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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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- 1. Valutazione dell’inadempimento oggettiva per la risoluzione del concordatoAccesso limitatoCesare Crety · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Risoluzione RG CP N. 102/2019 RG N. 18455/2025 Controparte_1
[...]
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo liquidatorio omologato RG n.
102/2019, promosso con unico ricorso depositato per via telematica il 14.5.2025 da:
con sede legale in Milano, via Savona n. 65/B, C.F., P.IVA e n. di iscrizione Parte_1 nel Registro delle Imprese di Milano - ON AN - OD in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, avv. Michele Angelo Maria
DE (C.F. , C.F._1 nonché da
con sede legale in Milano, piazza Castello n. 21, C.F., P.IVA Parte_2
e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - ON AN - OD , in P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, avv. Michele Angelo Maria
DE (C.F. , C.F._1 entrambe rappresentate e difese, come da procure alle liti allegate al ricorso, anche disgiuntamente fra loro, dagli avvocati prof. PierDanilo Beltrami (C.F. ; PEC: C.F._2
, CA MO (C.F.: , Email_1 C.F._3
PEC: e Antonio Papaleo (C.F.: ; PEC: Email_2 C.F._4
1 Risoluzione RG CP N. 102/2019 RG N. 18455/2025 Controparte_1
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ed elettivamente domiciliate presso lo Studio professionale Email_3 dei predetti difensori in Milano, via Michele Barozzi n. 1
Ricorrenti
CONTRO
, con sede legale a CH Controparte_1
ME (MI) VIA MATTEOTTI 55 cap 20068, Numero REA MI – 1895738, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in persona del liquidatore e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore , nato a [...] il [...], Codice Controparte_2 fiscale;
C.F._5 debitrice non costituita
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente, come da note conclusive autorizzate depositate il 30.6.2025
“Tutto ciò premesso, con le presenti note conclusive, e Parte_1 Parte_2
come sopra rappresentate e difese, così precisano le proprie
[...]
CONCLUSIONI voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa ogni opportuna verifica e declaratoria, accertare
l'inadempimento di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Peschiera Borromeo (MI), Via Matteotti n. 55, e:
- in via preliminare, dichiarare la contumacia di e dell'Assuntrice; Controparte_1
- in via principale, dichiarare la risoluzione del concordato preventivo n. 109/2019 ai sensi dell'art.
119 CCII;
- in via subordinata, dichiarare la risoluzione del concordato preventivo n. 109/2019 ai sensi dell'art.
186 l. fall.; in ogni caso, con vittoria di spese da insinuarsi in prededuzione al formando stato passivo.”
1. La regolarità del contraddittorio e le notifiche.
Occorre anzitutto dare atto, come anche precisato a verbale, che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza si è perfezionata a mezzo PEC a cura della parte ricorrente in data 28 maggio
2025, al commissario e liquidatore giudiziale nonché in pari data al domicilio elettronico della società garante delle obbligazioni concordatarie , che è rimasta Controparte_3 contumace e non si è costituita.
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Inoltre, la notifica si è perfezionata nel rispetto dei termini di legge al liquidatore e legale rappresentante pro tempore di sig. Controparte_1 [...]
in data 30.5.2025, come da cartolina che attesta l'avvenuta ricezione;
dalla visura CP_2 camerale aggiornata non si evince la sostituzione con un diverso legale rappresentante, il sig.
è comparso in udienza pur se contumace, non avendo nominato un difensore;
il CP_2 contraddittorio risulta pertanto integro.
Le notifiche sono state eseguite in conformità e nel rispetto del termine del 30.5.2025 assegnato con decreto di fissazione di udienza del giudice relatore del 27.5.2025 (come da nota di deposito telematico in data 23.6.2025della parte ricorrente con allegata prova delle notifiche, e l'udienza per la rimessione in decisione si è tenuta in data odierna 10.7.2025.
2. La legittimazione attiva al ricorso.
La legittimazione attiva al ricorso appare ampiamente provata, allegata e documentata come segue nel ricorso per risoluzione ex art. 186 l.f., in virtù di accordi transattivi del 9.3.2020 con entrambi i creditori ricorrenti, autorizzati ex art. 167 l.f. dal Tribunale nel corso della procedura concordataria in fase di ammissione in data 2.4.2020 (vedi documenti 7-8-9 allegati al ricorso);
Da tali accordi transattivi autorizzati e non risolti, in ragione del deposito della domanda “piena” e della successiva ammissione del concordato, è scaturito l'obbligo da parte di Controparte_1 di versare un importo pattuito “a saldo e stralcio” di maggiori pretese per € 385.000 a
[...]
e circa € 1.215.000,00 a , importi da versarsi con Parte_2 Parte_1 rango chirografario secondo le percentuali e i termini previsti nel piano di concordato della proponente, del tutto ad oggi inadempiuto.
3. Il parere e le relazioni informative periodiche del liquidatore giudiziale nonché le argomentazioni contenute nel ricorso da cui emerge il grave inadempimento.
L'inadempimento alle obbligazioni della società nonché a quelle assunte dalla garante a seguito dell'omologa del concordato liquidatorio emerge chiaramente da quanto esposto a pagina 6 del ricorso introduttivo, con rinvio ad un'esaustiva informativa del liquidatore giudiziale: “Per quel che concerne la specifica posizione di CIB e IIM, ad oggi, nonostante il termine per l'esecuzione del concordato sia spirato in data 30 giugno 2024, i crediti delle Ricorrenti non sono ancora stati rimborsati da Ciò in quanto, come emerge, da ultimo, dall'informativa della Controparte_1
Liquidatrice Giudiziale in data 19 febbraio 2024 (qui acclusa sub doc. 11):
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(a) l'Assuntrice non ha adempiuto all'obbligo assunto di apportare l'Apporto Esterno, nelle diverse forme previste (cfr. doc. 11, pag. 2);
(b) a seguito delle inadempienze dell'Assuntrice, la Liquidatrice Giudiziale “ha attivato la procura speciale a vendere il compendio immobiliare di proprietà dell'assuntrice, fondata sul vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. in favore del concordato di e n. Controparte_4
102/2019”, ma, nonostante i ribassi della base d'asta, le gare competitive sono andate deserte (cfr. doc. 11, pag. 2);
(c) “gli immobili di proprietà della Procedura siti a Varallo (VC), stimati in sede concordataria Euro
1.826.815,00 non sono stati ceduti nonostante siano stati esperiti già sei tentativi di vendita” (cfr. doc. 11, pag. 4) (enfasi aggiunta);
(d) “la Società proponente aveva originariamente previsto il pagamento di tutti i crediti nella misura prevista nel piano, entro il 30 giugno 2024; in considerazione di quanto sopra, è fortemente improbabile che ciò accada per le ragioni sopra elencate” (cfr. doc. 11, pag. 5) (enfasi aggiunta).
In data 2 ottobre 2024, dunque, la stessa Liquidatrice Giudiziale ha comunicato ai creditori che, alla luce dell'inadempimento di alle obbligazioni assunte con la proposta concordataria Controparte_1 omologata, “ciascun creditore può richiedere la risoluzione del concordato […]” (cfr. doc. 2) (enfasi aggiunta).”
Il grave inadempimento emerge anche da alcuni stralci, di seguito riportati, dalla relazione congiunta degli organi della procedura depositata nel presente procedimento di risoluzione in data 16.6.2025, dalla quale emerge che a seguito di un primo riparto parziale destinato ai soli creditori prededucibili
“-…La Procura speciale ad hoc per la vendita dei beni di è stata, Parte_3 quindi, attivata ma, dopo l'esito negativo di cinque aste per tale compendio (l'ultima il 28 gennaio
2025 con prezzo base d'asta Euro 4.500.000,00), si è proceduto alla raccolta di una o più offerte irrevocabili cauzionate da porre al vaglio degli Organi della Procedura. Successivamente, entro il termine previsto dall'Invito ad offrire sono state presentate solo nr. 2 (due) offerte di valore molto modesto rispetto al valore complessivo del compendio… Inoltre, è altresì emerso che un mappale oggetto della nota garanzia era oggetto di un'ordinanza di rimozione di amianto e gli Organi della
Procedura ne sono venuti a conoscenza recentemente dal Sindaco del Comune di Piozzano, solo diverso tempo dopo l'emissione dell'ordinanza (dell'agosto 2024), mentre il sig. Controparte_2 non solo non ha mai informato gli Organi della Procedura che, nelle more, avevano messo in vendita
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il compendio ma neppure ha poi effettuato i lavori di bonifica, nonostante le rassicurazioni date alla
Liquidatrice – peraltro, solo verbali (doc. n. 5)… La Liquidatrice ha proceduto alla vendita degli immobili sopra indicati a mezzo aste telematiche sincrone miste, avvalendosi di Neprix s.r.l. (oggi
Abilio s.p.a.), quale soggetto specializzato ed ha avviato 8 esperimenti di vendita (sia singoli sia, successivamente, in un unico lotto). I beni sono stati tutti poi venduti in sede di 8° asta del 30 ottobre
2024, conclusasi positivamente con l'aggiudicazione del lotto al prezzo di Euro 400.000,00, con base
d'asta di partenza pari ad Euro 243.850,00 a SKYLINE RE s.r.l.; il rogito notarile è stato effettuato in data 26 febbraio 2025 (doc. n. 12)… Attualmente, l'attivo della Procedura è pari ad Euro
697.783,63 (cfr. doc. n. 18) a seguito di alcuni pagamenti effettuati nei mesi scorsi (pubblicità vendite, pag. IVA ecc..). Il Passivo concordatario era originariamente pari ad Euro 14.762.967,08 come da elenco dei creditori depositato (doc. n. 22); sono poi stati pagati crediti prededucibili per
Euro 88.037,663 , nonché l'acconto compenso della Liquidatrice, come da piano di riparto parziale reso esecutivo in data 11 febbraio 2022. E' evidente che l'adempimento del Concordato dipendeva dai pagamenti di o, in mancanza, dalle somme derivanti dal Parte_3 realizzo degli asset di proprietà di quest'ultima messi a disposizione della Procedura: asset importanti e difficili da collocare: il compendio vanta superfici significative:
1.541.887 m² di terreni agricoli e strutture annesse concernente due Comuni – Piozzano e Pianello Val Tidone (Piacenza), difficoltà aumentate anche a seguito del decesso dell'imprenditore Geom. , A.U. CP_2 dell'Azienda Agricola Frassineto s.r.l…”
Pertanto, gli otto ribassi d'asta relativi al compendio immobiliare di proprietà della società ricorrente, unitamente alla mancata collocazione, per mancanza di interessamenti a prezzi congrui, dell'immobile dato in garanzia, con procura irrevocabile a vendere al liquidatore giudiziale, da parte di , hanno condotto all'impossibilità di adempiere la proposta Controparte_3 concordataria e di effettuare i riparti previsti ai creditori privilegiati e chirografari, al di là di ogni previsione e ragionevole stress test compiuto dall'attestatore ai fini dell'ammissione e successiva omologa del concordato preventivo liquidatorio.
4. Il termine finale di esecuzione al 30 giugno 2024 (primo semestre 2024) e la proroga
“emergenziale” di sei mesi.
Il termine ultimo di esecuzione per il piano concordatario, lo si ribadisce, era fissato nel termine ultimo del 30 giugno 2024, come emerge dalla narrativa dello stesso decreto di omologa, ma entro
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tale termine non è stato possibile soddisfare i creditori chirografari, tra i quali i ricorrenti in virtù di una transazione autorizzata, nei termini promessi del 26%: “pagamento dei creditori chirografari
(senza la suddivisione in classi) tra il 2° semestre 2023 e il 1° semestre 2024 con l'assicurazione di una percentuale di soddisfacimento quantomeno del 20%, a pena di inammissibilità ex art. 160 u.c.
l.f., e comunque promessa in misura non minore del 26,01% quale percentuale maggiore oggetto dell'impegno concordatario e dell'utilità specificamente messa a disposizione dei creditori.”
E' noto che l'art. 9 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (noto come “D.L. Liquidità”, come modificato dalla relativa legge di conversione) ha sancito che “I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.”
Rispetto a tale proroga semestrale del termine di adempimento del concordato è opportuno rammentare come il Governo, nella propria relazione illustrativa al predetto D.L., abbia dato atto di come il rinvio del termine di adempimento dei concordati fosse da ascriversi all'esigenza di neutralizzazione della prospettiva per cui, in ragione dello scoppio della pandemia da SARS-CoV-2,
“procedure di concordato aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali di rilevanti dimensioni”.
Tuttavia, anche nel termine prorogato di sei mesi, ormai scaduto in data 31 dicembre 2024, nessun riparto è stato possibile per i creditori chirografari in ragione dell'esito negativo, ritardato e meno performante delle vendite immobiliari rispetto al piano concordatario, circostanza che conferma l'assoluta gravità dell'inadempimento per il complesso del ceto creditorio privilegiato e chirografario.
5. La gravità dell'inadempimento, di non scarsa importanza.
Per tesi dottrinale ad oggi prevalente (sul presupposto che il concordato integra un accordo tra il debitore e la generalità dei creditori, tanto che conseguentemente l'effetto risolutorio si estende automaticamente a tutti i rapporti creditori) la valutazione dell'importanza dell'inadempimento deve essere parametrata al complesso degli obblighi assunti dal debitore e non rispetto al singolo rapporto obbligatorio con il creditore istante.
Non v'è dubbio come nel caso concreto la gravità dell'inadempimento abbia coinvolto tutte le singole classi di creditori raggruppate per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei e soprattutto i creditori chirografari, che avrebbero dovuto essere pagati in misura pari a circa il 26% nel termine
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ultimo del 30 giugno 2024, previsione ed impegno che appaiono del tutto inattuabili in concreto, alla luce della lievitazione dei costi di bonifica (rispetto a quelli programmati in piano) e dell'esito negativo delle vendite immobiliari.
Ciò in quanto il concordato costituisce un accordo contrattuale dove una delle parti, la massa dei creditori, ha natura composita e plurisoggettiva, per cui come l'omologa del concordato consegue all'approvazione da parte della maggioranza dei creditori del piano presentato dall'imprenditore proponente, allo stesso modo la risoluzione non può che fare seguito ad una valutazione degli interessi dell'intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva del piano che trascenda l'interesse concreto del singolo creditore istante.
Essendo rimessa al giudicante la valutazione circa il presupposto della non «scarsa importanza o gravità dell'inadempimento», richiesto ai fini della risoluzione e, quindi, dello scostamento tra quanto previsto dal piano omologato e l'importo in concreto erogato allo scadere del termine previsto per l'esecuzione del concordato, le coordinate interpretative elaborate dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità consentono di affermare che potrà dichiararsi la risoluzione allorché non vi sia stata una soddisfazione (neppure minima od irrisoria, per ritenere integrata la “causa in concreto” del sinallagma concordatario) dei creditori chirografari in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, come avvenuto nel caso di specie (in cui la soddisfazione dei chirografari è stata del tutto assente alla scadenza del 30.6.2024), oltre a quella integrale dei privilegiati, al netto dell'eventuale degrado di cui all'art. 160, comma 2, l.f. in caso di concordato liquidatorio.
In particolare, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20652 del 31/07/2019 ha affermato che il C.P. “deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati non falcidiati, salvo che l'inadempimento abbia scarsa importanza, tenuto conto della percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta dal debitore, anche se quest'ultimo non si sia espressamente obbligato a garantirla.”
Pacifica secondo il consolidato orientamento della S.C. è irrilevanza dell'imputabilità o meno al debitore dell'inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del ceto creditorio, con il concordato preventivo omologato, atteso che il concordato preventivo non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato da una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici;
pertanto i principi generali in materia di inadempimento contrattuale
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(e, quindi, tra tutti gli artt. 1218 e 1455 c.c.) non possono essere traslati tout court nella fattispecie concordataria e si dovrà soltanto verificare la prospettiva oggettiva dell'impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori, apprezzando l'inadempimento oggettivamente, nella sua dimensione e consistenza, contando solo il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dall'esame del perché un simile insuccesso si sia verificato in concreto.
Occorre chiarire, in conclusione, come non costituisca presupposto di operatività della risoluzione ex art. 186 l.f. l'imputabilità al debitore dell'inadempimento, essendo sufficiente, al contrario il mancato oggettivo avveramento delle condizioni previste nel concordato.
L'art. 186 l.fall. invero collega il ricorso per risoluzione del concordato preventivo ad un inadempimento, di non scarsa importanza, a valenza oggettiva, cioè prescindendo dall'imputabilità con colpa;
in tema di risoluzione del concordato preventivo per la sedimentata giurisprudenza di legittimità tranchant rileva il fatto oggettivo dell'inadempimento, depurato da riferimenti a stati colposi e congiunture soggettive.
Infatti secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall. (nella sua formulazione conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e prima di quelle intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, introduttivo del requisito dell'importanza dell'inadempimento, applicabile alle sole procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008), qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte,
i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata
l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare. In proposito, nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 cod. civ.” (Cass. n. 7942/2010; Cass. n. 13446/2013; da ultimo Cass. n.
4398/2015). Più di recente, come già evidenziato supra, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18738 del
13/07/2018 ha affermato che “Il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186
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l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.”
Sulla base di quanto sopra esposto, emerge che l'attivo ricavato sino ad oggi dalla liquidazione immobiliare non ha consentito il rispetto delle previsioni di pagamento previste dal piano, mentre le attuali previsioni di realizzo, tenuto conto dei rischi e delle incertezze evidenziate, non permettono di prevedere con ragionevole certezza il pagamento delle percentuali promesse, anzi portano ad escludere totalmente il rispetto di ogni adempimento concordatario ed anche la minima possibilità di pagare i creditori concorsuali.
Ora, non può dubitarsi come un siffatto inadempimento rispetto alle condizioni previste nella proposta concordataria sia da qualificare come non di scarsa importanza ai sensi dell'art. 186 l.f., (il quale prevede l'impossibilità di risolvere il concordato “se l'inadempimento ha scarsa importanza”) dovendosi invero ritenere che il mancato soddisfacimento anche in misura minima, purché non irrisoria, delle ragioni del ceto creditorio chirografario, renda privo di causa in concreto il concordato omologato (Cass. civ., n. 1521/2013).
Proprio per l'assenza di ogni soddisfazione dei creditori chirografari, non è stata raggiunta la percentuale fissa minima, dovendosi secondo una “prognosi postuma” ritenere la proposta concordataria inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta, consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza.
All'attualità, dunque, l'inadempimento è senz'altro grave, non essendo in grado (per le problematiche emerse) la liquidazione immobiliare, in via competitiva, di soddisfare con il suo realizzo ed il successivo riparto anche una percentuale minima dei creditori chirografari, con conseguente irrealizzabilità della causa concreta del piano.
A tanto si aggiunga come sia di palmare evidenza che la tempistica preventivata nel piano sia stata del tutto disattesa, non essendo la società in grado di adempiere alle obbligazioni concordatarie;
né le
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garanzie immobiliari della terza garante possono considerarsi regolarmente costituite o escutibili in tempi ragionevoli a fini satisfattivi del ceto creditorio chirografario.
Infine, va precisato che la domanda delle società ricorrenti è stata tempestivamente proposta entro un anno appunto dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento del concordato stesso, ovvero il 30 giugno 2024, essendo stato depositato il ricorso per la risoluzione concordataria depositato il 14 maggio 2025.
6. L'insolvenza attuale e la doverosa segnalazione al Pubblico Ministero in sede, in difetto di domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Emerge chiaramente come la società versi in stato Controparte_1
d'insolvenza, in quanto tale vaglio era stato già compiuto nel decreto di ammissione e successivamente di omologazione, in cui era stata ritenuta da codesto Tribunale, con valutazione che qui si richiama integralmente e si conferma.
Del resto, l'insolvenza è confermata dal fatto che nel bilancio 2023 emerge un patrimonio netto negativo per il rilevante importo di circa € 12,4 milioni e dalla conclamata impossibilità di collocazione al prezzo - in origine stabilito e debitamente “stressato” dall'attestatore - sul mercato del rilevante compendio immobiliare sia della debitrice che della garante.
Inoltre l'attivo attuale quale liquidità in conto corrente di € 697.783,63 – mentre l'attivo prognostico sarebbe stato a termini di proposta e piano pari ad € 7.056.650,32 - risulta del tutto incapiente in concreto per il pagamento dei debiti concordatari e per soddisfare quindi il passivo scaduto quantificato nel decreto di omologazione in misura pari a € Euro 16.353.507,31.
Occorre rammentare che si tratta di società in liquidazione, da tempo inattiva ed inoperativa sul mercato e certamente insolvente ed incapiente patrimonialmente per il pagamento dei debiti scaduti
(vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa.”; conforme Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 “In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non
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siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione
d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.”)
Tutte le predette circostanze dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, dovendosi escludere il fenomeno di occasionale inadempienza e dovendosi per contro desumere – dagli elementi sopra evidenziati – la sussistenza di uno stato di definitiva compromissione ed incapacità dell'impresa in forma societaria di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni risalenti nel tempo, verso i creditori privilegiati e verso il ceto chirografario, anche in ragione dell'assenza attuale di liquidità sufficiente per la soddisfazione dell'ingentissima esposizione debitoria scaduta.
Deve, pertanto, essere pronunciata la risoluzione del concordato preventivo omologato e segnalata l'insolvenza al Pubblico Ministero in sede, all'esito del presente procedimento civile di risoluzione, in assenza di domanda di apertura della dichiarazione di liquidazione giudiziale da parte degli odierni ricorrenti e/o in proprio del liquidatore sentito in udienza, non essendo adottabile tale pronuncia ex officio;
non si tratta infatti di risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale - che avrebbe determinato la riapertura della procedura liquidatoria - ma di concordato preventivo.
Come sul punto precisato a verbale di udienza in data odierna, manca una domanda in tal senso dei ricorrenti e del liquidatore della società debitrice in proprio: “Gli avvocati BELTRAMI e PAPALEO insistono per la declaratoria di risoluzione non insistendo per la liquidazione giudiziale, dando atto che è irrilevante dunque se vi sia o meno un vantaggio economico per i creditori…Il dott.
[...]
quale legale rappresentante dichiara di non formulare istanza di apertura della CP_2 liquidazione giudiziale…”.
PQM
DICHIARA risolto per grave inadempimento il concordato preventivo liquidatorio già omologato
RG CP Tribunale di Milano n. 102/2019 proposto da Controparte_1
, con sede legale a CH ME (MI) VIA MATTEOTTI 55
[...] cap 20068, Numero REA MI – 1895738, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA
; P.IVA_3
11 Risoluzione RG CP N. 102/2019 RG N. 18455/2025 Controparte_1
[...]
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SEZIONE II CIVILE
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento al Pubblico Ministero in sede, a cura della cancelleria, con segnalazione di insolvenza, per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 10 luglio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
12
[...]
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SEZIONE II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo liquidatorio omologato RG n.
102/2019, promosso con unico ricorso depositato per via telematica il 14.5.2025 da:
con sede legale in Milano, via Savona n. 65/B, C.F., P.IVA e n. di iscrizione Parte_1 nel Registro delle Imprese di Milano - ON AN - OD in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, avv. Michele Angelo Maria
DE (C.F. , C.F._1 nonché da
con sede legale in Milano, piazza Castello n. 21, C.F., P.IVA Parte_2
e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - ON AN - OD , in P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, avv. Michele Angelo Maria
DE (C.F. , C.F._1 entrambe rappresentate e difese, come da procure alle liti allegate al ricorso, anche disgiuntamente fra loro, dagli avvocati prof. PierDanilo Beltrami (C.F. ; PEC: C.F._2
, CA MO (C.F.: , Email_1 C.F._3
PEC: e Antonio Papaleo (C.F.: ; PEC: Email_2 C.F._4
1 Risoluzione RG CP N. 102/2019 RG N. 18455/2025 Controparte_1
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ed elettivamente domiciliate presso lo Studio professionale Email_3 dei predetti difensori in Milano, via Michele Barozzi n. 1
Ricorrenti
CONTRO
, con sede legale a CH Controparte_1
ME (MI) VIA MATTEOTTI 55 cap 20068, Numero REA MI – 1895738, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in persona del liquidatore e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore , nato a [...] il [...], Codice Controparte_2 fiscale;
C.F._5 debitrice non costituita
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente, come da note conclusive autorizzate depositate il 30.6.2025
“Tutto ciò premesso, con le presenti note conclusive, e Parte_1 Parte_2
come sopra rappresentate e difese, così precisano le proprie
[...]
CONCLUSIONI voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa ogni opportuna verifica e declaratoria, accertare
l'inadempimento di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Peschiera Borromeo (MI), Via Matteotti n. 55, e:
- in via preliminare, dichiarare la contumacia di e dell'Assuntrice; Controparte_1
- in via principale, dichiarare la risoluzione del concordato preventivo n. 109/2019 ai sensi dell'art.
119 CCII;
- in via subordinata, dichiarare la risoluzione del concordato preventivo n. 109/2019 ai sensi dell'art.
186 l. fall.; in ogni caso, con vittoria di spese da insinuarsi in prededuzione al formando stato passivo.”
1. La regolarità del contraddittorio e le notifiche.
Occorre anzitutto dare atto, come anche precisato a verbale, che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza si è perfezionata a mezzo PEC a cura della parte ricorrente in data 28 maggio
2025, al commissario e liquidatore giudiziale nonché in pari data al domicilio elettronico della società garante delle obbligazioni concordatarie , che è rimasta Controparte_3 contumace e non si è costituita.
2 Risoluzione RG CP N. 102/2019 RG N. 18455/2025 Controparte_1
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Inoltre, la notifica si è perfezionata nel rispetto dei termini di legge al liquidatore e legale rappresentante pro tempore di sig. Controparte_1 [...]
in data 30.5.2025, come da cartolina che attesta l'avvenuta ricezione;
dalla visura CP_2 camerale aggiornata non si evince la sostituzione con un diverso legale rappresentante, il sig.
è comparso in udienza pur se contumace, non avendo nominato un difensore;
il CP_2 contraddittorio risulta pertanto integro.
Le notifiche sono state eseguite in conformità e nel rispetto del termine del 30.5.2025 assegnato con decreto di fissazione di udienza del giudice relatore del 27.5.2025 (come da nota di deposito telematico in data 23.6.2025della parte ricorrente con allegata prova delle notifiche, e l'udienza per la rimessione in decisione si è tenuta in data odierna 10.7.2025.
2. La legittimazione attiva al ricorso.
La legittimazione attiva al ricorso appare ampiamente provata, allegata e documentata come segue nel ricorso per risoluzione ex art. 186 l.f., in virtù di accordi transattivi del 9.3.2020 con entrambi i creditori ricorrenti, autorizzati ex art. 167 l.f. dal Tribunale nel corso della procedura concordataria in fase di ammissione in data 2.4.2020 (vedi documenti 7-8-9 allegati al ricorso);
Da tali accordi transattivi autorizzati e non risolti, in ragione del deposito della domanda “piena” e della successiva ammissione del concordato, è scaturito l'obbligo da parte di Controparte_1 di versare un importo pattuito “a saldo e stralcio” di maggiori pretese per € 385.000 a
[...]
e circa € 1.215.000,00 a , importi da versarsi con Parte_2 Parte_1 rango chirografario secondo le percentuali e i termini previsti nel piano di concordato della proponente, del tutto ad oggi inadempiuto.
3. Il parere e le relazioni informative periodiche del liquidatore giudiziale nonché le argomentazioni contenute nel ricorso da cui emerge il grave inadempimento.
L'inadempimento alle obbligazioni della società nonché a quelle assunte dalla garante a seguito dell'omologa del concordato liquidatorio emerge chiaramente da quanto esposto a pagina 6 del ricorso introduttivo, con rinvio ad un'esaustiva informativa del liquidatore giudiziale: “Per quel che concerne la specifica posizione di CIB e IIM, ad oggi, nonostante il termine per l'esecuzione del concordato sia spirato in data 30 giugno 2024, i crediti delle Ricorrenti non sono ancora stati rimborsati da Ciò in quanto, come emerge, da ultimo, dall'informativa della Controparte_1
Liquidatrice Giudiziale in data 19 febbraio 2024 (qui acclusa sub doc. 11):
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(a) l'Assuntrice non ha adempiuto all'obbligo assunto di apportare l'Apporto Esterno, nelle diverse forme previste (cfr. doc. 11, pag. 2);
(b) a seguito delle inadempienze dell'Assuntrice, la Liquidatrice Giudiziale “ha attivato la procura speciale a vendere il compendio immobiliare di proprietà dell'assuntrice, fondata sul vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. in favore del concordato di e n. Controparte_4
102/2019”, ma, nonostante i ribassi della base d'asta, le gare competitive sono andate deserte (cfr. doc. 11, pag. 2);
(c) “gli immobili di proprietà della Procedura siti a Varallo (VC), stimati in sede concordataria Euro
1.826.815,00 non sono stati ceduti nonostante siano stati esperiti già sei tentativi di vendita” (cfr. doc. 11, pag. 4) (enfasi aggiunta);
(d) “la Società proponente aveva originariamente previsto il pagamento di tutti i crediti nella misura prevista nel piano, entro il 30 giugno 2024; in considerazione di quanto sopra, è fortemente improbabile che ciò accada per le ragioni sopra elencate” (cfr. doc. 11, pag. 5) (enfasi aggiunta).
In data 2 ottobre 2024, dunque, la stessa Liquidatrice Giudiziale ha comunicato ai creditori che, alla luce dell'inadempimento di alle obbligazioni assunte con la proposta concordataria Controparte_1 omologata, “ciascun creditore può richiedere la risoluzione del concordato […]” (cfr. doc. 2) (enfasi aggiunta).”
Il grave inadempimento emerge anche da alcuni stralci, di seguito riportati, dalla relazione congiunta degli organi della procedura depositata nel presente procedimento di risoluzione in data 16.6.2025, dalla quale emerge che a seguito di un primo riparto parziale destinato ai soli creditori prededucibili
“-…La Procura speciale ad hoc per la vendita dei beni di è stata, Parte_3 quindi, attivata ma, dopo l'esito negativo di cinque aste per tale compendio (l'ultima il 28 gennaio
2025 con prezzo base d'asta Euro 4.500.000,00), si è proceduto alla raccolta di una o più offerte irrevocabili cauzionate da porre al vaglio degli Organi della Procedura. Successivamente, entro il termine previsto dall'Invito ad offrire sono state presentate solo nr. 2 (due) offerte di valore molto modesto rispetto al valore complessivo del compendio… Inoltre, è altresì emerso che un mappale oggetto della nota garanzia era oggetto di un'ordinanza di rimozione di amianto e gli Organi della
Procedura ne sono venuti a conoscenza recentemente dal Sindaco del Comune di Piozzano, solo diverso tempo dopo l'emissione dell'ordinanza (dell'agosto 2024), mentre il sig. Controparte_2 non solo non ha mai informato gli Organi della Procedura che, nelle more, avevano messo in vendita
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il compendio ma neppure ha poi effettuato i lavori di bonifica, nonostante le rassicurazioni date alla
Liquidatrice – peraltro, solo verbali (doc. n. 5)… La Liquidatrice ha proceduto alla vendita degli immobili sopra indicati a mezzo aste telematiche sincrone miste, avvalendosi di Neprix s.r.l. (oggi
Abilio s.p.a.), quale soggetto specializzato ed ha avviato 8 esperimenti di vendita (sia singoli sia, successivamente, in un unico lotto). I beni sono stati tutti poi venduti in sede di 8° asta del 30 ottobre
2024, conclusasi positivamente con l'aggiudicazione del lotto al prezzo di Euro 400.000,00, con base
d'asta di partenza pari ad Euro 243.850,00 a SKYLINE RE s.r.l.; il rogito notarile è stato effettuato in data 26 febbraio 2025 (doc. n. 12)… Attualmente, l'attivo della Procedura è pari ad Euro
697.783,63 (cfr. doc. n. 18) a seguito di alcuni pagamenti effettuati nei mesi scorsi (pubblicità vendite, pag. IVA ecc..). Il Passivo concordatario era originariamente pari ad Euro 14.762.967,08 come da elenco dei creditori depositato (doc. n. 22); sono poi stati pagati crediti prededucibili per
Euro 88.037,663 , nonché l'acconto compenso della Liquidatrice, come da piano di riparto parziale reso esecutivo in data 11 febbraio 2022. E' evidente che l'adempimento del Concordato dipendeva dai pagamenti di o, in mancanza, dalle somme derivanti dal Parte_3 realizzo degli asset di proprietà di quest'ultima messi a disposizione della Procedura: asset importanti e difficili da collocare: il compendio vanta superfici significative:
1.541.887 m² di terreni agricoli e strutture annesse concernente due Comuni – Piozzano e Pianello Val Tidone (Piacenza), difficoltà aumentate anche a seguito del decesso dell'imprenditore Geom. , A.U. CP_2 dell'Azienda Agricola Frassineto s.r.l…”
Pertanto, gli otto ribassi d'asta relativi al compendio immobiliare di proprietà della società ricorrente, unitamente alla mancata collocazione, per mancanza di interessamenti a prezzi congrui, dell'immobile dato in garanzia, con procura irrevocabile a vendere al liquidatore giudiziale, da parte di , hanno condotto all'impossibilità di adempiere la proposta Controparte_3 concordataria e di effettuare i riparti previsti ai creditori privilegiati e chirografari, al di là di ogni previsione e ragionevole stress test compiuto dall'attestatore ai fini dell'ammissione e successiva omologa del concordato preventivo liquidatorio.
4. Il termine finale di esecuzione al 30 giugno 2024 (primo semestre 2024) e la proroga
“emergenziale” di sei mesi.
Il termine ultimo di esecuzione per il piano concordatario, lo si ribadisce, era fissato nel termine ultimo del 30 giugno 2024, come emerge dalla narrativa dello stesso decreto di omologa, ma entro
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tale termine non è stato possibile soddisfare i creditori chirografari, tra i quali i ricorrenti in virtù di una transazione autorizzata, nei termini promessi del 26%: “pagamento dei creditori chirografari
(senza la suddivisione in classi) tra il 2° semestre 2023 e il 1° semestre 2024 con l'assicurazione di una percentuale di soddisfacimento quantomeno del 20%, a pena di inammissibilità ex art. 160 u.c.
l.f., e comunque promessa in misura non minore del 26,01% quale percentuale maggiore oggetto dell'impegno concordatario e dell'utilità specificamente messa a disposizione dei creditori.”
E' noto che l'art. 9 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (noto come “D.L. Liquidità”, come modificato dalla relativa legge di conversione) ha sancito che “I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.”
Rispetto a tale proroga semestrale del termine di adempimento del concordato è opportuno rammentare come il Governo, nella propria relazione illustrativa al predetto D.L., abbia dato atto di come il rinvio del termine di adempimento dei concordati fosse da ascriversi all'esigenza di neutralizzazione della prospettiva per cui, in ragione dello scoppio della pandemia da SARS-CoV-2,
“procedure di concordato aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali di rilevanti dimensioni”.
Tuttavia, anche nel termine prorogato di sei mesi, ormai scaduto in data 31 dicembre 2024, nessun riparto è stato possibile per i creditori chirografari in ragione dell'esito negativo, ritardato e meno performante delle vendite immobiliari rispetto al piano concordatario, circostanza che conferma l'assoluta gravità dell'inadempimento per il complesso del ceto creditorio privilegiato e chirografario.
5. La gravità dell'inadempimento, di non scarsa importanza.
Per tesi dottrinale ad oggi prevalente (sul presupposto che il concordato integra un accordo tra il debitore e la generalità dei creditori, tanto che conseguentemente l'effetto risolutorio si estende automaticamente a tutti i rapporti creditori) la valutazione dell'importanza dell'inadempimento deve essere parametrata al complesso degli obblighi assunti dal debitore e non rispetto al singolo rapporto obbligatorio con il creditore istante.
Non v'è dubbio come nel caso concreto la gravità dell'inadempimento abbia coinvolto tutte le singole classi di creditori raggruppate per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei e soprattutto i creditori chirografari, che avrebbero dovuto essere pagati in misura pari a circa il 26% nel termine
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ultimo del 30 giugno 2024, previsione ed impegno che appaiono del tutto inattuabili in concreto, alla luce della lievitazione dei costi di bonifica (rispetto a quelli programmati in piano) e dell'esito negativo delle vendite immobiliari.
Ciò in quanto il concordato costituisce un accordo contrattuale dove una delle parti, la massa dei creditori, ha natura composita e plurisoggettiva, per cui come l'omologa del concordato consegue all'approvazione da parte della maggioranza dei creditori del piano presentato dall'imprenditore proponente, allo stesso modo la risoluzione non può che fare seguito ad una valutazione degli interessi dell'intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva del piano che trascenda l'interesse concreto del singolo creditore istante.
Essendo rimessa al giudicante la valutazione circa il presupposto della non «scarsa importanza o gravità dell'inadempimento», richiesto ai fini della risoluzione e, quindi, dello scostamento tra quanto previsto dal piano omologato e l'importo in concreto erogato allo scadere del termine previsto per l'esecuzione del concordato, le coordinate interpretative elaborate dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità consentono di affermare che potrà dichiararsi la risoluzione allorché non vi sia stata una soddisfazione (neppure minima od irrisoria, per ritenere integrata la “causa in concreto” del sinallagma concordatario) dei creditori chirografari in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, come avvenuto nel caso di specie (in cui la soddisfazione dei chirografari è stata del tutto assente alla scadenza del 30.6.2024), oltre a quella integrale dei privilegiati, al netto dell'eventuale degrado di cui all'art. 160, comma 2, l.f. in caso di concordato liquidatorio.
In particolare, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20652 del 31/07/2019 ha affermato che il C.P. “deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati non falcidiati, salvo che l'inadempimento abbia scarsa importanza, tenuto conto della percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta dal debitore, anche se quest'ultimo non si sia espressamente obbligato a garantirla.”
Pacifica secondo il consolidato orientamento della S.C. è irrilevanza dell'imputabilità o meno al debitore dell'inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del ceto creditorio, con il concordato preventivo omologato, atteso che il concordato preventivo non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato da una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici;
pertanto i principi generali in materia di inadempimento contrattuale
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(e, quindi, tra tutti gli artt. 1218 e 1455 c.c.) non possono essere traslati tout court nella fattispecie concordataria e si dovrà soltanto verificare la prospettiva oggettiva dell'impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori, apprezzando l'inadempimento oggettivamente, nella sua dimensione e consistenza, contando solo il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dall'esame del perché un simile insuccesso si sia verificato in concreto.
Occorre chiarire, in conclusione, come non costituisca presupposto di operatività della risoluzione ex art. 186 l.f. l'imputabilità al debitore dell'inadempimento, essendo sufficiente, al contrario il mancato oggettivo avveramento delle condizioni previste nel concordato.
L'art. 186 l.fall. invero collega il ricorso per risoluzione del concordato preventivo ad un inadempimento, di non scarsa importanza, a valenza oggettiva, cioè prescindendo dall'imputabilità con colpa;
in tema di risoluzione del concordato preventivo per la sedimentata giurisprudenza di legittimità tranchant rileva il fatto oggettivo dell'inadempimento, depurato da riferimenti a stati colposi e congiunture soggettive.
Infatti secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall. (nella sua formulazione conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e prima di quelle intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, introduttivo del requisito dell'importanza dell'inadempimento, applicabile alle sole procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008), qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte,
i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata
l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare. In proposito, nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 cod. civ.” (Cass. n. 7942/2010; Cass. n. 13446/2013; da ultimo Cass. n.
4398/2015). Più di recente, come già evidenziato supra, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18738 del
13/07/2018 ha affermato che “Il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186
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l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.”
Sulla base di quanto sopra esposto, emerge che l'attivo ricavato sino ad oggi dalla liquidazione immobiliare non ha consentito il rispetto delle previsioni di pagamento previste dal piano, mentre le attuali previsioni di realizzo, tenuto conto dei rischi e delle incertezze evidenziate, non permettono di prevedere con ragionevole certezza il pagamento delle percentuali promesse, anzi portano ad escludere totalmente il rispetto di ogni adempimento concordatario ed anche la minima possibilità di pagare i creditori concorsuali.
Ora, non può dubitarsi come un siffatto inadempimento rispetto alle condizioni previste nella proposta concordataria sia da qualificare come non di scarsa importanza ai sensi dell'art. 186 l.f., (il quale prevede l'impossibilità di risolvere il concordato “se l'inadempimento ha scarsa importanza”) dovendosi invero ritenere che il mancato soddisfacimento anche in misura minima, purché non irrisoria, delle ragioni del ceto creditorio chirografario, renda privo di causa in concreto il concordato omologato (Cass. civ., n. 1521/2013).
Proprio per l'assenza di ogni soddisfazione dei creditori chirografari, non è stata raggiunta la percentuale fissa minima, dovendosi secondo una “prognosi postuma” ritenere la proposta concordataria inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta, consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza.
All'attualità, dunque, l'inadempimento è senz'altro grave, non essendo in grado (per le problematiche emerse) la liquidazione immobiliare, in via competitiva, di soddisfare con il suo realizzo ed il successivo riparto anche una percentuale minima dei creditori chirografari, con conseguente irrealizzabilità della causa concreta del piano.
A tanto si aggiunga come sia di palmare evidenza che la tempistica preventivata nel piano sia stata del tutto disattesa, non essendo la società in grado di adempiere alle obbligazioni concordatarie;
né le
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garanzie immobiliari della terza garante possono considerarsi regolarmente costituite o escutibili in tempi ragionevoli a fini satisfattivi del ceto creditorio chirografario.
Infine, va precisato che la domanda delle società ricorrenti è stata tempestivamente proposta entro un anno appunto dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento del concordato stesso, ovvero il 30 giugno 2024, essendo stato depositato il ricorso per la risoluzione concordataria depositato il 14 maggio 2025.
6. L'insolvenza attuale e la doverosa segnalazione al Pubblico Ministero in sede, in difetto di domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Emerge chiaramente come la società versi in stato Controparte_1
d'insolvenza, in quanto tale vaglio era stato già compiuto nel decreto di ammissione e successivamente di omologazione, in cui era stata ritenuta da codesto Tribunale, con valutazione che qui si richiama integralmente e si conferma.
Del resto, l'insolvenza è confermata dal fatto che nel bilancio 2023 emerge un patrimonio netto negativo per il rilevante importo di circa € 12,4 milioni e dalla conclamata impossibilità di collocazione al prezzo - in origine stabilito e debitamente “stressato” dall'attestatore - sul mercato del rilevante compendio immobiliare sia della debitrice che della garante.
Inoltre l'attivo attuale quale liquidità in conto corrente di € 697.783,63 – mentre l'attivo prognostico sarebbe stato a termini di proposta e piano pari ad € 7.056.650,32 - risulta del tutto incapiente in concreto per il pagamento dei debiti concordatari e per soddisfare quindi il passivo scaduto quantificato nel decreto di omologazione in misura pari a € Euro 16.353.507,31.
Occorre rammentare che si tratta di società in liquidazione, da tempo inattiva ed inoperativa sul mercato e certamente insolvente ed incapiente patrimonialmente per il pagamento dei debiti scaduti
(vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa.”; conforme Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 “In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non
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siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione
d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.”)
Tutte le predette circostanze dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, dovendosi escludere il fenomeno di occasionale inadempienza e dovendosi per contro desumere – dagli elementi sopra evidenziati – la sussistenza di uno stato di definitiva compromissione ed incapacità dell'impresa in forma societaria di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni risalenti nel tempo, verso i creditori privilegiati e verso il ceto chirografario, anche in ragione dell'assenza attuale di liquidità sufficiente per la soddisfazione dell'ingentissima esposizione debitoria scaduta.
Deve, pertanto, essere pronunciata la risoluzione del concordato preventivo omologato e segnalata l'insolvenza al Pubblico Ministero in sede, all'esito del presente procedimento civile di risoluzione, in assenza di domanda di apertura della dichiarazione di liquidazione giudiziale da parte degli odierni ricorrenti e/o in proprio del liquidatore sentito in udienza, non essendo adottabile tale pronuncia ex officio;
non si tratta infatti di risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale - che avrebbe determinato la riapertura della procedura liquidatoria - ma di concordato preventivo.
Come sul punto precisato a verbale di udienza in data odierna, manca una domanda in tal senso dei ricorrenti e del liquidatore della società debitrice in proprio: “Gli avvocati BELTRAMI e PAPALEO insistono per la declaratoria di risoluzione non insistendo per la liquidazione giudiziale, dando atto che è irrilevante dunque se vi sia o meno un vantaggio economico per i creditori…Il dott.
[...]
quale legale rappresentante dichiara di non formulare istanza di apertura della CP_2 liquidazione giudiziale…”.
PQM
DICHIARA risolto per grave inadempimento il concordato preventivo liquidatorio già omologato
RG CP Tribunale di Milano n. 102/2019 proposto da Controparte_1
, con sede legale a CH ME (MI) VIA MATTEOTTI 55
[...] cap 20068, Numero REA MI – 1895738, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA
; P.IVA_3
11 Risoluzione RG CP N. 102/2019 RG N. 18455/2025 Controparte_1
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TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento al Pubblico Ministero in sede, a cura della cancelleria, con segnalazione di insolvenza, per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 10 luglio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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