Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1127
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di riscossione

    La Corte di secondo grado ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, considerando le tempestive notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione, nonché gli effetti sospensivi delle normative relative alla pandemia da COVID-19 e alla Legge di Stabilità 2014.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte di secondo grado ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, annullando la decisione di primo grado che aveva accolto tale motivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di riscossione delle sanzioni e degli interessi

    La Corte di secondo grado ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata per le stesse ragioni addotte in merito alla prescrizione del diritto di riscossione principale.

  • Accolto
    Regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento

    La Corte di secondo grado ha accolto l'appello, ritenendo provata la regolare esecuzione delle notifiche delle cartelle prodromiche e degli avvisi di intimazione, e ha riconosciuto gli effetti sospensivi dei termini prescrizionali, riformando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1127
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1127
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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