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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6187 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 855/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 855/2023 promosso da
, C.F. e per questi , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'AVV. STEFANO MASSIMINO, C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata in viale Regina Margherita n. 2/d, Catania;
C.F._3 attore contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._4
NI GIANNONE, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via Dante C.F._5
120/a, Ragusa;
convenuto avente ad oggetto: opposizione a precetto – azione di regresso – inammissibilità.
All'udienza di giorno 01.10.2025 parte convenuta, unica comparsa, ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il procedimento ha a oggetto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da Parte_1
a mezzo del procuratore speciale , nei confronti del precetto allo stesso
[...] Parte_2 notificato in data 21.12.2022 su istanza di , con il quale è stato intimato il Controparte_1 pagamento di euro 50.767,50, di cui euro 36.804,99 per sorte capitale, oltre interessi e spese, in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1192/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa.
L'attore ha proposto opposizione premettendo di aver prestato garanzia insieme a
[...]
a garanzia dei debiti contratti dalla società Officine e Fonderie Scibilia s.r.l. in CP_1 liquidazione, di cui erano entrambi soci;
in particolare, aveva rilasciato fideiussione in favore di
Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a., relativamente a un mutuo ipotecario, ed emesso titolo cambiario per euro 12.200,00 in favore di Monte dei Paschi di Siena s.p.a. A seguito dell'inadempimento di Officine e Fonderie Scibilia s.r.l. in liquidazione , Controparte_1 intimato dagli istituti bancari, aveva adempiuto per un totale di euro 72.809,98 e per tale motivo aveva ottenuto dal Tribunale di Ragusa un decreto ingiuntivo contro l'opponente per ottenere il pagamento, in regresso, della metà di detto importo. Nei confronti di tale decreto ingiuntivo Parte_3 ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., per la quale, al momento dell'introduzione
[...] dell'odierno procesimento, pendeva giudizio iscritto al n. R.G. 337/2022 presso il Tribunale di
Ragusa.
Tanto premesso, l'opponente ha eccepito: la nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica e, in subordine, qualora si ritenesse perfezionata la stessa, la sua nullità in quanto eseguita a mani proprie di , data la conclamata ed evidente incapacità di intendere e Parte_1 volere del notificatario;
l'illegittimità del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione;
in ogni caso, l'illegittimità del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. L'opponente ha poi eccepito in compensazione crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'opposto per pagamenti da lui effettuati per rimborsare debiti di
Officine e Fonderie Scibilia s.r.l. e, nel merito, ha eccepito l'esistenza di un accordo verbale intercorso con . che si era impegnato a esonerarlo da qualsiasi responsabilità Controparte_1 per le posizioni debitorie della società promettendo, in caso di inadempimento, di corrispondere personalmente le somme dovute.
L'attore ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1192/2019, già oggetto di opposizione ex art 650 c.p.c. nel giudizio n. R.G. 377/2022, atteso che sussiste il fumus per i motivi sopra detti ed il periculum derivante dalla gravità dell'importo intimato e della trascrizione pregiudizievole che blocca ogni atto di trasferimento dell'immobile sia inter vivos sia mortis causa;
Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione a precetto:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. al sig. Parte_1 Controparte_1 per inesistenza giuridica del titolo azionato - D.I. n. 1192/2019;
- dichiarare la nullità del D.I. n. 1192/2019 avente ad oggetto crediti di natura bancaria, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- in subordine, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1192/2019 per mancato esperimento della negoziazione assistita, qualora la S.V., qualifichi la pretesa creditoria del caso di specie quale rivalsa fra privati soggetta a tale procedimento deflattivo;
- dichiarare il D.I. n. 1192/2019 inefficace ex art. 188 disp. att. c.c. per inesistenza/irregolarità della notifica;
- in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenesse perfezionata la notifica del D.I. n. 1192/2019 emesso dal Tribunale nei confronti del sig. , dichiarare la nullità della notifica Parte_1 stessa perché effettuata nei confronti di soggetto incapace di intendere e volere peraltro assistito da procuratore generale, giusta procura generale che si allega;
- accertare l'esistenza del
contro
-credito del sig. opposto in compensazione al Parte_1 credito precettato dal sig. ; Controparte_1
- dichiarare nullo/annullabile o comunque insussistente il credito intimato in forza della sussistenza del detto accordo verbale di esclusione di garanzia stipulato tra le parti in favore del sig. ; Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto a procedere Controparte_1 ad esecuzione forzata nei confronti del sig. ”. Parte_1
Si è costituito e ha contestato l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto Controparte_1 avente a oggetto doglianze relative alla regolarità o legittimità del titolo. Il convenuto ha rappresentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 337/2022, pendente innanzi il Tribunale di Ragusa, è stato definito con la sentenza n. 768/2023 (prodotta in atti), che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizion, in quanto, accertata la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente non ha fornito alcuna prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dello stesso ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Il convenuto altresì contestato le eccezioni relative al mancato esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita e, nel merito, ha dedotto circa l'inesistenza di alcun controcredito o accordo di manleva con Parte_1
[...]
ha, quindi, così concluso: Controparte_1
“dichiarare inammissibile, improponibile o improcedibile e conseguentemente rigettare
l'avversa opposizione, atteso che, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa n.
768/2023 in data 10.05.2023 è stata accertata la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo in data n. 1192/2019 (n. 2499/2019 rg) e l'inammissibilità del giudizio di opposizione tardiva, con conseguente definitività del titolo. Condannare parte opposta al pagamento della somma che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Nelle date 16.06.2023 e in data 20.06.2023 il difensore di parte opponente ha depositato la revoca del mandato trasmessa da;
all'udienza del 21.06.2023 il medesimo Parte_2 difensore ha dato atto dell'avvenuta revoca (cessando da quel momento, di fatto, di svolgere attività giudiziale, operando in ogni caso la regola di cui all'art. 85 c.p.c., secondo cui “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”).
2. Inammissibilità dell'opposizione a precetto
Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile, posto che l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è finalizzata a far valere fatti successivi alla formazione del titolo, ma non può servire a contestare il merito di una pretesa creditoria che sia oggetto, come nel caso di specie, di un titolo di formazione giudiziale (ex multis, Cass. civ., 24.02.2011 n. 4505 e 18.4.2006 n. 8928; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 08.01.2020, n. 69). Nel caso in esame parte attrice ha fatto valere contestazioni relative alla legittimità del decreto ingiuntivo – omessa o irregolare notifica, improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita e, nel merito, esistenza di controcredito e accordo con la parte convenuta – che avrebbero dovute essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo (procedimento peraltro instaurato, ma in cui l'odierna parte attrice è risultata soccombente).
Per completezza va, altresì, precisato che il procedimento di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quale procedimento di opposizione esecutiva, rientra tra i giudizi per cui non si applica la condizione di procedibilità del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 co. VI lett. e) d. lgs. 28/2010.
3. Le spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'attore e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del procedimento, del carattere documentale del giudizio, della natura non complessa delle questioni esaminate, dell'adozione di pronuncia in rito e della modalità stessa di adozione della decisione.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c. La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione esecutiva svolgendo censure inammissibili o di carattere formale e inconferente o comunque generiche nel merito, in una situazione in cui, peraltro, il titolo giudiziale era già stato opposto. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 855/2023, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da a mezzo del Parte_1 procuratore speciale , nei confronti del precetto allo stesso notificato in data Parte_2
21.12.2022 su istanza di;
Controparte_1
- condanna a corrispondere a euro 3.809,00 (oltre Parte_1 Controparte_1 il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge) per spese di lite e ulteriori euro
1.904,50 ai sensi dell'art. 96, co. III c.p.c.
Catania, 26/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 855/2023 promosso da
, C.F. e per questi , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'AVV. STEFANO MASSIMINO, C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata in viale Regina Margherita n. 2/d, Catania;
C.F._3 attore contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._4
NI GIANNONE, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via Dante C.F._5
120/a, Ragusa;
convenuto avente ad oggetto: opposizione a precetto – azione di regresso – inammissibilità.
All'udienza di giorno 01.10.2025 parte convenuta, unica comparsa, ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il procedimento ha a oggetto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da Parte_1
a mezzo del procuratore speciale , nei confronti del precetto allo stesso
[...] Parte_2 notificato in data 21.12.2022 su istanza di , con il quale è stato intimato il Controparte_1 pagamento di euro 50.767,50, di cui euro 36.804,99 per sorte capitale, oltre interessi e spese, in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1192/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa.
L'attore ha proposto opposizione premettendo di aver prestato garanzia insieme a
[...]
a garanzia dei debiti contratti dalla società Officine e Fonderie Scibilia s.r.l. in CP_1 liquidazione, di cui erano entrambi soci;
in particolare, aveva rilasciato fideiussione in favore di
Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a., relativamente a un mutuo ipotecario, ed emesso titolo cambiario per euro 12.200,00 in favore di Monte dei Paschi di Siena s.p.a. A seguito dell'inadempimento di Officine e Fonderie Scibilia s.r.l. in liquidazione , Controparte_1 intimato dagli istituti bancari, aveva adempiuto per un totale di euro 72.809,98 e per tale motivo aveva ottenuto dal Tribunale di Ragusa un decreto ingiuntivo contro l'opponente per ottenere il pagamento, in regresso, della metà di detto importo. Nei confronti di tale decreto ingiuntivo Parte_3 ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., per la quale, al momento dell'introduzione
[...] dell'odierno procesimento, pendeva giudizio iscritto al n. R.G. 337/2022 presso il Tribunale di
Ragusa.
Tanto premesso, l'opponente ha eccepito: la nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica e, in subordine, qualora si ritenesse perfezionata la stessa, la sua nullità in quanto eseguita a mani proprie di , data la conclamata ed evidente incapacità di intendere e Parte_1 volere del notificatario;
l'illegittimità del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione;
in ogni caso, l'illegittimità del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. L'opponente ha poi eccepito in compensazione crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'opposto per pagamenti da lui effettuati per rimborsare debiti di
Officine e Fonderie Scibilia s.r.l. e, nel merito, ha eccepito l'esistenza di un accordo verbale intercorso con . che si era impegnato a esonerarlo da qualsiasi responsabilità Controparte_1 per le posizioni debitorie della società promettendo, in caso di inadempimento, di corrispondere personalmente le somme dovute.
L'attore ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1192/2019, già oggetto di opposizione ex art 650 c.p.c. nel giudizio n. R.G. 377/2022, atteso che sussiste il fumus per i motivi sopra detti ed il periculum derivante dalla gravità dell'importo intimato e della trascrizione pregiudizievole che blocca ogni atto di trasferimento dell'immobile sia inter vivos sia mortis causa;
Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione a precetto:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. al sig. Parte_1 Controparte_1 per inesistenza giuridica del titolo azionato - D.I. n. 1192/2019;
- dichiarare la nullità del D.I. n. 1192/2019 avente ad oggetto crediti di natura bancaria, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- in subordine, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1192/2019 per mancato esperimento della negoziazione assistita, qualora la S.V., qualifichi la pretesa creditoria del caso di specie quale rivalsa fra privati soggetta a tale procedimento deflattivo;
- dichiarare il D.I. n. 1192/2019 inefficace ex art. 188 disp. att. c.c. per inesistenza/irregolarità della notifica;
- in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenesse perfezionata la notifica del D.I. n. 1192/2019 emesso dal Tribunale nei confronti del sig. , dichiarare la nullità della notifica Parte_1 stessa perché effettuata nei confronti di soggetto incapace di intendere e volere peraltro assistito da procuratore generale, giusta procura generale che si allega;
- accertare l'esistenza del
contro
-credito del sig. opposto in compensazione al Parte_1 credito precettato dal sig. ; Controparte_1
- dichiarare nullo/annullabile o comunque insussistente il credito intimato in forza della sussistenza del detto accordo verbale di esclusione di garanzia stipulato tra le parti in favore del sig. ; Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto a procedere Controparte_1 ad esecuzione forzata nei confronti del sig. ”. Parte_1
Si è costituito e ha contestato l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto Controparte_1 avente a oggetto doglianze relative alla regolarità o legittimità del titolo. Il convenuto ha rappresentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 337/2022, pendente innanzi il Tribunale di Ragusa, è stato definito con la sentenza n. 768/2023 (prodotta in atti), che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizion, in quanto, accertata la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente non ha fornito alcuna prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dello stesso ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Il convenuto altresì contestato le eccezioni relative al mancato esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita e, nel merito, ha dedotto circa l'inesistenza di alcun controcredito o accordo di manleva con Parte_1
[...]
ha, quindi, così concluso: Controparte_1
“dichiarare inammissibile, improponibile o improcedibile e conseguentemente rigettare
l'avversa opposizione, atteso che, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa n.
768/2023 in data 10.05.2023 è stata accertata la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo in data n. 1192/2019 (n. 2499/2019 rg) e l'inammissibilità del giudizio di opposizione tardiva, con conseguente definitività del titolo. Condannare parte opposta al pagamento della somma che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Nelle date 16.06.2023 e in data 20.06.2023 il difensore di parte opponente ha depositato la revoca del mandato trasmessa da;
all'udienza del 21.06.2023 il medesimo Parte_2 difensore ha dato atto dell'avvenuta revoca (cessando da quel momento, di fatto, di svolgere attività giudiziale, operando in ogni caso la regola di cui all'art. 85 c.p.c., secondo cui “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”).
2. Inammissibilità dell'opposizione a precetto
Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile, posto che l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è finalizzata a far valere fatti successivi alla formazione del titolo, ma non può servire a contestare il merito di una pretesa creditoria che sia oggetto, come nel caso di specie, di un titolo di formazione giudiziale (ex multis, Cass. civ., 24.02.2011 n. 4505 e 18.4.2006 n. 8928; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 08.01.2020, n. 69). Nel caso in esame parte attrice ha fatto valere contestazioni relative alla legittimità del decreto ingiuntivo – omessa o irregolare notifica, improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita e, nel merito, esistenza di controcredito e accordo con la parte convenuta – che avrebbero dovute essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo (procedimento peraltro instaurato, ma in cui l'odierna parte attrice è risultata soccombente).
Per completezza va, altresì, precisato che il procedimento di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quale procedimento di opposizione esecutiva, rientra tra i giudizi per cui non si applica la condizione di procedibilità del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 co. VI lett. e) d. lgs. 28/2010.
3. Le spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'attore e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del procedimento, del carattere documentale del giudizio, della natura non complessa delle questioni esaminate, dell'adozione di pronuncia in rito e della modalità stessa di adozione della decisione.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c. La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione esecutiva svolgendo censure inammissibili o di carattere formale e inconferente o comunque generiche nel merito, in una situazione in cui, peraltro, il titolo giudiziale era già stato opposto. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 855/2023, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da a mezzo del Parte_1 procuratore speciale , nei confronti del precetto allo stesso notificato in data Parte_2
21.12.2022 su istanza di;
Controparte_1
- condanna a corrispondere a euro 3.809,00 (oltre Parte_1 Controparte_1 il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge) per spese di lite e ulteriori euro
1.904,50 ai sensi dell'art. 96, co. III c.p.c.
Catania, 26/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone