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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1127/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3038/2023 depositato il 11/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8840/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320219003320110 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 24.05.2022 il Signor Resistente_1 impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'intimazione di pagamento n. 29320219003320110000 notificata il 26.11.2021 e sottostanti cartelle di pagamento nn. 29320110018609300 000 e 29320120020574209 000, per IRPEF, ADD.REG.,
ADD.COM., anni di riferimento 2007 e 2008.
Eccepisce:
- l'illegittima per intervenuta prescrizione. Sostiene che l'intimazione di pagamento è stata notificata il
26.11.2021, ossia abbondantemente oltre il termine di prescrizione previsto, rispetto al momento in cui lo stesso ricorrente avrebbe ricevuto la presunta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento (ossia il
30.09.2011 e 12.06.2012), peraltro, relativamente alla cartella di pagamento n. 29320110018609300 000 è passato un lasso di tempo superiore anche a quello decennale di prescrizione;
- la mancata notifica delle cartelle di pagamento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 45 del
DPR 29.09.1973, n. 602, costituisce una fase necessaria del procedimento amministrativo di accertamento;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione delle sanzioni e degli interessi.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso diritti ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita il 30.06.2022.
Fa rilevare l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l' iscrizione a ruolo poiché sostiene che la cartella non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione.
Richiama la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza (D.L. n. 125/2020, art.
1-bis, comma 1, lett.
b; D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 1, lett. d).
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo e disporre ai sensi dell'art. 14 Dlgs n. 546/92 l'integrazione del contraddittorio onerando il ricorrente di chiamare in causa l'Amministrazione finanziaria Dir. Prov.le di Catania -
Amministrazione finanziaria ufficio delle entrate di CI (ente impositore) o in alternativa, disporre ex art. 269, comma 2°, c.p.c., la data della nuova udienza allo scopo di consentire a questo Agente della Riscossione la chiamata in causa del terzo.
Chiede, altresì in via principale di dichiarare legittima la procedura di riscossione e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Parte ricorrente in data 23.11.2022 deposita memorie illustrative insistendo per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A in data 02.12.2022 deposita memoria difensiva insistendo perché venga dichiarata la legittimità del proprio operato e depositando documentazione.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, consultato in data 05.12..2022 il fascicolo processuale, letti gli atti sopra indicati e sentito il relatore, prende la causa a decisione.
In udienza il difensore di parte ricorrente contesta la tardività della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed insiste nella maturazione della prescrizione, nonché per la soccombenza virtuale con distrazione delle spese e si oppone altresì alla richiesta di integrazione del contraddittorio.
Il Collegio ritiene preliminarmente infondate le eccezioni sollevate dal Concessionario sulla propria mancanza di legittimazione passiva e sulla chiamata in causa ex art. 23 D.Lgs. 546/1992 dell'ente impositore non convenuto in giudizio.
Infatti l'art. 39 del Decreto Leg.vo 13 aprile 1999 n. 112 testualmente recita: "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
La suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13537 del 30.05.2018 ha stabilito che “In tema di opposizione a cartella di pagamento, con la quale l'opponente si duole di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, essa, in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell'agente della riscossione;
questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva intrapresa.
La sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, quando l'opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore o creditore”.
Ultimamente la Corte di Cassazione a Sezioni unite civili con Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha statuito che: “…..L'ordinanza interlocutoria richiama la giurisprudenza formatasi in materia tributaria, che ha fatto applicazione dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112. Sotto la rubrica «chiamata in causa dell'ente creditore» la norma dispone che «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». In applicazione di tale norma, Cass. Sez.
U. 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio
2008 n. 476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe – ai sensi del citato art. 39 – l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio … in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore». Sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012).”.
- Inoltre questa Corte ritiene di accogliere l'opposizione sollevata dal difensore del ricorrente in udienza inerente alla documentazione prodotta tardivamente, il 02.12.2022, dall'Agente alla Riscossione.
Infatti, l'articolo 32 del D.L.gs n. 546/92 al 1^ comma testualmente recita: “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1.”
Quindi la facoltà di produrre documenti entro venti giorni liberi prima della data di trattazione di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 564 del 1992, pur in mancanza di un'esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene,
è sottoposta a termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152, co. 2 c.
p.c., avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie.(Corte Di
Cassazione – Ordinanza 08 maggio 2017, n. 11205). Posto quanto sopra esposto questo Collegio ritiene di accogliere le doglianze del ricorrente.
Nel caso in questione, l'incipit processuale è scaturito dalle cartelle di pagamento e la mancanza di documentazione probante sull'eventuale notifica degli atti presupposti e di eventuali atti interruttivi ha consentito l'avverarsi della prescrizione.
La cartella di pagamento deve essere notificata, dal Concessionario, al debitore iscritto a ruolo a pena di decadenza entro termini perentori previsti dall'art. 25 DPR 602/73, e la notifica deve essere immune da vizi o da altre irregolarità. La mancata notificazione della cartella esattoriale lede il diritto di difesa del contribuente.
Debbono essere notificati al contribuente tutti i vari atti del procedimento amministrativo di applicazione e riscossione dei tributi proprio per consentirgli la possibilità di difesa in tutte le fasi del procedimento.
Considerato che attraverso la notificazione della cartella di pagamento il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria iscritta a ruolo ne viene a conoscenza così potendo per la prima volta esercitare il proprio diritto di difesa, in caso di omissione del predetto adempimento la procedura di riscossione si rivela insanabilmente invalida.
Nel caso in specie, l'Ente di Riscossione nelle proprie controdeduzioni al fine di dedurre e provare la notifica degli atti sottesi fa riferimento ad una cartella di pagamento (n. ……315385) non oggetto di impugnazione.
Pertanto non avendo fornito la prova della notifica delle cartelle indicate nel ricorso introduttivo questo
Collegio annulla l'atto impugnato relativamente alle cartelle nn. 29320110018609300000 e
29320120020574209000 per mancanza di notifica degli atti propedeutici.
Risultano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto del 11 Giugno
2023 deducendo i seguenti motivi. La cartella di pagamento n. 29320110018609300000 che ha per oggetto IRPEF 2007 è stata notificata in data 20.9.2011 presso la residenza dell'appellato. Stante la sua assenza si è proceduto ex art. 140 c.p.c, mediante deposito nella casa comunale ed invio della racc. a/r di avvenuto deposito che è tornata al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella di pagamento n. 29320120020574209000 che ha per oggetto IRPEF 2008 è stata notificata in data 12.6.2012 presso la residenza dell'appellato a mani di quest'ultimo.
E' quindi di tutta evidenza che trattandosi di irpef 2007 e 2008, entrambe le cartelle di pagamento sono state notificate nel rispetto dell'art. 25 del D.P.R. 602/73, nei termini prescrizionali di legge
Infatti oltre la notifica delle cartelle di pagamento, sono stati notificati n. 2 avvisi di intimazione, il primo n.
29320169007922483000 notificato in data 9.6.2016, come da documentazione che oggi si allega, e il secondo n. 29320219003320110 notificato in data 26.11.2021, come da documentazione allegata in primo grado;
A ciò si aggiunga per completezza, che la legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27 dicembre 2013) la quale conteneva ai commi dal 618 al 623 dell'art. 1, una mini sanatoria per i debiti in cartella esattoriale il cui comma 623, ha previsto una sospensione della riscossione dei carichi di cui al comma 618 dal 27.12.2013 fino al giorno 15 marzo 2014.
Parimenti, anche in ordine al più recente avviso di intimazione notificato è bene ricordare che nonostante tra la notifica dei sopraindicati atti (avvisi di intimazione del giugno 2016 e novembre 2021), siano trascorsi più di 5 anni, a seguito dell'emergenza covid 19 sono stati emanati diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre
2021 che hanno sospeso i termini di prescrizione a seguito della pandemia dovuta al Covid 19.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 8840/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 13
Dicembre 2022.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, si rileva che la cartella n.29320110018609300000 (IRPEF 2007) risulta notificata il 20/09/2011 presso la residenza dell'appellato in conformità agli artt.26 D. P. R.602/73 e 140 c. p. c. , con espletamento delle formalità ed avviso di deposito regolarmente effettuato. La cartella n.29320120020574209000 (IRPEF 2008) è stata notificata il 12/06/2012 mediante consegna diretta all'intestatario. L'avviso di intimazione n.29320169007922483000 risulta notificato il 09/06/2016; il successivo avviso di intimazione n.29320219003320110 oggetto di causa risulta notificato il 26/11/2021.
Sull'eccezione di prescrizione, si rileva che il termine ordinario di prescrizione applicabile ai crediti tributari in oggetto, pari a cinque anni, risulta interrotto dalla tempestiva notificazione, nelle date sopra indicate, sia delle cartelle di pagamento che dei successivi avvisi di intimazione. Inoltre, va riconosciuta l'efficacia sospensiva dei termini prescrizionali: per effetto della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità
2014), che ha disposto la temporanea sospensione delle attività di riscossione per il periodo dal 27/12/2013 al 15/03/2014; per effetto dei vigenti decreti-legge emergenziali emanati nel periodo 2020-2021 (tra cui DL
n.18/2020, DL n.34/2020, DL n.104/2020, DL n.129/2020, DL n.7/2021, DL n.41/2021, DL n.69/2021, DL
n.99/2021), che hanno complessivamente determinato la sospensione dei termini di notifica degli atti della riscossione dal mese di marzo 2020 sino al 31 agosto 2021. L'effetto cumulativo di tali sospensioni, sommato all'avvenuta notifica degli atti interruttivi, determina la non maturazione della prescrizione rispetto al credito per cui si procede.
L'appellante ha prodotto la documentazione attestante la regolare esecuzione delle notifiche delle cartelle prodromiche nei termini e nei modi previsti dalla legge. Da ciò consegue che il presupposto della nullità degli atti impugnati, come ritenuto erroneamente dal primo giudice, non si ravvisa nel presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 1.800,00 (milleottocento/00) per il primo grado ed euro
2.000,00 (duemila/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3038/2023 depositato il 11/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8840/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320219003320110 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 24.05.2022 il Signor Resistente_1 impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'intimazione di pagamento n. 29320219003320110000 notificata il 26.11.2021 e sottostanti cartelle di pagamento nn. 29320110018609300 000 e 29320120020574209 000, per IRPEF, ADD.REG.,
ADD.COM., anni di riferimento 2007 e 2008.
Eccepisce:
- l'illegittima per intervenuta prescrizione. Sostiene che l'intimazione di pagamento è stata notificata il
26.11.2021, ossia abbondantemente oltre il termine di prescrizione previsto, rispetto al momento in cui lo stesso ricorrente avrebbe ricevuto la presunta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento (ossia il
30.09.2011 e 12.06.2012), peraltro, relativamente alla cartella di pagamento n. 29320110018609300 000 è passato un lasso di tempo superiore anche a quello decennale di prescrizione;
- la mancata notifica delle cartelle di pagamento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 45 del
DPR 29.09.1973, n. 602, costituisce una fase necessaria del procedimento amministrativo di accertamento;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione delle sanzioni e degli interessi.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso diritti ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita il 30.06.2022.
Fa rilevare l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l' iscrizione a ruolo poiché sostiene che la cartella non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione.
Richiama la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza (D.L. n. 125/2020, art.
1-bis, comma 1, lett.
b; D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 1, lett. d).
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo e disporre ai sensi dell'art. 14 Dlgs n. 546/92 l'integrazione del contraddittorio onerando il ricorrente di chiamare in causa l'Amministrazione finanziaria Dir. Prov.le di Catania -
Amministrazione finanziaria ufficio delle entrate di CI (ente impositore) o in alternativa, disporre ex art. 269, comma 2°, c.p.c., la data della nuova udienza allo scopo di consentire a questo Agente della Riscossione la chiamata in causa del terzo.
Chiede, altresì in via principale di dichiarare legittima la procedura di riscossione e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Parte ricorrente in data 23.11.2022 deposita memorie illustrative insistendo per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A in data 02.12.2022 deposita memoria difensiva insistendo perché venga dichiarata la legittimità del proprio operato e depositando documentazione.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, consultato in data 05.12..2022 il fascicolo processuale, letti gli atti sopra indicati e sentito il relatore, prende la causa a decisione.
In udienza il difensore di parte ricorrente contesta la tardività della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed insiste nella maturazione della prescrizione, nonché per la soccombenza virtuale con distrazione delle spese e si oppone altresì alla richiesta di integrazione del contraddittorio.
Il Collegio ritiene preliminarmente infondate le eccezioni sollevate dal Concessionario sulla propria mancanza di legittimazione passiva e sulla chiamata in causa ex art. 23 D.Lgs. 546/1992 dell'ente impositore non convenuto in giudizio.
Infatti l'art. 39 del Decreto Leg.vo 13 aprile 1999 n. 112 testualmente recita: "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
La suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13537 del 30.05.2018 ha stabilito che “In tema di opposizione a cartella di pagamento, con la quale l'opponente si duole di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, essa, in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell'agente della riscossione;
questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva intrapresa.
La sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, quando l'opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore o creditore”.
Ultimamente la Corte di Cassazione a Sezioni unite civili con Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha statuito che: “…..L'ordinanza interlocutoria richiama la giurisprudenza formatasi in materia tributaria, che ha fatto applicazione dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112. Sotto la rubrica «chiamata in causa dell'ente creditore» la norma dispone che «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». In applicazione di tale norma, Cass. Sez.
U. 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio
2008 n. 476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe – ai sensi del citato art. 39 – l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio … in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore». Sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012).”.
- Inoltre questa Corte ritiene di accogliere l'opposizione sollevata dal difensore del ricorrente in udienza inerente alla documentazione prodotta tardivamente, il 02.12.2022, dall'Agente alla Riscossione.
Infatti, l'articolo 32 del D.L.gs n. 546/92 al 1^ comma testualmente recita: “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1.”
Quindi la facoltà di produrre documenti entro venti giorni liberi prima della data di trattazione di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 564 del 1992, pur in mancanza di un'esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene,
è sottoposta a termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152, co. 2 c.
p.c., avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie.(Corte Di
Cassazione – Ordinanza 08 maggio 2017, n. 11205). Posto quanto sopra esposto questo Collegio ritiene di accogliere le doglianze del ricorrente.
Nel caso in questione, l'incipit processuale è scaturito dalle cartelle di pagamento e la mancanza di documentazione probante sull'eventuale notifica degli atti presupposti e di eventuali atti interruttivi ha consentito l'avverarsi della prescrizione.
La cartella di pagamento deve essere notificata, dal Concessionario, al debitore iscritto a ruolo a pena di decadenza entro termini perentori previsti dall'art. 25 DPR 602/73, e la notifica deve essere immune da vizi o da altre irregolarità. La mancata notificazione della cartella esattoriale lede il diritto di difesa del contribuente.
Debbono essere notificati al contribuente tutti i vari atti del procedimento amministrativo di applicazione e riscossione dei tributi proprio per consentirgli la possibilità di difesa in tutte le fasi del procedimento.
Considerato che attraverso la notificazione della cartella di pagamento il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria iscritta a ruolo ne viene a conoscenza così potendo per la prima volta esercitare il proprio diritto di difesa, in caso di omissione del predetto adempimento la procedura di riscossione si rivela insanabilmente invalida.
Nel caso in specie, l'Ente di Riscossione nelle proprie controdeduzioni al fine di dedurre e provare la notifica degli atti sottesi fa riferimento ad una cartella di pagamento (n. ……315385) non oggetto di impugnazione.
Pertanto non avendo fornito la prova della notifica delle cartelle indicate nel ricorso introduttivo questo
Collegio annulla l'atto impugnato relativamente alle cartelle nn. 29320110018609300000 e
29320120020574209000 per mancanza di notifica degli atti propedeutici.
Risultano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto del 11 Giugno
2023 deducendo i seguenti motivi. La cartella di pagamento n. 29320110018609300000 che ha per oggetto IRPEF 2007 è stata notificata in data 20.9.2011 presso la residenza dell'appellato. Stante la sua assenza si è proceduto ex art. 140 c.p.c, mediante deposito nella casa comunale ed invio della racc. a/r di avvenuto deposito che è tornata al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella di pagamento n. 29320120020574209000 che ha per oggetto IRPEF 2008 è stata notificata in data 12.6.2012 presso la residenza dell'appellato a mani di quest'ultimo.
E' quindi di tutta evidenza che trattandosi di irpef 2007 e 2008, entrambe le cartelle di pagamento sono state notificate nel rispetto dell'art. 25 del D.P.R. 602/73, nei termini prescrizionali di legge
Infatti oltre la notifica delle cartelle di pagamento, sono stati notificati n. 2 avvisi di intimazione, il primo n.
29320169007922483000 notificato in data 9.6.2016, come da documentazione che oggi si allega, e il secondo n. 29320219003320110 notificato in data 26.11.2021, come da documentazione allegata in primo grado;
A ciò si aggiunga per completezza, che la legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27 dicembre 2013) la quale conteneva ai commi dal 618 al 623 dell'art. 1, una mini sanatoria per i debiti in cartella esattoriale il cui comma 623, ha previsto una sospensione della riscossione dei carichi di cui al comma 618 dal 27.12.2013 fino al giorno 15 marzo 2014.
Parimenti, anche in ordine al più recente avviso di intimazione notificato è bene ricordare che nonostante tra la notifica dei sopraindicati atti (avvisi di intimazione del giugno 2016 e novembre 2021), siano trascorsi più di 5 anni, a seguito dell'emergenza covid 19 sono stati emanati diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre
2021 che hanno sospeso i termini di prescrizione a seguito della pandemia dovuta al Covid 19.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 8840/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 13
Dicembre 2022.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, si rileva che la cartella n.29320110018609300000 (IRPEF 2007) risulta notificata il 20/09/2011 presso la residenza dell'appellato in conformità agli artt.26 D. P. R.602/73 e 140 c. p. c. , con espletamento delle formalità ed avviso di deposito regolarmente effettuato. La cartella n.29320120020574209000 (IRPEF 2008) è stata notificata il 12/06/2012 mediante consegna diretta all'intestatario. L'avviso di intimazione n.29320169007922483000 risulta notificato il 09/06/2016; il successivo avviso di intimazione n.29320219003320110 oggetto di causa risulta notificato il 26/11/2021.
Sull'eccezione di prescrizione, si rileva che il termine ordinario di prescrizione applicabile ai crediti tributari in oggetto, pari a cinque anni, risulta interrotto dalla tempestiva notificazione, nelle date sopra indicate, sia delle cartelle di pagamento che dei successivi avvisi di intimazione. Inoltre, va riconosciuta l'efficacia sospensiva dei termini prescrizionali: per effetto della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità
2014), che ha disposto la temporanea sospensione delle attività di riscossione per il periodo dal 27/12/2013 al 15/03/2014; per effetto dei vigenti decreti-legge emergenziali emanati nel periodo 2020-2021 (tra cui DL
n.18/2020, DL n.34/2020, DL n.104/2020, DL n.129/2020, DL n.7/2021, DL n.41/2021, DL n.69/2021, DL
n.99/2021), che hanno complessivamente determinato la sospensione dei termini di notifica degli atti della riscossione dal mese di marzo 2020 sino al 31 agosto 2021. L'effetto cumulativo di tali sospensioni, sommato all'avvenuta notifica degli atti interruttivi, determina la non maturazione della prescrizione rispetto al credito per cui si procede.
L'appellante ha prodotto la documentazione attestante la regolare esecuzione delle notifiche delle cartelle prodromiche nei termini e nei modi previsti dalla legge. Da ciò consegue che il presupposto della nullità degli atti impugnati, come ritenuto erroneamente dal primo giudice, non si ravvisa nel presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 1.800,00 (milleottocento/00) per il primo grado ed euro
2.000,00 (duemila/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)