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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1021/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 1021/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Cattinelli Luca;
Parte_1
- (convenuta); CP_1
premesso
• che il ricorrente prestava attività lavorativa fino al 28/07/2022, quando il rapporto veniva risolto consensualmente in sede sindacale, a seguito dell'impugnazione del trasferimento disposto dall'azienda dalla sede di Torino a quella di Mortara (oltre 50 km);
• che il 26/08/2024, al termine del periodo di NASPI presentava domanda per la pensione per lavoratori precoci, che però veniva rigettata a fronte della consensualità della risoluzione del rapporto;
• che depositava il presente ricorso chiedendo il trattamento di cui ai commi 179 o 199, art. 1, legge 232/2016; l' rimaneva contumace;
CP_1
considera
1. Occorre chiarire, in primo luogo, quale sia la domanda del ricorrente;
nonostante quanto dichiarato dal difensore in udienza, questi chiede l'applicazione dell'art. 1, commi da 199 a
205, legge 232/2016: ciò è reso evidente nella domanda amministrativa (doc. 5). La diversa istanza giudiziale di applicazione del comma 179 sarebbe inammissibile perché priva di domanda amministrativa.
2. Premesso ciò, si riporta il testo della norma interessata: “A decorrere dal 1° maggio
2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (ossia i lavoratori che, alla data del
31/12/1996, potevano far valere anzianità contributiva), che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo
1 R.G.L. 1021/2025
anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi
(…)”.
3. Il ricorrente ha tutti i requisiti ivi indicati. Infatti:
- al 31/12/1996 aveva più di 18 anni di anzianità contributiva;
- ha più di 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima dei 18 anni;
- ha integralmente concluso la prestazione per disoccupazione (questa, però, per un periodo inferiore ai tre mesi al momento del deposito della domanda amministrativa;
di ciò si deve tener conto ai fini della decorrenza della pensione medesima);
Rimane l'aspetto legato alla cessazione del lavoro.
4. L' rigettando la domanda del ricorrente, ha ritenuto che la cessazione del CP_1
rapporto di lavoro, avvenuta consensualmente, non fosse tra le ipotesi previste dalla norma. Si tratta di un'interpretazione errata e troppo restrittiva;
si consideri che:
a. La norma equipara una serie di ipotesi nelle quali il rapporto di lavoro è cessato per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore;
b. il ricorrente aveva ricevuto un trasferimento ad oltre 50 km dall'originaria sede
CP_ di lavoro il che, secondo la normativa dell' avrebbe fondato una giusta causa di dimissioni;
c. la risoluzione consensuale è avvenuta In sede sindacale, all'esito del trasferimento del lavoratore e della dichiarata impossibilità di ottemperare a tale decisione aziendale. Poiché la decisione di risolvere il rapporto discende dell'intimato trasferimento, è una situazione del tutto analoga alle dimissioni per giusta causa: le parti hanno semplicemente deciso di utilizzare tale situazione come presupposto per giungere ad una conciliazione di tutte le reciproche posizioni;
d. che nel caso di specie si trattasse di una perdita involontaria del rapporto di lavoro è riconosciuto, sostanzialmente, dallo stesso istituto, il quale ha erogato la NASPI.
5. Vi sono quindi tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione per i lavoratori precoci. Nonostante al momento della domanda amministrativa non fossero ancora
2 R.G.L. 1021/2025
decorsi tre mesi dalla fine del godimento dell'indennità di disoccupazione, il ricorso può essere interamente accolto poiché la decorrenza della pensione è richiesta a partire dal 1 novembre
2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente di godere del trattamento pensionistico di cui all'articolo uno, comma 199, legge 232/2016 a decorrere dal 1 novembre 2024, Oltre interessi per i ratei già maturati;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
4.000 €oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
Torino, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 1021/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Cattinelli Luca;
Parte_1
- (convenuta); CP_1
premesso
• che il ricorrente prestava attività lavorativa fino al 28/07/2022, quando il rapporto veniva risolto consensualmente in sede sindacale, a seguito dell'impugnazione del trasferimento disposto dall'azienda dalla sede di Torino a quella di Mortara (oltre 50 km);
• che il 26/08/2024, al termine del periodo di NASPI presentava domanda per la pensione per lavoratori precoci, che però veniva rigettata a fronte della consensualità della risoluzione del rapporto;
• che depositava il presente ricorso chiedendo il trattamento di cui ai commi 179 o 199, art. 1, legge 232/2016; l' rimaneva contumace;
CP_1
considera
1. Occorre chiarire, in primo luogo, quale sia la domanda del ricorrente;
nonostante quanto dichiarato dal difensore in udienza, questi chiede l'applicazione dell'art. 1, commi da 199 a
205, legge 232/2016: ciò è reso evidente nella domanda amministrativa (doc. 5). La diversa istanza giudiziale di applicazione del comma 179 sarebbe inammissibile perché priva di domanda amministrativa.
2. Premesso ciò, si riporta il testo della norma interessata: “A decorrere dal 1° maggio
2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (ossia i lavoratori che, alla data del
31/12/1996, potevano far valere anzianità contributiva), che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo
1 R.G.L. 1021/2025
anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi
(…)”.
3. Il ricorrente ha tutti i requisiti ivi indicati. Infatti:
- al 31/12/1996 aveva più di 18 anni di anzianità contributiva;
- ha più di 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima dei 18 anni;
- ha integralmente concluso la prestazione per disoccupazione (questa, però, per un periodo inferiore ai tre mesi al momento del deposito della domanda amministrativa;
di ciò si deve tener conto ai fini della decorrenza della pensione medesima);
Rimane l'aspetto legato alla cessazione del lavoro.
4. L' rigettando la domanda del ricorrente, ha ritenuto che la cessazione del CP_1
rapporto di lavoro, avvenuta consensualmente, non fosse tra le ipotesi previste dalla norma. Si tratta di un'interpretazione errata e troppo restrittiva;
si consideri che:
a. La norma equipara una serie di ipotesi nelle quali il rapporto di lavoro è cessato per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore;
b. il ricorrente aveva ricevuto un trasferimento ad oltre 50 km dall'originaria sede
CP_ di lavoro il che, secondo la normativa dell' avrebbe fondato una giusta causa di dimissioni;
c. la risoluzione consensuale è avvenuta In sede sindacale, all'esito del trasferimento del lavoratore e della dichiarata impossibilità di ottemperare a tale decisione aziendale. Poiché la decisione di risolvere il rapporto discende dell'intimato trasferimento, è una situazione del tutto analoga alle dimissioni per giusta causa: le parti hanno semplicemente deciso di utilizzare tale situazione come presupposto per giungere ad una conciliazione di tutte le reciproche posizioni;
d. che nel caso di specie si trattasse di una perdita involontaria del rapporto di lavoro è riconosciuto, sostanzialmente, dallo stesso istituto, il quale ha erogato la NASPI.
5. Vi sono quindi tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione per i lavoratori precoci. Nonostante al momento della domanda amministrativa non fossero ancora
2 R.G.L. 1021/2025
decorsi tre mesi dalla fine del godimento dell'indennità di disoccupazione, il ricorso può essere interamente accolto poiché la decorrenza della pensione è richiesta a partire dal 1 novembre
2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente di godere del trattamento pensionistico di cui all'articolo uno, comma 199, legge 232/2016 a decorrere dal 1 novembre 2024, Oltre interessi per i ratei già maturati;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
4.000 €oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
Torino, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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