Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 3557
TAR
Decreto cautelare 7 agosto 2024
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TAR
Sentenza 27 agosto 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errori nella valutazione tecnica e conseguente graduatoria

    Il giudice di appello ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla correzione del punteggio tecnico, ritenendo che la segretezza delle offerte economiche non dovesse precludere il riesame delle offerte tecniche, soprattutto in presenza di errori evidenti. L'annullamento della procedura da parte della stazione appaltante è stato considerato illegittimo.

  • Rigettato
    Danno da mancata aggiudicazione e da proroga servizio

    Il danno da mancata aggiudicazione è stato respinto in quanto l'appellante ha ottenuto l'aggiudicazione in forma specifica. Il danno da proroga del servizio non è stato ritenuto causalmente riconducibile ai provvedimenti impugnati, ma a determinazioni autonome dell'amministrazione, cui l'appellante ha contribuito accettando la proroga.

  • Accolto
    Illegittimità dell'annullamento della procedura di gara

    L'annullamento della procedura è stato ritenuto illegittimo in quanto basato su un riesame delle offerte tecniche effettuato 'a buste aperte', considerato non ostativo alla corretta valutazione e potenziale aggiudicazione in favore dell'appellante. La Corte ha ritenuto che la segretezza delle offerte economiche fosse recessiva rispetto ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e tutela dell'affidamento.

  • Accolto
    Error in judicando e eccesso di potere

    Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo di appello, ritenendo che il TAR non abbia adeguatamente considerato la peculiarità del caso e i principi che consentono il riesame delle offerte tecniche anche a buste aperte, al fine di garantire l'effettività della tutela e l'efficienza dell'azione amministrativa. Di conseguenza, la sentenza del TAR è stata riformata.

  • Inammissibile
    Richiesta di riforma della motivazione del rigetto della domanda risarcitoria

    L'appello incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto proposto dalla parte vittoriosa al solo fine di incidere sulla motivazione della sentenza, senza la necessità di ottenere un vantaggio concreto o giuridicamente apprezzabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 3557
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3557
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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