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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/09/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5594/2021 tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.9.1979, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Sanseverino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Bellini n.
20, come da procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), quale Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito
Notaio di Milano, dall'Avv.to Carlo Gagliardi, elettivamente Persona_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Avallone, in Cava de' Tirreni,
Via XXV Luglio n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.4.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Nola la Controparte_1 chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo CI Y di colore nero, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 232.944,00 oltre € 6.000,00 per danno patrimoniale, interessi e rivalutazione monetaria sulla sorta rivalutata dall'evento al saldo. Deduceva che in data 4.5.2013, alle ore 18,30 circa, in Pomigliano D'Arco alla
Via Savona, subito dopo l'intersezione con Via Aristotele, il motociclo Yamaha
MT03 tg. DE55934 sul quale l'istante viaggiava in qualità di trasportato, veniva investito da un veicolo CI Y di colore nero, dileguatosi dopo l'impatto.
Precisava che il motociclo Yamaha MT03 tg. DE55934, condotto da _2
, dopo aver attivato l'indicatore di direzione sinistro, convergeva a
[...] sinistra per sostare nello spazio antistante al civico 21 della predetta via Savona;
in quel frangente da tergo sopraggiungeva una CI Y di colore nero che, nel tentativo di compiere una manovra di sorpasso sulla destra il motociclo Yamaha
MT03 tg. DE55934, evidentemente per un errore nel calcolo della distanza laterale, collideva con la parte laterale sinistra contro la parte laterale destra del motociclo Yamah, altezza manubrio.
A seguito dell'impatto l'attore cadeva rovinosamente al suolo, e precisamente sullo spigolo del marciapiede prospiciente l'abitazione posta sul margine sinistro della carreggiata sita al civico 23, mentre il conducente della CI Y non arrestava la propria marcia e si allontanava velocemente in direzione di via C.
Guadagno, noncurante della necessità dell'istante di ricevere immediato soccorso.
Prontamente soccorso con l'intervento del servizio “118” veniva trasportato presso il P.S. del Presidio Ospedaliero “S. Maria della Pietà di Nola” ove gli veniva diagnosticato “traumatismo della milza senza menzione di ferita aperta in cavità, lacerazione capsulare, senza maggiore distruzione del parenchima – prognosi riservata”.
Nel corso della degenza gli veniva ancora accertata “frattura dell'apofisi trasversa di L1 e L2, ferita lacero contusa III prossimale gamba sinistra
(suturata in P.S.), f.l.c. multiple alla mano destra con irradiazione al IV e V dito con perdita di sostanza cutanea sul IV raggio”.
Nella stessa serata veniva sottoposto a splenectomia e revisione della ferita alla gamba ed alla mano dx, e ulteriori esami strumentali mostravano: “discreto versamento pleurico sx, ematoma perirenale, interessamento edematoso emorragico della coda del pancreas, frattura arco posteriore dal decimo al dodicesimo elemento costale di sinistra, frattura della V costa a sinistra”.
Dopo le dimissioni, avvenute il 17.05.2013, l'attore era costretto a sottoporsi ad ulteriori controlli medici e clinici e ad osservare un lungo periodo di inabilità durante il quale non poteva attendere alle sue normali attività di agente di commercio.
Si costituiva in giudizio la Società Assicuratrice, la quale eccepiva la inammissibilità ed improcedibilità della domanda per avvenuta prescrizione del diritto ex art. 2947, secondo comma, cpc, la carenza di legittimazione passiva delle , opinando che il terzo trasportato può promuovere Controparte_1 azione diretta nei confronti dell'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, e nel merito l'infondatezza della domanda stante la carenza di adeguata descrizione della dinamica del sinistro, la insufficienza di informazione del veicolo che avrebbe investivo l'attore, il coinvolgimento del in numerosi Parte_1 sinistri stradali, il mancato intervento in loco delle Autorità competenti, la mancanza di un verbale utile alla ricostruzione delle dinamiche dell'incidente; contestava altresì la esorbitante richiesta di risarcimento.
Con ordinanza del 21.12.2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Espletata prova per testi, giusta ordinanza ammissiva del 9.5.2023, disposta
C.T.U. e precisate le conclusioni la causa è stata rimessa per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata la eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta in quanto, a seguito della querela proposta dall'attore, archiviata il 14.1.2015, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Nola ha ritenuto che nei fatti esposti dall'attore erano ipotizzabili i reati di cui all'art. 590 cp e 189 cds, per cui il termine prescrizionale applicabile è quello previsto per la prescrizione del reato, nello specifico è di sei anni.
Inoltre, l'attore per i fatti avvenuti il 4.5.2013, con nota ar. del 29.4.2015 ha avanzato formale richiesta di risarcimento danni, reiterata con successiva nota a.r. del del 30.11.2017 ed altra del 8.1.2019, senza avere risposta alcuna.
La citazione è stata notificata via pec in data 3.9.2021, e dunque la domanda deve ritenersi tempestiva.
La convenuta ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
per essere responsabile l'assicurazione del veicolo su cui Controparte_1 viaggiava. L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni sopra citato, al comma 2 e seguenti stabilisce: “Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo148.
L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.”
In definitiva, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno rivolgendosi direttamente alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella produzione.
Tuttavia, in atti non vi è prova che il veicolo sul quale viaggiava l'attore aveva copertura assicurativa e pertanto il , non potendo avvalersi della Pt_1 procedura prevista dall'art. 141 CDS, ha diritto di proporre azione di risarcimento del danno al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Passando al merito, in ordine alla responsabilità è stato possibile accertare che al momento del sinistro l'attore si trovava in Pomigliano D'Arco alla Via
Savona, strada a senso unico e, nel mentre il motociclo sul quale viaggiava in qualità di trasportato convergeva a sinistra per sostare nello spazio antistante il civico 21, veniva impattato da una CI Y di colore nero che subito dopo si allontanava senza prestare soccorso
I testi escussi, e presenti ai fatti, hanno poi Testimone_1 Tes_2 confermato che l'attore veniva trasportato con l'ambulanza presso il P.S. del
P.O. Santa Maria della Pietà di Nola come da documentazione versata in atti
(allegato n. 2 dell'atto di citazione) per essere dimesso il 17 maggio successivo, con successivi controlli clinici ortopedici e radiologici.
Da una valutazione complessiva, corroborata dagli elementi documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità delle testimonianze rese partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, hanno riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto, altresì conto, della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Dunque, le concordi dichiarazioni rese dai testi, riscontrati dalla documentazione versata in atti, portano a ritenere l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo CI Y, per violazione degli artt. 148 e ss del C.d.S. nella causazione del sinistro in lite.
Quanto ai danni subiti dall'attore, il perito incaricato ha depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune da vizi scientifici, in relazione alla determinazione della invalidità permanente e temporanea, ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso, tenuto conto dell'immediato trasporto in ospedale e dei postumi permanenti quali: 30 giorni di inabilità temporanea totale;
60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; con postumi invalidanti al 36% di danno biologico.
Il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle
Tabelle di Milano, facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione, all'età del danneggiato al momento del sinistro;
e pertanto, tenuto conto che al momento del sinistro l'attore aveva 34 anni, e della percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 36%, il danno va determinato in
€ 3450,00 per invalidità temporanea totale, € 3450,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 172.109,00 per il danno biologico, spese documentate €
283,46.
Il danno da ritardo si quantifica facendo ricorso alla attribuzione degli interessi al tasso annuo sulla somma di €. 179.009,00 devalutata alla data del 4.5.2013 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza della e si liquidano, in favore dell'attore come da Controparte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 179.292,46, oltre gli interessi al tasso annuo sulla somma di € 179.009,00 devalutata alla data del sinistro, 4.5.2013, e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza nonché agli interessi legali sulle somme sulle predette somme come determinate a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- condanna , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi ed € 800,00 per spese, oltre Iva, Cpa e
15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione, nonché alle spese di CTU.
- Così deciso in Nola, il 9.9.2024
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5594/2021 tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.9.1979, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Sanseverino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Bellini n.
20, come da procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), quale Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito
Notaio di Milano, dall'Avv.to Carlo Gagliardi, elettivamente Persona_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Avallone, in Cava de' Tirreni,
Via XXV Luglio n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.4.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Nola la Controparte_1 chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo CI Y di colore nero, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 232.944,00 oltre € 6.000,00 per danno patrimoniale, interessi e rivalutazione monetaria sulla sorta rivalutata dall'evento al saldo. Deduceva che in data 4.5.2013, alle ore 18,30 circa, in Pomigliano D'Arco alla
Via Savona, subito dopo l'intersezione con Via Aristotele, il motociclo Yamaha
MT03 tg. DE55934 sul quale l'istante viaggiava in qualità di trasportato, veniva investito da un veicolo CI Y di colore nero, dileguatosi dopo l'impatto.
Precisava che il motociclo Yamaha MT03 tg. DE55934, condotto da _2
, dopo aver attivato l'indicatore di direzione sinistro, convergeva a
[...] sinistra per sostare nello spazio antistante al civico 21 della predetta via Savona;
in quel frangente da tergo sopraggiungeva una CI Y di colore nero che, nel tentativo di compiere una manovra di sorpasso sulla destra il motociclo Yamaha
MT03 tg. DE55934, evidentemente per un errore nel calcolo della distanza laterale, collideva con la parte laterale sinistra contro la parte laterale destra del motociclo Yamah, altezza manubrio.
A seguito dell'impatto l'attore cadeva rovinosamente al suolo, e precisamente sullo spigolo del marciapiede prospiciente l'abitazione posta sul margine sinistro della carreggiata sita al civico 23, mentre il conducente della CI Y non arrestava la propria marcia e si allontanava velocemente in direzione di via C.
Guadagno, noncurante della necessità dell'istante di ricevere immediato soccorso.
Prontamente soccorso con l'intervento del servizio “118” veniva trasportato presso il P.S. del Presidio Ospedaliero “S. Maria della Pietà di Nola” ove gli veniva diagnosticato “traumatismo della milza senza menzione di ferita aperta in cavità, lacerazione capsulare, senza maggiore distruzione del parenchima – prognosi riservata”.
Nel corso della degenza gli veniva ancora accertata “frattura dell'apofisi trasversa di L1 e L2, ferita lacero contusa III prossimale gamba sinistra
(suturata in P.S.), f.l.c. multiple alla mano destra con irradiazione al IV e V dito con perdita di sostanza cutanea sul IV raggio”.
Nella stessa serata veniva sottoposto a splenectomia e revisione della ferita alla gamba ed alla mano dx, e ulteriori esami strumentali mostravano: “discreto versamento pleurico sx, ematoma perirenale, interessamento edematoso emorragico della coda del pancreas, frattura arco posteriore dal decimo al dodicesimo elemento costale di sinistra, frattura della V costa a sinistra”.
Dopo le dimissioni, avvenute il 17.05.2013, l'attore era costretto a sottoporsi ad ulteriori controlli medici e clinici e ad osservare un lungo periodo di inabilità durante il quale non poteva attendere alle sue normali attività di agente di commercio.
Si costituiva in giudizio la Società Assicuratrice, la quale eccepiva la inammissibilità ed improcedibilità della domanda per avvenuta prescrizione del diritto ex art. 2947, secondo comma, cpc, la carenza di legittimazione passiva delle , opinando che il terzo trasportato può promuovere Controparte_1 azione diretta nei confronti dell'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, e nel merito l'infondatezza della domanda stante la carenza di adeguata descrizione della dinamica del sinistro, la insufficienza di informazione del veicolo che avrebbe investivo l'attore, il coinvolgimento del in numerosi Parte_1 sinistri stradali, il mancato intervento in loco delle Autorità competenti, la mancanza di un verbale utile alla ricostruzione delle dinamiche dell'incidente; contestava altresì la esorbitante richiesta di risarcimento.
Con ordinanza del 21.12.2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Espletata prova per testi, giusta ordinanza ammissiva del 9.5.2023, disposta
C.T.U. e precisate le conclusioni la causa è stata rimessa per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata la eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta in quanto, a seguito della querela proposta dall'attore, archiviata il 14.1.2015, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Nola ha ritenuto che nei fatti esposti dall'attore erano ipotizzabili i reati di cui all'art. 590 cp e 189 cds, per cui il termine prescrizionale applicabile è quello previsto per la prescrizione del reato, nello specifico è di sei anni.
Inoltre, l'attore per i fatti avvenuti il 4.5.2013, con nota ar. del 29.4.2015 ha avanzato formale richiesta di risarcimento danni, reiterata con successiva nota a.r. del del 30.11.2017 ed altra del 8.1.2019, senza avere risposta alcuna.
La citazione è stata notificata via pec in data 3.9.2021, e dunque la domanda deve ritenersi tempestiva.
La convenuta ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
per essere responsabile l'assicurazione del veicolo su cui Controparte_1 viaggiava. L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni sopra citato, al comma 2 e seguenti stabilisce: “Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo148.
L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.”
In definitiva, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno rivolgendosi direttamente alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella produzione.
Tuttavia, in atti non vi è prova che il veicolo sul quale viaggiava l'attore aveva copertura assicurativa e pertanto il , non potendo avvalersi della Pt_1 procedura prevista dall'art. 141 CDS, ha diritto di proporre azione di risarcimento del danno al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Passando al merito, in ordine alla responsabilità è stato possibile accertare che al momento del sinistro l'attore si trovava in Pomigliano D'Arco alla Via
Savona, strada a senso unico e, nel mentre il motociclo sul quale viaggiava in qualità di trasportato convergeva a sinistra per sostare nello spazio antistante il civico 21, veniva impattato da una CI Y di colore nero che subito dopo si allontanava senza prestare soccorso
I testi escussi, e presenti ai fatti, hanno poi Testimone_1 Tes_2 confermato che l'attore veniva trasportato con l'ambulanza presso il P.S. del
P.O. Santa Maria della Pietà di Nola come da documentazione versata in atti
(allegato n. 2 dell'atto di citazione) per essere dimesso il 17 maggio successivo, con successivi controlli clinici ortopedici e radiologici.
Da una valutazione complessiva, corroborata dagli elementi documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità delle testimonianze rese partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, hanno riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto, altresì conto, della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Dunque, le concordi dichiarazioni rese dai testi, riscontrati dalla documentazione versata in atti, portano a ritenere l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo CI Y, per violazione degli artt. 148 e ss del C.d.S. nella causazione del sinistro in lite.
Quanto ai danni subiti dall'attore, il perito incaricato ha depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune da vizi scientifici, in relazione alla determinazione della invalidità permanente e temporanea, ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso, tenuto conto dell'immediato trasporto in ospedale e dei postumi permanenti quali: 30 giorni di inabilità temporanea totale;
60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; con postumi invalidanti al 36% di danno biologico.
Il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle
Tabelle di Milano, facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione, all'età del danneggiato al momento del sinistro;
e pertanto, tenuto conto che al momento del sinistro l'attore aveva 34 anni, e della percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 36%, il danno va determinato in
€ 3450,00 per invalidità temporanea totale, € 3450,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 172.109,00 per il danno biologico, spese documentate €
283,46.
Il danno da ritardo si quantifica facendo ricorso alla attribuzione degli interessi al tasso annuo sulla somma di €. 179.009,00 devalutata alla data del 4.5.2013 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza della e si liquidano, in favore dell'attore come da Controparte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 179.292,46, oltre gli interessi al tasso annuo sulla somma di € 179.009,00 devalutata alla data del sinistro, 4.5.2013, e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza nonché agli interessi legali sulle somme sulle predette somme come determinate a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- condanna , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi ed € 800,00 per spese, oltre Iva, Cpa e
15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione, nonché alle spese di CTU.
- Così deciso in Nola, il 9.9.2024
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti