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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente del CDA signor C.F. , corrente in Roma, Via Parte_2 P.IVA_2
Spineda, n. 11 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi, n. 72 presso e nello studio dell'avv. Luciana Sabbatucci che la rappresenta e difende in ragione di procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- – in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dalla P.IVA_3 CP_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS, domiciliata nella sua nota sede di
Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Convenuto
oggetto: riconoscimento della integrazione diritto al contributo di cooperativa edilizia.
conclusioni: “ Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, riconosciuto che la ha diritto a percepire dal Parte_1 Controparte_1
pagina1 di 6 il contributo erariale concessole ai sensi e per gli effetti del R.D. Controparte_3
28.4.1938 n. 1165 e delle successive Leggi nn. 41/1946, 408/1948, 403/1960, 865/1971,
492/1975, 136/1999 nella misura del 4% annuo dell'importo del costo finale dell'opera ammesso a contributo, quantificato in €. 1.169.755,41, pari a €. 46.791,00 annui per 35 anni, condannare il stesso a corrispondere il già menzionato contributo nella misura CP_1 di €. 46.791,00 annui, invece dell'attuale importo di €. 30.404,40 annui, sino al raggiungimento del trentacinquesimo anno, condannandolo altresì a corrispondere la differenza tra quanto effettivamente versato sino alla data in cui inizierà il versamento del contributo annuo nella somma dovuta di €. 46.791,00 annui o comunque alla data della pronuncia della sentenza e quello effettivamente dovuto sino ad allora. Oltre gli interessi al tasso legale dalla data in cui è maturato il diritto a percepire il contributo sino alla notifica del presente atto e gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 C.C. comma 4° dalla notifica del presente atto sino all'integrale pagamento del dovuto. Vinte le spese di lite”.
Conclusioni parte convenuta: “ Voglia il Tribunale di Roma rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 08.09.2022 ritualmente notificato la
[...]
(d'ora in poi la cooperativa) ha convenuto in giudizio il Parte_3 [...]
e ritenendo di aver diritto al contributo Controparte_4 erariale già concessole nei termini rappresentati, ma da integrare in ragione del costo finale dell'opera, ha formulato le conclusioni di condanna in epigrafe.
La cooperativa edilizia è stata ammessa ad usufruire del contributo statale annuo del 4% per la durata di 35 anni in riferimento all'edificazione del proprio fabbricato sociale sito in Roma, Piano di Zona Selva Nera B 16, in virtù del R.D. 28.04.1938 n. 1165 e delle successive leggi nn. 41/1946, 498/1948, 403/1960, 865/1971, 492/1975,136/1999.
Tale contributo era stato confermato dall'allora
[...]
nella misura complessiva Controparte_5 provvisoria annua di euro 30.404,40 come si evinceva dal documento allegato n.
1. La quota definitiva avrebbe dovuto essere determinata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
A seguito dell'approvazione di quest'ultimo, il Provveditorato autorizzava, come costo finale dell'opera ammesso al contributo, l'importo di euro 1.169.775,41. Definito il predetto costo finale, il Provveditorato competente avrebbe dovuto determinare la quota definitiva (art. 9, comma 5, Legge 136/1999); ma ciò non avveniva e si continuava a corrispondere l'importo annuo di euro 30.404,40.
Al momento della domanda all'attrice erano state quindi pagate 22 annualità (a partire dall'anno 2000) per un importo annuo di € 30.404,40. La avrebbe Parte_1
pagina2 di 6 dovuto ricevere, invece, un contributo annuo di euro 46.791,00 per 35 anni, pari al 4% del costo finale dell'opera.
In ragione di questo delta, con P.E.C. del 24.11.2021 indirizzata al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la condizione abitativa – la Cooperativa faceva nuovamente richiesta affinché le venisse riconosciuto tale contributo e venissero corrisposti gli arretrati per gli anni trascorsi.
Viceversa, con lettera del 25.11.2021 la Direzione Generale riconosceva alla il diritto di vedersi corrispondere il contributo nella misura del 4%, ma Parte_1 dichiarava di non potervi provvedere per mancanza di fondi. Ne conseguiva la richiesta di riconoscimento del proprio diritto e condanna al pagamento della somma pretesa.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda. In CP_1 sintesi, rappresentava come la pretesa avanzata dalla cooperativa originasse da una erronea interpretazione della normativa e della documentazione interlocutoria con la quale l'amministrazione aveva risposto (malamente) alle richieste.
Vero era che il contributo, determinato in ragione della misura percentualistica individuata al momento dell'approvazione del finanziamento, per ricevere l'integrazione richiesta avrebbe dovuto esser implementato con apposito provvedimento impegnativo di spesa, non potendo ritenersi che all'aumento del costo di realizzazione dell'intervento, per ipotesi quantitativamente indefinito, sarebbe seguito un incremento automatico senza che l'amministrazione statale avesse volontaristicamente e con valutazione discrezionale ritenuto di voluto provvedere nei termini, disponendo il corrispondente aumento dello stanziamento di bilancio.
Incardinata in tal modo la causa e concessi i termini per il deposito di memorie di precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, la causa andava per la decisione e poi veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
In sintesi, la cooperativa composta da appartenenti alle FFAA e alle Forze di Polizia, in forza del R.D. n. 1165/1938 e delle successive Leggi nn. 41/1946, 408/1948, 403/1960,
865/1971, 492/1975, 136/1999 era stata ammessa ad usufruire, in riferimento all'edificazione del suo fabbricato sociale sito in Roma, Piano di Zona Selva Nera B16, del contributo erariale annuo del 4% per 35 anni, quantificato in via provvisoria complessivamente nella somma di €. 30.404,40 e conferito quanto ad €. 24.186,71 con Decreti Provveditorato alle pagina3 di 6 OOPP del Lazio n. 1186 del 30.12.1990, confermato con decreto 5313/98 ed integrato n.
26578/05 del 19.5.2005.
Nei decreti v'era riserva di rideterminare l'importo del contributo in via definitiva dopo l'approvazione del collaudo. Il costo finale dell'opera posto a contributo era quindi quantificato in €. 1.169.755,41 a fronte di un costo effettivo di €. 1.177.252,21, come risultante dal Certificato di collaudo, dalla Relazione acclarante i rapporti Stato -
Cooperativa e dal Provvedimento Prot. n. 25377 del 29.10.2012 sempre del Provveditorato alle OOPP del . CP_5
Nella prospettazione svolta dall'attrice, posto che il contributo riconosciuto nella misura del 4% dell'opera doveva ritenersi diritto acquisito, lo stesso – versato all'attualità in rate annuali costanti di € 30.404,40 – avrebbe dovuto esser implementato in proporzione corrispondente.
La fonte di questo diritto ad un maggiore esborso viene individuata dall'attrice – in quella riserva di rideterminazione dell'importo del contributo dopo l'approvazione del collaudo di cui ai decreti.
A ben vedere, nella nota attributiva il contributo viene individuato nel 4% della spesa, allora stimata nella misura di £ ( non €) 1.170.800.000.
Nella nota si fa, è vero, riserva di determinare la quota annua definitiva dopo l'approvazione del collaudo. Ma non si riconosce l'impegnatività per l'amministrazione di un aumento del contributo, fissato nella misura del 4% rapportato alla (qualsivoglia) maggior spesa, come preteso dalla parte attrice: un provvedimento attuativo che conceda l'integrazione del contributo correlato ad un aumento di spesa in maniera assoluta e incondizionata (per ipotesi di scuola infinita) svincolando il quantum dell'erogazione da uno specifico e corrispondente stanziamento di bilancio esistente al momento dell'emanazione del provvedimento ampliativo in ragione dei vincoli stabiliti agli impegni di spesa sarebbe stato suscettibile di annullamento in autotutela, per la manifesta illegittimità derivante dai limiti stabiliti derivanti, tra le altre cose, dalla disciplina di contabilità di stato.
E certo la domanda non può trovare riconoscimento nella semplice presenza di una riserva, “di determinare la quota annua definitiva di contributo dopo l'approvazione del certificato di collaudo”, posto che è normale riserva prudenziale a fronte della possibile emersione, nel collaudo, di circostanze non prevedibili e suscettibili, se del caso e con autonoma determinazione, di rivalutazione della volontà della PA ( per ipotesi la non collaudabilità dell'opera con necessità di procedere alla revoca del contributo, ovvero alla sua riduzione).
Non bisogna confondere i provvedimenti amministrativi di riconoscimento di sovvenzioni ( ampliativi) con gli atti ricognitivi, consistenti in manifestazioni di scienza e conoscenza, volti cioè a dare certezza e contezza a fatti giuridicamente rilevanti;
questi atti
-- a differenza dei primi – presuppongono l'acquisizione del fatto da accertare e la dichiarazione all'esterno di ciò che si è acquisito;
ma – a differenza dei primi – l'effetto ampliativo in favore o a sfavore del destinatario non è il contenuto intrinseco del provvedimento che si limita ad una presa d'atto: nella fattispecie, era il costo definitivo dell'opera. Nel provvedimento ricognitivo del costo finale dell'opera, non si ravvisa alcun pagina4 di 6 riconoscimento di una sovvenzione aggiuntiva rispetto a quella determinata nel provvedimento originario, che è quanto, malamente, è stato spiegato in via stragiudiziale dall'amministrazione.
La norma attributiva del contributo, a monte del provvedimento amministrativo, deve esser individuata nell'articolo 72 della Legge 22.10.1971 n. 865. La disposizione precisa che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per
l'edilizia economica e popolare.
La funzione di questa sovvenzione, la si ravvisa nel secondo comma della norma richiamata, laddove precisa che tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa;
e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati.
Agli ultimi due commi della disposizione in argomento è previsto che per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno
1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente legge.
Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.
Stante il limite rappresentato, non assume quindi rilievo quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice con riferimento all'incidenza nella fattispecie della disposizione di cui all'art 9 comma 5 Legge 136/1999 laddove stabilisce esser autorizzato – per l'anno 1999 – un limite di impegno della durata di trentacinque anni pari a lire 20 miliardi l'anno per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7 terzo comma del D.l.
13.08.1975 n. 376. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal in Controparte_6 misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento sia pari al 4% della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.
A ben vedere, al netto dell'individuazione del limite massimo di contributo erogabile non implica, come sostenuto dalla difesa di parte attrice – l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di corrispondere il 4% della maggior spesa sostenuta, occorrendo un provvedimento specifico di riconoscimento del maggior contributo rispetto a quello originariamente previsto, ed a fronte della necessità dell'intervento di una apposita previsione – non individuata dalla difesa di parte attrice – del limite annuale nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
pagina5 di 6 Al rigetto della domanda segue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano ex DM 55/2014 e ss.mm. in proporzione allo scaglione di valore individuabile .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 58382/2022
1) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che quantifica e liquida nella misura di € 33457,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 09.07.2023.
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente del CDA signor C.F. , corrente in Roma, Via Parte_2 P.IVA_2
Spineda, n. 11 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi, n. 72 presso e nello studio dell'avv. Luciana Sabbatucci che la rappresenta e difende in ragione di procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- – in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dalla P.IVA_3 CP_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS, domiciliata nella sua nota sede di
Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Convenuto
oggetto: riconoscimento della integrazione diritto al contributo di cooperativa edilizia.
conclusioni: “ Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, riconosciuto che la ha diritto a percepire dal Parte_1 Controparte_1
pagina1 di 6 il contributo erariale concessole ai sensi e per gli effetti del R.D. Controparte_3
28.4.1938 n. 1165 e delle successive Leggi nn. 41/1946, 408/1948, 403/1960, 865/1971,
492/1975, 136/1999 nella misura del 4% annuo dell'importo del costo finale dell'opera ammesso a contributo, quantificato in €. 1.169.755,41, pari a €. 46.791,00 annui per 35 anni, condannare il stesso a corrispondere il già menzionato contributo nella misura CP_1 di €. 46.791,00 annui, invece dell'attuale importo di €. 30.404,40 annui, sino al raggiungimento del trentacinquesimo anno, condannandolo altresì a corrispondere la differenza tra quanto effettivamente versato sino alla data in cui inizierà il versamento del contributo annuo nella somma dovuta di €. 46.791,00 annui o comunque alla data della pronuncia della sentenza e quello effettivamente dovuto sino ad allora. Oltre gli interessi al tasso legale dalla data in cui è maturato il diritto a percepire il contributo sino alla notifica del presente atto e gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 C.C. comma 4° dalla notifica del presente atto sino all'integrale pagamento del dovuto. Vinte le spese di lite”.
Conclusioni parte convenuta: “ Voglia il Tribunale di Roma rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 08.09.2022 ritualmente notificato la
[...]
(d'ora in poi la cooperativa) ha convenuto in giudizio il Parte_3 [...]
e ritenendo di aver diritto al contributo Controparte_4 erariale già concessole nei termini rappresentati, ma da integrare in ragione del costo finale dell'opera, ha formulato le conclusioni di condanna in epigrafe.
La cooperativa edilizia è stata ammessa ad usufruire del contributo statale annuo del 4% per la durata di 35 anni in riferimento all'edificazione del proprio fabbricato sociale sito in Roma, Piano di Zona Selva Nera B 16, in virtù del R.D. 28.04.1938 n. 1165 e delle successive leggi nn. 41/1946, 498/1948, 403/1960, 865/1971, 492/1975,136/1999.
Tale contributo era stato confermato dall'allora
[...]
nella misura complessiva Controparte_5 provvisoria annua di euro 30.404,40 come si evinceva dal documento allegato n.
1. La quota definitiva avrebbe dovuto essere determinata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
A seguito dell'approvazione di quest'ultimo, il Provveditorato autorizzava, come costo finale dell'opera ammesso al contributo, l'importo di euro 1.169.775,41. Definito il predetto costo finale, il Provveditorato competente avrebbe dovuto determinare la quota definitiva (art. 9, comma 5, Legge 136/1999); ma ciò non avveniva e si continuava a corrispondere l'importo annuo di euro 30.404,40.
Al momento della domanda all'attrice erano state quindi pagate 22 annualità (a partire dall'anno 2000) per un importo annuo di € 30.404,40. La avrebbe Parte_1
pagina2 di 6 dovuto ricevere, invece, un contributo annuo di euro 46.791,00 per 35 anni, pari al 4% del costo finale dell'opera.
In ragione di questo delta, con P.E.C. del 24.11.2021 indirizzata al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la condizione abitativa – la Cooperativa faceva nuovamente richiesta affinché le venisse riconosciuto tale contributo e venissero corrisposti gli arretrati per gli anni trascorsi.
Viceversa, con lettera del 25.11.2021 la Direzione Generale riconosceva alla il diritto di vedersi corrispondere il contributo nella misura del 4%, ma Parte_1 dichiarava di non potervi provvedere per mancanza di fondi. Ne conseguiva la richiesta di riconoscimento del proprio diritto e condanna al pagamento della somma pretesa.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda. In CP_1 sintesi, rappresentava come la pretesa avanzata dalla cooperativa originasse da una erronea interpretazione della normativa e della documentazione interlocutoria con la quale l'amministrazione aveva risposto (malamente) alle richieste.
Vero era che il contributo, determinato in ragione della misura percentualistica individuata al momento dell'approvazione del finanziamento, per ricevere l'integrazione richiesta avrebbe dovuto esser implementato con apposito provvedimento impegnativo di spesa, non potendo ritenersi che all'aumento del costo di realizzazione dell'intervento, per ipotesi quantitativamente indefinito, sarebbe seguito un incremento automatico senza che l'amministrazione statale avesse volontaristicamente e con valutazione discrezionale ritenuto di voluto provvedere nei termini, disponendo il corrispondente aumento dello stanziamento di bilancio.
Incardinata in tal modo la causa e concessi i termini per il deposito di memorie di precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, la causa andava per la decisione e poi veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
In sintesi, la cooperativa composta da appartenenti alle FFAA e alle Forze di Polizia, in forza del R.D. n. 1165/1938 e delle successive Leggi nn. 41/1946, 408/1948, 403/1960,
865/1971, 492/1975, 136/1999 era stata ammessa ad usufruire, in riferimento all'edificazione del suo fabbricato sociale sito in Roma, Piano di Zona Selva Nera B16, del contributo erariale annuo del 4% per 35 anni, quantificato in via provvisoria complessivamente nella somma di €. 30.404,40 e conferito quanto ad €. 24.186,71 con Decreti Provveditorato alle pagina3 di 6 OOPP del Lazio n. 1186 del 30.12.1990, confermato con decreto 5313/98 ed integrato n.
26578/05 del 19.5.2005.
Nei decreti v'era riserva di rideterminare l'importo del contributo in via definitiva dopo l'approvazione del collaudo. Il costo finale dell'opera posto a contributo era quindi quantificato in €. 1.169.755,41 a fronte di un costo effettivo di €. 1.177.252,21, come risultante dal Certificato di collaudo, dalla Relazione acclarante i rapporti Stato -
Cooperativa e dal Provvedimento Prot. n. 25377 del 29.10.2012 sempre del Provveditorato alle OOPP del . CP_5
Nella prospettazione svolta dall'attrice, posto che il contributo riconosciuto nella misura del 4% dell'opera doveva ritenersi diritto acquisito, lo stesso – versato all'attualità in rate annuali costanti di € 30.404,40 – avrebbe dovuto esser implementato in proporzione corrispondente.
La fonte di questo diritto ad un maggiore esborso viene individuata dall'attrice – in quella riserva di rideterminazione dell'importo del contributo dopo l'approvazione del collaudo di cui ai decreti.
A ben vedere, nella nota attributiva il contributo viene individuato nel 4% della spesa, allora stimata nella misura di £ ( non €) 1.170.800.000.
Nella nota si fa, è vero, riserva di determinare la quota annua definitiva dopo l'approvazione del collaudo. Ma non si riconosce l'impegnatività per l'amministrazione di un aumento del contributo, fissato nella misura del 4% rapportato alla (qualsivoglia) maggior spesa, come preteso dalla parte attrice: un provvedimento attuativo che conceda l'integrazione del contributo correlato ad un aumento di spesa in maniera assoluta e incondizionata (per ipotesi di scuola infinita) svincolando il quantum dell'erogazione da uno specifico e corrispondente stanziamento di bilancio esistente al momento dell'emanazione del provvedimento ampliativo in ragione dei vincoli stabiliti agli impegni di spesa sarebbe stato suscettibile di annullamento in autotutela, per la manifesta illegittimità derivante dai limiti stabiliti derivanti, tra le altre cose, dalla disciplina di contabilità di stato.
E certo la domanda non può trovare riconoscimento nella semplice presenza di una riserva, “di determinare la quota annua definitiva di contributo dopo l'approvazione del certificato di collaudo”, posto che è normale riserva prudenziale a fronte della possibile emersione, nel collaudo, di circostanze non prevedibili e suscettibili, se del caso e con autonoma determinazione, di rivalutazione della volontà della PA ( per ipotesi la non collaudabilità dell'opera con necessità di procedere alla revoca del contributo, ovvero alla sua riduzione).
Non bisogna confondere i provvedimenti amministrativi di riconoscimento di sovvenzioni ( ampliativi) con gli atti ricognitivi, consistenti in manifestazioni di scienza e conoscenza, volti cioè a dare certezza e contezza a fatti giuridicamente rilevanti;
questi atti
-- a differenza dei primi – presuppongono l'acquisizione del fatto da accertare e la dichiarazione all'esterno di ciò che si è acquisito;
ma – a differenza dei primi – l'effetto ampliativo in favore o a sfavore del destinatario non è il contenuto intrinseco del provvedimento che si limita ad una presa d'atto: nella fattispecie, era il costo definitivo dell'opera. Nel provvedimento ricognitivo del costo finale dell'opera, non si ravvisa alcun pagina4 di 6 riconoscimento di una sovvenzione aggiuntiva rispetto a quella determinata nel provvedimento originario, che è quanto, malamente, è stato spiegato in via stragiudiziale dall'amministrazione.
La norma attributiva del contributo, a monte del provvedimento amministrativo, deve esser individuata nell'articolo 72 della Legge 22.10.1971 n. 865. La disposizione precisa che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per
l'edilizia economica e popolare.
La funzione di questa sovvenzione, la si ravvisa nel secondo comma della norma richiamata, laddove precisa che tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa;
e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati.
Agli ultimi due commi della disposizione in argomento è previsto che per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno
1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente legge.
Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.
Stante il limite rappresentato, non assume quindi rilievo quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice con riferimento all'incidenza nella fattispecie della disposizione di cui all'art 9 comma 5 Legge 136/1999 laddove stabilisce esser autorizzato – per l'anno 1999 – un limite di impegno della durata di trentacinque anni pari a lire 20 miliardi l'anno per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7 terzo comma del D.l.
13.08.1975 n. 376. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal in Controparte_6 misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento sia pari al 4% della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.
A ben vedere, al netto dell'individuazione del limite massimo di contributo erogabile non implica, come sostenuto dalla difesa di parte attrice – l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di corrispondere il 4% della maggior spesa sostenuta, occorrendo un provvedimento specifico di riconoscimento del maggior contributo rispetto a quello originariamente previsto, ed a fronte della necessità dell'intervento di una apposita previsione – non individuata dalla difesa di parte attrice – del limite annuale nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
pagina5 di 6 Al rigetto della domanda segue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano ex DM 55/2014 e ss.mm. in proporzione allo scaglione di valore individuabile .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 58382/2022
1) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che quantifica e liquida nella misura di € 33457,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 09.07.2023.
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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