
effettuare la notifica dell'opposizione in cancelleria, inoltrava anche all'indirizzo P.E.C. del proprio procuratore, avviso informale col quale lo rendeva edotto dell'instaurazione del giudizio di opposizione. Evidenziava però al riguardo che, la ridetta P.E.C. era inoltrata e ricevuta alle ore 00.51 del 18.07.2017. Pertanto quand'anche tale comunicazione dovesse considerarsi formale notifica dell'opposizione, la stessa, effettuata in data 18.07.2017, ossia oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del D.I. in questa sede opposto, doveva considerarsi tardiva, con conseguente declaratoria di definitività del D.I. 252/2017, per notifica inesiste e/o tardiva.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione adducendo che, stante la competenza esclusiva della Regione Sicilia nella materia inerente lo status degli amministratori locali, la normativa applicabile era data esclusivamente dalla L.R. n. 30/2000 e dal Decreto
Presidenziale n. 19/2001 ( regolamento esecutivo dell'art. 19 della
L.R. 30/2000, concernente la determinazione delle misure minime
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delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia), e non anche la normativa nazionale citata dall'opponente.
Specificava al riguardo che nella tabella A, richiamata dal
[...]
, veniva indicato non l'ammontare fisso dell'indennità di CP_1
funzione riconosciuta agli amministratori locali, bensì la sua misura
“minima”, la quale era suscettibile di aumento sulla base del disposto dell'art. 10 del citato Decreto Presidenziale, il quale ne prevedeva espressamente la possibilità di aumento o diminuzione, da disporsi con delibera di giunta o di consiglio. Pertanto rientrando tra le prerogative della Giunta, quella di aumentare o diminuire l'indennità di funzione, i provvedimenti amministrativi richiamati dall'opponente, e l'aumento dell'indennità con gli stessi disposto, erano da considerarsi legittimi.
In merito alla diminuzione dell'indennità di funzione, in conseguenza della diminuzione demografica del Comune di , Controparte_1
evidenziava che, ferma restando la facoltà della Giunta di aumentare l'importo dell'indennità minima, l'eventuale diminuzione ricollegata al calo demografico andava computata, non ab origine, ma a far data dal 01.01.2013 (data di entrata in vigore del D.P.R.
06.11.2012, con il quale venivano pubblicati i dati del censimento, cfr. G.U.R.I. del 18.12.2012).
In merito infine all'eccezione di prescrizione dell'indennità di fine mandato, relativa al primo incarico (2008/2013) rilevava che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente la prescrizione del diritto non era quinquennale, ma decennale, essendo l'obbligo di
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corresponsione dell'indennità discendente direttamente dalla legge, senza necessità di accertamento o di richiesta del dovuto. Precisava che, anche se non necessaria, era comunque stata avanzata formale richiesta di pagamento con nota del 16.07.2013 (allegata sia al ricorso monitorio che alle memorie ex art. 183 c.p.c.), con conseguente interruzione del relativo termine prescrizionale e pertanto chiedeva: “preliminarmente, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e ricorrendo i presupposti di legge, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Nel merito ritenere e dichiarare inesistente l'atto di citazione in opposizione, per inesistenza della relativa notifica per i motivi tutti esposti in narrativa.
Pertanto, confermare il D.I. opposto. In via meramente subordinata condannare il al pagamento delle Controparte_3
somme che saranno determinate nel corso del giudizio. Ritenere e dichiarare parimenti inesistente la domanda riconvenzionale spiegata per inesistenza dell'atto di citazione per i motivi spiegati.
Rigettare nel merito la proposta domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Le parti non articolavano istanze istruttorie e all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni (04.10.2021), la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del
27.06.2022 e, dopo alcuni rinvii, alla udienza del 04.07.2025 da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Ciò premesso, preliminarmente, corre l'obbligo di esaminare l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del
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giudizio sollevata dall'opposto, la fondatezza della quale escluderebbe l'esame del merito della vicenda.
Adduce il che, in seno al ricorso Controparte_1
monitorio, il difensore dell'opposto non ha effettuato formale elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, pertanto la notifica dell'atto di opposizione doveva essere effettuata al ricorrente presso la cancelleria ex art. 638 co. 2 c.p.c..
Orbene ai sensi dell'art. 645 c.p.c. la notifica dell'opposizione va effettuata al ricorrente nei luoghi indicati dall'art. 638 c.p.c., il quale al comma II, dispone che la notifica vada effettuata presso la cancelleria, ove manchi l'indicazione del procuratore, oppure, quando è ammessa la costituzione di persona(art. 638 co I), ove manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio. Già dalla lettera della richiamata norma, emerge che, qualora, come nel caso di specie, nel ricorso monitorio sia indicato il procuratore della parte, la notifica al ricorrente monitorio va effettuata presso il suo procuratore e non allo stesso.
Venendo al caso di specie, dall'esame del Ricorso per D.I. dell'11.05.2017 (cfr. fascicolo di parte) si evince che l'opposto eleggesse domicilio presso il proprio procuratore, il quale dichiarava
“di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 0909920535 e P.E.C.
, pertanto era evidente che la parte Email_1
non era costituita personalmente, ma per il tramite del proprio difensore il quale aveva indicato la P.E.C. alla quale ricevere le comunicazioni.
Né come ritiene l'opponente, può concludersi che la lamentata non
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formale elezione di domicilio presso il comune ove ha sede il giudice adito, giustifichi la notifica della citazione in opposizione presso la cancelleria del Tribunale adito. Occorre evidenziare al riguardo che la normativa in materia di “Domicilio digitale” introdotta con D.L. n.
90 del 24.06.2014, ratione temporis applicabile, individua quale metodo ordinario di notifica, quello effettuato mediante P.E.C. al difensore costituito, e quale metodo residuale quello della notifica presso la cancelleria del tribunale (ma pur sempre al difensore costituito), ritenuta valida solo ove il difensore abbia eletto domicilio presso la cancelleria, oppure in caso di impossibilità di notifica al domicilio digitale, per causa imputabile al destinatario. Sul punto l'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 dispone infatti che “quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”
Tale ermeneutica trova conferma in plurimi pronunciamenti della
Suprema Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che “In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dall'art. art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n.
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221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre
a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.” (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17048 del
11/07/2017).
Assodata dunque l'invalidità della notifica dell'opposizione a CP_1
effettuata dal non al difensore Controparte_1
costituito, ma alla parte, e, non al domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici elenchi, ma presso la cancelleria del Tribunale che ha pronunciato l'ingiunzione di pagamento, occorre a questo punto verificare il tipo di vizio che inficia la detta notifica (se nullità o inesistenza) e le conseguenze che ne discendono.
Adduce l'opposto che nessun contraddittorio si sarebbe instaurato tra le parti, in quanto la notifica in esame sarebbe da considerare inesistente, e dunque insuscettibile di sanatoria, con conseguente reiezione dell'opposizione per inammissibilità della stessa. Tale assunto trova riscontro in quel filone ermeneutico (Cass. Civ.
384/2010; 3970/2008; 18237/2015; 3893/2015 richiamato dallo stesso opposto) che pone tradizionalmente il discrimen tra nullità ed inesistenza della notifica, nella sussistenza o meno di collegamento tra il luogo della notifica ed il destinatario della stessa. Collegamento
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che nel caso di specie risulterebbe carente in quanto la notifica effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria del tribunale non avrebbe alcun collegamento col legittimo destinatario, ossia l'avvocato della parte costituito in fase monitoria.
Tale indirizzo, per il vero risalente, è però ormai superato a seguito di pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali con le note sentenze gemelle nn. 14916 ed 14917 del 20/07/2016, hanno definitivamente affermato che l'assenza di collegamento tra luogo della notifica e la persona del destinatario non determina l'inesistenza della notifica, ma la sua nullità.
Chiarisce il Supremo Consesso che non rientrando il luogo della notificazione tra gli elementi essenziali dell'atto di notifica, anche qualora questa sia effettuata in luogo privo di alcun collegamento col destinatario, la stessa vada considerata nulla e non inesistente, risultando ammessa la sanatoria del vizio in virtù del principio del raggiungimento dello scopo. (“ Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. “ cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 14916 ed
Pag. 14 a 27 R. G. n. 1321/2017
14917 del 20/07/2016; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17048 del
11/07/2017; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5663 del 09/03/2018).
Medesimo principio è stato di recente ribadito anche in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. In caso analogo a quello che ci occupa, ove la citazione in opposizione era notificata alla parte personalmente, piuttosto che al procuratore costituito, mentre la costituzione nel giudizio di opposizione del ricorrente monitorio, era effettuata solo a seguito di una tardiva notifica al domicilio eletto. La
Suprema Corte, richiamando i medesimi principi appena espressi, ha cassato con rinvio la pronuncia con la quale il Giudice adito, aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto di opposizione, omettendo di fare applicazione del principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite, or ora indicato ed al quale si rimanda (v, S.U. nn. n. 14916 ed 14917/2017 cit.) ed evidenziando ulteriormente che già in altri pronunciamenti, la notifica della opposizione era stata ritenuta affetta da nullità e non da inesistenza anche in ipotesi di notifica alla parte personalmente in luogo del difensore, ovvero di notifica a soggetto diverso da quello a vantaggio del quale il decreto ingiuntivo era pronunciato (“Questa Corte, del resto, ha ritenuto che:
- la notifica dell'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità e non da inesistenza sicché può ordinarne la rinnovazione, ex articolo 291
c.p.c. che va eseguita comunque presso quest'ultimo, nel termine perentorio appositamente concesso (Cass. n. 22113 del 2015) ; -
l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo notificato a soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato
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pronunciato è viziato da nullità ( artt. 163 n. 2 e 645 n.1 c.p.c.) a meno che, a norma dell'articolo 164, comma 3 c.p.c., il ricorrente in sede monitoria non si sia costituito in giudizio, così sanando ex tunc il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione
(Cass. n. 15946 del 2019)” Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza n.
26963/2022).
Alla luce di quest'ultimo richiamo giurisprudenziale può ritenersi dunque superato anche l'ultimo profilo di inesistenza della notifica addotto dall'opponente, afferente la notifica a soggetto asseritamente diverso “ , rispetto a quello “ Parte_2 Parte_1
ricorrente monitorio del D.I. in questa sede opposto.
[...]
Anche in questo caso, infatti, diversamente da quanto eccepito dall'opposto, non si verte in fattispecie di inesistenza ma di nullità della notifica.
Facendo applicazione dei principi ermeneutici appena indicati, i vizi della notifica eccepiti dall'opposto, vanno sussunti nell'alveo della nullità e non dell'inesistenza e pertanto risultano sanati a seguito della costituzione dell'opposto, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma III c.p.c.. Tra l'altro val la pena di evidenziare che, l'opposto col proprio atto di costituzione, a differenza di quanto affermato, ha dimostrato di fatto di accettare il contraddittorio con l'opponente in quanto, oltre ad eccepire i vizi di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, si è difeso pure nel merito della vicenda, come sarà evidenziato nel corso della trattazione.
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Nel merito della controversia.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti,
l'opposizione proposta dal Controparte_1
parzialmente deve ritenersi fondata e, pertanto, accolta nei limiti della seguente motivazione.
Al fine di delimitare il thema decidendum dell'odierno giudizio deve innanzitutto rilevarsi che non è oggetto di contestazione né la dovutezza ex lege dell'indennità di fine carica al primo cittadino al termine del mandato, né il mancato pagamento da parte del della detta indennità in favore Controparte_1
dell'opposto, per ambedue i mandati dallo stesso espletati, il primo dal 27.05.2003 al 16.06.2008, ed il secondo dal 17.06.2008 al
10.06.2013.
Il Comune opponente eccepisce però la prescrizione della pretesa creditoria relativamente all'indennità spettante al termine del primo mandato, mentre rispetto a quella spettante all'esito del secondo mandato, ne eccepisce la dovutezza in misura inferiore a quella ingiunta e comunque la compensazione con le maggiori somme richieste in via riconvenzionale.
Procedendo alla disamina dell'eccezione di prescrizione, occorre innanzitutto sottolineare che, sulla base della normativa regionale,
l'indennità di fine mandato va corrisposta al Sindaco al termine dello stesso (“a fine mandato” recita l'art. 19 co I lett. f) della
L.R.30/2000), quale integrazione dell'indennità di funzione e determinata in considerazione dei compensi effettivamente corrisposti nel periodo di mandato ed in considerazione della durata
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dello stesso (“pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato, va commisurata all'indennità media percepita negli anni del periodo del mandato, proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all'anno” cfr. art. 12 D.P.R.S. 19/2021). Ed infatti,
“…l'indennità in questione, secondo principi ormai consolidati, va considerata come emolumento accessorio, strettamente collegato alla funzione esercitata, rientrante, come tale, nel novero dei trattamenti di fine rapporto, da commisurarsi al compenso effettivamente corrisposto durante l'espletamento dell'incarico elettivo. (Sezione di controllo Friuli Venezia Giulia deliberazione
n.189/2010PAR). Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita che presenta alcune analogie con il trattamento di fine rapporto
d'impiego. “ (Corte dei Conti, Sezione di controllo Sicilia, Delibera
n.135/2014/PAR in senso conforma anche Corte dei Conti, Sezione di controllo Calabria, Delibera n. 2 del 18.01.2023 “L'indennità di fine mandato prevista a favore degli amministratori locali non integra una remunerazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella percepita nel corso del mandato, ma una sorta d'indennità differita che presenta affinità con il trattamento di fine rapporto, al pari del quale è parametrato alla misura del trattamento percepito rispettivamente nel corso del mandato e in servizio.”).
L'assimilazione dell'indennità di fine mandato al TFR, trova tra l'altro conferma anche in relazione al regime fiscale applicatole (si riscontri al riguardo ex multis la Risoluzione del 15/04/2010 n. 29 dell'
, la quale ha Controparte_4
ribadito l'assimilazione della detta indennità al TFR ai fini dell'IRPEF).
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Da quanto detto emerge che, il diritto alla corresponsione della indennità di fine mandato, matura alla conclusione del singolo mandato, pertanto avendo l'opposto già maturato all'esito del primo mandato il diritto alla corresponsione della relativa indennità, è da tale momento che deve farsi decorrere anche il relativo termine prescrizionale.
Mentre, ai fini dell'individuazione del termine prescrizionale, tenuto conto delle conclusioni della giurisprudenza contabile e della assimilazione dalla stessa operata tra indennità di fine mandato e
TFR, risulta corretta nel caso di specie l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione, ordinariamente previsto per i trattamenti di fine rapporto ex art. 2948 n. 5 c.p.c.
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso monitorio emerge che il primo mandato Sindacale è stato espletato dal a far data dal 27.05.2003 e si è concluso in data Pt_1
16.06.2008 (cfr. attestazione rilasciata dal Vicesegretario del comune di in data 26.10.2015 allegata al Controparte_1
ricorso monitorio), mentre la prima richiesta di pagamento del dovuto era effettuata con nota del 16.07.2013 (cfr. allegato alle memorie n. 183), ossia successivamente allo spirare del termine prescrizionale quinquennale, pertanto l'eccezione proposta dall'opponente sul punto risulta fondata, con conseguente revoca del D.I. 252/2017 in parte qua.
Per quanto attiene invece all'indennità spettante all'opposto all'esito del secondo mandato, l'opponente ne contesta innanzitutto l'ammontare, in quanto commisurata all'indennità di funzione
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percepita dal asseritamente illegittimamente maggiorata Pt_1
con deliberazione giuntale n. 41 del 03.11.2008, ed in secondo luogo la dovutezza per compensazione col maggior credito opposto in via riconvenzionale dal nei confronti dell'ex sindaco, per CP_1
corresponsione di indennità di funzione in misura superiore a quella spettante.
Come già evidenziato l'indennità di fine mandato è liquidata in misura rapportata all'indennità di funzione effettivamente percepita ed alla durata del mandato, ed è determinata individuando innanzitutto ”l'indennità media percepita negli anni del periodo del mandato”, da moltiplicarsi per ogni anno di mandato e proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all'anno (cfr. art. 12 D.P.R.S. 19/2001).
Orbene nel caso di specie (con specifico riferimento al secondo mandato), giusta delibera di GM n. 41 del 03.11.2008 e pedissequa determina dirigenziale n. 239 del 30.12.2008, l'indennità di funzione del Sindaco “veniva determinata nella misura del 90% del trattamento economico fondamentale spettante al Segretario
Comunale sin dalla data della proclamazione”, piuttosto che ancorandola all'importo legislativamente determinato, fissato nella tabella A del Decreto del Presidente della Regione n. 19/2001,
(regolamento esecutivo dell'art. 19 della L.R. 30/2000, attuativa del
D. Lgs 267/2000) (v. pag. 6 citaz.). In questa sede il CP_1
opponente, proponendo una interpretazione delle medesime norme regionali, diversa rispetto a quella ritenuta corretta, nel corso dell'espletamento della sindacatura dell'opposto, ma anche
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successivamente, giacchè risale al 2016 la nota con la quale il responsabile del settore Economico finanziario del comune di
, calcolava l'indennità spettante per ciascuno Controparte_1
dei due mandati (cfr. nota del 26.08.2016 n. 6531, allegato n. 2 del ricorso monitorio), rimette all'odierno giudicante l'accertamento, incidenter tantum, della “nullità” della delibera giuntale n. 41 del
2008, e conseguente accertamento di nullità e disapplicazione della detta delibera e delle conseguenti determine dirigenziali ed “erronee attestazioni provenienti dall'Ente” ( cfr. pag. 11 della citazione in opposizione), nonché la rideterminazione dell'indennità sindacale, sulla base dell'interpretazione ermeneutica da ultimo offerta.
In disparte la circostanza che il opponente, non risult avere CP_1
impugnato l'atto del quale chiede la disapplicazione né, pur avendone facoltà, risulta essere intervenuto in via di autotutela per emendare per motivi di legittimità l'atto medesimo e/o quelli dal primo promananti, occorre comunque evidenziare che, il potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo ad opera del G.O. non è potere suscettibile di applicazione generalizzata.
Dispone sul punto l'art. 4 della legge n. 2248/1865, in ambito del contenzioso amministrativo (All. E), che la disapplicazione di un atto amministrativo è possibile “quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa”.
Secondo costante esegesi di legittimità cioè, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non si risolve in un potere di disapplicazione tout court degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, ma si
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tratta di un potere esercitabile con precipua finalità di tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della P.A., non ammettendosene l'esercizio nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati (Cass. Civ., Sez.
I, Ordinanza n. 17486/2018, e n. 2244/2015; Cass. Civ. S.U. n.
28053/2018).
La fattispecie che ci occupa, nella quale l'Ente Pubblico si duole in prima persona del suo precedente operato, esula dunque da detta ipotesi per cui non può farsi luogo al potere di disapplicazione.
Sotto altro profilo, in ogni caso, non può disapplicarsi l'atto amministrativo qualora questo costituisca il fondamento del diritto dedotto in giudizio (quale fatto costitutivo, impeditivo o estintivo della pretesa azionata). Il giudice ordinario può cioè disapplicare l'atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (Cass. Civ., Sez. III, n. 2588/2002).
In questo senso le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito in plurimi pronunciamenti che “Il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione
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venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico.” (cfr.
Cass. Civ. S.U., Sentenza n. 2244 del 06/02/2015 e più di recente
S. U., Sentenza n. 9543 del 12/04/2021).
Orbene la questione pregiudiziale in senso tecnico attiene normalmente ad un rapporto esterno a quello dedotto in giudizio, che tuttavia condiziona quest'ultimo in virtù del nesso di pregiudizialità/dipendenza fra situazioni giuridiche ed è pertanto oggetto di cognizione solo incidentale. Diversamente, nel caso che ci occupa, l'accertamento sulla legittimità del provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità di funzione, attiene in via diretta al rapporto dedotto in giudizio, laddove l'ente comunale chiede di esercitare il potere di disapplicazione per rimuovere il fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal ricorrente monitorio, ed allo stesso tempo impeditivo della propria pretesa restitutoria avanzata in via riconvenzionale.
Pertanto in applicazione del principio di diritto indicato dalla
Suprema Corte, l'opposizione va in parte qua dichiarata inammissibile.
E, stante l'impossibilità di disapplicare nel caso di specie, il provvedimento amministrativo con il quale veniva determinata l'indennità di funzione del Sindaco (delibera di G.M. n. 41 del
03.11.2008 ), non venendo meno il presupposto provvedimentale sulla base del quale gli stessi uffici comunali, con nota del
26.08.2016 n. 6513 (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), hanno effettuato il calcolo dell'indennità di fine mandato spettante al va confermato l'importo del credito ingiunto, quale Pt_1
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indennità di fine secondo mandato, pari ad € 11.591,52 e condannato l'opponente al relativo pagamento in favore dell'opposto.
Ne consegue che la opposizione può essere accolta nei limiti suddetti e, considerata la domanda subordinata di parte opposta, va riconosciuto, per l'effetto, un credito minore pari a quello relativo alla indennità di fine del secondo mandato come sopra individuato.
E così dall'importo ingiunto per euro 27.206,41 va detratto quello di
€. 15.614,89 pari alla indennità relativa al primo mandato, e dichiarato come dovuto il residuo importo di €. 11.591,52 che rappresenta il credito residuo oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
In conclusione la opposizione va accolta nei limiti suddetti e il decreto opposto va revocato per le motivazioni esposte con il riconoscimento che la somma complessiva dovuta dall'opponente all'opposto sia pari a €. 11.591,52.
Venendo da ultimo all'esame della domanda riconvenzionale formulata dal che ha avanzato Controparte_1
richiesta di refusione delle maggiori somme corrisposte al Pt_1
in corso di mandato a titolo di indennità di funzione, si rileva quanto segue.
Presupposto della richiesta è l'assunto dell'illegittimità dell'aumento dell'indennità di funzione operato dall'organo politico con l'adozione della delibera di G.M. n. 41 del 03.11.2008, asseritamente illegittima per l'opponente e, per questo, legittimato a chiedere la refusione
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delle somme risultanti dalla differenza tra i maggiori importi corrisposti all'opposto sulla base della citata delibera e la misura dell'indennità legislativamente fissata nella tabella A di cui al
D.P.R.S. 19/2001, per un totale lordo di € 120,388,07, ridotto ad €
110.863,31, a compensazione operata con l'importo di € 9.524,75 ritenuta la cifra corretta da corrispondere all'opposto a titolo di indennità di fine carica.
Risulta evidente che, così come per il motivo di opposizione, testé dichiarato inammissibile, anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente trova il suo fondamento nella declaratoria di nullità e conseguente disapplicazione della deliberazione giuntale n. 41 del 03.11.2008, pertanto stante l'impossibilità di operare nel caso di specie la chiesta disapplicazione la domanda riconvenzionale va anch'essa rigettata.
Non può peraltro sottacersi, che anche qualora si fosse ritenuto di superare l'autorevole precedente, difetta comunque nel caso di specie la sussistenza di elementi probatori a supporto dell'istanza restitutoria avanzata dal il quale non ha formulato nei CP_1
termini di legge alcuna istanza istruttoria, tra quelle preannunciate nell'atto introduttivo del giudizio, volta ad individuare il corretto importo preteso in restituzione, non potendosi a tal uopo ritenere sufficienti i calcoli unilateralmente predisposti ante causam dagli uffici comunali, in assenza del contraddittorio delle parti.
In merito, infine, al regolamento delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione nei limiti spiegati, del rigetto della domanda riconvenzionale e del riconoscimento di un credito
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inferiore in favore di parte opposta, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensarle in misura della metà, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ponendo il pagamento del restante
50%, a carico di parte opposta, secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura, al valore ed alla complessità della causa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Riguardo le spese esenti, considerato che parte opponente ha proposto domanda riconvenzionale e versato il contributo unificato determinato sulla base del valore di detta domanda poi rigettata, se ne riconosce a carico di parte opposta l'onere di pagamento solo di metà delle stesse in tal misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1321/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Accoglie la opposizione per come indicato in parte motiva, essendo fondata la eccezione di prescrizione relativa al credito inerente al periodo 2003/2008;
- Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 252/2017 (R.G.
n. 883/2017) emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto il 19.05.2017;
- Condanna, per l'effetto e per le motivazioni esposte, il al pagamento nei confronti Controparte_1
di della somma di € 11.591,52, oltre Parte_1
interessi dalla domanda al soddisfo;
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- Rigetta, per le motivazioni esposte, la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- Condanna alla refusione in favore del Parte_1
della metà delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio, liquidate – in complessivi
€ 1.700,00, per compensi, oltre spese esenti quantificate per come indicato in motivazione, in €. 379,50, spese generali,
Iva e Cpa come per legge, compensando la restante metà.
Barcellona Pozzo di Gotto, 03.09.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
Pag. 27 a 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1321/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Lucia Laganà nell'interesse di da'avv. Mario Foti, Parte_1 nell'interesse del , sulla scorta del Controparte_1 decreto di regolamentazione dell'udienza del 4.07.2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.05.2025, fissata per discussione, come da provvedimento adottato in data 1.07.2024, poi reiterato, - pronuncia la seguente
SENTENZA
Tra
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore v. P.IVA_1
Nazionale n. 313, presso lo studio dell'Avv. Mario Foti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore-Opponente
Contro
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Venetico Marina via Nazionale n.164, presso lo studio dell'Avv. Lucia Laganà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Convenuto-Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n, 252/17 (RG n. 883/17), emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 19.05.2017.-
Pag. 1 a 27 R. G. n. 1321/2017
In fatto e in diritto
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale, notificato in data 17.07.2017 presso la cancelleria del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, il , proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 252/2017, con il quale l'intestato Tribunale gli ingiungeva, il pagamento nei confronti di della somma di € 27.206,41, oltre interessi e spese Parte_2
legali della procedura monitoria, rivendicati dall'opposto nella sua qualità di ex primo cittadino del comune opponente, a titolo di indennità di fine mandato, spettante in forza di legge, a seguito dell'espletamento di due mandati sindacali presso il Comune opponente, e precisamente il primo dal 27.05.2003 al 16.06.2008, ed il secondo dal 17.06.2008 al 10.06.2013.
Si affidava l'opponente a due motivi di censura, col primo deduceva l'infondatezza della pretesa, per avere l'opposto già percepito indennità legata alla carica in misura superiore al dovuto.
Evidenziava che l'indennità di fine carica andava parametrata a quella di funzione percepita nel corso del mandato (art. 12 D.P.R.S.
19/2001) e che quest'ultima era stata illegittimamente aumentata con atto di indirizzo politico della giunta all'epoca insediata, determinando di fatto la corresponsione a titolo di indennità di carica di somme ampiamente superiori al dovuto, rispetto a quelle normativamente applicabili (combinato disposto dell 'artt. 82, comma
8, lett. f) del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 19, comma 1, lett. f) della L.R.
30/2000 e dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n.19/2001).
Pag. 2 a 27 R. G. n. 1321/2017
Al riguardo dava atto che con delibera di GM n. 44 del 23.09.2004 e pedissequa determina dirigenziale n.177 del 29.12.2004
(relativamente al primo mandato) e delibera di GM n. 41 del
03.11.2008 e pedissequa determina dirigenziale n. 239 del
30.12.2008 (relativamente al secondo mandato), “l'indennità di funzione del Sindaco veniva illegittimamente determinata nella misura del 90% del trattamento economico fondamentale spettante al Segretario Comunale sin dalla data della proclamazione”, mentre in base alla normativa vigente, le eventuali maggiorazioni dell'indennità, prestabilita dal legislatore regionale nella tabella A allegata al D.P.R.S. 19/2001, potevano essere disposte esclusivamente in percentuale ricompresa tra il 2% ed il 5% (v. art. 2
Decreto del Presidente della Regione n. 19/2001 pag. 6 citaz.).
Adduceva l'opponente che, una volta accertata incidenter tantum la nullità per violazione di legge ex art. 21 septies, o comunque la annullabilità ex art. 21 octies e nonies della L. 241/90, degli atti di indirizzo che avevano disposto l'aumento dell'indennità di funzione, parimenti travolti da nullità avrebbero dovuto considerarsi gli ulteriori atti da questi discendenti ivi compresa la nota, posta a base del ricorso monitorio, con la quale il responsabile del settore Economico
Finanziario del , provvedeva su Controparte_1
richiesta dell'ex sindaco al calcolo delle indennità di fine carica da corrispondersi per ciascuno dei due mandati sindacali.
Adduceva l'erroneità del calcolo indicato nella predetta nota a firma del responsabile del settore Economico Finanziario, in quanto effettuata sulla base delle somme corrisposte in aumento, anziché degli importi legislativamente fissati di cui alla citata tabella A.
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Specificava inoltre che, ai fini del corretto calcolo dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, all'importo tabellare, da individuarsi in funzione della fascia demografica nella quale il Comune rientrava, andava anche applicata una riduzione del 10% in forza del sopravvenuto art. 54 L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006).
E non solo. Data la diminuzione demografica da 3.088 a 2.880 abitanti, registrata nel territorio comunale ed accertata giusto 15° censimento ISTAT (D.P.R. 06.11.2012), l'indennità di funzione spettante in base alla tabella A andava identificata in relazione alla fascia demografica “fino a tremila abitanti” e non, come nell'importo ingiunto, di quella relativa alla fascia “superiore ai tremila abitanti”.
Sulla base delle censure proposte, adduceva che, nel corso del primo mandato il avrebbe illegittimamente percepito Pt_1
l'importo di € 2.830,12 a fronte del dovuto importo di € 2.220,76, e, a far data dal 01.06.2006, di € 1.998,69 (a seguito della riduzione determinata dalla Legge Finanziaria del 2006), determinandosi dunque una differenza a credito del per il solo primo CP_1
mandato pari ad € 42.807,99.
Mentre nel corso del secondo mandato avrebbe illegittimamente percepito l'importo mensile di € 3.233,03 a fronte del dovuto importo di € 1.998,69, che a far data dal declassamento del Comune
[...]
, tra quelli con meno di 3.000 abitanti (15° Controparte_2
censimento, G.U.R.I. n. 294 del 18.11.2012), andava ulteriormente ridotto in € 1.394,43 con una differenza a credito del per il CP_1
secondo mandato pari ad € 77.580,08.
Come secondo motivo di opposizione, eccepiva la prescrizione del
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credito vantato dall'opponente, relativamente all'indennità di fine carica maturata all'esito della prima investitura (terminata il
16.06.2008). Adduceva al riguardo che l'indennità di fine primo mandato non era stata corrisposta al termine dello stesso, né sussisteva alcun atto interruttivo della prescrizione, pertanto in applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art 2948 co. 1 n. 4 c.c., il relativo diritto di credito era da considerarsi prescritto alla data del 17.06.2013, data entro la quale non risultava pervenuto alcun atto interruttivo della corrente prescrizione. A nulla rilevando, a fini interruttivi, la permanenza in carica del Pt_1
senza soluzione di continuità, per l'espletamento del secondo mandato sindacale nel periodo 2008/2013, giacché l'indennità di fine primo mandato, era già maturata e poteva essere autonomamente riscossa anche in pendenza del secondo, giusto disposto dell'art. 19 co I lett. f), L.R. 30/2000.
Proponeva in ultimo domanda riconvenzionale per il recupero dell'indebito erogato al pari ad € 120.388,07 (dati da € Pt_1
42.807,99 in pendenza del primo mandato, ed € 77.580,08 in pendenza del secondo), ridotti a € 110.863,31 a compensazione operata con la somma di € 9.524,74 (indennità di fine carica afferente il secondo mandato, rideterminata dai preposti uffici comunali, con applicazione della normativa precitata).
Chiedeva pertanto di: “accertare, dichiarare e riconoscere che nessuna somma oggetto dell'avversa ingiunzione è dovuta dal
, in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore al convenuto opposto sig. per le ragioni Parte_2
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tutte chiarite in premessa e per tutte le altre che saranno meglio specificate in corso di giudizio, avendo questi illegittimamente percepito, nell'arco temporale dei suoi due mandati sindacali, somme superiori al dovuto, giusta premessa;
b) Accertare, dichiarare e riconoscere che le predette relative deliberazioni di giunta municipale, le conseguenti determine dirigenziali nonché le relative erronee attestazioni provenienti dall'ente opponente sui quali controparte ritiene di avere una prova scritta del proprio credito
-che è stato alla base del provvedimento monitorio opposto- sono nulle ed inefficaci, disponendone la relativa declaratoria, ex art. 21 septies ed ex art. 21 octies e nonies L. 241/90, per violazione di legge;
giusta premessa;
c) Conseguentemente e per l'effetto annullare, dichiarare nullo o comunque privare di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 252/2017 (R.G. n. 883/2017) emesso dal presidente del tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto il
19.05.2017 è notificato il 6 luglio 2017, …. giusta premessa;
d) accertare, dichiarare e riconoscere che, a seguito delle motivazioni meglio esposte infra e nel merito delle stesse, il Controparte_1
è creditore nei confronti dell'odierno opposto sig.
[...] [...]
della somma di euro 110.863,31, o di quella maggiore o Pt_2
minore che verrà determinata in corso di causa, giusta premessa;
e) conseguentemente ed in via riconvenzionale condannare il convenuto opposto sig. al pagamento, in favore del Parte_2
Comune di della somma di euro 110.863,31, o Controparte_1
a quella maggiore o minore che verrà determinata anche a seguito di istruzione probatoria, giusta premessa;
f) ammettere gli opportuni mezzi istruttori, ivi compresa: 1) CTU tecnico contabile avente ad
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oggetto l'accertamento delle relative indennità di carica spettanti effettivamente al opponente nell'arco temporale dei suoi due mandati di sindaco del nonché Controparte_1
della relativa indennità di fine mandato;
2) prova per testi sui seguenti fatti di causa:” vero o no che il convenuto opposto ha illegittimamente percepito, nel periodo del suo secondo mandato
(17.06.2008 fino al 10.06.2013) a titolo di indennità di carica, somme superiori rispetto a quelle cui aveva diritto, a seguito di un erroneo calcolo in eccesso di quella effettivamente spettantegli”, indicando sin da ora a testi il rag. e il dott. , Persona_1 Persona_2
entrambi dipendenti comunali e rispettivamente il primo responsabile dell'area finanziaria ed il secondo dell'area amministrativa e vicesegretario comunale, con riserva di indicare ulteriori testi nei modi e termini di legge. g) Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
”
Costituendosi in giudizio con comparsa del 26.06.2018, Parte_1
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e/o
[...]
improcedibilità del giudizio di opposizione per inesistenza della notifica sotto tre diversi profili. Innanzitutto in quanto effettuata presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, anziché presso la
P.E.C. del difensore costituito nel procedimento monitorio, ritualmente indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, poi accolto.
Adduceva l'opposto che erroneamente il aveva effettuato la CP_1
notifica ex art. 638 c.p.c., giacché nel caso di specie non si versava in ipotesi di mancata elezione di domicilio fisico, ma di elezione di domicilio digitale, posto che il procuratore del indicava nel Pt_1
ricorso monitorio sia il proprio numero di fax che la propria P.E.C..
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Sotto altro profilo eccepiva l'inesistenza della notifica effettuata in cancelleria, in quanto eseguita nei riguardi della parte personalmente ( , anziché nei confronti del Parte_2
procuratore della stessa, presso il cui studio l'opposto eleggeva domicilio, così come indicato nel ricorso monitorio. Da ultimo eccepiva l'inesistenza della notifica compiuta in cancelleria in quanto rivolta a soggetto diverso dall'intimante ( Parte_2 Parte_1
.
[...]
Il NZ dava poi atto che il , oltre ad Controparte_1
effettuare la notifica dell'opposizione in cancelleria, inoltrava anche all'indirizzo P.E.C. del proprio procuratore, avviso informale col quale lo rendeva edotto dell'instaurazione del giudizio di opposizione. Evidenziava però al riguardo che, la ridetta P.E.C. era inoltrata e ricevuta alle ore 00.51 del 18.07.2017. Pertanto quand'anche tale comunicazione dovesse considerarsi formale notifica dell'opposizione, la stessa, effettuata in data 18.07.2017, ossia oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del D.I. in questa sede opposto, doveva considerarsi tardiva, con conseguente declaratoria di definitività del D.I. 252/2017, per notifica inesiste e/o tardiva.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione adducendo che, stante la competenza esclusiva della Regione Sicilia nella materia inerente lo status degli amministratori locali, la normativa applicabile era data esclusivamente dalla L.R. n. 30/2000 e dal Decreto
Presidenziale n. 19/2001 ( regolamento esecutivo dell'art. 19 della
L.R. 30/2000, concernente la determinazione delle misure minime
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delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia), e non anche la normativa nazionale citata dall'opponente.
Specificava al riguardo che nella tabella A, richiamata dal
[...]
, veniva indicato non l'ammontare fisso dell'indennità di CP_1
funzione riconosciuta agli amministratori locali, bensì la sua misura
“minima”, la quale era suscettibile di aumento sulla base del disposto dell'art. 10 del citato Decreto Presidenziale, il quale ne prevedeva espressamente la possibilità di aumento o diminuzione, da disporsi con delibera di giunta o di consiglio. Pertanto rientrando tra le prerogative della Giunta, quella di aumentare o diminuire l'indennità di funzione, i provvedimenti amministrativi richiamati dall'opponente, e l'aumento dell'indennità con gli stessi disposto, erano da considerarsi legittimi.
In merito alla diminuzione dell'indennità di funzione, in conseguenza della diminuzione demografica del Comune di , Controparte_1
evidenziava che, ferma restando la facoltà della Giunta di aumentare l'importo dell'indennità minima, l'eventuale diminuzione ricollegata al calo demografico andava computata, non ab origine, ma a far data dal 01.01.2013 (data di entrata in vigore del D.P.R.
06.11.2012, con il quale venivano pubblicati i dati del censimento, cfr. G.U.R.I. del 18.12.2012).
In merito infine all'eccezione di prescrizione dell'indennità di fine mandato, relativa al primo incarico (2008/2013) rilevava che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente la prescrizione del diritto non era quinquennale, ma decennale, essendo l'obbligo di
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corresponsione dell'indennità discendente direttamente dalla legge, senza necessità di accertamento o di richiesta del dovuto. Precisava che, anche se non necessaria, era comunque stata avanzata formale richiesta di pagamento con nota del 16.07.2013 (allegata sia al ricorso monitorio che alle memorie ex art. 183 c.p.c.), con conseguente interruzione del relativo termine prescrizionale e pertanto chiedeva: “preliminarmente, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e ricorrendo i presupposti di legge, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Nel merito ritenere e dichiarare inesistente l'atto di citazione in opposizione, per inesistenza della relativa notifica per i motivi tutti esposti in narrativa.
Pertanto, confermare il D.I. opposto. In via meramente subordinata condannare il al pagamento delle Controparte_3
somme che saranno determinate nel corso del giudizio. Ritenere e dichiarare parimenti inesistente la domanda riconvenzionale spiegata per inesistenza dell'atto di citazione per i motivi spiegati.
Rigettare nel merito la proposta domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Le parti non articolavano istanze istruttorie e all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni (04.10.2021), la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del
27.06.2022 e, dopo alcuni rinvii, alla udienza del 04.07.2025 da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Ciò premesso, preliminarmente, corre l'obbligo di esaminare l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del
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giudizio sollevata dall'opposto, la fondatezza della quale escluderebbe l'esame del merito della vicenda.
Adduce il che, in seno al ricorso Controparte_1
monitorio, il difensore dell'opposto non ha effettuato formale elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, pertanto la notifica dell'atto di opposizione doveva essere effettuata al ricorrente presso la cancelleria ex art. 638 co. 2 c.p.c..
Orbene ai sensi dell'art. 645 c.p.c. la notifica dell'opposizione va effettuata al ricorrente nei luoghi indicati dall'art. 638 c.p.c., il quale al comma II, dispone che la notifica vada effettuata presso la cancelleria, ove manchi l'indicazione del procuratore, oppure, quando è ammessa la costituzione di persona(art. 638 co I), ove manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio. Già dalla lettera della richiamata norma, emerge che, qualora, come nel caso di specie, nel ricorso monitorio sia indicato il procuratore della parte, la notifica al ricorrente monitorio va effettuata presso il suo procuratore e non allo stesso.
Venendo al caso di specie, dall'esame del Ricorso per D.I. dell'11.05.2017 (cfr. fascicolo di parte) si evince che l'opposto eleggesse domicilio presso il proprio procuratore, il quale dichiarava
“di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 0909920535 e P.E.C.
, pertanto era evidente che la parte Email_1
non era costituita personalmente, ma per il tramite del proprio difensore il quale aveva indicato la P.E.C. alla quale ricevere le comunicazioni.
Né come ritiene l'opponente, può concludersi che la lamentata non
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formale elezione di domicilio presso il comune ove ha sede il giudice adito, giustifichi la notifica della citazione in opposizione presso la cancelleria del Tribunale adito. Occorre evidenziare al riguardo che la normativa in materia di “Domicilio digitale” introdotta con D.L. n.
90 del 24.06.2014, ratione temporis applicabile, individua quale metodo ordinario di notifica, quello effettuato mediante P.E.C. al difensore costituito, e quale metodo residuale quello della notifica presso la cancelleria del tribunale (ma pur sempre al difensore costituito), ritenuta valida solo ove il difensore abbia eletto domicilio presso la cancelleria, oppure in caso di impossibilità di notifica al domicilio digitale, per causa imputabile al destinatario. Sul punto l'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 dispone infatti che “quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”
Tale ermeneutica trova conferma in plurimi pronunciamenti della
Suprema Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che “In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dall'art. art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n.
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221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre
a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.” (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17048 del
11/07/2017).
Assodata dunque l'invalidità della notifica dell'opposizione a CP_1
effettuata dal non al difensore Controparte_1
costituito, ma alla parte, e, non al domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici elenchi, ma presso la cancelleria del Tribunale che ha pronunciato l'ingiunzione di pagamento, occorre a questo punto verificare il tipo di vizio che inficia la detta notifica (se nullità o inesistenza) e le conseguenze che ne discendono.
Adduce l'opposto che nessun contraddittorio si sarebbe instaurato tra le parti, in quanto la notifica in esame sarebbe da considerare inesistente, e dunque insuscettibile di sanatoria, con conseguente reiezione dell'opposizione per inammissibilità della stessa. Tale assunto trova riscontro in quel filone ermeneutico (Cass. Civ.
384/2010; 3970/2008; 18237/2015; 3893/2015 richiamato dallo stesso opposto) che pone tradizionalmente il discrimen tra nullità ed inesistenza della notifica, nella sussistenza o meno di collegamento tra il luogo della notifica ed il destinatario della stessa. Collegamento
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che nel caso di specie risulterebbe carente in quanto la notifica effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria del tribunale non avrebbe alcun collegamento col legittimo destinatario, ossia l'avvocato della parte costituito in fase monitoria.
Tale indirizzo, per il vero risalente, è però ormai superato a seguito di pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali con le note sentenze gemelle nn. 14916 ed 14917 del 20/07/2016, hanno definitivamente affermato che l'assenza di collegamento tra luogo della notifica e la persona del destinatario non determina l'inesistenza della notifica, ma la sua nullità.
Chiarisce il Supremo Consesso che non rientrando il luogo della notificazione tra gli elementi essenziali dell'atto di notifica, anche qualora questa sia effettuata in luogo privo di alcun collegamento col destinatario, la stessa vada considerata nulla e non inesistente, risultando ammessa la sanatoria del vizio in virtù del principio del raggiungimento dello scopo. (“ Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. “ cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 14916 ed
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14917 del 20/07/2016; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17048 del
11/07/2017; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5663 del 09/03/2018).
Medesimo principio è stato di recente ribadito anche in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. In caso analogo a quello che ci occupa, ove la citazione in opposizione era notificata alla parte personalmente, piuttosto che al procuratore costituito, mentre la costituzione nel giudizio di opposizione del ricorrente monitorio, era effettuata solo a seguito di una tardiva notifica al domicilio eletto. La
Suprema Corte, richiamando i medesimi principi appena espressi, ha cassato con rinvio la pronuncia con la quale il Giudice adito, aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto di opposizione, omettendo di fare applicazione del principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite, or ora indicato ed al quale si rimanda (v, S.U. nn. n. 14916 ed 14917/2017 cit.) ed evidenziando ulteriormente che già in altri pronunciamenti, la notifica della opposizione era stata ritenuta affetta da nullità e non da inesistenza anche in ipotesi di notifica alla parte personalmente in luogo del difensore, ovvero di notifica a soggetto diverso da quello a vantaggio del quale il decreto ingiuntivo era pronunciato (“Questa Corte, del resto, ha ritenuto che:
- la notifica dell'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità e non da inesistenza sicché può ordinarne la rinnovazione, ex articolo 291
c.p.c. che va eseguita comunque presso quest'ultimo, nel termine perentorio appositamente concesso (Cass. n. 22113 del 2015) ; -
l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo notificato a soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato
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pronunciato è viziato da nullità ( artt. 163 n. 2 e 645 n.1 c.p.c.) a meno che, a norma dell'articolo 164, comma 3 c.p.c., il ricorrente in sede monitoria non si sia costituito in giudizio, così sanando ex tunc il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione
(Cass. n. 15946 del 2019)” Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza n.
26963/2022).
Alla luce di quest'ultimo richiamo giurisprudenziale può ritenersi dunque superato anche l'ultimo profilo di inesistenza della notifica addotto dall'opponente, afferente la notifica a soggetto asseritamente diverso “ , rispetto a quello “ Parte_2 Parte_1
ricorrente monitorio del D.I. in questa sede opposto.
[...]
Anche in questo caso, infatti, diversamente da quanto eccepito dall'opposto, non si verte in fattispecie di inesistenza ma di nullità della notifica.
Facendo applicazione dei principi ermeneutici appena indicati, i vizi della notifica eccepiti dall'opposto, vanno sussunti nell'alveo della nullità e non dell'inesistenza e pertanto risultano sanati a seguito della costituzione dell'opposto, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma III c.p.c.. Tra l'altro val la pena di evidenziare che, l'opposto col proprio atto di costituzione, a differenza di quanto affermato, ha dimostrato di fatto di accettare il contraddittorio con l'opponente in quanto, oltre ad eccepire i vizi di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, si è difeso pure nel merito della vicenda, come sarà evidenziato nel corso della trattazione.
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Nel merito della controversia.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti,
l'opposizione proposta dal Controparte_1
parzialmente deve ritenersi fondata e, pertanto, accolta nei limiti della seguente motivazione.
Al fine di delimitare il thema decidendum dell'odierno giudizio deve innanzitutto rilevarsi che non è oggetto di contestazione né la dovutezza ex lege dell'indennità di fine carica al primo cittadino al termine del mandato, né il mancato pagamento da parte del della detta indennità in favore Controparte_1
dell'opposto, per ambedue i mandati dallo stesso espletati, il primo dal 27.05.2003 al 16.06.2008, ed il secondo dal 17.06.2008 al
10.06.2013.
Il Comune opponente eccepisce però la prescrizione della pretesa creditoria relativamente all'indennità spettante al termine del primo mandato, mentre rispetto a quella spettante all'esito del secondo mandato, ne eccepisce la dovutezza in misura inferiore a quella ingiunta e comunque la compensazione con le maggiori somme richieste in via riconvenzionale.
Procedendo alla disamina dell'eccezione di prescrizione, occorre innanzitutto sottolineare che, sulla base della normativa regionale,
l'indennità di fine mandato va corrisposta al Sindaco al termine dello stesso (“a fine mandato” recita l'art. 19 co I lett. f) della
L.R.30/2000), quale integrazione dell'indennità di funzione e determinata in considerazione dei compensi effettivamente corrisposti nel periodo di mandato ed in considerazione della durata
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dello stesso (“pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato, va commisurata all'indennità media percepita negli anni del periodo del mandato, proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all'anno” cfr. art. 12 D.P.R.S. 19/2021). Ed infatti,
“…l'indennità in questione, secondo principi ormai consolidati, va considerata come emolumento accessorio, strettamente collegato alla funzione esercitata, rientrante, come tale, nel novero dei trattamenti di fine rapporto, da commisurarsi al compenso effettivamente corrisposto durante l'espletamento dell'incarico elettivo. (Sezione di controllo Friuli Venezia Giulia deliberazione
n.189/2010PAR). Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita che presenta alcune analogie con il trattamento di fine rapporto
d'impiego. “ (Corte dei Conti, Sezione di controllo Sicilia, Delibera
n.135/2014/PAR in senso conforma anche Corte dei Conti, Sezione di controllo Calabria, Delibera n. 2 del 18.01.2023 “L'indennità di fine mandato prevista a favore degli amministratori locali non integra una remunerazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella percepita nel corso del mandato, ma una sorta d'indennità differita che presenta affinità con il trattamento di fine rapporto, al pari del quale è parametrato alla misura del trattamento percepito rispettivamente nel corso del mandato e in servizio.”).
L'assimilazione dell'indennità di fine mandato al TFR, trova tra l'altro conferma anche in relazione al regime fiscale applicatole (si riscontri al riguardo ex multis la Risoluzione del 15/04/2010 n. 29 dell'
, la quale ha Controparte_4
ribadito l'assimilazione della detta indennità al TFR ai fini dell'IRPEF).
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Da quanto detto emerge che, il diritto alla corresponsione della indennità di fine mandato, matura alla conclusione del singolo mandato, pertanto avendo l'opposto già maturato all'esito del primo mandato il diritto alla corresponsione della relativa indennità, è da tale momento che deve farsi decorrere anche il relativo termine prescrizionale.
Mentre, ai fini dell'individuazione del termine prescrizionale, tenuto conto delle conclusioni della giurisprudenza contabile e della assimilazione dalla stessa operata tra indennità di fine mandato e
TFR, risulta corretta nel caso di specie l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione, ordinariamente previsto per i trattamenti di fine rapporto ex art. 2948 n. 5 c.p.c.
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso monitorio emerge che il primo mandato Sindacale è stato espletato dal a far data dal 27.05.2003 e si è concluso in data Pt_1
16.06.2008 (cfr. attestazione rilasciata dal Vicesegretario del comune di in data 26.10.2015 allegata al Controparte_1
ricorso monitorio), mentre la prima richiesta di pagamento del dovuto era effettuata con nota del 16.07.2013 (cfr. allegato alle memorie n. 183), ossia successivamente allo spirare del termine prescrizionale quinquennale, pertanto l'eccezione proposta dall'opponente sul punto risulta fondata, con conseguente revoca del D.I. 252/2017 in parte qua.
Per quanto attiene invece all'indennità spettante all'opposto all'esito del secondo mandato, l'opponente ne contesta innanzitutto l'ammontare, in quanto commisurata all'indennità di funzione
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percepita dal asseritamente illegittimamente maggiorata Pt_1
con deliberazione giuntale n. 41 del 03.11.2008, ed in secondo luogo la dovutezza per compensazione col maggior credito opposto in via riconvenzionale dal nei confronti dell'ex sindaco, per CP_1
corresponsione di indennità di funzione in misura superiore a quella spettante.
Come già evidenziato l'indennità di fine mandato è liquidata in misura rapportata all'indennità di funzione effettivamente percepita ed alla durata del mandato, ed è determinata individuando innanzitutto ”l'indennità media percepita negli anni del periodo del mandato”, da moltiplicarsi per ogni anno di mandato e proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all'anno (cfr. art. 12 D.P.R.S. 19/2001).
Orbene nel caso di specie (con specifico riferimento al secondo mandato), giusta delibera di GM n. 41 del 03.11.2008 e pedissequa determina dirigenziale n. 239 del 30.12.2008, l'indennità di funzione del Sindaco “veniva determinata nella misura del 90% del trattamento economico fondamentale spettante al Segretario
Comunale sin dalla data della proclamazione”, piuttosto che ancorandola all'importo legislativamente determinato, fissato nella tabella A del Decreto del Presidente della Regione n. 19/2001,
(regolamento esecutivo dell'art. 19 della L.R. 30/2000, attuativa del
D. Lgs 267/2000) (v. pag. 6 citaz.). In questa sede il CP_1
opponente, proponendo una interpretazione delle medesime norme regionali, diversa rispetto a quella ritenuta corretta, nel corso dell'espletamento della sindacatura dell'opposto, ma anche
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successivamente, giacchè risale al 2016 la nota con la quale il responsabile del settore Economico finanziario del comune di
, calcolava l'indennità spettante per ciascuno Controparte_1
dei due mandati (cfr. nota del 26.08.2016 n. 6531, allegato n. 2 del ricorso monitorio), rimette all'odierno giudicante l'accertamento, incidenter tantum, della “nullità” della delibera giuntale n. 41 del
2008, e conseguente accertamento di nullità e disapplicazione della detta delibera e delle conseguenti determine dirigenziali ed “erronee attestazioni provenienti dall'Ente” ( cfr. pag. 11 della citazione in opposizione), nonché la rideterminazione dell'indennità sindacale, sulla base dell'interpretazione ermeneutica da ultimo offerta.
In disparte la circostanza che il opponente, non risult avere CP_1
impugnato l'atto del quale chiede la disapplicazione né, pur avendone facoltà, risulta essere intervenuto in via di autotutela per emendare per motivi di legittimità l'atto medesimo e/o quelli dal primo promananti, occorre comunque evidenziare che, il potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo ad opera del G.O. non è potere suscettibile di applicazione generalizzata.
Dispone sul punto l'art. 4 della legge n. 2248/1865, in ambito del contenzioso amministrativo (All. E), che la disapplicazione di un atto amministrativo è possibile “quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa”.
Secondo costante esegesi di legittimità cioè, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non si risolve in un potere di disapplicazione tout court degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, ma si
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tratta di un potere esercitabile con precipua finalità di tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della P.A., non ammettendosene l'esercizio nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati (Cass. Civ., Sez.
I, Ordinanza n. 17486/2018, e n. 2244/2015; Cass. Civ. S.U. n.
28053/2018).
La fattispecie che ci occupa, nella quale l'Ente Pubblico si duole in prima persona del suo precedente operato, esula dunque da detta ipotesi per cui non può farsi luogo al potere di disapplicazione.
Sotto altro profilo, in ogni caso, non può disapplicarsi l'atto amministrativo qualora questo costituisca il fondamento del diritto dedotto in giudizio (quale fatto costitutivo, impeditivo o estintivo della pretesa azionata). Il giudice ordinario può cioè disapplicare l'atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (Cass. Civ., Sez. III, n. 2588/2002).
In questo senso le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito in plurimi pronunciamenti che “Il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione
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venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico.” (cfr.
Cass. Civ. S.U., Sentenza n. 2244 del 06/02/2015 e più di recente
S. U., Sentenza n. 9543 del 12/04/2021).
Orbene la questione pregiudiziale in senso tecnico attiene normalmente ad un rapporto esterno a quello dedotto in giudizio, che tuttavia condiziona quest'ultimo in virtù del nesso di pregiudizialità/dipendenza fra situazioni giuridiche ed è pertanto oggetto di cognizione solo incidentale. Diversamente, nel caso che ci occupa, l'accertamento sulla legittimità del provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità di funzione, attiene in via diretta al rapporto dedotto in giudizio, laddove l'ente comunale chiede di esercitare il potere di disapplicazione per rimuovere il fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal ricorrente monitorio, ed allo stesso tempo impeditivo della propria pretesa restitutoria avanzata in via riconvenzionale.
Pertanto in applicazione del principio di diritto indicato dalla
Suprema Corte, l'opposizione va in parte qua dichiarata inammissibile.
E, stante l'impossibilità di disapplicare nel caso di specie, il provvedimento amministrativo con il quale veniva determinata l'indennità di funzione del Sindaco (delibera di G.M. n. 41 del
03.11.2008 ), non venendo meno il presupposto provvedimentale sulla base del quale gli stessi uffici comunali, con nota del
26.08.2016 n. 6513 (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), hanno effettuato il calcolo dell'indennità di fine mandato spettante al va confermato l'importo del credito ingiunto, quale Pt_1
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indennità di fine secondo mandato, pari ad € 11.591,52 e condannato l'opponente al relativo pagamento in favore dell'opposto.
Ne consegue che la opposizione può essere accolta nei limiti suddetti e, considerata la domanda subordinata di parte opposta, va riconosciuto, per l'effetto, un credito minore pari a quello relativo alla indennità di fine del secondo mandato come sopra individuato.
E così dall'importo ingiunto per euro 27.206,41 va detratto quello di
€. 15.614,89 pari alla indennità relativa al primo mandato, e dichiarato come dovuto il residuo importo di €. 11.591,52 che rappresenta il credito residuo oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
In conclusione la opposizione va accolta nei limiti suddetti e il decreto opposto va revocato per le motivazioni esposte con il riconoscimento che la somma complessiva dovuta dall'opponente all'opposto sia pari a €. 11.591,52.
Venendo da ultimo all'esame della domanda riconvenzionale formulata dal che ha avanzato Controparte_1
richiesta di refusione delle maggiori somme corrisposte al Pt_1
in corso di mandato a titolo di indennità di funzione, si rileva quanto segue.
Presupposto della richiesta è l'assunto dell'illegittimità dell'aumento dell'indennità di funzione operato dall'organo politico con l'adozione della delibera di G.M. n. 41 del 03.11.2008, asseritamente illegittima per l'opponente e, per questo, legittimato a chiedere la refusione
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delle somme risultanti dalla differenza tra i maggiori importi corrisposti all'opposto sulla base della citata delibera e la misura dell'indennità legislativamente fissata nella tabella A di cui al
D.P.R.S. 19/2001, per un totale lordo di € 120,388,07, ridotto ad €
110.863,31, a compensazione operata con l'importo di € 9.524,75 ritenuta la cifra corretta da corrispondere all'opposto a titolo di indennità di fine carica.
Risulta evidente che, così come per il motivo di opposizione, testé dichiarato inammissibile, anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente trova il suo fondamento nella declaratoria di nullità e conseguente disapplicazione della deliberazione giuntale n. 41 del 03.11.2008, pertanto stante l'impossibilità di operare nel caso di specie la chiesta disapplicazione la domanda riconvenzionale va anch'essa rigettata.
Non può peraltro sottacersi, che anche qualora si fosse ritenuto di superare l'autorevole precedente, difetta comunque nel caso di specie la sussistenza di elementi probatori a supporto dell'istanza restitutoria avanzata dal il quale non ha formulato nei CP_1
termini di legge alcuna istanza istruttoria, tra quelle preannunciate nell'atto introduttivo del giudizio, volta ad individuare il corretto importo preteso in restituzione, non potendosi a tal uopo ritenere sufficienti i calcoli unilateralmente predisposti ante causam dagli uffici comunali, in assenza del contraddittorio delle parti.
In merito, infine, al regolamento delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione nei limiti spiegati, del rigetto della domanda riconvenzionale e del riconoscimento di un credito
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inferiore in favore di parte opposta, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensarle in misura della metà, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ponendo il pagamento del restante
50%, a carico di parte opposta, secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura, al valore ed alla complessità della causa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Riguardo le spese esenti, considerato che parte opponente ha proposto domanda riconvenzionale e versato il contributo unificato determinato sulla base del valore di detta domanda poi rigettata, se ne riconosce a carico di parte opposta l'onere di pagamento solo di metà delle stesse in tal misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1321/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Accoglie la opposizione per come indicato in parte motiva, essendo fondata la eccezione di prescrizione relativa al credito inerente al periodo 2003/2008;
- Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 252/2017 (R.G.
n. 883/2017) emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto il 19.05.2017;
- Condanna, per l'effetto e per le motivazioni esposte, il al pagamento nei confronti Controparte_1
di della somma di € 11.591,52, oltre Parte_1
interessi dalla domanda al soddisfo;
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- Rigetta, per le motivazioni esposte, la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- Condanna alla refusione in favore del Parte_1
della metà delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio, liquidate – in complessivi
€ 1.700,00, per compensi, oltre spese esenti quantificate per come indicato in motivazione, in €. 379,50, spese generali,
Iva e Cpa come per legge, compensando la restante metà.
Barcellona Pozzo di Gotto, 03.09.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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